Oggetto del Consiglio n. 1522 del 25 maggio 2022 - Resoconto
OGGETTO N. 1522/XVI - D.L. n. 62: "Norme urgenti in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, e di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea".
Bertin (Presidente) - Passiamo al punto n. 10 dell'ordine del giorno. Si esamina il testo predisposto dalla IV Commissione, composto di quattro articoli. Sono stati depositati due emendamenti da parte del consigliere Manfrin. Il relatore di questo disegno di legge è il consigliere Padovani, che si è prenotato e a cui passo la parola.
Padovani (FP-PD) - Il presente provvedimento reca una disposizione urgente in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e da parte delle persone straniere richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale presenti in Valle d'Aosta. Reca inoltre una modificazione a una norma regionale relativa all'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui al capo 3 della legge regionale 9 agosto 94 n. 42.
La prima disposizione prevede l'introduzione della gratuità per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto regionali da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e da parte delle persone straniere richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale presenti in Valle d'Aosta. A oggi sono alcune centinaia le persone straniere richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale già presenti sul territorio regionale, comprese circa quattrocento persone provenienti dall'Ucraina, che hanno lasciato il loro paese in seguito all'invasione da parte della Federazione russa del 24 febbraio 2022. Si evidenzia che nelle more dell'approvazione del presente disegno di legge, le aziende del trasporto pubblico locale su gomma si sono sin da subito rese disponibili a concedere l'accesso gratuito per queste persone ai mezzi di trasporto pubblico, anticipandone gli oneri connessi.
La modificazione alla legge regionale 42 del 1994 intende sopperire alla carenza di autisti di autoveicoli fino a un massimo di nove posti, che si registra ormai da anni nel settore. Attualmente i soggetti che intendono iscriversi al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea fino a nove posti devono sostenere una prova di esame. Nell'ultimo biennio caratterizzato dall'emergenza pandemica, non solo il numero delle sessioni di esame è stato particolarmente esiguo, ma anche quello dei candidati è stato assai limitato. Analogamente all'intervento normativo effettuato nel 2019 in favore degli autisti di autobus alle dipendenze delle aziende che noleggiano i suddetti veicoli, con il presente provvedimento si intende consentire l'iscrizione di diritto al predetto ruolo ai dipendenti delle imprese autorizzate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2005 n. 17, purché in possesso della patente B, che siano stati assunti con il profilo di autista e all'esito di un percorso formativo di almeno otto ore.
Il presente provvedimento si compone di quattro articoli. L'articolo 1 al comma 1 contiene la norma che consente per il 2022 ai profughi di guerra provenienti dall'Ucraina e alle persone straniere richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale presenti in Valle d'Aosta, l'utilizzo gratuito dei bus e dei treni regionali con oneri a carico della Regione, prevedendo al comma 2 che la Giunta regionale individui le relative modalità applicative.
L'articolo 2 reca modificazioni all'articolo 12bis della legge regionale 42 del 1994, inserendo due commi dopo il comma 3. La prima, relativa all'introduzione del comma 3bis, consente l'iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 8 della predetta legge regionale 42 del 1994, per i dipendenti delle aziende che si occupano di noleggio di autobus, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 del 2005, assunti con il profilo di autista, a condizione che essi siano dotati di patente B e che effettuino un idoneo percorso formativo di otto ore. La seconda modificazione aggiunge il comma 3ter, che prevede la cancellazione dal predetto ruolo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie per l'applicazione dell'articolo 1, il cui onere complessivo è stimato in 60 mila euro per il 2022.
L'articolo 4 reca infine la dichiarazione di urgenza.
Il provvedimento ha visto l'espressione favorevole dei soli membri di maggioranza della IV Commissione.
Presidente - Dopo la relazione del consigliere Padovani, apriamo la discussione generale. Si è prenotato il consigliere Manfrin, ne ha facoltà.
Manfrin (LEGA VDA) - Analizziamo questo testo che, come giustamente ha ricordato il collega Padovani, ha visto l'astensione da parte dei nostri commissari della Lega in IV Commissione e analizziamo quello che questo testo predispone in materia di gratuità, che poi è oggetto di quelli che sono i nostri emendamenti.
Bisogna fare, prima di entrare nel merito, un ragionamento. Il disegno di legge originario prevedeva che la gratuità per i mezzi di trasporto venisse disposta ai profughi di guerra proveniente dall'Ucraina temporaneamente accolti in Valle d'Aosta. Rispetto all'emendamento che è stato poi presentato in IV Commissione e che è stato poi integrato nel nuovo testo della IV Commissione, a questa originaria fattispecie si sono aggiunte altre due tipologie, ovvero le persone straniere richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale presenti in Valle d'Aosta.
Secondo me, dobbiamo cominciare da questo per comprendere la fattispecie e la tipologia di cui parliamo. Parliamo infatti di tre tipologie di accoglienza differenti. Nel primo caso abbiamo una tipologia, che peraltro è anche abbastanza complessa da analizzare. Abbiamo una definizione rispetto a quelli che sono i profughi di guerra provenienti dall'Ucraina, i quali non è che abbiano una loro fattispecie giuridica, perché con questa premessa sostanzialmente si dice che non hanno ancora ottenuto lo status di rifugiato, ma chiaramente sono stati portati qui dalle organizzazioni umanitarie, quindi si sa bene da dove provengono, qual è il loro percorso e si è certi che arrivano da questo tipo di conflitto. Su questo, come penso sappia tutta quest'aula e anche al di fuori, abbiamo sempre dichiarato di essere assolutamente favorevoli a questo tipo di accoglienza e al sostegno e al supporto di chi scappa dalla guerra.
Bisogna però poi analizzare anche le altre due fattispecie, ovvero le persone straniere richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, che probabilmente qualcuno può associare nella stessa tipologia, ma in realtà sono due fattispecie giuridiche molto diverse. I richiedenti asilo sono coloro i quali hanno presentato una richiesta che è all'esame delle commissioni deputate a valutare qual è la tipologia di rischio o pericolo da associare a queste persone. Quindi possiamo avere in questo caso ancora altre tipologie: queste persone potrebbero vedersi riconosciuto lo status di rifugiato, potrebbero riconoscere la protezione chiamiamola umanitaria, oppure potrebbero vedersi riconosciuto lo status di protezione speciale - questa tra l'altro è una fattispecie che esiste soltanto nel nostro Paese - o ancora, quarta fattispecie, potrebbero vedersi rifiutare il diritto di poter permanere nel nostro Paese, cosa che come sappiamo avviene nella grande maggioranza dei casi. Poi ci sono i titolari di protezione internazionale. Costoro effettivamente hanno riconosciuto lo status di rifugiato, quindi in questa terza fattispecie che presenta questa proposta di legge c'è il riconoscimento dello status di rifugiato.
Ho fatto queste differenze per dire una cosa molto semplice: per quanto riguarda i primi, i profughi provenienti dall'Ucraina, e per quanto riguarda i terzi, quelli che si sono visti riconoscere la protezione internazionale, è evidente che uno status è chiaro e riconosciuto. Come giustamente ha detto anche il Presidente in apertura di seduta, sappiamo che le persone che sono provenienti dall'Ucraina hanno in gran parte beneficiato di un'assistenza da parte delle famiglie e dei privati, quindi in capo ai privati sono anche tutti i costi di quella che è la gestione e l'accoglienza. Riteniamo giusto e assolutamente necessario e opportuno sostenere e supportare, per lo meno anche soltanto banalmente negli spostamenti, queste persone che sono state accolte.
La terza fattispecie prevede invece una cosa abbastanza curiosa, cioè le persone che hanno ottenuto lo status di rifugiato. Nella concezione giuridica che il nostro Paese dà allo status di rifugiato, la persona che è in attesa dell'esito della richiesta di asilo, quindi della risposta della commissione, viene ospitata con i bandi che conosciamo. Mentre invece i titolari di protezione internazionale, quelli che ottengono lo status di rifugiato, vengono espulsi dal sistema d'accoglienza; gli viene riconosciuto lo status, ma non gli viene riconosciuto nient'altro. Quelli che effettivamente risultano essere pienamente nello status di rifugiato e che effettivamente fuggono dalla guerra e hanno necessità di accoglienza, vengono effettivamente espulsi dal sistema di accoglienza, a meno che non ci siano lodevoli iniziative private, non vengono più sostenuti e quindi riteniamo che anche in questo caso sia assolutamente opportuno intervenire.
Nella categoria di mezzo, la seconda, sappiamo che queste persone vengono ospitate nelle strutture: in alcuni casi nelle reti che vengono definite SAI, in alcuni casi in quelli che sono i famosi CAS, quindi l'accoglienza con i bandi del Ministero. Sono bandi del Ministero entrambi, solo che i progetti SAI sono quelli di accoglienza integrata, invece i CAS sono quelli di accoglienza speciale, con appunto i famosi bandi che vengono fatti e conosciamo le cooperative che ospitano. Per questi casi noi facciamo riferimento a quello che il manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria disciplina; in questa disciplina viene detta una cosa importante. A pagina 39 c'è tutto un elenco di quelli che sono i servizi e i generi da garantire, ed è scritto: "Altri generi da garantire" - quindi questo è già previsto nelle gare - e fra i punti c'è scritto: "l'abbonamento al trasporto pubblico urbano o extraurbano, al fine di garantire l'accesso ai servizi e/o ai luoghi di socializzazione".
A pagina 40, l'ultima parte, si disciplina la parte del pocket money e anche qui troviamo un'indicazione rispetto ai trasporti, perché viene scritto: "Il pocket money consiste in un contributo di denaro da corrispondere a ogni beneficiario, commisurato al numero dei componenti, e destinato alle piccole spese personali e ulteriori rispetto a beni e servizi, trasporto, scheda telefonica e vitto. Qui si dice che il trasporto viene già garantito nelle gare e quindi il pocket money viene utilizzato per altro; poi è chiaro che se viene concesso il pocket money, uno lo utilizza come meglio crede, ma viene confermato che il servizio di trasporto viene già concesso.
Sulla base di questo abbiamo poi approfondito quelli che sono i bandi che la Regione ha erogato e ha pubblicato nel tempo. In uno degli ultimi, nella stima dei costi medi di riferimento dei servizi d'accoglienza che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha fatto, fra i vari elenchi, al punto 5 "Servizio di trasporto" viene previsto: "Listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionale e riferiti al servizio di noleggio con conducente, ipotizzando numero dodici viaggi per migrante all'anno di circa 30 chilometri ciascuno", quindi qui viene ipotizzato un primo servizio di trasporto.
In secondo luogo, viene detto al punto 10: "Fornitura di pocket money"; il famoso di cui abbiamo parlato. Ma la cosa più importante è, secondo me, quella che troviamo a pagina 4: "Strutture di cui all'articolo 1 comma 2 lettera A", cioè come viene calcolata la composizione dei famosi 35 euro al giorno, eccetera. Nel calcolo che poi formula la cifra finale della proposta, troviamo la voce "Servizio di trasporto, euro 0,60", cioè viene calcolato che per il servizio di trasporto ogni giorno, vengono erogati 0,60 centesimi al soggetto che si occupa di questo tipo di accoglienza. Per quanto riguarda invece il pocket money che abbiamo detto prima, che è quello che deve servire ulteriormente per il trasporto, alla voce "Altro" troviamo, per esempio: materiale didattico, trasporto scolastico e quant'altro. Tutto questo contribuisce a fare la cifra finale della gara. Questa quota è già ricompresa nel trasporto.
Infine, nella convenzione per la messa a disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio - questo è l'allegato A e questo viene scritto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - nelle forniture di beni viene scritto "Erogazione del pocket money nella misura di euro 250 pro capite pro die, fino ad un massimo di euro 750 per nucleo familiare, da erogare sotto forma di buoni spendibili in strutture ed esercenti convenzionati e di carte prepagate da utilizzare a seconda della decisione degli ospiti" e c'è l'elenco, tra cui i biglietti per il trasporto pubblico. Quindi viene erogato già un pocket money per l'erogazione e per l'utilizzo del trasporto pubblico.
A fronte di tutta questa documentazione che noi abbiamo potuto analizzare, riteniamo che prevedere di erogare questo tipo di contributo ai richiedenti asilo, possa rappresentare un problema, perché ad oggi vengono trasferiti già dei fondi, e sono fondi pubblici, a coloro i quali si occupano di questo tipo di accoglienza. Garantire anche la gratuità farebbe sì che questi fondi vengano trasferiti con una finalità, ma a quel punto non vengano più erogati, e rimangano quale spesa ulteriore che a questo punto le aziende, le imprese, le cooperative, i gruppi che si occupano di questo tipo di accoglienza, non spenderebbero e terrebbero per sé. Quindi questo credo che rappresenti un problema.
Ecco perché su questo e da questo punto di vista abbiamo deciso di presentare due emendamenti. Il primo è quello che ritengo di aver, mi auguro, illustrato nella maniera più esaustiva possibile, proprio ad evidenziare un rischio di quello che sarebbe l'approvazione di questa legge, cioè di concedere una gratuità quando già vengono erogati dei soldi.
L'altro emendamento, lo illustro adesso, è molto semplice ma sicuramente anche questo importante, perché nella formulazione del testo, come avete letto, nei vari documenti che la Regione ha presentato c'è scritto "temporaneamente presenti sul territorio"; questo per quanto riguarda l'accoglienza. Il problema della formulazione "titolari di protezione internazionale presenti in Valle d'Aosta", significa che chiunque sia titolare di uno status di rifugiato e sia presente in Valle d'Aosta, può richiedere un abbonamento gratuito ai mezzi. Questo va benissimo e, ripeto, chi è giustamente titolare dello status di rifugiato, è opportuno che possa avervi diritto e accesso. Il problema è nel calcolo dei costi, perché sulla base di questa formulazione, tutti coloro i quali sono titolari di uno status di rifugiato, se anche arrivassero un giorno in Valle d'Aosta, prendiamo il caso di un gruppo di persone, una trentina di persone, che dal Piemonte si spostano in Valle d'Aosta e vogliano poi usufruire dei mezzi, potrebbero andare a richiedere questa gratuità e probabilmente i fondi che sono stati stanziati a supporto di questi, potrebbero non essere sufficienti.
