Oggetto del Consiglio n. 235 del 25 giugno 1976 - Verbale
OGGETTO N. 235/76 - Subconcessione, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL, di derivare ed utilizzare le acque del torrente Saint-Barthélemy e suoi affluenti Chabeley e Comba Deché, per produzione di energia elettrica, chiesta dalla SIP ora ENEL con domanda 28.5.1962.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Subconcessione, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL di derivare ed utilizzare le acque del torrente Saint-Barthélemy e suoi affluenti Chabeley e Comba Deché, per produzione di energia elettrica, chiesta dalla SIP ora ENEL con domanda 28.5.1962", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 maggio 1976 e successiva relazione trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza dell'11 giugno 1976:
"Con decreto 17 novembre 1944, n. 2515 della sedicente Repubblica Sociale Italiana, convalidato con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 9.8.1945, n. 451, fu concesso alla Società Idroelettrica Piemonte (SIP), di attuare nel bacino della Dora Baltea ed affluenti St. Barthélemy e Clavalité tre impianti idroelettrici denominati rispettivamente St. Clair, St. Barthélemy e Clavalité.
Dei tre impianti citati la SIP realizzò il primo detto di St. Clair ed il secondo detto di St.Barthélemy.
Con sentenza 13 febbraio, 6 novembre 1958, resa in merito ad una causa promossa dall'Amministrazione regionale contro il Ministero dei Lavori Pubblici in ordine ad una derivazione, sempre della SIP, sulla Dora Baltea e sul Buthier fra Aymavilles e Nus, la Corte di Cassazione giudicò che le concessioni di derivazione d'acqua nel territorio della Valle d'Aosta, assentite dalla sedicente Repubblica Sociale Italiana non erano convalidabili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5.10.1944, n. 249.
Conseguentemente, con decreto interministeriale 5 febbraio 1962, numero 1021 fu revocato il decreto di convalida 9.8.1946, n. 451.
A seguito di tale revoca gli impianti della SIP ora ENEL che erano stati costruiti, e precisamente gli impianti di St. Barthélemy e di St. Clair vennero a trovarsi scoperti di concessione. Per ovviare a ciò la SIP presentò all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Speciale approvato con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 4, la domanda 28 maggio 1962 per subconcessione in via di sanatoria.
Con lettera 22 agosto 1963 il Magistrato per il Po trasmise al Ministero dei Lavori Pubblici, con parere favorevole, la domanda anzidetta 28.5.1962 sulla quale peraltro non venne esperita da parte dell'Amministrazione regionale alcuna istruttoria in quanto, in conformità di quanto espresso dalla IV Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto 17.2.1961, n. 311 relativo all'analogo caso dell'impianto Aymavilles-Nus, l'istruttoria a suo tempo esperita dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta sull'originaria domanda 12.10.1969 della SIP doveva ritenersi sempre valida.
La domanda, peraltro, non ebbe ulteriore corso perché, a seguito dell'entrata in vigore della legge istitutiva dell'ENEL, sorsero dubbi circa l'applicazione della legge stessa nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
È stata ora emanata la legge 3 luglio 1975, n. 304, che detta nuove norme per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta ed è intervenuto un accordo tra la Regione e l'ENEL per la regolarizzazione delle subconcessioni idroelettriche, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 433 in data 16.12.1975.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto 12.2.1976, n. 656/75, ha espresso parere favorevole alla procedura svolta dall'Amministrazione regionale per il rilascio della subconcessione ed ha approvato il sottoriportato schema di disciplinare.
Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL, di derivare dal Torrente St. Barthélemy e dal Torrente Chaleby, rispettivamente a valle delle frazioni Deval e Cotà del Comune di Nus, nonché dal Torrente Comba Deché, a valle della frazione Berthod del Comune di Quart, la quantità d'acqua sino ad un massimo uguale e non superiore a mod. 14, risultando la quantità media pari a mod. 5,79 per produrre sul salto di mt. 644,46 la potenza nominale media di Kw. 3.658,25 alle condizioni del sottoriportato disciplinare;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante dell'ENEL;
3) di ordinare l'introito delle seguenti somme:
a) pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di Lire 21.588.118 (ventunomilionicinquecentottantottomilacentodiciotto) a titolo di canoni arretrati per il periodo 1.1.1951 - 31.1.1976 da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere, art. 811 Statuto Speciale, L.C. 26.2.1948, n. 4 e legge 5.7.1975, n. 304");
b) pagamento presso la Tesoreria regionale della somma di L. 119.990 (centodiciannovemilanovecentonovanta) pari ad un quarantesimo del canone annuo in vigore alla data della domanda, da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere ecc...");
c) pagamento, presso la Tesoreria regionale, della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori, ecc. da introitare al capitolo 183 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 ("Gestione fondi per spese istruttorie domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere");
4) di stabilire, come specificato all'art. 12 del disciplinare di subconcessione, in Lire 4.799.624 (quattromilionisettecentonovantanovemilaseicentoventiquattro) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a partire dall'1.2.1976 in poi; somma da introitare al capitolo 34 sopracitato ed agli istituendi capitoli di Entrata dei bilanci della Regione per gli anni successivi corrispondenti a tale capitolo della parte Entrata del bilancio preventivo per l'anno 1976".
Nell'adunanza del 28 maggio 1976 il Consiglio regionale ha rinviato l'esame e l'approvazione della subconcessione all'ENEL per le derivazioni idroelettriche di St. Clair e St. Barthélemy.
Trattasi di due impianti idroelettrici, in funzione da oltre 25 anni, per cui l'ENEL non versa alla Regione una lira di canoni demaniali.
Con l'approvazione da parte del Consiglio regionale delle relative subconcessioni, in via di sanatoria, l'ENEL resta obbligato a versare alle Casse regionali la somma di L. 162.610.000 quali canoni arretrati e la somma di lire 35.330.000 quale canone annuo a partire dall'1.2.1976.
L'agricoltura, l'igiene, la sicurezza pubblica e le nuove esigenze pubbliche di acqua sono validamente tutelate dalle clausole inserite negli articoli 8 e 9 del disciplinare di subconcessione.
Tali clausole sono state ampiamente vagliate in sede di trattativa tra gli organi regionali e l'ENEL e sono state approvate dal Consiglio regionale all'unanimità nell'adunanza del 16.12.1975 (n. 433) nella quale il Consiglio ha approvato gli accordi ENEL-Regione per la regolarizzazione delle derivazioni ad uso idroelettrico in esercizio e sprovviste di regolare subconcessione.
Dall'attuale stato di abuso l'ENEL trae notevoli vantaggi in quanto continua indisturbato a produrre energia elettrica senza versare alla Regione i canoni dovuti e senza dover sottostare agli obblighi e alle condizioni alle quali saranno vincolate le subconcessioni una volta che queste saranno regolarizzate con l'approvazione dello schema di disciplinare sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale.
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Segue testo di disciplinare di subconcessione che viene riportato in calce al provvedimento.
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L'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE assicura il Consiglio che gli uffici della Regione eserciteranno un attento controllo sul preciso rispetto della convenzione da parte dell'ENEL.
Il Consigliere BORDON sottolinea la necessità di salvaguardare efficacemente i diritti degli agricoltori per l'irrigazione delle loro proprietà e riferisce inconvenienti che si sarebbero verificati nella zona di Nus.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE informa che il responsabile dell'Ufficio acque della Regione è già stato incaricato di effettuare un sopralluogo nella zona.
Il Consigliere MANGANONI, pur riconoscendo che il disciplinare di subconcessione tutela i diritti degli agricoltori, teme che, comunque, nei confronti dell'ENEL i singoli conduttori di un fondo possano soccombere.
Chiede, pertanto, che la Giunta metta a disposizione degli interessati i propri uffici ed i propri funzionari perché possano validamente aiutare i contadini in caso di controversia ed evitare loro onerose spese legali.
Il Vice Presidente CHABOD, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola su questo argomento, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta di subconcessione presentata dalla Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici Manganone e concordando sulle proposte della Giunta;
visto il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno);
DELIBERA
1) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL, di derivare dal torrente St. Barthélemy e dal torrente Chaleby, rispettivamente a valle delle frazioni Deval e Cotà del Comune di Nus, nonché dal torrente Comba Deché, a valle della frazione Berthod del Comune di Quart, la quantità d'acqua sino ad un massimo uguale e non superiore a mod. 14, risultando la quantità media pari a mod. 5,79 per produrre sul salto di mt. 644,46 la potenza nominale media di Kw. 3.658,25, alle condizioni del sottoriportato disciplinare;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante dell'ENEL;
3) di ordinare l'introito delle seguenti somme:
a) pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di Lire 21.588.118 (ventunomilionicinquecentottantottomilacentodiciotto) a titolo di canoni arretrati per il periodo 1.1.1951 - 31.1.1976 da introitare al capitolo 34 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere, artt. 8-11 Statuto Speciale, L.C. 26.2.1948 n. 4 e legge 5.7.1975, numero 304");
b) pagamento presso la Tesoreria regionale della somma di L. 119.990 (centodiciannovemilanovecentonovanta) pari ad un quarantesimo del canone annuo in vigore alla data della domanda, da introitare al capitolo 34 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere ecc...");
c) pagamento, presso la Tesoreria regionale della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori, ecc. da introitare al capitolo 183 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 ("Gestione fondi per spese istruttorie domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere");
4) di stabilire, come specificato all'art. 12 del disciplinare di subconcessione, in Lire 4.799.624 (quattromilionisettecentonovantanovemilaseicentoventiquattro) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a partire dall'1.2.1976 in poi; somma da introitare al capitolo 34 sopracitato ed agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci della Regione per gli anni successivi corrispondenti a tale capitolo della Parte Entrata del bilancio preventivo per l'anno 1976.
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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Ufficio Acque e Miniere
Rep. n.
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la subconcessione di derivazione d'acqua dal torrente St. Barthélemy e suoi affluenti torrenti Chaleby e Comba Deché, chiesta in via di sanatoria, dalla Soc. Idroelettrica Piemonte ora Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL con istanza 28.5.1962 corredata da progetto di consistenza, bollato in data 28 maggio 1962.
Art. 1
Quantità ed uso dell'acqua da derivare
La quantità d'acqua che si deriva dal torrente St. Barthélemy e dal torrente Chaleby rispettivamente a valle delle frazioni Deval e Cotà del Comune di Nus, nonché dal torrente Comba Deché a valle della frazione Berthod del Comune di Quart, potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 14 (litri secondo 1400), risultando la quantità media pari a mod. 5,79 (litri secondo 579).
L'acqua verrà utilizzata per produzione di energia elettrica nella centrale detta di St. Barthélemy in Comune di Nus.
Art. 2
Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione
Il dislivello fra il pelo d'acqua alla presa del torrente St. Barthélemy a quota 1172,20 del ciglio della traversa di sbarramento del torrente e la quota 518,16 del pelo d'acqua allo scarico nella Dora Baltea è di m. 654,04.
Art. 3
Dislivello e potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone
Il dislivello tra la quota media (mt. 1162,85) dell'acqua al bacino di carico e la quota media (mt. 518,39) dell'acqua allo scarico è di mt. 644,46.
Di conseguenza, la potenza nominale, in base alla quale è stabilito il canone è di:
579 x 644,46 : 102 = Kw 3658,25
Art. 4
Luogo e modo di presa dell'acqua
Le opere di presa del torrente St. Barthélemy consistono in una traversa fissa in muratura, intestata sulla sponda sinistra del torrente, lunga mt. 9,00 con ciglio sfiorante a quota 1.172,20, e da una luce di presa di mt. 4,00 provvista di griglia, a monte della traversa, ubicata in sponda destra del torrente, con soglia a quota 1.171,50, attraverso la quale le acque passano nel canale moderatore-dissabbiatore dell'impianto, lungo circa metri 29,36 tra le paratoie di estremità, provvisto di sfioratore in sua sponda sinistra, lungo metri 17,80 con ciglio sfioratore a quota 1.171.90.
Al termine del canale moderatore l'acqua derivata passa, mediante una luce di mt. 1,50 x 1,00, nel canale derivatore.
Le opere di presa dai torrenti Chaleby e Comba Deché sono effettuate sbarrando i torrenti con traverse in muratura provviste di griglia piana da cui l'acqua decade in una sottostante vasca per passare poi in un canaletto moderatore in galleria provvisto di sfioratore laterale ed al suo termine di uno stramazzo dal quale l'acqua passa in un breve canale in galleria che la adduce al canale derivatore.
Tutte le opere sopra descritte sono conformi al progetto di consistenza dell'impianto a firma degli Ingg. Riccio e Gentile, bollato in data 28.5.1962 facente parte integrante del presente disciplinare, costituito da una relazione tecnica, da n. 18 tavole di disegni, da un computer estimativo e da un programma elettrico.
Art. 5
Regolazione della portata
Affinché la portata massima di subconcessione non possa essere superata e non scorra nel canale derivatore una quantità d'acqua maggiore di quella subconcessa, si dovranno conservare le opere di modulazione esistenti, risultanti dal progetto di consistenza di cui al precedente articolo 4.
L'amministrazione subconcedente si riserva tuttavia di prescrivere, in qualsiasi momento, quelle ulteriori provvidenze e dispositivi tecnici che riterrà necessario prescrivere per modulare la portata entro i limiti di subconcessione.
Art. 6
Canale di carico
Il canale di carico, a pelo libero, in galleria, dello sviluppo di mt. 4385 circa, dalla derivazione dal torrente St. Barthélemy, che si inizia al termine del canale moderatore di cui è detto al precedente articolo 4, sarà mantenuto in conformità del progetto di consistenza ricordato al detto articolo, riservandosi l'Amministrazione subconcedente di imporre, ove necessario, le previdenze indispensabili per impedire infiltrazioni d'acqua e franamenti delle sponde.
Art. 7
Canale di scarico
Il canale di scarico in sinistra della Dora Baltea in Comune di Nus sarà mantenuto conforme a quanto previsto dal progetto di consistenza di cui al precedente articolo 4.
Art. 8
Condizioni particolari cui deve soddisfare la derivazione
Nell'interesse della pubblica incolumità l'Ente subconcessionario resta obbligato a non attuare, salvo necessità contingente, improvvisi scarichi d'acqua, di una certa entità, con la manovra delle paratoie alle opere di presa o di scarico dell'impianto onde evitare defluenze, nei corsi d'acqua interessati, che possono determinare pregiudizi all'incolumità pubblica ed in genere alla stabilità delle opere e dei manufatti costituiti sui corsi stessi.
Nell'eventualità di danni a tali opere e manufatti, l'Ente subconcessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al loro ripristino od indennizzo, impregiudicata ogni eccezione o difesa nei confronti del danneggiato.
Qualora gli scarichi si rendessero necessari per inderogabili necessità, l'Ente subconcessionario potrà attuarli dandone immediato avviso sia all'Ufficio Acqua e Miniere della Regione, sia ai Comuni interessati, sia ai relativi Comandi di Carabinieri.
In ogni caso è fatto obbligo all'Ente di graduare il deflusso degli scarichi in modo da attuare un lento progressivo aumento del livello delle acque dei corsi d'acqua interessati, così che chiunque si trovasse nelle zone influenzate abbia la possibilità di rendersi conto dell'eventualità di un pericolo.
A rendere poi più manifesto tale pericolo, l'Ente dovrà provvedere, se necessario, a porre in opera, bene in vista, appositi cartelli in lamiera, ammonitori del pericolo, nei punti delle località da esso ritenute più esposte ed in quelle altre che saranno segnalate dall'Amministrazione regionale dopo aver ricevuto dal subconcessionario comunicazione del piano di dislocazione dei cartelli stessi. L'Amministrazione regionale, darà la sua assistenza per la conservazione dei cartelli, escluso ogni suo onere di spesa.
L'Ente subconcessionario sarà in ogni caso responsabile di tutti i danni che potranno essere causati dagli scarichi stessi, impregiudicata ogni ragione e difesa da parte di esso. Sempre nell'interesse dell'incolumità pubblica è fatto obbligo all'ENEL di eseguire a sua cura e spese le opportune opere di protezione e segnalazione sulle sponde dei canali derivatori scoperti per i tratti nei quali se ne ravvisasse la necessità.
Art. 9
Garanzie da osservarsi
Restano a carico dell'Ente subconcessionario tutte le spese di sistemazione e manutenzione di quelle nuove opere che il subconcessionario ha dovuto eseguire durante la costruzione dei suoi impianti, per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, per la difesa delle proprietà e del buon regime dei corsi d'acqua interessati dagli impianti stessi. Qualora si rilevasse la necessità futura di altre simili opere da eseguirsi in dipendenza dell'impianto, la loro esecuzione e manutenzione sarà sempre a carico dell'Ente subconcessionario.
È fatto altresì obbligo all'ENEL di provvedere al soddisfacimento dei bisogni d'acqua di tutte le utenze a scopo irriguo, civico e domestico, il cui uso interferisca con l'utilizzazione d'acqua che l'Ente subconcessionario ha realizzato.
L'Ente subconcessionario, salvo diversi accordi fra le parti, deve lasciar defluire a valle delle proprie prese di derivazione:
a) durante il periodo irriguo
i quantitativi d'acqua indispensabili alle necessità delle utenze irrigue esistenti, aventi le prese d'acqua a valle di quelle dei canali derivatori dell'ENEL, così da consentire che esse utenze possano derivare alle proprie prese le portate occorrenti allo scopo irriguo, in modo da lasciare inalterato il loro stato sino a che non venga chiarita e definita la loro situazione amministrativa. Quando poi, per il diminuito livello dei corsi pubblici da cui si derivano dette utenze, dovuto ai prelievi d'acqua effettuati dall'ENEL, si renda precaria e più onerosa l'entrata alle prese di tali utenze delle acque di competenza, l'ENEL deve eliminare l'inconveniente provvedendo ad eseguire a propria cura e spese la sistemazione delle prese stesse, nonché alla loro straordinaria manutenzione resa necessaria dalla realizzazione dell'impianto ENEL. La manutenzione ordinaria di tali prese resta a carico degli utenti.
Le prese debbono essere sempre tali non solo da rendere facile il deflusso, ma anche da non essere causa agli utenti di oneri più laboriosi e dispendiosi di quelli preesistenti alla subconcessione. Al riguardo l'Ente subconcessionario dovrà prendere opportuni accordi con gli utenti stipulando eventuali convenzioni e pattuizioni le cui spese saranno a suo carico.
Nell'eventualità che a seguito di eccezionali scarichi di acqua effettuati dall'impianto dell'ENEL si determinano interramenti, inghiaiamenti o, comunque, ostruzioni alle prese delle utenze, è fatto obbligo all'ENEL di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei relativi materiali ed alla pulizia delle prese.
Quando in seguito ai prelievi d'acqua fatti dall'impianto dell'ENEL, si sia determinato un abbassamento della falda del sottosuolo per cui si siano inariditi, parzialmente o totalmente, i terreni adiacenti ai corsi d'acqua da cui si effettuano i prelievi, la cui precedente floridità proveniva dall'umidità del sottosuolo dovuta a fenomeno di risalienza capillare, è fatto obbligo all'Ente subconcessionario di provvedere, a propria cura e spese, alla loro irrigazione con acqua di superficie, salve ed impregiudicate le sue ragioni.
b) durante tutto l'anno
i quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico della popolazione interessata, derivati con gli stessi canali d'irrigazione esistenti ovvero con appositi canali.
Acque di sorgenti, di pozzi, di fontanili.
Se a causa della costruzione delle opere dell'impianto si siano inaridite, parzialmente o totalmente, le acque, a qualunque scopo utilizzate, di sorgenti, pozzi e fontanili, ricadenti nella sfera dell'impianto, è fatto obbligo all'Ente subconcessionario, salvo diversi accordi tra le parti, di provvedere a sua cura e spese a soddisfare, a norma di legge, le preesistenti utilizzazioni, preferibilmente fornendo l'acqua necessaria, ed in tal caso in misura pari per qualità, quantità e tempo a quanto sempre praticato.
L'ENEL resta in ogni caso obbligato a provvedere a norme di legge, al risarcimento agli aventi diritto dei danni dovuti al parziale o totale inaridimento delle acque delle sorgenti, pozzi e fontanili della zona interessata dalla subconcessione a causa della costruzione dell'impianto.
Nuove esigenze pubbliche d'acqua.
Nell'eventualità di future nuove esigenze pubbliche di acqua per usi irrigui e per usi civici nelle zone interessate dall'impianto, accertate nei modi di legge dell'Amministrazione regionale e non altrimenti soddisfacibili, può essere fatto obbligo all'Ente subconcessionario di lasciare a disposizione di chi ne abbia fatto formale domanda entro 5 anni dalla data del decreto di suboncessione, i quantitativi di acqua minimi indispensabili, da stabilirsi come in appresso, però senza onere di spesa per l'ENEL e previo congruo indennizzo al medesimo a carico del richiedente, e con proporzionale riduzione del canone e sovracanoni.
Il quantitativo massimo da rilasciare non potrà globalmente superare quella percentuale della portata minima naturalmente fluente non regolata, utilizzata dall'impianto, che sarà determinata all'occorrenza e che comunque non sia tale da alterare l'economia e la finalità dell'impianto.
La nuova domanda di subconcessione d'acqua, dovrà essere comunicata al subconcessionario affinché manifesti la sua adesione o la sua opposizione.
In caso di opposizione l'Amministrazione regionale deciderà in contraddittorio degli interessati la ricorrenza o meno di tutte le condizioni sopra previste per l'accoglibilità della nuova domanda, ed in caso affermativo indicherà pure il massimo quantitativo d'acqua prelevabile.
Contro tale decisione il subconcessionario potrà appellarsi, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno da designarsi dall'Amministrazione regionale, un altro dal subconcessionario ed il terzo, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Torino.
Se non vi è opposizione del subconcessionario o se la sua opposizione sarà rigettata dalla decisione arbitrale di cui sopra, l'Amministrazione metterà in istruttoria la nuova domanda, invitando il postulante ad accordarsi con il subconcessionario circa:
a) le modalità tecniche del rilascio dei quantitativi di acqua richiesti;
b) la congrua indennità da corrispondersi al subconcessionario per l'integrale risarcimento dei danni derivantigli dal rilascio d'acqua e che dovrà essere versata prima dell'inizio del rilascio stesso.
In caso di mancato accordo, il postulante dovrà deferire la determinazione dei punti controversi ad un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal postulante, un altro dal subconcessionario ed il terzo, in difetto di concorde designazione, da parte del Presidente del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Torino.
Determinate, o per accordo o per decisione arbitrale, le modalità tecniche del rilascio e l'indennità da corrispondersi previamente al subconcessionario, l'Amministrazione regionale completerà l'istruttoria sulla nuova domanda secondo le norme del Testo Unico sulle Acque Pubbliche, e della legge regionale 8.11.1956 n. 4, restando vincolata soltanto nei riguardi del subconcessionario dagli accordi raggiunti o dalle decisioni arbitrali intervenute sui punti controversi; provvederà inoltre a stabilire la riduzione di canone e sovracanoni da praticare al subconcessionario con il definitivo accoglimento della nuova domanda.
Nell'interesse dei canali demaniali.
Naviglio d'Ivrea, Depretis, Del Rotto e Farini (derivati dalla Dora Baltea) e Lanza (derivato dal fiume Po a valle della confluenza con la Dora Baltea) dovrà sempre essere assicurata l'integrale restituzione delle acque derivate onde evitare ogni causa di perturbamento del normale regime fluviale.
Nell'interesse del Turismo
L'Amministrazione subconcedente si riserva di imporre all'Ente subconcessionario di coprire con piantagioni arboree o con inerbimenti, quelle discariche di materiali prevenienti dai lavori di scavo e di galleria dell'impianto, che siano pregiudizievoli all'estetica del paesaggio.
Nell'interesse Militare
L'Ente subconcessionario deve sottostare a tutte quelle clausole limitative e cautelative che l'Autorità Militare ha ritenuto o ritiene necessario imporre, ai fini della difesa nazionale con apposito disciplinare.
Nell'interesse ittiogenico
L'Ente subconcessionario resta obbligato a sottostare alle condizioni a suo tempo convenute con il Consorzio regionale di Aosta per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, come da atto 16.1.1954.
Nell'interesse idrografico
L'Ente subconcessionario resta obbligato a sottostare alle condizioni relative prescritte dalla Sezione Idrografica del Po di Torino.
Infine, a propria cura e spese deve provvedere a collocare appositi caposaldi quotati, ai quali poter fare riferimento per gli eventuali riscontri, alla presa del canale derivatore, nella camera di carico dell'impianto, nella centrale e nel relativo canale di scarico.
Art. 10
Collaudo
Il collaudo dell'impianto sarà eseguito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione. Eseguita la relativa visita, detto Ufficio potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio della derivazione dandone atto nel relativo certificato. Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori e di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.
Art. 11
Durata della subconcessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per un periodo di tempo uguale alla concessione novanta novennale accordata dallo Stato alla Regione Valle d'Aosta con legge costituzionale 26.2.1948, n. 4.
Art. 12
Canone
L'Ente subconcessionario deve corrispondere all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico, della legge 18.10.1942 n. 1434, i seguenti canoni:
1) per il periodo dal 1° gennaio 1951 data dell'inizio della derivazione, fino al 31 gennaio 1962 annue Lire 2.399.312 in ragione di Lire 656 per Kw sulla potenza nominale media di Kw 3.658,25;
2) per il periodo 1° febbraio 1962 data di entrata in vigore della legge 21.12.1961 n. 1501 fino al termine della subconcessione annue Lire 4.799.624 in ragione di Lire 1.312 per Kw sulla potenza nominale di Kw 3.658,25.
I canoni suddetti potranno però essere modificati, con effetto dalle date sopradistinte, in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale.
Al riguardo, e per un periodo di anni 5, dalla data del decreto di subconcessione, l'Ufficio Acque e Miniere della Regione e l'Ufficio Idrografico del Po, di Torino, avranno la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui al Regolamento sulle acque approvato con R.D. 14.8.1920, n. 1285.
Di conseguenza l'Ente subconcessionario è tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che i predetti uffici riterranno necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che fossero richiesti, ed a permettere il libero loro accesso agli impianti relativi alla subconcessione.
Pertanto il debito dell'Ente subconcessionario per canoni arretrati a decorrere dal 1° gennaio 1951 fino al 31 gennaio 1976 è di Lire 93.796.488 da tale somma vanno dedotte Lire 72.208.370 già corrisposte in precedenza e di conseguenza rimane da versare da parte dell'ENEL la somma di lire 21.588.118.
Art. 13
Pagamenti e depositi
All'atto della firma del presente disciplinare l'Ente subconcessionario ha dimostrato con la presentazione delle regolari quietanze di aver effettuato:
a) il versamento, quali canoni arretrati, presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale dell'importo di Lire 21.588.118 come da quietanza n. in data L'importo di Lire 21.588.118 per canoni arretrati è stato calcolato come specificato all'articolo precedente.
b) Il versamento presso la suddetta Tesoreria della somma di Lire 119.990, come da quietanza n. in data pari ad 1/40 del canone annuo in vigore al momento della domanda, a termini e per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1938 n. 1775.
c) il versamento presso la stessa Tesoreria, a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, della somma di Lire 500.000, come da quietanza n. in data per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione.
Restano poi a carico dell'Ente subconcessionario tutte le spese inerenti alla subconcessione, per registrazione di atti, copia dei disegni, dei documenti, ecc., spese che dovranno essere versate a semplice richiesta dell'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Valle d'Aosta.
Art. 14
Sovracanoni
Per il sovracanone a favore dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, in Valle d'Aosta, valgono le norme contenute nell'accordo ENEL/Consorzio 28.4.1975. Per il sovracanone a favore sia di Comuni rivieraschi dei corsi d'acqua interessati dall'impianto dell'Ente subconcessionario sia dell'Amministrazione regionale, valgono le norme contenute nella convenzione SIP/Regione 28.9.1962.
Art. 15
Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, l'Ente subconcessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1938 n. 1775 e relative norme regolamentari, della legge sulla frequenza degli impianti elettrici 17.12.1942 n. 1745, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per la parte riguardante le acque pubbliche, promulgato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 , della legge 5.7.1975 n. 304 e delle leggi regionali in materia di Acque Pubbliche n. 4 e 5 dell'8.11.1956, nonché di tutte le norme legislative regolamentari statali e regionali in materia di acque, impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.
Art. 16
Domicilio legale
Per ogni effetto di legge l'Ente subconcessionario elegge il proprio domicilio a Nus, presso la Centrale.
Aosta, lì
L'ENTE SUBCONCESSIONARIO
ENEL-Ente Nazionale per l'Energia Elettrica
Compartimento di Torino
