Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1567 del 26 maggio 2022 - Resoconto

OGGETTO N. 1567/XVI - Interpellanza: "Interventi volti ad evitare il ripetersi delle criticità che hanno interessato la procedura di gara per l'affidamento del progetto "Valatypical"".

Bertin (Presidente) - Punto n. 48. Illustra il consigliere Manfrin.

Manfrin (LEGA VDA) - Sono stato preceduto in quest'iniziativa, ma in realtà diciamo che l'iniziativa ispettiva del collega che ha preceduto non riguardava questo progetto ma già una prima parte è stata messa sul tavolo, il che facilita ovviamente l'esposizione di quest'iniziativa, perché parliamo del progetto "Valatypical" , com'è stato giustamente riassunto nel titolo, che è una proposta che intende declinare il tema della qualità di vita riferendosi a una specifica destinazione, ovvero giovani persone con disturbi dello spettro autistico nella fascia di età compresa fra i 16 e i 25 anni ad alto funzionamento, una proposta e un progetto che vale 56.695 euro. Che cosa accade in questa gara e in questo progetto? Accade una cosa abbastanza curiosa, abbiamo parlato già di quelle che sono state le criticità che hanno coinvolto l'ambulatorio dell'autismo, credo che anche a seguito di questo molto probabilmente, ma non mi sentirei di confermarlo, spero che l'Assessore ce lo possa dire durante la sua esposizione, il direttore del Dipartimento di salute mentale esegue le procedure in capo al RUP per la predisposizione del capitolato di gara e l'esecuzione delle procedure. La stessa però, e qui sta il problema, viene anche nominata quale Presidente della Commissione, si dice nel documento istruttorio preparato dallo stesso Direttore di Dipartimento: "scelta obbligata dalle procedure previste dalla piattaforma effettuata tra le poche persone registrate sul sistema telematico "PlaCe.VdA"".

Il punto è che le direttive che l'ANAC impartisce, e nello specifico la 760 del 4 settembre 2019, sono orientate a una rigida distinzione dei ruoli, il RUP e il Presidente di Commissione, per evitare che queste due funzioni possano essere cumulate e qui accade una cosa curiosa, cioè il RUP, che fa anche il Presidente, nominato in questa Commissione, sostanzialmente si esclude dalla partecipazione dei lavori della Commissione, quindi presiede la Commissione ma non partecipa ai lavori, prende atto delle valutazioni delle offerte tecniche esaminate dalla Commissione con relativi punteggi e le valutazioni delle offerte economiche risultanti da procedure automatizzate dal sistema telematico e - questo lo scrive lo stesso responsabile - la sua funzione è stata relegata come controllore della cronologia delle operazioni di certificazione dei risultati emersi, senza contribuire in nessun modo nelle valutazioni e aggiudicazioni. Qui chiaramente c'è un problema, perché un Presidente di Commissione che non procede a fare le valutazioni chiaramente apre una serie di criticità. Su queste criticità viene aperta una valutazione dai dirigenti e dal Coordinatore della parte sanitaria che evidenziano le problematiche e indirizzano un interpello per avere un supporto giuridico.

Scrivono in quest'interrogazione: "nell'ipotesi in cui dovesse accogliersi l'interpretazione giurisprudenziale sulla disposizione dell'articolo 77, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, in base alla quale l'incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di Presidente della Commissione giudicatrice deve essere valutata in concreto, desta comunque perplessità l'esclusione del Presidente della Commissione dall'attività di valutazione posta in capo alla Commissione medesima". Abbiamo un Presidente di Commissione che deve valutare ma che non valuta perché è incompatibile o risulta essere incompatibile con la valutazione che deve effettuare.

"Inoltre - scrivono sempre il Coordinatore e il Dirigente - il principio di cui all'articolo 77, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016, secondo il quale la Commissione è costituita da un numero dispari di Commissari pare doversi riferire, per ragioni logiche prima ancora che giuridiche, alla composizione in astratto che, nel caso di specie, risulta essere di quattro membri", quindi la Commissione che doveva giudicare era composta da cinque membri. Se il Presidente, che ha svolto le funzioni di RUP, si esclude dalle valutazioni, è evidente che la Commissione è composta di quattro membri e quindi non rispetta le disposizioni previste dal nuovo Codice degli appalti. I dirigenti chiedono, alla luce di quanto sopra, di verificare nel complesso la legittimità della procedura di gara. Ne consegue un approfondimento, secondo me, molto interessante, spero di non tediarvi, ma credo che sia opportuno anche comprenderlo, viene confermato appunto, in questo parere - che scorcio di molto ma prendo le parti essenziali - che la Commissione è costituita da un numero dispari di Commissari non superiore a cinque individuato dalla stazione appaltante. Questo è l'articolo 77 del decreto legislativo n. 50/2016, quindi è di tutta evidenza che questo non viene rispettato. Dice appunto l'approfondimento giuridico: "premesso che nessun dubbio interpretativo pone la formulazione del comma 2 dell'articolo 77 con la conseguenza che una Commissione composta da quattro membri è in astratto in contrasto con la norma, occorre tuttavia nel concreto verificare quali siano stati i compiti dei quattro Commissari, come debba essere quindi valutata la presenza di un numero pari di componenti e se la presenza del RUP quale Presidente della Commissione sia ammissibile alla luce della giurisprudenza e degli interventi di ANAC".

Qui c'è, secondo me, un interessante approfondimento sulla questione che coinvolge sia alcune sentenze del TAR che alcune sentenze del Consiglio di Stato rispetto agli orientamenti della giurisprudenza rispetto alla composizione, soprattutto quella che vede quattro membri e soprattutto quella che vede eventualmente coincidere le figure di RUP e di Presidente di Commissione, che vede direi spesso soccombente questa sovrapposizione di funzioni, che vede il fatto che questo Presidente non abbia partecipato alle valutazioni sicuramente come una criticità. Qui ci sono un paio di paragrafi che vi leggo perché ritengo sia importante: "il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell'articolo 77, comma 4 - siamo sempre nel Codice degli appalti - è dunque quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione costituendo il principio di separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato concretamente ad applicarlo, una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura e dunque a garanzia del diritto delle parti a una decisione adottata da un organo terzo e imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, cioè non influenzate dalle scelte che l'hanno preceduta. Sulla scorta di siffatte premesse argomentative, nella valutazione del Consiglio di Stato risulta integrata la fattispecie di incompatibilità dell'articolo 77, comma 4, sempre della 50/2016, stante la concentrazione in capo alla medesima persona delle attività di preparazione della documentazione di gara, implicante la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente migliore e delle attività di valutazione delle offerte da svolgere in applicazione delle regole procedurali all'uopo definite".

C'è quindi una conclusione che scorcio anche qui per non tediarvi eccessivamente ma che ritengo sia importante, in conclusione dicono: "la giurisprudenza offre una visione meno rigorosa che ha riconosciuto la legittimità della coincidenza soggettiva dei ruoli di un componente della Commissione giudicatrice del responsabile del procedimento non sussistendo ipotesi di incompatibilità automatica e ciò anche per effetto delle modifiche apportate all'articolo 77, comma 4, del Codice degli appalti che modifica l'attenuazione", e qui portano attenuazione al rigido principio di incompatibilità previsto dall'articolo 77 nella sua originaria formulazione, ma anche che "a questa visione fa da contraltare - quello che dicevo prima rispetto all'orientamento delle sentenze - un orientamento giurisprudenziale che invece è favorevole all'interpretazione restrittiva delle disposizioni vigenti, laddove si evidenzia come quando nel disciplinare di gara sono fissati i criteri di valutazione delle offerte e i criteri di ammissione dei concorrenti, con riguardo a tali atti della procedura sussiste effettivamente il rischio che il funzionario che li ha formati possa, laddove sia chiamato anche a valutare le offerte - e credo che sia questo il caso - essere seppur inconsciamente condizionato dal proprio pregresso convincimento circa le caratteristiche che deve possedere un'offerta per essere favorevolmente valutata".

Tuttavia, nel caso che ci riguarda, il RUP, il Presidente di Commissione, e la coincidenza come sopra evidenziato si presta alle diverse interpretazioni giurisprudenziali, si è astenuto dal partecipare alle valutazioni. Se questa astensione è irrituale da un punto di vista formale, da un punto di vista sostanziale fa sì che non si integri l'ipotesi di un possibile condizionamento insito nella coincidenza fra colui che predispone gli atti e colui che deve giudicare.

Conclude il responsabile del servizio di controllo interno che "alla luce dell'esame di quanto sopra, non si è in grado di formulare ipotesi certe in quanto, in caso di impugnazione, la procedura e la regolarità della stessa non potrà che essere valutata dal giudice". Sicuramente quindi una grave ipotesi di potenziale ricorso e ricorso vinto su questo tipo di gara.

Io non voglio tornare - e ho esaurito il mio tempo - sulle questioni e sui dissidi che hanno portato alle dimissioni del responsabile dell'ambulatorio dell'autismo, ma io credo che quanto accaduto in questi atti di gara probabilmente c'entri in parte con quel tipo di dimissioni. Chiedo alla luce di quanto ho esposto quali siano state queste criticità che hanno portato a questa scelta che si intende e traspare dai documenti quasi obbligata, ma obbligata non avrebbe dovuto essere e se sia intenzione attivarsi affinché tale situazione non debba ripetersi.

Presidente - Risponde l'assessore Barmasse.

Barmasse (UV) - Grazie consigliere Manfrin. Con riferimento al primo quesito, cioè "quali siano state le criticità che hanno portato tali incertezze", informo che le criticità che hanno portato a sollevare incertezze nel merito della procedura di gara adottata dall'Azienda USL relativamente al progetto per il sostegno e l'accompagnamento delle persone affette da sindrome dello sviluppo autistico "Valatypical" , sono state rilevate in una nota trasmessa all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali a firma del Direttore del Dipartimento di salute mentale in data 7 marzo 2022, nota inviata dall'Azienda all'Assessorato senza che vi fosse a monte alcuna richiesta per cui venisse domandato un riscontro da parte dell'Assessorato medesimo. La nota evidenziava i seguenti elementi di criticità collegati alla procedura di gara espletata: la nomina del Direttore del Dipartimento di salute mentale quale RUP per la predisposizione del capitolato di gara e dell'esecuzione delle procedure e al contempo, quale Presidente della Commissione, la composizione in numero pari anziché dispari della Commissione giudicatrice, la dichiarazione di esclusione dalla partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice da parte del Presidente della Commissione medesima.

Stante le suddette criticità, la competente struttura dell'Assessorato ha intrattenuto in materia dei confronti con l'Avvocatura regionale, i quali, nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui alla legge regionale 5/2000, hanno portato una richiesta all'Azienda USL di voler verificare nel suo complesso la legittimità della procedura di gara di cui trattasi. L'Azienda USL ha svolto un approfondimento sulla questione e ha trasmesso all'Assessorato una nota della struttura semplice Servizio controllo interno portante data del 30 marzo ultimo scorso. A seguito di tale parere interno l'Azienda USL, in data 20 aprile, ha adottato la determinazione dirigenziale n. 376 con la quale ha provveduto all'approvazione e affidamento della gara espletata definita progetto "Valatypical".

Ora, se da una parte il parere del controllo interno dell'Azienda sanitaria lasciava non pienamente risolti i dubbi di legittimità sollevati dall'Assessorato, soprattutto in ordine al fatto che la Commissione di gara non ha operato come collegio perfetto, ovverosia nella pienezza della sua composizione, e non era altresì costituita da un numero dispari di componenti, per cui si evidenziava che in sostanza e in conclusione, alla luce dell'esame di quanto sopra, non sia in grado di formulare ipotesi certe in quanto, in caso di impugnazione della procedura, la regolarità della stessa non potrà che essere appunto valutata dal giudice; dall'altra parte l'Azienda USL, con l'adozione della determinazione n. 376/2022 poc'anzi citata ha dato evidenza di aver ritenuto sufficientemente esaustivo l'approfondimento svolto dai propri uffici e di aver pertanto risolto positivamente i dubbi di legittimità sollevati dall'Assessorato. Alla luce di tale circostanza, l'Assessorato ha domandato all'Avvocatura regionale se nell'ambito delle attività di controllo sull'Azienda USL, ai sensi della legge regionale 5/2000, ritenesse che dovessero essere intraprese ulteriori azioni da parte dell'Assessorato medesimo o se, tenuto conto dell'autonomia gestionale posta in capo all'Azienda USL, le azioni intraprese dall'Azienda medesima fossero tali per cui su questa specifica questione potesse ritenersi conclusa l'azione di monitoraggio. L'Avvocatura regionale, avendo esaminato con attenzione la questione, ha risposto che considerata la valutazione di legittimità della procedura svolta dall'Azienda USL che ha portato all'assunzione della determinazione aziendale n. 376/2022, prendendo atto che le criticità sollevate non hanno trovato una piena soluzione nel parere degli uffici competenti dell'Azienda sanitaria, considerato che le opinioni di giurisprudenza in materia non sono univoche e che l'eventuale vizio pare perdere di rilevanza a fronte di una decisione unanime della Commissione giudicatrice, considerato che la Regione non ha un potere di annullamento degli atti dell'Azienda USL che sull'aggiudicazione allo stato non pende alcun ricorso, ha ritenuto che la Regione abbia correttamente operato nei confini delle proprie competenze, chiedendo all'Azienda USL di relazionare in merito alla vicenda, richiesta accolta con la produzione di un approfondimento, pertanto allo stato ha ritenuto non necessario ulteriori atti di impulso regionali nei confronti dell'Azienda USL.

Parlando, comunque, del progetto "Valatypical", sicuramente una delle criticità che sono state riscontrate, e qui mi rifaccio un po' all'interpellanza del consigliere Baccega, era che il dottor D. M. era il responsabile scientifico del progetto e aveva indicato come figura principale e necessaria la presenza di un neuropsicologo. Questa figura non è stata riportata nel bando e questa è stata forse una delle principali... se non il fattore scatenante, per cui poi ci sono state delle criticità di rapporti tra il Direttore del Dipartimento di salute mentale e lo psichiatra.

Presidente - Per la replica, ha chiesto la parola il consigliere Manfrin.

Manfrin (LEGA VDA) - Assessore, io la ringrazio infinitamente, anche perché credo che abbiamo trovato la smoking gun alla fine dell'interpellanza e quindi abbiamo capito quali sono le motivazioni per le quali questi dissidi si siano aperti e credo che molto probabilmente un annullamento di quella procedura che lei ci assicura non essere in capo alla Regione, e di questo ne prendiamo atto e deve essere l'USL che con un atto proprio revoca questo tipo di procedura... prendiamo atto che abbiamo finalmente approfondito, siamo arrivati al nocciolo della questione e quindi le motivazioni per le quali un professionista di cui lei ha fatto il nome - e mi permetto di farlo anch'io: il dottor D. M., a cui va il mio ringraziamento per l'immenso lavoro svolto in questi anni nel settore dell'autismo - sia stato messo alla porta e sia stato messo nelle condizioni di doversene andare perché veniva mal sopportato e non coinvolto in quelli che erano i progetti relativi all'autismo. A fronte di questo credo sia opportuno aprire tutta una serie di riflessioni, in primis rispetto a chi ha deciso di adottare questo tipo di procedure facendo il RUP, facendo il Presidente di Commissione... sospendendo il Presidente di Commissione, non partecipando alle scelte per cercare di aggirare le norme e quant'altro e comprendere se chi ha prodotto questo tipo di comportamenti e ha fatto in modo che un professionista come il dottor D. M. si allontanasse dal settore dell'autismo lasciando orfani delle proprie competenze una serie immensa di utenti sia una persona sulla quale far riferimento per la nuova gestione dell'ambulatorio sull'autismo, perché non dimentichiamoci - lo abbiamo trattato nell'interpellanza la volta scorsa - che a sostituire il dottor D. M. è andato il Direttore del Dipartimento e questo dottore peraltro nel progetto con il quale diceva di prendere in carico questo servizio, oltre a ridurre di un'ora il servizio rispetto al supporto dell'ambulatorio, addirittura ha dichiarato che sarebbe stato affiancato da un professionista che risulta essere in servizio nella Città della salute di Torino, che, per motivazioni contrattuali, non può prestare la propria opera al di fuori della regione. Il professionista che viene indicato nel progetto relativo quindi è un professionista che si limiterà, come sappiamo, a fare attività di formazione, il che non significa fare attività di affiancamento rispetto all'attività ambulatoriale. Tutti questi bei giochi di potere, simpatia e antipatia, possono sicuramente essere importanti per comprendere le interazioni umane anche l'interno dei servizi pubblici che vengono gestiti dalla nostra Amministrazione ma non dobbiamo dimenticarci un dato fondamentale: che tutto questo si scarica addosso alle persone che colpe non hanno, ovvero ai soggetti in questo caso che hanno disturbi dello spettro autistico. Questi dissidi, queste problematiche, queste criticità dovrebbero essere risolte a monte per evitare che persone che hanno già una vita molto difficile: da una parte, per i problemi che vivono, dall'altra parte per le limitazioni che a volte la Pubblica Amministrazione mette in campo nel supportarli e dovremmo fare in modo che tutti questi problemi non si scarichino su di loro perché loro, purtroppo, sono la parte debole e la parte debole difficilmente riesce a reagire in queste situazioni.

Presidente - Sospendiamo brevemente i lavori per arieggiare i locali. Il Consiglio è sospeso.

La seduta è sospesa dalle ore 17:06 alle ore 17:33.