Oggetto del Consiglio n. 195 del 7 aprile 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 195/VII - RIAPPROVAZIONE AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 31 DELLO STATUTO DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI STUDIO LEGISLATIVA PER LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE ED IL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Lustrissy.
LUSTRISSY - (D.P.): Non voglio riprendere la discussione che già avevamo fatto e dalla quale era emerso che il parere con il quale il Presidente della Commissione di Coordinamento rinvia la legge al Consiglio non solo sembra, ma è un processo alle intenzioni; perciò dobbiamo rivendicare la nostra autonomia propositiva sul piano degli indirizzi politici, autonomia che la Regione intende assumere sia nei confronti della propria organizzazione sia nei confronti degli Enti territoriali che si trovano ad operare nel territorio regionale, anche respingendo il modo generico col quale è stata negata la competenza dell'Amministrazione regionale ad incidere sulle realtà locali, se non altro perché - senza richiamarne altre - tutte le competenze statutarie di cui all'art. 2 incidono in un modo o nell'altro sull'organizzazione degli Enti locali. Tant'è che abbiamo molto discusso sulla possibilità anche di attribuire del personale in posizione di comando agli Enti locali, cosa che normalmente lo Stato con la sua legislazione recente ha ammesso e che molte Regioni hanno fatto; il fatto che l'Amministrazione regionale possa rideterminare le circoscrizioni comunali mi sembra già un fatto importante, che di per sè implica tutto un ripensamento riguardo alla problematica dell'organizzazione degli Enti locali. Comunque non voglio entrare oltre nel merito, perché mi pare ovvio che il discorso più completo - e sarà quella la sede per le espressioni di giudizio di legittimità - si dovrà fare sulle leggi in materia che questo Consiglio sarà chiamato a discutere e ad approvare dopo che la Commissione avrà elaborato le proposte. Mi sembra prematuro oggi, un discorso sulla legittimità di proposta, un discorso che sia solo un processo alle intenzioni del Consiglio regionale.
Per questo motivo, proponiamo la riapprovazione della legge che era stata approvata in un primo tempo dal Consiglio regionale.
PRESIDENTE: E' aperta la discussione. Nessuno chiede la parola?
Ha chiesto di parlare il Consigliere Tamone. Ne ha facoltà.
TAMONE - (U.V.): Per dichiararci, noi dell'Union Valdôtaine, perfettamente convinti dell'argomentazione del Consigliere Lustrissy; perciò voteremo nuovamente la legge così come l'avevamo già votata a suo tempo.
PRESIDENTE: Colleghi, vi ricordo che la legge deve essere votata nello stesso testo precedente e che per la approvazione è richiesta, in base all'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto, almeno la maggioranza assoluta dei componenti il consesso, che è di 18 Consiglieri.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino. Ne ha facoltà.
TONINO - (P.C.I.): A parte la questione di principio, per la quale è abitudine di questo Consiglio riapprovare all'unanimità i provvedimenti che vengono rinviati dal Presidente della Commissione di Coordinamento per valutazioni di merito, in questo caso siamo effettivamente in presenza di un vero e proprio processo alle intenzioni, così come ha giustamente illustrato il Consigliere Lustrissy; noi perciò siamo d'accordo per la riapprovazione del testo già approvato da questo Consiglio regionale, e sottolineiamo ancora una volta che lo studio per avere la situazione precisa delle competenze ai vari livelli amministrativi e delle possibilità di riordino è una base essenziale per qualsiasi processo organico di decentramento che superi la fase attuale limitata ad una semplice azione di decentramento finanziario.
PRESIDENTE: Altri intendono prendere la parola? Il Consigliere Lustrissy intende prendere nuovamente la parola in sede di discussione generale?
Allora, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. l:
Art. 1
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad istituire una Commissione di studi legislativi per la riforma dell'organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli Enti locali.
La Commissione, presieduta dal Presidente della Regione o da un Consigliere regionale da lui delegato, è composta da non più di tre membri scelti tra docenti universitari di materie giuridiche, economiche e finanziarie, e docenti nelle stesse materie della scuola secondaria di secondo grado appartenenti ai ruoli regionali e da un segretario, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione ai Consiglio regionale.
Per l'espletamento dei compiti di segreteria, il Presidente della Giunta istituisce direttamente apposito gruppo di lavoro disponendo contestualmente le assegnazioni di personale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Maggioranza: 18
Favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
La Commissione provvede alla elaborazione di progetti articolati:
a) riforma dell'Amministrazione regionale.
A tal fine, in particolare, si dovrà avere riguardo: all'esigenza di superare l'attuale assetto organizzativo sulla base di principi di efficienza, collegialità, partecipazione e pubblicità dell'azione amministrativa; ai più funzionali modelli organizzativi individuati dalla legislazione più avanzata; ai principi e criteri contenuti nella legge 22.7.1975, n. 382; l'attuazione del più ampio decentramento di funzioni ai Comuni e alle Comunità Montane.
b) di riforma dell'ordinamento degli Enti locali.
A tal fine, in particolare, si avrà riguardo alla ristrutturazione degli Enti locali su livelli comunali e di Comunità, entrambi destinatari del più ampio decentramento, con riferimento ai modelli organizzativi: individuati dalla legislazione più avanzata, nonché agli studi effettuati nell'ambito dei paesi della Comunità Europea in materia di servizi pubblici degli Enti locali.
L'elaborazione dei progetti deve essere definita nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di insediamento della Commissione. Tale termine può essere prorogato, con decreto motivato, dal Presidente della Regione, che ne dà comunicazione al Consiglio regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Maggioranza: 18
Favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione può avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale, che sono tenuti a fornire la documentazione ed ogni altro elemento utile richiesto, anche relativi agli enti sottoposti al controllo dell' Amministrazione regionale.
Il Presidente della Giunta, su richiesta della Commissione, può conferire ad esperti incarichi a tempo determinato per l'effettuazione di indagini, studi e ricerche sui temi particolari.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Maggioranza: 18
Favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
Ai membri della Commissione ed agli esperti di cui all'art. 3, oltre al rimborso delle spese di viaggio e delle spese di soggiorno regolarmente documentate, sono corrisposti compensi determinati con deliberazione della Giunta regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Maggioranza: 18
Favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
Art. 5
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo 22200 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Maggioranza: 18
Favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 6:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Maggioranza: 18
Favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Vi sono dichiarazioni di voto? Possiamo passare alla votazione a scrutinio segreto?
Metto in approvazione la legge nel suo complesso.
VOTAZIONE SEGRETA
ESITO DELLA VOTAZIFONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Maggioranza: 18
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, l'oggetto iscritto al n. 31 dell'ordine del giorno è stato rinviato, come richiesto dall'Assessore Marcoz, unitamente all'oggetto iscritto al n. 26, al quale è abbinato.
Passiamo quindi alla trattazione degli oggetti iscritti ai nn. 32 e 33 dell'ordine del giorno.
