Oggetto del Consiglio n. 2045 del 30 novembre 2022 - Verbale

Oggetto n. 2045/XVI del 30/11/2022

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20, DEL D.LGS. 175/2016 ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE E DA RAZIONALIZZARE E FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, EX ARTICOLO 19, D.LGS. 175/2016.

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 6.04 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, CAVERI.

Interviene il Consigliere AGGRAVI.

Replica l'Assessore CAVERI.

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) - di seguito denominato "TUSP" - emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124;

Rilevato che, a norma dell'articolo 20 TUSP, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Precisato che, ai fini di cui sopra, i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, sono i seguenti:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Visto in particolare, con riferimento alla lettera d) di cui sopra, quanto disposto dall'articolo 10, comma 6 bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del TUSP, ovvero ai fini della determinazione della consistenza del cosiddetto "fondo vincolato" determinato in relazione alle perdite registrate dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera p), del TUSP il quale definisce le società quotate come "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, nonché le società che hanno emesso alla data del 31 dicembre 2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati";

Considerato il regime speciale introdotto dall'articolo 1, comma 5, TUSP per le società quotate, nonché per le società da esse controllate, per cui le disposizioni del citato testo unico si applicano a tali soggetti solo se espressamente previsto;

Visto, inoltre, l'articolo 52, comma 1-bis, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, introdotto in sede di conversione, il quale ha previsto che"il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è fissato per le società del comparto energetico, al 31 dicembre 2021";

Considerato che la società Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux Spa (CVA Spa) ha emesso strumenti finanziari, quotati in mercati secondo la definizione datane dal MEF, in periodo antecedente al termine stabilito dall'articolo 2, comma 1, lett. p) per il comparto energetico, del 31.12.2021, con la conseguenza che Compagnia Valdostana delle Acque - CVA Spa, nonché le proprie controllate sono ricomprese nella nuova definizione di "società quotate" e, quindi, per esse trova applicazione, a partire dall'entrata in vigore del citato articolo 52, comma 1-bis, del D.L. n. 50/2022, una disciplina speciale e unitaria, basata sull'applicazione delle sole disposizioni del TUSP per cui si fa espresso richiamo alle "società quotate" che sono inerenti alla condotta dell'azionista pubblico, piuttosto che all'organizzazione o all'attività della sua partecipata;

Preso atto, comunque, dell'opportunità che la ricognizione continui ad avere come oggetto l'intero panorama delle società a partecipazione pubblica in un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa e considerato che tale adempimento rientra nel perimetro delle disposizioni del TUSP che attengono alla condotta dell'azionista pubblico nei termini sopra riportati;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, TUSP le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in talisocietà ";

Considerato, quindi, che la Regione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2 TUSP, ovvero:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/ 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016;

- eccezionalmente, anche, ai sensi del comma 3, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio [...], tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- eccezionalmente, in aggiunta, ai sensi del comma 7, in caso di "società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di Spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";

Rilevato che, con riguardo alla società Casino de la Vallée Spa, l'articolo 26, comma 12-sexies, TUSP, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, prevede la possibilità di mantenere partecipazioni in società che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente (legge regionale 30 novembre 2001, n. 36) e che, a tali società, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), mentre le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018;

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni riguarda tutte le partecipazioni e che la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), in particolare, all'articolo 32, comma 2, stabilisce che per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale;

Evidenziato, altresì, che le disposizioni del TUSP, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto medesimo, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamato il documento "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto", adottato con propria deliberazione n. 1126/XVI, in data 16 dicembre 2021, che ha approvato, con i tempi e modi ivi indicati, le seguenti azioni di razionalizzazione (cfr. tabella 05. azioni di razionalizzazione - 05.05. riepilogo di cui all'allegato A della citata deliberazione):

tabella 05.05

AZIONE

SOCIETÀ

Cessione delle partecipazioni

a titolo oneroso

IPLA Spa (partecipazione diretta, pari allo 2,58%)

REVEAL LA THUILE Scrl (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 40%, detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo Spa);

Considerato che il provvedimento di razionalizzazione periodica deve, anche, contenere una descrizione delle attività compiute dalla Regione in attuazione dei diversi provvedimenti di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica adottati nel tempo, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24 e 20 del TUSP, e quindi:

- IPLA Spa: in applicazione di quanto previsto dal proprio piano industriale 2021/2023 (pagina 16), la società, con nota prot. n. 403/MR, in data 23 dicembre 2021, ha informato l'amministrazione regionale che l'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale, ha deliberato, in pari data, di aver avviato la procedura di liquidazione della partecipazione azionaria. Successivamente la società ha comunicato rispettivamente in data 5 agosto 2022 e 4 ottobre 2022 che:

a) l'offerta in opzione, relativa alle quote detenute dall'amministrazione regionale, pubblicata nel registro imprese, in data 8 giugno 2022, è andata deserta;

b) l'Amministratore Unico ha, quindi, avviato iniziative volte alla ricerca di un eventuale acquirente contattando alcuni Enti territoriali, con la precisazione che qualora l'esito di tale verifica risultasse infruttuosa, la Società ritiene che il recesso dell'amministrazione regionale possa perfezionarsi entro il mese di dicembre.

Il Dipartimento società e enti partecipati, preso atto di quanto sopra, con nota prot. 1090, in data 14.10.2022, ha riscontrato le suddette note reiterando alla società la richiesta di liquidazione in denaro di n. 9279 azioni ordinarie, pari al 2,58% del capitale, entro la fine dell'anno in corso;

- REVEAL LA THUILE Scrl: La societàFunivie Piccolo San Bernardo Spa, con nota prot. n. 287, in data 27 settembre 2022, ha informato l'amministrazione regionale di aver provveduto alla dismissione della propria partecipazione nella società in oggetto. La quota in esame è stata acquisita da un altro socio per l'importo di euro 4.000,00, pari al valore nominale delle quote stesse;

- Air Vallée Spa in fallimento: così come già specificato nel precedente piano di razionalizzazione, la procedura di fallimento, pendente avanti il Tribunale di Rimini, non risulta ancora conclusa e, pertanto, la società Finaosta Spa risulta ancora iscritta tra gli azionisti della società, con una quota pari allo 0,11% del capitale sociale, corrispondente a nominali euro 5.437,50. Sono, inoltre, sussistenti cause ostative alla chiusura della procedura, che è prevista per il 30.06.2023, come riportato nel rapporto riepilogativo I semestre 2022 (ultima relazione disponibile) a cura del curatore fallimentare, dal quale risulta un importo totale ammesso al passivo superiore al "presumibile" attivo da realizzare;

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana Sc:

a) con riferimento all'esclusione del socio Struttura Valle d'Aosta Srl: ha comunicato, in data 26.10.2021 che il giorno 18.10.2021 la Banca di Credito Cooperativo Valdostana ha liquidato n. 30 azioni del valore di Euro 5,16 cadauna per un controvalore totale pari ad Euro 154,80;

b) con riferimento all'esclusione del socio Cervino Spa: la Banca Bcc Valdostana ha provveduto alla liquidazione delle cinquanta quote, per un importo pari a euro 258 euro in data 18.10.2021;

- ALPIFIDI Sc (ex Valfidi Sc):

a) Finaosta Spa: il Consiglio di Amministrazione della società Valfidi Sc (ora Alpifidi Sc) ha deliberato, in data 17/12/2020, di accogliere la richiesta di recesso. La società Finaosta Spa ha comunicato che il rimborso della quota, pari a euro 100.000, è avvenuto in data 15 novembre 2021.

b) Cervino Spa: la società ha approvato in data 27 ottobre 2021 la domanda di recesso con contestuale richiesta della liquidazione della propria quota di capitale ammontante a circa euro 600. Alpifidi Sc ha informato la società che la liquidazione della quota spettante avverrà entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

- IN.VA. Spa: con nota prot. n. 1096, in data 17 ottobre 2022, la società ha informato l'amministrazione regionale che la stessa, già a partire dall'inizio del corrente anno, ha provveduto ad internalizzare i seguenti servizi:

a) internalizzazione dei servizi wifi della rete regionale broadbusiness, in precedenza affidati all'operatore TIM;

b) internalizzazione dello sviluppo del software con personale assunto;

c) internalizzazione di parte delle manutenzioni del software;

- Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa: l'atto di fusione di detta società in seno alla società IN.VA. Spa è stato sottoscritto in data 22 novembre 2021, con efficacia dal 31 dicembre 2021.

