Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 303 del 26 maggio 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 303/VII - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alle Finanze Ramera, ne ha facoltà.

RAMERA - (D.C.): Confesso che non ho molto da dire perché praticamente ho detto nella relazione che mi piacerebbe seguire le orme del mio collega preistorico della D.C. che stamani ha fatto un brillante intervento, che naturalmente condivido dall'A alla Z; però questa materia è delicata, e se non avessi avuto un incontro di chiarimento ed un accordo per le modifiche da apportare con il Presidente della Commissione di Coordinamento, potrei anche forse polemizzare. Ritengo per quanto riguarda le considerazioni di rinvio (qualcuno lo ha chiamato ieri al TG3 un incidente tecnico, io direi che è stato un eccesso di zelo da parte nostra nell'includere troppe cose nel disegno di legge) che nulla di sostanziale viene ad essere modificato nelle richieste o nelle motivazioni da parte del Coordinamento, per cui presentiamo quelle poche modifiche che sono state concordate, ritenendo che la maggioranza le voterà e sperando che la minoranza, dopo la meditazione di questo periodo, possa cambiare il proprio indirizzo.

Vorrei solo accennare che questa legge è stata accolta con notevole interesse da coloro che debbono parteciparvi, e confesso che la non approvazione mi ha colto di sorpresa, in quanto il Ministero del Tesoro l'aveva approvata; dopo il parere favorevole del Tesoro mi ero incontrato a Torino con i Direttori generali della Cassa di Risparmio e dell'Istituto S. Paolo, i quali avevano deciso di proporre ai rispettivi Consigli di Amministrazione la partecipazione pari al 10% ciascuna alla Finanziaria.

So anche di desideri di partecipazione da parte del Banco Valdostano e dell'Unione Industriali, ma con questi non abbiamo discusso nulla.

Mi limito quindi a dire queste poche cose, sperando che eventuali commenti che ho letto sui giornali locali, possano essere obiettivi su quanto avviene in discussione, senza troppo fantasie che forse stanno nel cervello di chi scrive senza essere presente, e scrive solo quello che pensa.

Non voglio polemizzare oltre con nessuno, ritengo che le modificazioni siano talmente piccole e di nessun conto che possono essere approvate velocemente.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sull'oggetto n. 42.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.

MAFRICA - (P.C.I.): L'Assessore ha voluto evitare ogni apprezzamento rispetto alle valutazioni date dal Presidente della Commissione di Coordinamento, e dice di aver "concordato con lo stesso una serie di emendamenti". Se resistendo a quella impostazione, la Giunta avesse riproposto il testo tal quale riconoscendo nell'intervento del Presidente della Commissione di Coordinamento una sorta di intromissione nelle potestà di questo Consiglio, noi avremmo - come abbiamo fatto in altre occasioni - dato la nostra solidarietà a difesa delle prerogative del Consiglio.

Siccome invece la Giunta ha preferito, non so se di buon grado o "malgré soi" addivenire a degli emendamenti, continuiamo a mantenere la nostra posizione.

Nella discussione generale credo di dover sottolineare come il Presidente della Giunta non avesse voluto accettare alcun emendamento, anche se ritenuto valido da forze della maggioranza, dicendo che era stato concordato tutto fino alla virgola, parola per parola, per cui non era possibile modificare nulla. Ci siamo trovati invece nella situazione in cui gli emendamenti saranno pochi, ma uno ad esempio sopprime lo statuto che era una parte integrante di questa legge.

Ci sono altri emendamenti che forse avrebbero potuto oggi essere vistati se si fosse tenuto conto di alcune osservazioni che anche noi avevamo fatto, mentre diciamo che la prima osservazione del Presidente della Commissione di Coordinamento - quella relativa alla potestà legislativa della Regione di intervenire in materia di Società per Azioni - è una valutazione di natura giuridica su cui si poteva discutere se accettare o meno, sulla seconda riteniamo ci siano degli elementi di fondatezza. Avevamo anche noi sottolineato come la gestione speciale facesse correre alla legge il rischio di permettere più facili salvataggi, anziché interventi di sviluppo.

La terza osservazione ci sembra un'osservazione di metodo - che è stata accolta - ed è quella che richiede i provvedimenti legislativi per i successivi aumenti di capitale. In effetti, con questi emendamenti presentati dalla Giunta non si cambia la struttura della Finanziaria, quindi noi continuiamo a rimanere di parere negativo perché noi avevamo fatto non una questione di Finanziaria si o Finanziaria no, ma una questione di quale tipo di Finanziaria è oggi necessaria per la nostra Regione. Non essendo gli emendamenti proposti dalla Giunta modificativi rispetto alla struttura della Finanziaria, riconfermiamo il nostro parere negativo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassare, ne ha facoltà.

CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin.)Sì, adesso leggo: Riapprovazione con modificazioni della legge regionale concernente: "Costituzione della Società Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta - D.L. n. 356".

RELAZIONE

.... Il Consiglio ci ha guadagnato; potrei continuare e ci guadagnerebbe ancora di più.

Brevemente, vorrei sottolineare che oggi discutiamo, in un clima sonnolento dovuto probabilmente ai primi caldi, di due D.L. che dovevano essere leggi, rinviati dalla Commissione di Coordinamento. Mi sembra che si tratti di due provvedimenti legislativi molto importanti, per cui va anche sottolineato che forse sarebbe il caso di avere, da parte della Giunta, un po' più di attenzione rispetto a quelle osservazioni che possono invalidare questi provvedimenti legislativi. Per quanto riguarda le modifiche proposte, ritengo che non intacchino nel modo più assoluto quello che è lo spirito e quella che è l'impostazione della legge; s'intende anzi modificare il disegno di legge il meno possibile, per cui continuo a mantenere tutte le riserve che avevo e continuo ad esprimere voto contrario.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Propongo di dare lettura degli articoli e li metto in votazione, dando atto che vengono votati emendati sulla base dell'allegato che è stato distribuito a tutti i Consiglieri stamani, salvo per l'art. 14 per il quale dobbiamo votare l'emendamento.

Do lettura dell'art. 1.

Art. 1

(Natura giuridica)

La Regione Valle d'Aosta promuove la costituzione di una società per azioni denominata "Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni" siglabile in "FINAOSTA - S.p.A. ".

Possono essere soci della FINAOSTA la Regione Valle d'Aosta, enti pubblici territoriali e non territoriali, aziende di credito, istituti finanziari di diritto e di interesse pubblico e compagnie di assicurazioni, nonché i consorzi di imprese legalmente costituiti.

Alla Regione Valle d'Aosta deve comunque essere riservata la proprietà della maggioranza assoluta delle azioni della società.

Lo Statuto della FINAOSTA S..A. deve essere approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.

Art. 2

(Oggetto sociale)

La società ha lo scopo di concorrere a promuovere lo sviluppo economico della Regione, fornendo sostegno alle imprese che svolgono nel suo territorio attività produttive di beni e servizi in armonia con le direttive socio-economiche della Regione.

Tali finalità vengono perseguite con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese di medie e piccole dimensioni, con sede legale e prevalente attività nel territorio regionale.

Ai fini della presente legge l'attività di un'impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano ubicate la direzione tecnica e quella amministrativa e siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione.

La Società determina, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i parametri di identificazione delle piccole e medie imprese, nonché i limiti minimi e massimi dei differenti tipi di intervento.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.

Art. 3

(Gestioni finanziarie)

La FINAOSTA S.p.A. opera a suo rischio, con mezzi finanziari propri o con mezzi alieni di cui abbia disponibilità, nelle forme di cui al successivo articolo 4, ovvero per conto della Regione Valle d'Aosta o di altri enti pubblici, con fondi specifici forniti dalla Regione stessa o dagli altri enti, nelle forme di cui al successivo art. 5.

Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la società pone in essere a proprio rischio; la gestione relativa a interventi effettuati per conto della Regione Valle d'Aosta, si definisce speciale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.

