Oggetto del Consiglio n. 194 del 7 aprile 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 194/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33: COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA".
PRESIDENTE: La parola all'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pollicini che illustra la relazione.
POLLICINI - (D.P.): Il capo I° della legge regionale n. 33 sui fondi di rotazione prevede l'ammissione a mutui a tasso agevolato per il risanamento ed il restauro conservativo dei centri abitati, limitatamente alle zone A, oppure degli edifici, all'esterno di queste zone, che presentino però interesse storico, artistico, ambientale.
L'intervento a tasso agevolato ha un plafond molto preciso: il 70% per interventi singoli, l'80% per interventi di carattere collettivo, rispetto alla spesa ammissibile. Questa spesa ammissibile è variabile di anno in anno, poiché è collegata con l'indice ISTAT in base all'aumento dei prezzi dei materiali; per portare un esempio, diciamo che nello scorso anno la spesa ammissibile era lire 380.000 al mq. lordo, quest'anno in base all'indice ISTAT scatterà un aumento.
La legge, però, ha posto alcune limitazioni per evitare che da questo provvedimento possano derivare interventi di natura speculativa da parte di chi non rispetta lo spirito di questa legge; e le limitazioni sono molto precise: sono ben determinati i soggetti che possono usufruire di questi benefici regionali; fra questi vi sono coloro che siano proprietari dell'edificio da almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della legge ma non siano residenti nel Comune in cui è ubicato l'immobile; altra limitazione è quella con la quale si dispone che al momento della domanda i residenti nel Comune siano titolari della proprietà da almeno due anni e a tal fine non costituiscono elemento di interruzione i trasferimenti di proprietà secondo il codice civile.
La Commissione interassessorile che esamina le domande, composta oltre che dal Segretario generale, dai rappresentanti dell'urbanistica, del turismo, della programmazione, dell'industria, delle finanze, dell'agricoltura e della sanità, proprio in base all' esperienza di questi anni di gestione del capo I° della legge n. 33, ha notato che sarebbe opportuno portare alcune modifiche: una di queste, che qui viene proposta, tiene conto della situazione di fatto, e cioè che vi sono edifici che possono rientrare fra quelli presi in considerazione dalla legge e che appartengono a persone anziane che non hanno più stimoli o interessi a restaurarli.
A fronte di questa mancanza di interesse a investire, sta il rischio di vedere un degrado irreversibile di questi edifici. E allora, sempre nel rispetto del rapporto di parentela entro i cui limiti non si ha interruzione di questo periodo, la proposta che viene fatta è di rendere possibile la donazione agli aventi diritto da parte del proprietario attualmente ancora in vita; questa è la prima modificazione, e viene proposta perché in questo modo si consente senza violare la legge un passaggio anticipato rispetto a quello naturale, ad avvenuto decesso del de cuius. Questa prima proposta consentirebbe un recupero, permettendo a quelli che diverranno in futuro proprietari di raggiungere anticipatamente questa condizione, attraverso la donazione.
Inoltre, per completare l'intervento, proporrei un emendamento al punto c) dell'art. 1, secondo capoverso, seconda riga: sostituire la parola "l'acquisto" con le parole "l'acquisizione a titolo oneroso o gratuito"; questo per maggior chiarezza dell'articolato stesso.
La seconda proposta di modifica riguarda una disposizione dell'art. 21, il quale prevede che qualora l'esecuzione delle opere sia in difformità al progetto presentato e approvato dalla Commissione, il mutuo viene revocato.
La Giunta propone che, anziché l'estinzione del mutuo, se c'è una difformità fra il progetto presentato e approvato e su cui è stato fatto il finanziamento e l'esecuzione delle opere, si possa ridurre percentualmente l'importo del mutuo, in rapporto alla entità della difformità. Di fatto questo è un comportamento che già la Giunta sta tenendo nei casi di difformità lieve: ad esempio, se si tratta di aumentare le aperture, e ciò non è previsto nel progetto presentato, ma rimane la caratteristica dell'abitazione, non ci pare di dover revocare il mutuo; se invece è stato abbattuto l'edificio e poi ricostruito, questa ipotesi non rientra nel capo I° della legge che riguarda il risanamento conservativo o la ristrutturazione ma non la ricostruzione: in questo caso il mutuo va revocato.
Nel caso di leggere difformità proprio perché la legge fa riferimento a un massimo del 60%, l'applicazione di questi parametri non va lasciata alla discrezionalità della Giunta: finora si è sempre ridotto al 60% l'importo del mutuo. Fra l'estinguere il mutuo, nei casi di opere eseguite in difformità rispetto al progetto presentato e approvato, e il ridurlo, in presenza di lievi difformità quando sono mantenute le caratteristiche generali salvo alcune variazioni, ci pare che questo secondo caso corrisponda ad una realtà di fatto che non trova riscontro attualmente in una normativa troppo rigida e schemativa.
Queste sono le due modificazioni che vengono proposte alla legge n. 33 dell'8 ottobre 1973.
PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Qualcuno intende prendere la parola?
Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica. Ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Mentre per l'art. 1 mi sembra ci siano motivazioni ragionevoli, perché comprende categorie che hanno sostanzialmente questi diritti, io penso di dover ribadire in Consiglio le notevoli perplessità che avevo espresso in Commissione sull'art. 2.
Mi pare che l'interpretazione che oggi l'Assessore ha presentato qui sia discutibile; disse l'Assessore: o l'intervento di restauro è in effetti un'opera di questo tipo secondo le norme attuali, e quindi si può dare il mutuo, o non è un'opera di restauro e quindi noi siamo costretti a revocare il mutuo; vogliamo riservarci una terza possibilità, quella di difformità non gravi.
Ecco, io non credo che sia opportuno andare in questa direzione perché ho visto recentemente le ultime venti domande approvate e ho letto le motivazioni per le domande non ammesse: ho letto di muri che avevano uno spessore dimezzato rispetto a quello esistente, di edifici sopraelevati, di edifici in parte demoliti: un muro demolito, mi pare, o qualcosa di questo genere.
Io credo che addirittura si metta nei guai la Giunta regionale se le si lascia la valutazione discrezionale delle difformità esistenti rispetto all'originario progetto di restauro, e quindi della misura con cui ridurre il mutuo. La valutazione che credo sia più giusta è una valutazione sostanziale: c'è stato restauro o no? Le difformità che ci sono, sono valutabili in questo spirito oppure modificano del tutto l'opera? Eco, se siamo di fronte ad un restauro sostanziale è possibile usare, come viene fatto già ora, il meccanismo delle condizioni: si possono dare delle condizioni o fare delle osservazioni; se invece le difformità sono gravi, io credo che non si possa ridurre il mutuo del 50%.
Mi sembra che lasceremmo nelle mani della Giunta una discrezionalità ed una responsabilità che non credo, sia opportuno accettare.
PRESIDENTE: Altri chiedono di intervenire in sede di discussione generale?
Ha chiesto di parlare il Consigliere De Grandis. Ne ha facoltà.
DE GRANDIS - (P.R.I.): Io sono d'accordo sull'art. 1 che mi sembra rispecchi le esigenze che si sono rilevate nel corso dell'applicazione della legge; l'art. 2, invece, mi pone una serie di perplessità, perché mi pare che così formulato apra la strada a qualunque possibile distacco dalle norme di ristrutturazione stabilite dai tecnici dell'Assessorato ai Beni Culturali. Tanto più che già in Commissione, discutendo, si era rilevata l'impossibilità di fare delle valutazioni o di predisporre una elencazione delle irregolarità, commesse dal proprietario che ristruttura la casa, per le quali è ammessa la sola riduzione del mutuo da concedere.
Ora, proprio per queste difficoltà diventa assolutamente incontrollabile una tale formulazione in un articolo di legge, cioè tutto diventa possibile, e soprattutto mi sembra un incoraggiamento al non rispetto di certe norme che, se esistono, hanno un significato. E allora, o queste norme hanno valore nello stabilire le caratteristiche che la ristrutturazione deve avere per salvaguardare il tipo di costruzione e le sue peculiarità, e allora vanno rispettate, oppure si accetta un articolato del genere che apre la strada a tutte le possibili interpretazioni e a tutte le possibilità di non rispettare lo spirito della legge. E siccome le leggi si fanno perché siano rispettate, non possiamo introdurre un marchingegno di questo tipo che induce al non rispetto della legge, in quanto in contrasto con la normativa che si vuole dare.
Dice l'Assessore che, di fatto, la Giunta ha già dovuto intervenire più volte a sanare situazioni di contrasto tra le disposizioni di legge e quanto realizzato dal proprietario. Io non metto in dubbio che questi interventi della Giunta siano stati opportuni e abbiano sanato situazioni diversamente non sanabili, anzi, ritengo che se sono lasciati alla responsabilità della Giunta si realizzi un criterio molto più restrittivo e non si favorisca eccessivamente la possibilità di deroghe alla legge. Se invece addirittura c'è l'articolino di legge che prevede riduzioni quali che siano le cose fatte, mi sembra che si va in una direzione opposta rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere. 0 queste costruzioni hanno delle caratteristiche che vanno salvaguardate e allora bisogna essere abbastanza severi nel pretendere che vengano effettivamente salvaguardate, o non ci sono reali esigenze di salvaguardia e allora si abbandoni il tipo di restrizione, non se ne parli più.
E poi mi chiedo perché chi non può - e dico non può, non vuole - rispettare la normativa che è stata data perché si presentano difficoltà al momento della ristrutturazione, non possa prima di procedere in difformità al progetto che è stato approvato, inoltrare una domanda e chiedere di essere autorizzato a modificare il progetto per le ragioni tecniche, che vorrà esporre, incontrate nel corso della ristrutturazione; è qui che io vorrei una garanzia!
Altrimenti, con un provvedimento del tipo che qui si propone noi facciamo cadere il significato della legge e venir meno l'obiettivo di salvaguardare i beni culturali che invece vanno salvaguardati.
PRESIDENTE: Altri chiedono la parola in sede di discussione generale?
Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassare. Ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin. ): Io ritengo che le modifiche e lo spirito contenuti nell'art. 2 siano effettivamente molto pericolosi, perché tra la leggera modifica al progetto, che so, un'apertura un pochino più larga, e la demolizione completa dell'edificio ci sono infinite possibilità intermedie ed io ho l'impressione che, non immediatamente ma con un susseguirsi di strappi alla regola, definiamoli così, noi arriveremmo a non avere più la possibilità da parte della Regione di fare rispettare la legge. Questo perché diventa difficile per infrazioni sempre più gravi stabilire fino a quale punto si debba ridurre il mutuo nella misura del 10%, e da quale punto in poi si debba intervenire in maniera più drastica.
Io sono convinto, e su questo sono perfettamente d'accordo con quanto diceva il Consigliere De Grandis, che la legge debba costituire un punto di riferimento molto rapido e preciso, ma che si possa dare la possibilità al proprietario che si trovi di fronte a delle oggettive difficoltà di modificare il progetto originario previa approvazione da parte dell'Assessorato.
Il problema a questo punto diventa quello di dare efficienza all'Assessorato affinché si analizzino velocemente le variazioni ai progetti che vengono richieste, perché se queste variazioni vengono esaminate mesi dopo la richiesta, si bloccano i lavori e di fatto risulta penalizzato chi ha presentato la richiesta di modifica del progetto.
Quindi io sono del parere di mantenere una definizione rigida della legge e di cercare invece di costituire all'interno dell'Assessorato un'organizzazione che dia la possibilità di esaminare molto rapidamente le richieste di variazione.
PRESIDENTE: E' iscritto a parlare il Consigliere Lustrissy. Ne ha facoltà.
LUSTRISSY - (D.P.): Per quanto riguarda questo provvedimento di legge, devo dire che l'art. 1 - e concordo con chi mi ha preceduto - contiene una maggiore ampiezza di possibilità rispetto alla legge attuale in quanto ammette un maggior numero di soggetti ad usufruire delle provvidenze in questione; questo credo che sia solo un fatto positivo.
Per quanto riguarda invece l'art. 2, sorgono molte perplessità, come già ho detto in Commissione: chiedo pertanto all'Assessore e alla Giunta di voler ritirare questa proposta.
Qui parlo a titolo personale, senza coinvolgere il mio Gruppo, e voglio fare una considerazione di principio: secondo me, l'art. 2 creerebbe una situazione particolare, per la quale difficilmente la Giunta potrebbe salvarsi dall'esame di merito delle singole pratiche con valutazioni diverse e non parametrate per la concessione del mutuo. Cioè, in sostanza, la legge prevede attualmente che la concessione del mutuo avvenga solo nel caso che le opere siano eseguite secondo il progetto approvato dall'Amministrazione regionale; introdurre il concetto della difformità graduata, diventa estremamente pericoloso anche perché possono esserci variazioni che si rivelano, in fase di esecuzione della ristrutturazione, opportune o addirittura indispensabili. E qui vanno considerate delle possibilità di verifica, che vanno dall'assenso da parte del Comune che ha autorizzato con concessione edilizia le modificazioni, alla verifica della ristrutturazione; sappiamo benissimo cosa succede in fase progettuale, che certe situazioni e certe possibilità non vengono tenute nella dovuta considerazione, e può darsi che in sede di ristrutturazione si verifichino delle situazioni di difformità; inoltre, se questa ipotesi viene regolamentata facendo riferimento alla modifica della concessione edilizia che è rilasciata da parte del Comune, dovrebbe esserci, in qualche modo, l'assenso della Regione.
Introdurre nella legge il discorso delle difformità, registrate in sede di verifica delle opere eseguite, da valutarsi cori discrezionalità da parte dell'Amministrazione regionale allo scopo di operare una riduzione del mutuo, mi sembra molto pericoloso; oltretutto non si sa bene come far corrispondere l'entità delle difformità all'entità della riduzione del mutuo.
Ritengo perciò che sia cosa saggia ritirare la proposta contenuta nell'art. 2 e ripensare al problema, cercare forse una formulazione diversa, stabilendo dei parametri di riferimento certi per non essere portati nel giudizio di conformità a svolgere un'attività troppo discrezionale; ed è questa, credo, la preoccupazione un po' di tutti. Se l'Assessore o la Giunta non ritireranno la proposta contenuta nell'art. 2, per quanto mi concerne personalmente, non la voterò.
PRESIDENTE: Altri chiedono la parola in sede di discussione generale?
Ha chiesto di parlare il Consigliere Berti. Ne ha facoltà.
BERTI - (Art. e Comm. Valdostani): Io sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge e concordo quindi anche sull'art. 2 che fa riferimento all'art. 21 della legge regionale 8 ottobre '73, n. 33, articolo nel quale sono citati casi "di comprovata irregolarità"; il problema è quello di definire l'entità dell'irregolarità, perché qualora questa sia irrilevante, penso che al massimo si possa procedere a una riduzione del mutuo. E' da notare, tra l'altro, che una volta rilasciata la concessione edilizia se subentra una irregolarità è il Comune stesso che fa la denuncia al pretore e inizia un certo iter per aggiustare la cosa in qualche maniera.
Io penso che il 3° comma dell'art. 21 della legge regionale attualmente in vigore sia superato da queste situazioni di fatto, perché se sorgono delle irregolarità, il Comune non farà mai la dichiarazione di abitabilità e di fine lavori e quindi la banca non darà il mutuo che viene sempre concesso a cosa finita e previa dichiarazione di abitabilità.
Io ho fatto un po' di confusione nel mio intervento, comunque penso di aver dato l'impressione all'Assessore che ha illustrato questo disegno di legge di essere favorevole alla sua approvazione.
Vorrei fare però una raccomandazione: bisognerebbe fare, innanzitutto, in sede di regolamento, l'aggiornamento dei parametri; in secondo luogo, snellire la procedura di assegnazione del mutuo: io non so come ci si vorrà regolare a questo proposito, ma so che la vecchia legge imponeva una procedura molto lunga dal punto di vista burocratico e amministrativo; era tutto un doppio passaggio fra Regione, banca e mutuatario, e la cosa durava due anni e anche di più a volte.
Vorrei perciò pregare l'Assessore e la Giunta di snellire questo tipo di procedura e di aggiornare i parametri in rapporto alla svalutazione, anche perché più o meno sappiamo tutti che per le ristrutturazioni i prezzi sono superiori a quelli delle nuove costruzioni. Vorrei anche sentire dall'Assessore cosa pensa di queste mie osservazioni; comunque, come ho già detto, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.
PRESIDENTE: Altri intendono prendere la parola in sede di discussione generale?
La parola all'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pollicini.
POLLICINI - (D.P.): Premetto che non mi fossilizzo sull'art. 2, assolutamente.
La Commissione ha verificato una certa situazione di fatto ed un certo comportamento della Giunta, alla quale la legge consente questa discrezionalità quando stabilisce che si riconoscono mutui sino al 60% o all'80% secondo che i soggetti siano singoli o collettivi. A questo punto faccio io alcune domande al Consiglio: vorrei sapere ad esempio, quando il Consigliere Lustrissy dice che i parametri di riferimento devono essere certi, quali sono questi parametri certi! Non è facile trovarli perché o l'esecuzione è fedele al progetto o non lo è; parametri certi per graduare l'eventuale riduzione del mutuo non esistono!
L'iter burocratico è il seguente: si presenta la domanda allegando un progetto, la Commissione preposta lo esamina e decide se è ammissibile o meno, annullando i progetti di ricostruzioni, perché la legge prevede solo risanamenti conservativi e restauri: si deve quindi rimanere nell'ambito di un risanamento conservativo o di un restauro per mantenere le caratteristiche del patrimonio ambientale e storico delle nostre vecchie abitazioni; questo è l'obiettivo principale della legge, e deve essere tenuto ben presente.
A questo punto i casi possono essere diversi: può darsi che un progetto presentato dal titolare della domanda e accolto dalla Commissione, in corso d'opera venga modificato, senza che venga segnalata la motivazione, perché vi sono fatti di carattere tecnico che impediscono di mantenersi fedeli al progetto iniziale; se la variazione viene segnalata ci sarà un immediato intervento degli Organi preposti per verificare se esiste o meno la necessità di modifica, ma se non si segnala niente la difformità viene rilevata in fase di verifica. A questo proposito, sia chiaro, il mutuo viene pagato a fine opera, ma per stati di avanzamento lavori, verificati dai tecnici preposti. Il meccanismo di riduzione del mutuo interviene nei casi in cui non è stata segnalata la necessità di variazione dovuta a motivi tecnici e non nei casi in cui il soggetto destinatario del mutuo ha dimostrato di ritenere che tutto è possibile perché l'Ente pubblico, una volta assegnato un certo mutuo, non va a vedere se è rispettato o meno lo spirito della legge, che è quello di conservare questo patrimonio.
Allora io domando: se al posto di una apertura che dà una caratteristica all'ambiente se ne fa un'altra, o se anziché il rifacimento di una parte, sotto forma di restauro si modifica la struttura o la forma parziale, dobbiamo far decadere il mutuo, o dobbiamo concederlo? E interamente? 0 non è più giusto forse, se la difformità è contenuta, cioè tale da non modificare la caratteristica complessiva dell'edificio, operare una riduzione del mutuo? Se in questo caso concedessimo il mutuo intero come a chi rispetta esattamente il progetto approvato che ha fatto lui stesso - perché non è un progetto imposto, ma è fatto dal richiedente - premieremmo quelli che con gli stessi diritti e quindi con lo stesso contributo fanno qualche cosa di diverso, e quindi vengono meno all'esigenza di mantenere al massimo le caratteristiche esistenti.
Di qui la proposta di inserire una norma per la quale chi non si attiene scrupolosamente al progetto non ha diritto al mutuo nella misura intera; altrimenti premesso che la legge ammette il mutuo solo al 60% o all'80%, si pone la Giunta nella condizione di concedere il mutuo o di negarlo, perché la difformità o c'è o non c'è. D'altra parte la legge attuale all'art. 21 dispone chiaramente che quando c'è difformità viene richiesta la revoca immediata del mutuo, e questo è già avvenuto nei casi in cui veniva praticamente abbattuta l'abitazione e ricostruita, perché la legge non prevede ricostruzioni, ma soltanto restauro conservativo o risanamento dell'ambiente. Richiamo l'attenzione del Consiglio sul fatto che questa proposta non ha un significato punitivo, ma realisticamente stabilisce che se c'è una difformità accettabile, ma comunque difformità, non è giusto che il proprietario goda dello stesso beneficio di uno che ha rispettato esattamente il progetto presentato.
Ecco, sostanzialmente mi pare che sia questo il discorso, e per l'aggiornamento dei parametri voglio aggiungere che probabilmente il palazzinaro Berti non era interessato al discorso di abitazioni vecchie da restaurare, perché altrimenti avrebbe sentito che io ho detto che c'è un parametro di aggiornamento annuale; nel 1981 questo parametro era di 380.000 lire al mq. lordo, compresi anche i mutui, e segue l'andamento dell'indice ISTAT essendo aggiornato ogni anno. Questa emissione di contributo in conto interessi chiaramente tiene conto di certe esigenze, e la legge finora mi pare abbia avuto una grossa rispondenza da parte degli utenti, di quelle persone che ritengono di ricostruire questo patrimonio attraverso un incentivo regionale.
Quindi nessuna fossilizzazione da parte mia per quanto concerne l'art. 2, però faccio presente che è un limite quello dell'alternativa fra concedere il mutuo interamente o estinguerlo, e sarebbe meglio, quando la difformità è leggera, ridurre l'entità dell'intervento regionale; e poiché un parametro rigido o scientifico non esiste, si dovrà ricorrere ad una valutazione discrezionale della Giunta.
PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.
ANDRIONE - (U.V.): E' solo perché sono stato scosso dalle argomentazioni del Consigliere Lustrissy che voglio tentare di spiegare quale era il punto di vista - praticamente l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pollicini l'ha già detto, ma lo dirò con parole differenti - che ha giustificato la formulazione di questo articolo.
Oggi le cose si svolgono nel rispetto della legalità per questi casi attraverso - prescindendo dalla fase comunale - un permesso, una licenza, una concessione, come si voglia chiamarla, data dalla Sovrintendenza alle Antichità e Belle Arti. Se ricordo bene, secondo una legge del '39 quella per gli aspetti paesaggistici e del '42 quella per gli altri casi, (che sia giusto o sbagliato qui non ha nessuna importanza) è il Sovrintendente alle Antichità e Belle Arti che stabilisce se un certo progetto è approvato. Che cosa avviene allora? Avviene che qualora il progetto, approvato dal Sovrintendente, venga poi mutato in maniera sostanziale, esiste l'obbligo della denuncia perché siamo in presenza di una costruzione che non ha i requisiti, anche se poi evidentemente viene amnistiata perché l'interpretazione se sia o meno questione urbanistica importante è lasciata alla sensibilità del giudice.
Ma, il fatto è che nelle strutture regionali esiste anche un altro organismo che è il CRPT, attraverso il quale viene poi concesso il mutuo, o non viene concesso. Ora il CRPT guardando certe cose, a volte è di diverso avviso rispetto alla Sovrintendenza e, come spiegava l'Assessore competente Pollicini, mette la Giunta regionale di fronte alla possibilità di scegliere tre casi: non dare il mutuo, oppure ridurlo, oppure darlo interamente; diversi casi, dato che il parere del CRPT non è vincolante, potrebbero essere risolti concedendo il mutuo intero, e alcuni sono stati risolti in questa maniera, perché per quanto sia grande la competenza del CRPT, si può essere di diverso avviso.
Ora, se ricordo bene la spiegazione che l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pollicini dette in Giunta, si voleva dare una veste legale e chiara, in una formulazione legislativa a quella che è una possibilità che esiste di fatto, per non mettere sempre la Giunta regionale nelle condizioni di dire: va bene, a questo qui, siccome è piccolo, gli diamo il mutuo lo stesso, e così via. L'intenzione era di graduare! Qualsiasi tipo di formulazione in parametri, in questo campo, visto che gli organi regionali burocratici devono obbligatoriamente dare un parere che non è vincolante, aumenta a dismisura la burocrazia, aumenta enormemente tutte le pratiche: l'organo regionale motiva un certo parere, poi la Giunta fa diversamente, perché può discostarsi.
Il nostro era un tentativo di razionalizzazione, può darsi che questo tentativo non piaccia e che quindi si debbano mantenere le cose, così, un po' oscure; non è che ce ne facciamo una malattia, però volevo solo spiegare che non era una formula per frodare la legge .... INTERRUZIONE .... No, no, perché mi sembra che questo sia stato detto! Era una formula per chiarire i rapporti fra l'utente di certe provvidenze regionali e l'Amministrazione regionale: quanto più, riusciamo a dare risposte chiare, tanto meglio è per l'Amministrazione. Il tutto evidentemente senza moltiplicare le istanze, i regolamenti burocratici, perché poi alla lunga in una giungla nessuno capisce niente!
PRESIDENTE: Altri intendono prendere la parola in sede di discussione generale?
Ha chiesto di parlare il Consigliere Lustrissy. Ne ha facoltà.
LUSTRISSY - (D.P.): Veramente il Presidente della Giunta, col suo sottile argomentare, ha fornito chiarimenti che erano opportuni, ed ha sottolineato che bisogna avere di mira le finalità della legge al di là dei pareri degli Organi tecnici competenti. E questa finalità generale del rispetto dello spirito della legge è di competenza della Giunta, dell'Organo politico, questo è fuori di dubbio. Perciò se l'interpretazione data è quella, non può che meritare consenso perché le finalità della legge erano quelle di permettere all'Amministrazione regionale di indirizzare certi investimenti finalizzati al recupero di un patrimonio ambientale di un certo interesse.
In questo discorso poi entra anche la legge del '39 in quanto due sono le possibilità: che il patrimonio ambientale sia determinato in base alla legge del '39, oppure in base a quanto stabilito nel piano urbanistico territoriale. Il discorso perciò non fa una grinza, sotto questo profilo. D'altra parte, non si voleva certo legalizzare un furto, anche se il richiedente si troverebbe quasi quasi autorizzato, interpretando la legge in senso politico, ad agire in difformità della legge, sapendo di trovare nella sede opportuna la possibilità di sanare la sua posizione.
Avevo già detto in premessa che in sede di realizzazione della ristrutturazione si possono verificare certi inconvenienti, perché la progettazione alle volte è abbastanza astratta, di tipo concettuale, e non sempre trova rispondenza nella realizzazione dell'opera: quante volte ci siamo trovati di fronte - e l'Assessore lo sa -a problemi di progettazione e di ristrutturazione che a un certo punto hanno imposto la demolizione dell'esistente perché non reggeva la struttura? E questi sono i casi umani anche riferiti alle progettazioni; si tratta di una cosa naturale che non credo vada criticata, perché appartiene all'esercizio normale di un'attività professionale.
Quello che ci preoccupa è che ammettendo una deroga di questo tipo si vada oltre l'intento della legge; cioè, questa possibilità esiste, perciò io sarei d'accordo col Presidente della Giunta che la legislazione esistente già in sostanza - lo ha detto anche l'Assessore Pollicini - ammette la possibilità di graduare perché "sino al" vuol dire che la Giunta ha una facoltà discrezionale; e con questo disegno di legge non si viene che a peggiorare la situazione nel senso che si ammette la possibilità di graduare il mutuo in base a delle difformità. Ora, qui bisogna anche intenderci, perché un conto è la difformità che viene regolarmente manifestata attraverso l'assenso dell'organo che concede la concessione edilizia: cioè, nel corso dei lavori mi accorgo che veramente stanno succedendo delle cose per cui la ristrutturazione deve cambiare rotta, allora faccio la mia domanda, il Comune assente in sede di verifica all'Assessorato, alla Regione e riscontra che tutto si svolge in modo regolare e che quelle modifiche sono state necessarie; su questo non ci piove.
Altro conto è, secondo me, ammettere per legge questa possibilità, più incisiva di graduare l'intervento della Regione in base alle difformità: questo mi sembra pericoloso. Cioè la Giunta, in definitiva, oggi ha la potestà discrezionale di negare in caso di totale difformità o di difformità di un certo tipo che non realizzino gli intenti della legge; nel caso di difformità di altro tipo ha già oggi la possibilità di utilizzare quel "fino al 60%".
Perciò sarebbe forse più saggio, e credo che il Presidente della Giunta abbia colto il senso dell'osservazione, soprassedere a questa proposta di emendamento e lasciare che la legge si esplichi con la possibilità discrezionale che la Giunta oggi ha già, che non è negata, tant'è che la Giunta agisce legittimamente oggi in sede di approvazione dei progetti e di erogazione dei mutui nel senso indicato dalla legge; non c'è nessuna illegittimità nel comportamento della Giunta, nè è stato rilevato da alcuno. Questa mi pare sia la sostanza del problema.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica. Ne ha facoltà.
MAFRICA - (P.C.I.): Mi spiace inserirmi in questi discorsi sottili sulle norme con ragionamenti più semplici, ma io credo che le cose non stiano come ha detto l'Assessore e come ha detto il Presidente della Giunta, perché ho riletto il testo della legge che si vuole modificare e ho notato che vi è scritto che la Giunta regionale può concedere mutui fino al 60% o fino all'80% al momento della presentazione del progetto; può valutare, in base alle caratteristiche del progetto, se un progetto è meritevole di avere il 60%, il 50% o il 40%; ma una volta che la Giunta ha stabilito questo, se poi si riscontra una difformità la legge non dà alcuna possibilità alla Giunta di graduare la sanzione perché stabilisce che essa o estingue o continua a ritenere valida la concessione del mutuo.
Questa è l'interpretazione che do io, perché voi invece dite con questo art. 2 di aggiungere, in caso di difformità, alla sola possibilità di estinzione del mutuo anche la possibilità di una revoca parziale. Secondo me, in questo modo si cambia lo spirito della legge rispetto al suo testo originario perché la possibilità di una valutazione della Giunta è rispetto al progetto, non rispetto all'esistenza di irregolarità sopravvenute.
Io credo - ma questa è una valutazione opinabile, è un consiglio che possiamo dare alla Giunta sotto l'aspetto sia della responsabilità che della possibilità discrezionale - che sia meglio mantenere la forma attuale, per la quale la Giunta ha già oggi una certa discrezionalità nel dire se rispetto ai fini della legge vale la pena continuare a mantenere il mutuo o di revocarlo. Però, ecco, non ritengo che la Giunta debba avere la possibilità di graduare l'entità del mutuo da concedere in rapporto alle difformità rilevate, perché, secondo me, se si apre questa strada, si ha la possibilità di sanare tutto. E' questo il pericolo che noi vediamo.
Quindi chiediamo alla Giunta, se non ha niente in contrario, tenuto conto anche delle argomentazioni sostenute da altri colleghi, di ritirare questo emendamento, di ristudiarlo e comunque di riparlarne in futuro. Così come è formulato adesso ci sembra pericoloso.
Un'ultima osservazione al Presidente della Giunta: lui parlava del CRPT, mi sembra che qui invece ci sia una Commissione speciale prevista all'art. 18: può essere anche costituita dalle stesse persone però è una Commissione a sè, che ha fini propriamente attinenti a questa legge.
ANDRIONE - (U.V.): Collega Mafrica, questo non infirma quanto avevamo spiegato, perché quando viene portato in Giunta il finanziamento non si tratta più di un progetto da realizzare, ma è un progetto realizzato o per lo meno realizzato in modo sufficiente perché si possa stabilire se la corrispondenza con il progetto iniziale è totale o no.
A questo punto - e io concordo con quello che è stato detto dal Consigliere Lustrissy - non insistiamo con questo articolo; vorrei solo informare il Consiglio che noi daremo delle istruzioni alla Commissione, che in pratica poi è il CRPT, in modo tale che sia la Commissione a dare delle indicazioni; perché nella delibera è scritto: vista l'autorizzazione data dalla Sovrintendenza alle Antichità e Belle Arti in data tal dei tali - e normalmente solo due anni prima - vista la relazione della Commissione che dichiara che vi è difformità fra il progetto e l'esecuzione, ecco, a questo punto si potrebbe pretendere che la Commissione non si limiti all'esame della difformità, ma dia già alla Giunta un'indicazione dichiarando - senza entrare qui nei particolari - se la difformità è più o meno grave. Semplicemente questo, che qui invece era scritto in questa maniera.
PRESIDENTE: E' stato dunque proposto il ritiro dell'art. 2. Ci sono altri che intendono intervenire? Siamo sempre in sede di discussione generale; se ci sono proposte di emendamenti o di variazioni oltre quella proposta dall'Assessore Pollicini e relativa al punto c), secondo capoverso, dell'art. 1 e oltre la proposta di ritiro dell'art. 2, devono essere fatte in questo momento.
L'emendamento, lo ricordo, è quello soppressivo dell'art. 2 presentato testè dal Presidente della Giunta; chiamiamolo pure ritiro, ma è comunque un emendamento soppressivo perché il Consiglio deve pronunciarsi in quanto esiste un parere della Commissione. La variazione annunciata dall'Assessore riguarda la sostituzione della parola "l'acquisto" con le parole "l'acquisizione a titolo oneroso o gratuito", ed è relativa, come ho detto, al punto c), secondo capoverso, dell'art. 1. Non ci sono altre proposte di emendamento? Nessuno chiede la parola?
Ha chiesto di parlare il Consigliere Bordon. Ne ha facoltà.
BORDON - (D.C.): Ci siamo battuti in Commissione Affari Generali per convincerci l'un l'altro, con Mafrica e con Tamone; speravamo di aver fatto una buona battaglia perché ad un certo momento ci siamo fatti portare l'art. 21 dell'attuale legge e - naturalmente tutte le idee sono opinabili, come ha detto l'amico Mafrica - abbiamo letto che in caso di comprovata irregolarità la Giunta regionale su proposta del l'Assessorato competente potrà richiedere che l'Istituto di Credito Convenzionato proceda all'immediata estinzione del mutuo. 0ra, quale è la nostra preoccupazione? Siccome ci può essere una irregolarità molto grave o un'irregolarità lieve, un peccato mortale e un peccato veniale, noi ci siamo battuti affinché il peccato veniale possa essere punito ma non come una irregolarità molto grave.
Qui si parla di irregolarità, e la legge consente solo due alternative: o la conferma o l'estinzione del mutuo. Noi abbiamo difeso la Giunta quando ha proposto questo art. 2, che consente una sorta di gradualità; in pratica si tratta di aggiungere alla fine del 3° comma dell'art. 21 le parole: "ovvero ad una sua congrua riduzione".
Quindi, ripeto per me, non per voi che ne siete più a conoscenza, in caso di comprovate irregolarità la Giunta regionale su proposta dell'Assessorato competente potrà richiedere che l'Istituto di Credito Convenzionato proceda all'immediata estinzione del mutuo, ovvero ad una sua congrua riduzione.
Per quanto mi concerne, siccome sono abituato ad andare contro corrente, vorrei comunicare che voterò perché venga mantenuto questo art. 2, anche se la Giunta l'ha voluto ritirare, perché se no, con Tamone, facciamo la figura del piffero! Non sarebbe la prima volta, ci siamo abituati, ma a farla così facile non siamo d'accordo! Io chiedo quindi che sia mantenuto l'art. 2.
PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola?
Ha chiesto di parlare il Consigliere Tamone. Ne ha facoltà.
TAMONE - (U.V.): Dovrò votare contro la soppressione, perché abbiamo difeso l'emendamento, ma spero di perdere a questo punto, evidentemente; chiedo però che qualcosa in questo senso sia fatto, perché vorrei che Mafrica si trovasse nella situazione di quel povero cristo che ha la casa fatta bene al 90% e gli levano il mutuo! Vorrei che Mafrica si trovasse in quella condizione! Ho detto Mafrica, perché Lustrissy può darsi che ci si sia trovato: anche lui ha la casa vecchia da aggiustare!
Chiedo perciò che la Giunta veramente inventi qualche marchingegno che dia la possibilità, non dico di aumentare la discrezionalità della Giunta, ma di rendere meno drastico di quanto sia oggi l'attuale art. 21. Per questo, sperando di perdere, in questa occasione voterò contro la soppressione perché ho detto sì in Commissione insieme al Consigliere Bordon.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Bordon. Ne ha facoltà.
BORDON - (D.C.): Sono confortato qui dall'assistenza dell'amico Maquignaz che diceva se per non essere così draconiani vogliamo ripensarci ancora un momento per non stralciarlo di colpo; mi sembra una proposta mediatrice che può andar bene.
Ma la mia vera sconfitta è questa: è logico che, portato in Consiglio, un articolo possa non passare, ma che sia la Giunta a ritirarlo non lo posso accettare! Perciò mi piacerebbe tanto che la condiscendenza del Presidente della Giunta venisse punita e che l'emendamento soppressivo non venisse approvato! E farò minoranza insieme con il Consigliere Mafrica, la prossima volta!
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassare. Ne ha facoltà.
CARLASSARE - (Dem. Prol. - Nuova Sin. ): Io ritengo che con parole molto semplici e senza tante argomentazioni di filosofia giuridica, il problema sia sostanzialmente questo: se ci sono delle oggettive difficoltà all'atto del proseguimento dei lavori, queste difficoltà siano segnalate e ci siano delle strutture in grado di effettuare un controllo. Noi sappiamo - e ce lo ha detto poc'anzi il Presidente della Giunta - che in effetti nella legge si parla di progetto, però l'approvazione del mutuo da parte della Giunta avviene quando l'opera è già quasi tutta realizzata, almeno così mi pare che il Presidente abbia detto. A questo punto, il problema è quello di non trovarsi davanti una struttura modificata senza che nessuno sappia niente; perciò occorre trovare la precisa documentazione delle motivazioni che hanno portato a costruire una cosa in un certo modo, a modificare rispetto al progetto approvato, senza però togliere valore allo stesso progetto iniziale; questo è il grosso rischio cui si va incontro ammettendo tutta questa elasticità, in quanto l'apportare modifiche in corso di lavori potrebbe diventare un fatto sistematico e non più determinato solo dalla necessità oggettiva.
PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, se non ci sono altri interventi la discussione generale è chiusa. Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. l:
Art. 1
L'art. 3 della L.R. 8.10.1973, n. 33, core modificato dall'art. 1, 1° comma, della L.R. 5.7.1976, n. 23, e dall'art. 2, 2° comma, della L.R. 11. 8.1975, n. 41, è sostituito con il seguente:
"Possono ottenere le provvidenze di cui all'art. 2 i seguenti soggetti:
a) i conduttori di aziende agricole residenti nel Comune in cui sono ubicati gli immobili da sistemare;
b) i proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all'art. 2 e residenti, da almeno 3 anni, nel Comune in cui sono ubicati detti immobili;
c) i proprietari, da almeno 2 anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, di immobili compresi nelle zone di cui all'art. 2, ma non residenti nei Comuni in cui sono ubicati detti immobili.
Ai fini del computo dell'anzidetto periodo di 2 anni, non costituiscono elemento interruttivo l'acquisto della proprietà dell'immobile, a qualunque titolo, da parte dei soggetti di cui all'art. 565 del Codice Civile;
d) i soggetti di cui ai punti precedenti riuniti in un'unica iniziativa di sistemazione;
e) i Comuni della Valle d'Aosta".
PRESIDENTE: A questo articolo è stato presentato un emendamento proposto dall'Assessore Pollicini. Al secondo capoverso del punto c) la parola "l'acquisto" viene sostituita dalle parole "l'acquisizione a titolo oneroso o gratuito". Qualcuno chiede la parola su questo emendamento?
Metto in approvazione l'emendamento testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. i nel testo emendato:
Art. 1
L'art. 3 della L.R. 8.10.1973, n. 33, come modificato dall'art. 1, 1° comma, della L.R. 5.7.1976, n. 23, e dell'art. 2, 2° comma, della L.R. 11. 8.1975, n. 41, è sostituito con il seguente:
"Possono ottenere le provvidenze di cui all'art. 2 i seguenti soggetti:
a) i conduttori di aziende agricole residenti nel Comune in cui sono ubicati gli immobili da sistemare;
b) i proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all'art. 2 e residenti, da almeno 3 anni, nel Comune in cui sono ubicati detti immobili;
c) i proprietari, da almeno 2 anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, di immobili compresi nelle zone di cui all'art. 2, ma non residenti nei Comuni in cui sono ubicati detti immobili.
Ai fini del computo dell'anzidetto periodo di 2 anni, non costituiscono elemento interruttivo l'acquisizione a titolo oneroso o gratuito della proprietà dell'immobile, a qualunque titolo, da parte dei soggetti di cui all'art. 565 del Codice Civile;
d) i soggetti di cui ai punti precedenti riuniti in un'unica iniziativa di sistemazione;
e) i Comuni della Valle d'Aosta".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1 così emendato:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
Alla fine del 3° comma dell'art. 21 della L.R. 8.10.1973, n. 33, sono aggiunte le parole seguenti: "ovvero ad una sua congrua riduzione".
PRESIDENTE: Come sapete, è stato proposto un emendamento soppressivo dell'intero art. 2. Qualcuno vuole prendere la parola per dichiarazione di voto?
Metto in approvazione l'emendamento soppressivo dell'intero art. 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 21
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Con l'approvazione dell'emendamento soppressivo l'art. 2 è eliminato dal testo della legge.
Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Maggioranza: 18
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Nel testo di legge, l'art. 3 testè approvato prende il numero 2, data la soppressione dell'articolo precedente.
Ci sono dichiarazioni di voto prima della votazione segreta? Passiamo quindi all'approvazione della legge nel suo complesso.
Metto in approvazione, per votazione segreta, il testo della legge nel suo complesso:
VOTAZIONE SEGRETA
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'oggetto iscritto al n. 30 dell'ordine del giorno.