- Rav Spa e AVDA Spa: il Dipartimento società e enti partecipati ha evidenziato alle Società, già con nota prot. 56, in data 24 gennaio 2022, di trasmissione del piano di razionalizzazione, adottato con deliberazione di Consiglio regionale n. 1126/XVI, in data 16 dicembre 2021, e successivamente con nota prot. n. 423, in data 21 marzo 2022, che le stessesono state invitate "ad adottare, per quanto possibile, politiche di razionalizzazione dei costi, con l'opportuna indicazione che le stesse non dovranno, comunque, comportare una riduzione delle spese necessarie per l'investimento e la manutenzione/ripristino delle infrastrutture stesse".

- Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure Srl: rilevato, preliminarmente, che il Consiglio regionale, in data 22 settembre 2021, con deliberazione n. 846/XVI, ha approvato la rivisitazione del piano di risanamento della società Struttura VDA Srl1, la cui copia è stata trasmessa alla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, con nota 1028, in data 04 ottobre 2022, occorre evidenziarsi come le misure contenute nello stesso piano abbiano effettivamente contribuito a riportare in equilibrio economico la chiusura dei bilanci nell'anno 2021 per un importo pari a 370.519. La società, sempre in applicazione dei contenuti del Piano di risanamento, ha provveduto ad estinguere, nel corso dell'anno 2022, nei confronti di Finaosta Spa, il debito acceso a valere sul fondo di dotazione della Gestione speciale per un importo pari a circa 4,6 milioni di euro. Finaosta, così come incaricata con la citata deliberazione di Consiglio regionale, ha effettuato l'attività di monitoraggio in ordine alla realizzazione delle attività facenti parte del Piano di risanamento, non riscontrando ad oggi alcuna criticità;

- Società Esercenti Impianti a Fune: la Giunta regionale, con deliberazione n. 1354 in data 25 ottobre 2021, come da autorizzazione contenuta nell'articolo 40, comma 1, della l.r. 22/2021, ha conferito un incarico alla società finanziaria regionale Finaosta Spa per uno studio sulla possibile fusione tra le società controllate della Regione esercenti l'attività degli impianti a fune sul territorio regionale. Tale studio deve fornire, tenendo conto dei diversi assetti societari, i possibili scenari alternativi. Nello specifico, il nuovo studio dovrà definire i seguenti aspetti:

- ambito societario: indicazione del modello societario da adottare, anche con riferimento all'eventuale evoluzione del mercato e del target di clientela (comprese le politiche commerciali) e ai rapporti con i soggetti coinvolti (es. atti e comunicazioni da attuare);

- ambito contabile-fiscale: rappresentazione degli impatti contabili e fiscali dell'operazione;

- ambito giuridico-amministrativo: schema degli adempimenti da porre in essere, con le relative tempistiche, e degli eventuali risvolti legali dell'operazione (es. conformità in materia di legislazione antitrust, normativa pubblicistica e aiuti di Stato);

- ambito operativo-organizzativo: individuazione dei modelli di governo e di organizzazione più efficienti ed efficaci, anche con riferimento alla centralizzazione delle varie componenti di gestione (es. approvvigionamenti, direzioni operative, personale, investimenti, marketing, conti correnti bancari);

- punti di forza, di debolezza, minacce e opportunità del processo scelto e/o di eventuali soluzioni alternative;

- valutazione complessiva circa l'opportunità dell'operazione;

Nel mese di maggio 2022, a seguito di una apposita procedura, l'incarico è stato affidato alla società Deloitte Financial Advisory S.r.l. che, nel corso del mese di ottobre 2022, ha trasmesso a Finaosta S.p.A. la versione definitiva dell'elaborato; tale documento è stato trasmesso all'Amministrazione regionale per le determinazioni del caso nel corso del mese di novembre.

Viste le linee guida adottate dal Dipartimento del Tesoro e condivise dalla Corte dei conti concernenti la "revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, articolo 20 D.lgs 175/2016" in data 21 novembre 2018;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/INPR, in data 21 dicembre 2018, con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha adottato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'articolo 20 TUSP, con la precisazione che le suddette indicazioni sono rivolte anche alle Regioni e agli Enti locali operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti;

Visto, in particolare, l'allegato 3 della citata deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti contenente l'esempio di formato del provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'articolo 20 TUSP che le pubbliche amministrazioni "possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione", prevedendo, pertanto, un utilizzo facoltativo e non obbligatorio dei formati allegati;

Considerato che nel Portale Tesoro - Servizi Online sono state pubblicate, in data 4 novembre 2021, le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica che le amministrazioni possono utilizzare;

Preso atto dell'opportunità di dare continuità all'utilizzo dell'allegato, opportunamente modificato, contenuto nelle predette linee guida Dipartimento del Tesoro-Corte dei conti, al fine di rendere più agevole la compilazione dell'applicativo "partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro e confrontabili i dati relativi ai diversi anni di rilevazione delle partecipazioni;

Vista la deliberazione n. 10, in data 19 maggio 2022, della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta, recante la "Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al 31/12/2020", con la quale la stessa, pur evidenziando "una generale coerenza tra la riscontrata sussistenza dei presupposti ex articolo 20 del Tusp e le correlate azioni di razionalizzazione poste in essere" e ritenendo di conseguenza "la situazione nel complesso positiva", ha concluso segnalando un'unica criticità, ovvero quella relativa alla permanenza della presenza di un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, riscontrata in alcune società idroelettriche, anche se in un numero inferiore di società rispetto agli anni scorsi;

Preso atto, quindi, dell'opportunità di riscontrare il sopra riportato rilievo, specificando che le criticità, di cui sopra, rimarcate dalla Corte dei conti, sono state superate con riferimento alle società:

- Le Brasier Srl: in quanto, in data 1 giugno 2021, la società ha assunto 3 dipendenti a fronte di un organo di amministrazione composto da un unico componente;

- CVA EOS Srl a s.u: in quanto, in data 1° novembre 2021, la società ha assunto 3 dipendenti a fronte di un organo di amministrazione composto da un unico componente;

- Telcha Srl in quanto, nel corso dell'anno 2021, la società ha assunto 6 dipendenti a fronte di un organo di amministrazione composto da tre componenti (fino al 31 gennaio 2022 il CdA era composto da cinque membri);

mentre persistono le dette criticità per la società Valdigne Energie Srl che non ha in forza dipendenti;

Preso atto che, dalla ricognizione predetta, è emerso che devono essere, allo stato attuale, concluse le seguenti operazioni di razionalizzazione, rectius, cessione:

- IPLA Spa (partecipazione diretta, pari allo 2,58%) - in attesa della liquidazione della partecipazione;

- Air Vallée Spa (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,11%, detenuta da Finaosta Spa) in attesa della chiusura della procedura fallimentare - non viene presentata la relativa scheda;

- Alpifidi Sc (ex Valfidi Sc): il rimborso delle quote detenute Cervino Spa avverrà entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, come da disposizioni statutarie viene presentata la relativa scheda esclusivamente nei confronti del socio Aosta Factor Spa;

Preso atto dell'opportunità di rinviare qualsiasi determinazione in ordine a un'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune rispetto alla valutazione che sarà effettuata sulla base dello studio di fattibilità trasmesso dalla società Finaosta Spa, citato nelle premesse della presente deliberazione;

Vista la legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta Spa, nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7) con la quale la Regione ha approvato disposizioni in materia di riorganizzazione/razionalizzazione delle proprie partecipazioni, prevedendo:

a) l'acquisizione da parte di Finaosta Spa, nell'ambito degli interventi della gestione ordinaria di cui all'articolo 5 della l.r. 7/2006, delle azioni detenute nella società Autoporto Valle d'Aosta Spa dai Comuni di Brissogne e Pollein, al fine di semplificare le eventuali azioni di fusione e incorporazione della società Autoporto Valle d'Aosta Spa con la società Struttura Valle d'Aosta Srl/Vallée d'Aoste Structure Srl. Sulla questione si precisa che è già stato nominato un perito stimatore da parte di Finaosta Spa;

b) la cessione, anche parziale, da parte di Finaosta Spa della partecipazione azionaria in Aosta Factor Spa, detenuta in gestione ordinaria ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 7/2006. Finaosta Spa, in caso di cessione parziale, è autorizzata al mantenimento delle azioni residue in ragione delle finalità dell'attività svolta da Aosta Factor Spa, funzionali allo sviluppo del tessuto economico, alla crescita del benessere sociale e al perseguimento della piena occupazione nella Regione;

Considerato, inoltre, con riferimento al punto a) di cui sopra che, in data 22 settembre 2021, con propria deliberazione n. 846/XVI, il Consiglio regionale ha determinato di rinviare, alla luce delle conclusioni contenute nella relazione inviata da Finaosta Spa, le decisioni in ordine all'eventuale operazione di fusione delle società Autoporto Valle d'Aosta Spa e Struttura VDA Srl in attesa dell'effettivo raggiungimento da parte di Struttura VDA Srl di quanto previsto nel piano di risanamento, come peraltro già evidenziato dal gruppo di lavoro istituito con la DGR 1159/2018;

Preso atto, inoltre, che:

- con nota prot. n. 17, in data 17 maggio 2022, la società Finaosta Spa ha comunicato che, in applicazione della l.r. 16/2021 di cui sopra, ha dato corso all'operazione di acquisizione, nell'ambito della Gestione ordinaria, della quota del 2% di Autoporto Valle d'Aosta Spa, detenuta da Comuni di Brissogne e Pollein nella misura dell'1% ciascuno, con girata dei certificati azionari da parte del Notaio, in data 16 maggio 2022;

- il Consiglio di amministrazione di Finaosta Spa, conformemente al disposto legislativo richiamato, ha avviato tutte le attività prodromiche all'operazione di cessione, anche parziale, della partecipazione in Aosta Factor Spa, affidando gli incarichi di advisor (legale e finanziario) a primari operatori di mercato, per l'assistenza e la consulenza, legale ed economico-finanziaria, nella determinazione della procedura da seguire per la cessione e nella corretta valorizzazione della partecipazione (fair value). Dal successivo confronto con gli advisor è stata condivisa la necessità di tenere in debita considerazione anche le seguenti circostanze:

- il particolare periodo storico in corso, caratterizzato non soltanto dagli effetti ancora in corso della pandemia da Covid 19 ma anche, e soprattutto, dalla situazione di conflitto in essere tra Russia e Ucraina, dai poco prevedibili esiti e sviluppi, anche quanto a durata e relative conseguenze;

- la difficile situazione dei mercati finanziari e, di conseguenza (tra gli altri), del mercato domestico delle acquisizioni societarie, il quale sta attraversando e attraverserà, anche in ragione di quanto evidenziato al punto che precede, periodi di difficoltà e contrazione;

- il conseguente rischio che nei prossimi mesi i potenziali acquirenti della partecipazione in Aosta Factor Spa preferiscano assumere posizioni cautelative, limitandosi a monitorare la situazione generale ed evitando così di partecipare, con investimenti diretti, a processi di acquisizioni societarie.

Finaosta Spa, alla luce delle considerazioni sopraesposte, procederà comunque con l'iter della procedura di cessione nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 della l.r. 16/2021 e dei criteri di convenienza economica dell'operazione stessa;

Preso atto che, ai fini della predisposizione della presente deliberazione, gli uffici regionali hanno effettuato un confronto, con la società Finaosta Spa, in merito alle azioni da porre in essere in tema di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in seno alle società dalle stesse controllate;

Verificato, in particolare, che la criticità, rappresentata dalla presenza di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (cfr. articolo 20 comma 2, lettera b) del TUSP), è riscontrabile nelle sole società idroelettriche (Valdigne Energie Srl e Cooperativa Forza e Luce di Aosta sc), pur in presenza di compensi riconosciuti all'organo di amministrazione di importo particolarmente ridotto;

Considerato, al riguardo, che la Regione, anche alla luce dei diversi interventi di razionalizzazione posti in essere (processi di fusione descritti in premessa), ritiene che le diverse società, che compongono il gruppo CVA, rappresentino una leva fondamentale per l'attuazione del nuovo programma di legislatura 2020-2025 (nello specifico, realizzazione della transizione energetica - ovvero prosecuzione implementazione di una strategia di decarbonizzazione - quale obiettivo strategico per lo sviluppo del territorio valdostano);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2021, n. 26 (Disposizioni in materia di operazioni societarie di Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux Spa (CVA Spa)) con la quale la Regione ha riconosciuto nuovamente la strategicità del Gruppo CVA in ragione del contributo al perseguimento delle finalità istituzionali volto all'attuazione degli orientamenti indirizzati verso una transizione energetica green;

Preso conseguentemente atto, nonostante la criticità sopra rappresentata inerente al numero degli amministratori superiore a quello dei dipendenti, dell'opportunità di non disporre ulteriori azioni di razionalizzazione in capo al Gruppo CVA, anche in relazione ai processi di aggregazione ultimamente effettuati;

Preso atto, inoltre, che il contratto sottoscritto dalla Regione con la società Iseco Spa, per il trattamento del siero del latte, risulta essere scaduto alla fine dello scorso mese di ottobre e che, pertanto, risulta opportuno effettuare, nel corso dell'anno 2023, nuove valutazioni circa l'opportunità del mantenimento della relativa partecipazione azionaria;

Preso atto, pertanto, dell'opportunità di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Regione alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato A - "Razionalizzazione periodica", alla presente deliberazione;

Richiamato l'articolo 19, comma 5, del TUSP, ai sensi del quale le amministrazioni socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito all'articolo 25, circa le eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;

Richiamata, altresì, la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), e, in particolare, gli articoli 2 e 8;

Accertato, dagli uffici regionali competenti in materia, che la ricognizione effettuata dalle diverse società controllate, ai fini dell'individuazione di eventuali eccedenze in materia di personale, in applicazione dell'articolo 25 del TUSP, è stata riscontrata negativamente da parte di tutte le società controllate dalla Regione, eccezion fatta per la società Casino de la Vallée Spa che ha comunicato, in data 23 settembre 2022, un'eccedenza di 3 unità, le quali, in mancanza di apposita disciplina applicabile (regolamento di cui all'articolo 25, comma 1, del TUSP), non risultano, allo stato, trasferibili in altra società controllata dalla Regione;

Visti, in particolare, gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su quelle del costo del personale delineati con propria deliberazione n. 184/XVI, in data 16 dicembre 2020, nei confronti delle società in house e di quelle controllate;

Preso atto dell'opportunità, anche in ragione di quanto segnalato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta con deliberazione n. 11 in data 28 luglio 2020, di dare evidenza, nell'allegato B) della presente deliberazione, dei risultati concretamente realizzati dalle società in house e da quelle controllate in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti con propria deliberazione n. 184/XVI, in data 16 dicembre 2020, aventi per oggetto l'anno 2021, posto che i relativi bilanci sono stati approvati nel corso dell'anno 2022;

Preso atto dell'opportunità, alla luce di quanto sopra, di prevedere che gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento non trovino applicazione nei confronti di Casino de la Vallée Spa al fine di non compromettere o rendere difficilmente raggiungibili gli obiettivi di razionalizzazione di diversa natura approvati nella procedura di concordato preventivo (procedura omologata in data 26 maggio 2021 dal Tribunale di Aosta);

Considerata l'attuale situazione economica caratterizzata da forti tensioni inflazionistiche e dall'aumento generalizzato dei costi dell'energia, del gas e in generale delle materie prime, le cui dinamiche ed evoluzione sono ad oggi difficilmente preventivabili e non governabili dalle società stesse;

Considerata, pertanto, la difficoltà per le società stesse di effettuare previsioni attendibili circa il livello delle spese di funzionamento, che risultano fortemente condizionate dagli aumenti sopraccitati e, comunque, allo stato attuale difficilmente preventivabili;

Preso atto, pertanto, alla luce delle situazioni di emergenza che stanno condizionando l'attuale situazione economica italiana sui fronti economici e geopolitici - con ricadute negative sulla fiducia dei consumatori e sull'offerta di prestiti a famiglie e imprese nell'Eurozona da parte delle banche - dell'opportunità di individuare per l'anno 2023 e per il successivo triennio 2023-2025 (rivedibili per gli anni 2024 e 2025 in sede di approvazione del futuro piano di razionalizzazione) i seguenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento:

- Società in house e società controllate (con esclusione della società CVA Spa e delle sue controllate per le motivazioni di cui in premessa, stante la non applicabilità dell'articolo 19 del TUSP):

- mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio;

- rispetto dei principi, riassunti da ultimo nella direttiva 24 aprile 2018, n. 3, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rubricata "Linee guida sulle procedure concorsuali", nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale riportante le disposizioni attuative della l.r. 20/2016;

- con riferimento esclusivo alla Società In.Va. Spa, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta - nella propria deliberazione n. 12 del 29 giugno 2021, si richiede che la stessa valuti la reinternalizzazione, entro il 31 dicembre 2023, di determinati ulteriori servizi attualmente ancora esternalizzati, previamente individuati di concerto con le strutture regionali affidatarie del servizio. La società è, inoltre, incaricata di supportare i soci fornendo loro tutti gli elementi e informazioni utili alla verifica e giustificazione, che deve necessariamente risultare basata su una visione ed una prospettiva integrata di medio-lungo periodo, del ricorso alle procedure di affidamento diretto del servizio. In particolare, gli elementi forniti devono dimostrare le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, così come richiesto dal Codice dei contratti, articolo 192, comma 2, anche rispetto all'aderenza dei bisogni dell'Amministrazione regionale;

Preso atto, inoltre, dell'opportunità di stabilire che tutte le società controllate dovranno evidenziare le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati in forza dell'articolo 19, comma 5, del TUSP nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio;

Richiamata la propria deliberazione n. 1713, in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta al Consiglio regionale di deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento società e enti partecipati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Vista la proposta adottata dalla Giunta regionale con atto n. 1368 in data 14 novembre 2022, avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, del d.lgs. 175/2016 alla data del 31 dicembre 2021. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle Società controllate, ex articolo 19, d.lgs. 175/2016";

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli diciotto (presenti e votanti: diciotto; astenuti: diciassette, i Consiglieri AGGRAVI, BACCEGA, BRUNOD, CARREL, DISTORT, FOUDRAZ, GANIS, GUICHARDAZ Erika, LAVY, LUCIANAZ, MANFRIN, MARQUIS, MINELLI, PERRON, PLANAZ, ROLLANDIN e SAMMARITANI);

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Regione alla data del 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, accertandole come risulta dall'allegato A - "Razionalizzazione periodica", della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, in particolare, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni avendone verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come meglio esplicitato nelle singole schede dell'allegato A):

- Finaosta Spa (partecipata direttamente al 100%);

- Società di Servizi Valle d'Aosta Spa (partecipata direttamente al 100%);

- Casino de la Vallée Spa (partecipata direttamente al 99,96%);

- In.Va. Spa (partecipata direttamente al 75,357%);

- SITRASB Spa – Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo (partecipata direttamente al 63,50%);

- AVDA Spa (partecipata direttamente al 49%);

- R.A.V. Spa – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta Spa (partecipata direttamente al 42%);

- S.A.V. Spa – Società Autostrade Valdostane Spa (partecipata direttamente al 28,72%);

- VALECO Srl (partecipata direttamente al 20%);

- Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco - SITMB Spa (partecipata direttamente al 10,63%);

- CONSORZIO TOPIX – Torino e Piemonte exchange point (partecipata direttamente al 0,31% e indirettamente al 0,31% per il tramite di In.Va. Spa);

- Aosta Factor Spa (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di Finaosta Spa);

- Autoporto Valle d'Aosta Spa (partecipata indirettamente al 98% per il tramite di Finaosta Spa);

- Cervino Spa (partecipata indirettamente al 86,33% per il tramite di Finaosta Spa);

- Compagnia Valdostana delle Acque - CVA Spa (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta Spa);

- Courmayeur Mont Blanc Funivie - C.M.B.F. Spa (partecipata indirettamente al 92,47% per il tramite di Finaosta Spa);

- Funivie Monte Bianco Spa (partecipata indirettamente al 50,001% per il tramite di Finaosta Spa);

- Funivie Piccolo San Bernardo Spa (partecipata indirettamente al 68,72% per il tramite di Finaosta Spa);

- Iseco Spa (partecipata indirettamente al 20% per il tramite di Finaosta Spa);

- Monterosa Spa (partecipata indirettamente al 94,57% per il tramite di Finaosta Spa, al 0,015% dalla Cervino Spa, al 0,012% dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie Spa);

- Pila Spa (partecipata indirettamente al 84,69% per il tramite di Finaosta Spa, al 1,7035% dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie Spa, al 2,875% dalla Monterosa Spa, al 4,038% dalla Cervino Spa, al 2,0733% da Funivie Piccolo San Bernardo Spa, al 0,17% dalle Funivie Monte Bianco Spa);

- Progetto Formazione scrl (partecipata indirettamente al 91,77% per il tramite di Finaosta Spa) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP – decreto del Presidente della Regione 654/2018;

- S.I.V. Société Infrastructures Valdôtaines Srl (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta Spa);

- SIMA Spa (partecipata indirettamente al 49% per il tramite di Finaosta Spa) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP decreto del Presidente della Regione 654/2018;

- S.I.S.E.X. Sa (partecipata indirettamente al 50,00% per il tramite di SITRASB Spa);

- Cooperativa Forza e Luce di Aosta Sc (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 0,014%, detenuta da CVA ENERGIE Srl);

- Air Zermatt ag Sa (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,434%, detenuta da Cervino Spa);

- CVA ENERGIE Srl (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa);

- CVA EOS Srl (già CVA Vento Srl partecipata indirettamente al 100% per il tramite CVA Spa);

- DEVAL Spa (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa);

- LE BRASIER Srl (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di CVA Spa);

- TELCHA Srl (partecipata indirettamente al 10,98% per il tramite di CVA Spa)

- VALDIGNE Energie Srl (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di CVA Spa);

- Società Cooperativa Elettrica Gignod Sc (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 0,0089%, detenuta da CVA ENERGIE Srl);

- ALPIFIDI Sc (ex Valfidi Sc) (partecipata indirettamente al 0,5% per il tramite di AostaFactor Spa);

3) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, che devono essere concluse le seguenti operazioni di razionalizzazione, rectius, cessione:

- IPLA Spa (partecipazione diretta, pari allo 2,58%) –in attesa della liquidazione della quota azionaria;

- AIR VALLÉE Spa (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,11%, detenuta da Finaosta Spa) in attesa della chiusura della procedura fallimentare – non viene presentata la relativa scheda;

- ALPIFIDI Sc (ex Valfidi Sc): il rimborso delle quote detenute da Cervino Spa avverrà entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, come da disposizioni statutarie - non viene presentata la relativa scheda.

4) di incaricare Finaosta Spa a effettuare le opportune valutazioni circa l'opportunità del mantenimento della partecipazione azionaria detenuta in Iseco Spa, stante la scadenza del contratto sottoscritto dalla Regione con la società stessa per il trattamento del siero del latte;

5) di individuare per l'anno 2023 e per il successivo triennio 2023-2025 (rivedibili per gli anni 2024 e 2025 in sede di approvazione del futuro piano di razionalizzazione) gli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, con esclusione delle società Casino de la Vallée Spa e CVA Spa e sue controllate per le motivazioni di cui in premessa:

- mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio;

- rispetto dei principi, riassunti da ultimo nella direttiva 24 aprile 2018, n. 3, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rubricata "Linee guida sulle procedure concorsuali", nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale riportante le disposizioni attuative della legge regionale 20/2016;

- con riferimento esclusivo alla Società In.Va. Spa, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Corte dei conti – sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta - nella propria deliberazione n. 12 del 29 giugno 2021 e di quanto disposto nella precedente deliberazione di Consiglio regionale n. 1126/XVI, in data 16 dicembre 2021, si richiede che la stessa completi il processo di reinternalizzazione, entro il 31 dicembre 2023, di stabilire che tutte le società controllate dovranno evidenziare le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati in forza dell'articolo 19, comma 5, del TUSP nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio;

6) di rinviare qualsiasi determinazione in ordine ad un'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune alla valutazione che sarà effettuata sulla base del nuovo studio di fattibilità inviato dalla società Finaosta Spa come disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 1354 in data 25 ottobre 2021;

7) di non disporre azioni di razionalizzazione in capo al Gruppo CVA, anche in relazione ai processi di aggregazione ultimamente effettuati;

8) di prendere atto, nell'allegato B) alla presente deliberazione, dei risultati concretamente realizzati dalle società in house e controllate in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti con propria deliberazione n. 184/XVI in data 16 dicembre 2020;

9) di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto all'articolo 20 del TUSP e di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 del TUSP, nonché a tutte le società partecipate anche i fini dell'adempimento dell'indirizzo di cui al punto 5 che precede.

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1 A fini conoscitivi, si rammenta che con propria deliberazione, n. 3342/XIV, in data 27 marzo 2018, era stato valutato e approvato il Piano pluriennale di risanamento aziendale della società STRUTTURA VDA Srl e la relazione di valutazione del medesimo approvata dal Consiglio di amministrazione di FINAOSTA Spa. Successivamente, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d’Aosta, deliberazione n. 13, del 27 luglio 2018, ha richiamato l’Amministrazione regionale a una complessiva revisione del Piano predisposto, allo scopo di garantirne una maggiore attendibilità e una più efficace esecuzione, prevedendo che l’Amministrazione regionale riferisca tempestivamente sulle iniziative adottate.