Art. 4

(Interventi della gestione ordinaria)

Nell'ambito della gestione ordinaria la FINAOSTA può portare in essere i seguenti tipi di intervento:

a) partecipazioni minoritarie e tendenzialmente temporanee in imprese aventi natura giuridica di società di capitali;

b) assistenza finanziaria mediante finanziamento e/o prestazioni di garanzie, anche fideiussoria, a favore di imprese di qualsiasi natura giuridica;

c) progettazione, costruzione, acquisto, locazione e/o locazione finanziaria di immobili nonché locazione finanziaria di mobili a imprese di qualsiasi natura giuridica;

d) assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale alle imprese, singole o consorziate.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 4 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.

Art. 5

(Interventi della gestione speciale)

Nell'ambito della gestione speciale la FINAOSTA può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

a) interventi previsti dal precedente articolo 4, indirizzati ad imprese di medie e piccole dimensioni, quando attuino programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva ovvero quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;

b) concorso finanziario alla creazione e/o al potenziamento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, nonché di infrastrutture e servizi di interesse generale.

Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati a seguito di specifici incarichi fiduciari approvati con deliberazione dell'Amministrazione regionale e di altri enti, dietro compenso da fissarsi con apposite convenzioni e senza alcun rischio per la FINAOSTA fatti salvi i rischi connessi alla diligenza del mandatario.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.

MAFRICA - (P.C.I.): 0 mi sfugge qualche parola o non riesco a vedere la differenza fra il nuovo testo proposto dalla Giunta e quello che c'era nella legge rinviata. Solo per capirlo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alle Finanze Ramera, ne ha facoltà.

RAMERA - (D.C.): C'è un di più, una precisazione, per me ovvia, perché credo che nessun atto della Regione possa essere esente o da deliberazione di Giunta o di Consiglio. Quindi, all'ultimo comma, dopo "incarichi fiduciari" si aggiunge "approvati con deliberazione dell'Amministrazione regionale e di altri enti".

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.

Art. 6

(Modalità di intervento)

Per lo svolgimento delle proprie funzioni la FINAOSTA può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, anche sotto forma di locazione, a medio e a lungo termine, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fideiussoria, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette alla legge 7 marzo 1938, n. 141.

Per tutte le forme di intervento previste, la FINAOSTA deve preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso le imprese finanziariamente assistite.

Relativamente alle partecipazioni, la FINAOSTA deve garantirsi con idonee misure l'inserimento di persone di sua fiducia negli organi sociali delle società interessate.

Ciascuna delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'art. 4 non può superare la misura del 35% del capitale sociale, ovvero del patrimonio netto della società interessata se inferiore al capitale sociale.

L'insieme degli interventi ordinari di cui alle lettere a) b) c) dell'art. 4, a favore di una solo azienda, non può superare il 15% del patrimonio netto (capitale sociale e riserve) della FINAOSTA, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 6 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.

Art. 7

(Recesso dalle partecipazioni)

Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'art. 4 è assicurato nella pratica attraverso la concessione preventiva ai soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, di appropriati diritti di prelazione e/o opzione sul rilievo della partecipazione della FINAO-STA, il cui recesso dalle imprese assistite sarà considerato di primario interesse una volta raggiunti gli obiettivi dell'intervento.

I diritti di opzione saranno limitati ad un massimo di cinque anni dall'inizio della produzione effettiva delle imprese, in modo che la FINAOSTA resti successivamente libera di alienare la propria partecipazione e di impiegare in altre iniziative le disponibilità finanziarie così riformatesi.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 7 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8.

Art. 8

(Capitale sociale e quota regionale)

Il capitale sociale della FINAOSTA S.p.A. viene inizialmente fissato in lire due miliardi, suddiviso in duemila azioni di valore nominale unitario di lire un milione.

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, all'atto della costituzione della FINAOSTA una quota del suo capitale sociale pari a millecinquecentomilioni di lire, corrispondenti a millecinquecento azioni.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a sottoscrivere in una o più soluzioni entro un anno dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, un'ulteriore quota di capitale sociale pari a ottomilacinquecentomilioni di lire, corrispondenti a ottomilionicinquecento azioni.

I successivi aumenti di capitale devono essere approvati con apposito provvedimento legislativo regionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 8 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9.

Art. 9

(Fondi speciali)

La Regione costituisce in sede di prima applicazione della presente legge, un fondo di dotazione di diecimiliardi di lire destinato agli interventi di cui all'art. 5.

Gli incrementi che in qualsiasi modo si potranno verificare su tale fondo verranno riportati, al termine di ciascun esercizio, in aumento dei fondi di dotazione.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 9 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10.

Art. 10

(Obbligazioni)

La FINAOSTA può emettere obbligazioni al portatore o nominative, determinandone le modalità di collocamento con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 del Codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 10 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11.

Art. 11

(Rapporti con la Regione)

Il bilancio di esercizio della costituenda società finanziaria, corredato delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e del verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione dell'assemblea e dallo stesso comunicato al Consiglio regionale.

La FINAOSTA ha inoltre l'obbligo di trasmettere rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, degli interventi eseguiti per conto della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 11 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12.

Art. 12

(Consiglio di Amministrazione)

La FINAOSTA è amministrata da un consiglio composto da nove membri.

Alla Regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile, del Presidente del Consiglio di Amministrazione. La nomina degli altri membri del Consiglio verrà effettuata dall'Assemblea su designazione, da parte della Regione, di un numero di Consiglieri, per i quali è autorizzata a prestare cauzione, proporzionato per eccesso alla sua quota di capitale, e su designazione da parte degli altri azionisti spetta comunque complessivamente, e indipendentemente dall'entità della loro partecipazione al capitale sociale, la designazione di almeno un Consigliere.

Il Consiglio regionale designa due componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui uno proposto dalla minoranza consiliare.

La Giunta regionale provvede alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla designazione dei restanti Consiglieri di competenza regionale.

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione a forma di legge, ritenendosi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della FINAOSTA coloro che abbiano liti pendenti con la medesima nonché coloro che abbiano partecipazioni nelle imprese finanziate a qualsiasi titolo dalla FINAOSTA. La stessa incompatibilità sussiste qualora dette condizioni si verifichino nel coniuge, nei parenti o negli affini entro il terzo grado.

Non possono parimenti ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano rapporti di coniugio, di parentela o di affinità entro il terzo grado, con i dipendenti o con i prestatori di opera a qualsiasi titolo stabilmente retribuiti dalla FINAOSTA.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 12 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13.

Art. 13

(Collegio sindacale)

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi.

Alla Regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile, del Presidente del collegio sindacale.

La nomina degli altri due membri del collegio sarà effettuata dall'assemblea su designazione, da parte della Giunta regionale, di un sindaco effettivo ed uno supplente e su analoga designazione da parte degli altri azionisti.

L'assemblea degli azionisti determinerà gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 13 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: All'articolo 14 metto in approvazione l'articolo soppressivo dell'articolo stesso.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14 (ex art. 15).

Art. 14

(Norma finanziaria)

La spesa di complessive lire venti miliardi a carico dell'esercizio 1982, derivante dall'applicazione degli artt. 8 e 9 della presente legge, graverà per lire diecimiliardi sull'istituendo capitolo "Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della società FINAOSTA S.p.A. per gli interventi della gestione ordinaria" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982, per lire diecimiliardi sull'istituendo capitolo "Spese per la costituzione del fondo di dotazione della società FINAOSTA S.p.A. per gli interventi della gestione speciale" del bilancio stesso e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievo di pari somma dal cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento - (allegato n. 8 - Sviluppo economico)" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 14 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15 (ex art. 16).

Art. 15

(Variazione al bilancio)

AZ bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.09 - Interventi promozionali per l'industria

Capitolo 36350 (di nuova istituzione)

Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società FINAOSTA - S.p.A

L.R. artt. 4 e 8

£ 10.000.000.000

Capitolo 36400 (di nuova istituzione)

Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Società FINAOSTA - S.p.A. per gli interventi della gestione speciale

L.R. artt. 5 e 9

£ 10.000.000.000

Totale £ 20.000.000.000

Variazione in diminuzione

Capitolo 50150

Fondo per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)

£ 20.000.000.000

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 15.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16 (ex art. 17)

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale e entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 16 testè letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28

Votanti: 27

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Maggioranza: 18

Favorevoli: 20

Contrari: 7

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Metto in approvazione per votazione segreta la legge nel suo complesso.

VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Astenuti: 1 (Minuzzo)

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva