Oggetto del Consiglio n. 240 del 25 giugno 1976 - Verbale

OGGETTO N. 240/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 maggio 1976:

La crisi economica europea, che ha coinvolto l'Italia e di conseguenza anche la Valle d'Aosta, ha messo in serie difficoltà le industrie, segnatamente le piccole e le medie.

Per iniziativa dell'Associazione Valdostana Industriali e di alcuni imprenditori aderenti, si è costituito, in Aosta, in base ad apposita convenzione con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, un Consorzio Garanzia Fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta.

Il Consorzio, che non persegue fini di lucro e si propone di assistere e favorire le piccole e medie industrie valdostane in tutte le operazioni di finanziamento bancario, ha sinteticamente le seguenti caratteristiche:

a) scopo del Consorzio è quello di favorire le medie e piccole imprese industriali operanti nella Regione mediante la concessione di crediti a condizioni più vantaggiose in fatto di costo di denaro, nonché di permettere a dette imprese, specie se ancora in fase di avvio, di ottenere, grazie alle garanzie offerte dal Consorzio stesso, adeguati affidamenti;

b) possono partecipare al Consorzio le piccole e medie industrie valdostane che lo richiedano con apposita domanda e che sottoscrivano una dichiarazione di fideiussione per una quota minima di un milione di lire, destinata a garanzia collettiva dei fidi accordati ai consorziati.

Al Consorzio possono inoltre aderire a titolo di solidarietà e senza diritto di ottenere finanziamenti, anche grandi industrie, pubbliche e private, Enti pubblici e privati e ogni altra istituzione avente carattere economico.

A salvaguardia delle fideiussioni prestate e al fine di coprire eventuali perdite denunciate dalla Banca convenzionata, i soci promotori hanno sottoscritto e versato apposite quote, destinate a costituire un "Fondo rischi", alimentato altresì annualmente da una percentuale versata dall'Istituto bancario.

È prevista, a favore di tale fondo rischi, la sottoscrizione di quote parte di Enti e società, al fine di consentire la riduzione del saggio di interessi sui fidi accordati. In detto fondo potrà altresì essere accantonata la somma non utilizzata al fine dell'abbattimento del tasso di interesse (vedi art. 4 secondo comma del disegno di legge).

La concessione del fido è subordinata ad apposita delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio, che vaglierà tutte le domande pervenute;

c) il potenziale operativo del Consorzio è commisurato a dieci volte l'importo delle fideiussioni prestate dagli aderenti. Pertanto una fideiussione regionale, rilasciata a titolo di solidarietà e ad integrazione di quelle dei consorzisti, nell'ordine di grandezza di 100 milioni, consentirebbe una operatività complessiva di circa un miliardo, oltre le quote dei soci;

d) le condizioni attualmente in vigore consentono di applicare un tasso di interesse del 10% sui prestiti concedibili (2 punti in meno di quelli minimi stabiliti per la primaria clientela). Ogni frazione contributiva di lire 10 milioni, consentirebbe l'abbattimento di un altro 1% del tasso di cui sopra.

Nel noto attuale difficile momento che attraversa l'industria i finanziamenti resi accessibili attraverso i Consorzi fidi possono consentire alle aziende di medie e piccole dimensioni di avere la liquidità necessaria alla sopravvivenza.

In tal modo il sostegno che detti Consorzi possono dare soprattutto alle industrie minori che più frequentemente si trovano impegolate nella stretta creditizia contribuisce in modo significativo al consolidamento del settore. Le Camere di Commercio, di fronte alla realtà della situazione industriale hanno rivolto le proprie sollecitudini nel campo del credito, uno dei più importanti e delicati, promuovendo la formazione dei Consorzi fidi costituitisi nelle rispettive provincie mediante interventi di appoggio e finanziari. Questa Regione che, com'è noto, svolge anche i compiti spettanti alle Camere di Commercio, ritiene, nell'ambito di tale competenza, di adottare analoga iniziativa.

Il provvedimento legislativo che si propone all'approvazione del Consiglio ha lo scopo di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie industrie locali, soprattutto in questo momento di grave difficoltà che attraversa il settore industriale.

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Disegno di legge regionale n. 181

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...................... n. ......: "ADESIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO GARANZIA FIDI FRA GLI INDUSTRIALI DELLA VALLE D'AOSTA. CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA E DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Valle d'Aosta aderisce, quale socio, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta costituito in Aosta con rogito Notaio Marcoz, n. 14813/2965 di rep., in data 26 maggio 1975.

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta, fino alla concorrenza massima di lire 100 milioni, per la garanzia dei crediti accordati da Istituti di credito ad imprese industriali aderenti al predetto Consorzio.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per l'adesione al Consorzio e per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

Art. 4

La Giunta regionale è altresì autorizzata, stabilendone le modalità, a concedere, per l'anno 1976, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, un contributo, fino alla concorrenza massima di lire 30 milioni, al fine di consentire l'abbattimento di due punti del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto Consorzio e gli Istituti di Credito.

La somma non utilizzata nel corso dell'anno 1976 potrà essere accantonata in apposito fondo rischi, costituito dal Consorzio.

Art. 5

Ai sensi della legge regionale 1 aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso con l'assegnazione al capitolo corrispondente al capitolo 255 del bilancio per l'anno 1975, della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento corrispondente al capitolo 204 e, per i successivi esercizi, con le dotazioni dei corrispondenti capitoli di spesa.

La spesa di lire 30 milioni prevista dall'articolo 4 della presente legge graverà sul capitolo corrispondente al capitolo 486 del bilancio per l'anno 1975.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI illustra le modalità di costituzione del Consorzio garanzia Fidi fra gli Industriali della Valle d'Aosta ed i fini perseguiti. Ritiene necessario che la Regione vi aderisca con l'apporto di propri capitali al fine di facilitare la ripresa economica del settore.

Il Consigliere TONINO, a nome del Gruppo comunista, annuncia voto favorevole alla proposta della Giunta.

Il Consigliere POLLICINI concorda sulla positività dell'intervento destinato a favorire la ripresa economica. Chiede, poi, alcuni chiarimenti di carattere tecnico circa il funzionamento e l'amministrazione del Consorzio di cui trattasi, ed invita la Giunta a voler predisporre analogo provvedimento per il settore dell'artigianato.

L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI replica rispondendo alle domande che gli sono state poste e comunica che le Commissioni consiliari che hanno esaminato e discusso il disegno di legge hanno proposto emendamenti all'art. 4 e all'art. 5 che la Giunta accoglie.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2 e 3

Si dà atto che agli articoli da 1 a 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).

Articolo 4

Si dà atto che all'art. 4 è stato presentato, da parte della Commissione consiliare permanente per l'Industria ed il Commercio e della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, il seguente emendamento:

"La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere, per gli anni 1976 e 1977, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, un contributo di Lire 30 milioni annui, al fine di consentire l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto Consorzio e gli Istituti di Credito.

Le somme non utilizzate nel corso di ogni anno potranno essere accantonate nell'apposito fondo rischi, costituito dal Consorzio".

Si dà atto che l'emendamento e l'art. 4, così emendato, sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).

Articolo 5

Si dà atto che all'art. 5 è stato presentato, da parte della Commissione consiliare permanente per l'Industria ed il Commercio e della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, il seguente emendamento:

"Ai sensi della legge regionale 1^ aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204, per i successivi esercizi, con le dotazioni dei corrispondenti capitoli di spesa.

La spesa di lire 60 milioni prevista dall'articolo 4 della presente legge graverà, per lire 30 milioni, sul capitolo 486 del bilancio per l'anno 1976 e per lire 30 milioni sul corrispondente capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta".

Si dà atto che l'emendamento e l'art. 5, così emendato sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Maquignaz e Ramera, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: ventisette;

- Voti contrari: quattro.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi".

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Disegno di legge regionale n. 181

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...................... n. ......: "ADESIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO GARANZIA FIDI FRA GLI INDUSTRIALI DELLA VALLE D'AOSTA. CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA E DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Valle d'Aosta aderisce, quale socio, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta costituito in Aosta con rogito Notaio Marcoz, n. 14813/2965 di rep., in data 26 maggio 1975.

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta, fino alla concorrenza massima di lire 100 milioni, per la garanzia dei crediti accordati da Istituti di credito ad imprese industriali aderenti al predetto Consorzio.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per l'adesione al Consorzio e per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

Art. 4

La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere, per gli anni 1976 e 1977, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, un contributo di lire 30 milioni annui, al fine di consentire l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto Consorzio e gli Istituti di credito.

Le somme non utilizzate nel corso di ogni anno potranno essere accantonate nell'apposito fondo rischi costituito dal Consorzio.

Art. 5

Ai sensi della legge regionale 1^ aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204 e, per i successivi esercizi, con le dotazioni dei corrispondenti capitoli di spesa.

La spesa di lire 60 milioni prevista dall'articolo 4 della presente legge graverà, per lire 30 milioni, sul capitolo 486 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e, per lire 30 milioni, sul corrispondente capitolo del bilancio per l'anno 1977.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì