Oggetto del Consiglio n. 2616 del 13 luglio 2023 - Resoconto
OGGETTO N. 2616/XVI - Ritiro di mozione: "Impegno a estendere il bonus docenti agli insegnanti precari e a quelli delle scuole paritarie".
Bertin (Presidente) - Punto n. 10 dell'ordine del giorno.
Ha chiesto la parola il consigliere Sammaritani per illustrare la mozione, ne ha facoltà.
Sammaritani (LEGA VDA) - Questa mozione nasce da interventi precedenti: prima da un'interpellanza che avevamo discusso i primi di aprile in Consiglio, poi da una risoluzione ed infine, appunto, una mozione che ne ha ripreso i contenuti.
Si trattava di una vicenda che ai primi di aprile poteva avere una sua attualità, adesso ne ha un po' meno, perché nel frattempo alcuni eventi si sono verificati e quindi anche il contento della mozione di fatto viene un po' condizionato.
Si tratta, in sintesi, del bonus docenti che le norme in vigore nel nostro Paese e, quindi, anche nella nostra Regione, prevedevano per gli insegnanti a tempo indeterminato escludendo invece da questo bonus i docenti a tempo determinato. Una giurisprudenza che si è andata pian piano consolidando, anche piuttosto recentemente devo dire, ha invertito la tendenza, nel senso che ha iniziato a riconoscere questo bonus docenti anche ai precari. Questo, sulla base dei principi di equità e sulla base della ratio della norma, finalizzata a consentire ai docenti l'utilizzo di questo denaro per formarsi, per aumentare le proprie conoscenze, quindi per uno scopo che è prettamente relativo alla formazione, all'aggiornamento. Sulla base di questi principi i giudici hanno stabilito che doveva essere estesa anche ai docenti precari.
Questo ha fatto sì che anche nella nostra Regione nascessero le prime cause da parte di alcuni docenti precari, che si sono visti dare ragione anch'essi dal giudice del lavoro, con conseguenti esborsi anche piuttosto importanti. Oltre all'importo loro spettante, anche in via retroattiva, il giudice ha stabilito altresì il rimborso delle spese legali in conseguenza della condanna della Pubblica Amministrazione.
Avevamo sentito di un primo gruppo di insegnanti che si era visto dar ragione nella prima causa (una quindicina, sedici docenti, non ricordo esattamente); poi sapevamo di un'altra cinquantina, se non di più, ma poi sicuramente l'Assessore ci darà dei dati precisissimi, più dettagliati.
È chiaro che è un danno per le casse della Pubblica Amministrazione il fatto di dover avere questi esborsi, che conseguono a condanne che, se probabilmente dal punto di vista strettamente economico, non sono così rilevanti quanto al capitale, ma lo sono molto di più per le spese di procedura. In ogni caso sono denari che ipoteticamente si potevano risparmiare. Devo dire che però, a difesa della Pubblica Amministrazione, in questo caso c'è il fatto che la giurisprudenza è piuttosto recente, cioè non è cosa di tantissimo tempo fa.
Per questo però abbiamo ritenuto che si potesse ancora ragionare, che possa essere ancora attuale una parte di quest'impegnativa che noi chiediamo di assumere al Governo, perché è vero che - e credo che sia ormai abbastanza scontato, lo abbiamo visto anche dalle notizie recenti di stampa e comunque dall'assestamento di bilancio dove è stata stanziata una somma di 2.100.000 euro per provvedere a questi pagamenti di bonus docenti ai precari - rimarrebbero comunque esclusi gli insegnanti precari delle scuole paritarie. Io quindi credo che se la ratio, come dicevo prima, è quella di fornire a tutti i docenti e nell'interesse degli stessi studenti naturalmente, non per fini personali, queste somme di denaro per potersi formare e aggiornare, questo principio debba valere anche per coloro che insegnano nelle scuole paritarie.
Credo che assumere questa misura, che sicuramente sarà onerosa, o comunque cominciare a pensarci concretamente, sia una cosa doverosa da parte del Governo.
Presidente - Apriamo la discussione generale. La discussione generale è aperta. Chi vuole intervenire in discussione generale si prenoti. Non vedo richieste di intervento nella discussione generale. Chiudo pertanto la discussione generale. La discussione generale è chiusa. Per il Governo, la parola all'assessore Jean-Pierre Guichardaz.
Guichardaz J. (FP-PD) - Grazie collega Sammaritani, mi dà l'occasione intanto di inquadrare la situazione in esame perché il tema è à la une e spesso questi ricorsi, che ormai sono diventati così seriali, perché sono uguali l'uno all'altro, fanno notizia.
Quindi se mi permette, io mi sono fatto preparare un inquadramento anche relativamente all'iter sia legislativo che giurisprudenziale, in modo tale da capire una volta per tutte di cosa stiamo parlando.
Com'è noto, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, l'articolo 1, comma 121 della legge n. 107/2015, quindi la cosiddetta "Buona scuola", ha istituito la carta elettronica del docente dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico. Tale carta può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali svolti da enti accreditati presso - in questo caso parlo di quella nazionale - il Ministero, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica e a ciclo unico inerenti al profilo professionale, ovvero corsi post lauream e a master universitari, sempre inerenti il profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
Questo è ciò che dice la "Buona scuola" relativamente alla carta elettronica del docente.
La somma in oggetto come è noto, non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione a quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato poi il DPCM del 23 settembre del 2015, poi sostituito dal DPCM 28 settembre del 2016. Questo, nell'identificare i beneficiari della carta, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, cioè dall'articolo 2, e ha chiarito all'articolo 3 che la platea è composta dai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Quindi ha limitato ai tempi indeterminati delle scuole pubbliche ma anche ai docenti a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 297/1994, i docenti in posizione di comando, di stacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari. Questo è ciò che prevede la norma relativamente ai beneficiari della carta elettronica.
La legge regionale 3 agosto 2016, la n. 18, dando attuazione a quanto sopra, ha previsto l'attribuzione diretta in busta paga della somma annuale di euro 500, con l'obbligo però di rendicontazione e non la consegna di una carta elettronica da utilizzare per gli acquisti, come previsto dalla legislazione nazionale.
Questo, se ben ricordo, anche per consentire, per esempio, di poter usufruire di un'offerta anche formativa estera per esempio nell'area francofona. Sulla conformità di questa disposizione, rispetto alla disciplina eurounitaria, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea a seguito del rinvio pregiudiziale di un Tribunale italiano che l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4.1 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che "La clausola 4.1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali mediante la cosiddetta Carta elettronica del docente".
Come sappiamo è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea proprio sullo specifico testo di legge a seguito del rinvio pregiudiziale proprio di un Tribunale.
Quindi, così sommariamente inquadrata la questione, si evidenzia che la scelta operata dall'allora legislatore regionale intanto era esattamente in linea con quella operata dal legislatore nazionale, salvo che nelle modalità di erogazione e rendicontazione del cosiddetto bonus docenti riconosciuto al solo personale di ruolo, come previsto peraltro appunto dalla "Buona scuola".
Come evidenziato nelle premesse della sua iniziativa, la Regione ha resistito ad un primo ricorso di alcuni docenti assunti a tempo determinato che chiedevano il riconoscimento del bonus docente proprio in virtù di queste norme, sia della norma regionale che di quella nazionale, ma non si poteva fare diversamente.
L'Amministrazione regionale ha resistito ad un primo blocco di ricorsi presentati nella seconda metà dell'anno 2022 che si sono conclusi con la sentenza n. 89 del 01 dicembre 2022 che riconosce un indennizzo ai ricorrenti pari al valore del bonus moltiplicato per gli anni durante i quali hanno svolto supplenza per l'Amministrazione regionale.
Quindi, per porre fine al contenzioso che si sta rapidamente trasformando in un contenzioso di tipo seriale considerato che anche pochi giorni fa ne sono arrivati altri, la Sovraintendenza agli studi, a seguito di approfondito esame con l'Avvocatura regionale e il Dipartimento legislativo e legale, ha avanzato la seguente proposta: al fine di procedere alla definizione del contenzioso in atto, la Sovraintendenza agli studi ha predisposto un apposito articolato di legge, che poi abbiamo visto essere stato inserito nella legge di assestamento.
Tale soluzione prevede, in estrema sintesi: a) la circoscrizione di un arco temporale nel quale riconoscere la transazione, quindi dall'anno scolastico 2016-2017 all'anno scolastico 2022-2023, cioè il lasso di tempo previsto proprio dalla norma.
b) Il riconoscimento, ma su istanza dell'interessato - e questo abbiamo previsto nella legge di assestamento, ed entro un lasso temporale ben preciso, anche per avere una certezza delle risorse - di un indennizzo una tantum per tutti i docenti in servizio fino al termine delle attività didattiche ed educative ma al 30 giugno o dell'anno scolastico di riferimento, cioè al 31 agosto (quindi abbiamo fissato le cosiddette supplenze annuali 30 giugno e 31 agosto) che alla data di entrata in vigore della norma - quindi inserito nell'assestamento di bilancio - abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento del suddetto bonus ai sensi dell'articolo 1 comma 121 della legge 107/2015 nonché della citata legge 18/2016. Tale riconoscimento quindi avverrà nella misura di euro 500 anni per ogni anno di supplenza effettivamente svolto, al netto di interessi e rivalutazione monetaria, previa rinuncia della lite: questa è la condizione che abbiamo messo in norma.
c) Il riconoscimento, su istanza dell'interessato ed entro un lasso temporale ben preciso, di un indennizzo una tantum per tutti i docenti in servizio fino al termine delle attività didattiche educative o dell'anno scolastico di riferimento, ovvero che erano in servizio negli anni scolastici di cui sopra e che non hanno presentato domanda giudiziale alla data di entrata in vigore della norma. Questo è stato inserito nell'assestamento di bilancio. Tale riconoscimento avverrà nella misura di euro 500 anni per ogni anno di supplenza effettivamente svolta, al netto di interessi e rivalutazione monetaria, con espressa rinuncia a future richieste giudiziarie inerenti al riconoscimento del bonus docenti e con l'evidente risparmio poi anche da parte dell'Amministrazione, ma anche da parte dei diretti interessati, di spese legali o di spese di attivazione del contenzioso.
Questa soluzione dovrebbe consentire, in analogia a quanto già eseguito da questa maggioranza per gli addetti idraulico-forestali dipendenti dell'Amministrazione regionale in relazione al contenzioso inerente i rimborsi chilometrici (quindi si veda l'articolo 48 della legge 15/2021), di definire il contenzioso in atto e prevenire quindi l'insorgere di nuove contestazioni sul punto.
Parallelamente, tenuto conto del fatto che anche il Governo è intervenuto sulla materia con l'articolo 15 del recente decreto legge 136/2023 del 13 giugno intitolato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dagli atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", riconoscendo al momento per il solo anno 2023 la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, anche ai docenti assunti con contratto di supplenza annuale sul posto vacante disponibile.
La Sovrintendenza agli studi sta predisponendo un apposito disegno di legge di modifica della legge regionale 18/2016 che possa riconoscere, già dall'anno scolastico 2023-2024, ai docenti assunti a tempo determinato il relativo bonus con le medesime modalità di rendicontazione oggi previste per i docenti a tempo determinato. Questo proprio in relazione all'articolo 15 di questa norma.
In data 9 giugno è stata fornita specifica informativa sul tema alle Organizzazioni sindacali di categoria: abbiamo fatto un'apposita riunione in cui li abbiamo informate di quest'intendimento e abbiamo rappresentato anche il testo della norma di assestamento.
Questo per quanto riguarda il bonus docenti; così direi di aver concluso un po' l'esposizione.
Per quanto riguarda le scuole paritarie, l'estensione ai docenti, se ovviamente è condivisa dal punto di vista politico, non può essere trattata allo stesso modo poiché i docenti non sono pagati, come lei ben sa, dalla Regione. Si potrebbe quindi valutare la possibilità di intervenire - ma questa è un'idea - sul contributo che la Regione riconosce alle stesse per il loro funzionamento, proprio anche nella logica che anche le paritarie erogano comunque un'istruzione che deve essere un'istruzione di qualità, al pari delle scuole pubbliche, finalizzando però un eventuale incremento di risorse per la formazione del personale.
Qualora si perseguisse questa opzione, spetterebbe quindi alla singola scuola, nell'ambito della propria autonomia, organizzare la formazione dei docenti come ritenuto più opportuno in conformità ovviamente con gli specifici contratti collettivi nazionali di lavoro che, lei sa, sono differenziati a seconda delle varie scuole: c'è la Aninsei, contratti Agidae a seconda delle scuole paritarie.
La quantificazione economica per chiudere i contenziosi è stata calcolata, nell'ipotesi in cui tutti i docenti facciano richiesta, compresi quelli che oggi non svolgono più attività di docenza, pari ad un valore di euro 2.100.000 euro, come lei ha ricordato. La quantificazione economica che invece dovrebbe essere prevista nel nuovo bilancio previsionale per riconoscere all'anno scolastico 2023-2024 il bonus docente ai docenti a tempo determinato con contratto annuale, quindi 30 giugno e 31 agosto, ammonterebbe a circa 300 mila euro, aggiuntivi rispetto ovviamente a quanto stanziato nei relativi capitoli di bilancio.
Naturalmente, non trattandosi di risorse stanziabili nel bilancio vigente, neanche in assestamento, il Governo regionale valuterà di reperirle nell'ambito delle disponibilità accertate.
Quindi alla luce di quanto sopra, le chiederei cortesemente di astenersi dalla mozione, poiché, anche in considerazione dei suggerimenti che sono pervenuti da più parti, il Governo regionale si è attivato trovando una soluzione in linea con quanto richiesto.
Presidente - Consigliere Sammaritani, a lei la parola.
Sammaritani (LEGA VDA) - Grazie Assessore per la dettagliata esposizione che credo abbia chiarito tutti i dettagli della vicenda. Considerato che, nel momento in cui redigevo la mozione, anch'io mi ero posto il problema del fatto che, non essendo gli insegnanti delle scuole paritarie pagati direttamente dalla Regione, bisognasse trovare una formula diversa; ebbene, io credo che la formula che è stata ipotizzata possa avere un senso e credo anche che, probabilmente, attività di formazione più strutturate sarebbero anche più efficaci rispetto al fatto di dare una carta di credito alle persone che possono poi scegliere come utilizzarla. Dico questo con tutto il rispetto per i docenti e, naturalmente, capisco anche l'elasticità maggiore che può dare quella formula, però forse è un po' più dispersiva come modalità e, a volte, credo anche meno efficace.
Quindi mi fido di questa volontà di andare in quella direzione, nell'interesse chiaramente degli insegnanti delle scuole paritarie; tra l'altro non dobbiamo mai dimenticare che in realtà l'interesse da tutelare è quello dei ragazzi, degli studenti e quindi, in quest'ottica, ritiriamo la mozione, così come annuncio già fin d'ora anche il ritiro della risoluzione collegata, o meglio, madre di questa mozione, la 103.
Presidente - La mozione è ritirata.
Il Consiglio prende atto del ritiro.