Questo è sicuramente un rischio, perché concedere la gratuità per persone che magari non sono residenti sul territorio valdostano e che arrivano magari soltanto per un giorno, potrebbe far sì che queste risorse venissero drenate dalle persone che arrivano magari soltanto per un giorno o due e lasciare senza quelli che invece su questo territorio risiedono. Da questo punto di vista, quest'altro emendamento che presento adesso ma che eventualmente potremmo poi chiarire ancora più tardi, cambia semplicemente la dicitura da "presenti" a "residenti in Valle d'Aosta", che riteniamo sia più centrato rispetto a quella che è la formulazione di questo testo.
Queste sono delle correzioni che riteniamo opportune per le valutazioni che abbiamo voluto fornire, che non hanno alcuna valutazione politica, ma sono valutazioni tecniche di questa norma che evidenziano alcune carenze che, purtroppo, magari non si è fatto a tempo ad approfondire, giustamente anche per una certa urgenza di approvare questo testo, questo è quello che è stato detto in Commissione, e che riteniamo di voler mettere a disposizione dell'aula per poter formulare quelle che sono le valutazioni del caso.
Presidente - Il consigliere Restano si è prenotato, ne ha facoltà.
Restano (GM) - Solo per chiedere, se possibile, una breve sospensione per confrontarci sulla questione.
Presidente - Sono le ore 10:43: approfitterei della sospensione anche per arieggiare i locali.
La seduta è sospesa dalle ore 10:43 alle ore 11:16.
Bertin (Presidente) - Possiamo riprendere i lavori. Stavamo affrontando il disegno di legge 62 e siamo tutt'ora nella discussione generale. Altri vogliono intervenire? Si è prenotata la consigliera Minelli, ne ha facoltà.
Minelli (PCP) - Abbiamo ascoltato sia l'illustrazione del disegno di legge, che peraltro avevamo visto anche in Commissione, sia anche l'illustrazione degli emendamenti da parte del collega Manfrin. Diciamo subito che la nostra posizione, riguardo alla prima versione del disegno di legge, quella arrivata in Commissione, che di fatto prevedeva soltanto il trasporto pubblico gratuito per i profughi ucraini, sarebbe stata più critica e con delle perplessità, invece con la correzione apportata in Commissione, che inserisce anche gli altri soggetti che oggi sono nell'articolo di legge, ci convince di più. Riguardo invece agli emendamenti, che di fatto riportano un passo indietro quel disegno di legge, noi siamo contrari. Si distingue in quegli emendamenti tra richiedenti asilo e rifugiati, come ha sottolineato il collega Manfrin, cioè tra coloro che hanno fatto la richiesta e coloro che invece hanno già la protezione internazionale. Di fatto gli emendamenti vanno a escludere i richiedenti asilo, che sono coloro che si trovano in una posizione di maggiore difficoltà, proprio perché in attesa anche di definire il loro status.
Io ricordo che il diritto di asilo viene riconosciuto a persone che nel proprio paese di origine hanno subito o rischiano di subire torture fisiche o psicologiche o pene ingiuste, per motivi legati alla razza, alla religione, all'appartenenza a un gruppo sociale e politico. La definizione che è stata data di asilo politico e di rifugiato ha le sue radici nell'articolo 10 della nostra Costituzione e nell'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU del 1948. Il nostro articolo 10 della Costituzione recita: "Lo straniero, al quale sia impedito nel proprio paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha il diritto di asilo nel territorio della Repubblica". L'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dice che: "Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi dell'asilo dalle persecuzioni".
Noi riteniamo che quei due emendamenti vadano a stravolgere quello che è stato invece l'intento della Commissione, di aprire questo piccolo aiuto, che però per qualcuno può essere molto importante, della gratuità dei mezzi pubblici.
Tra l'altro, si parla di residenti e non di presenti in Valle d'Aosta, ma a un richiedente asilo non è sempre possibile prendere la residenza, anzi, è quasi impossibile, peraltro è molto difficile anche per degli stranieri che sono comunque riusciti ad avere un lavoro, ma che non riescono a trovare una casa, e sappiamo che questa è una delle condizioni importanti.
È stato poi detto che ci sono già degli aiuti in questo senso. Sono coperti coloro che stanno in una struttura SAI, quelli che sono invece in una CAS non hanno nessuna agevolazione per il trasporto pubblico. Le cooperative non comprano i biglietti a queste persone. Tra l'altro sappiamo di molti giovani che non riuscivano nemmeno ad arrivare in città ad Aosta per fare i corsi d'alfabetizzazione, i corsi di italiano, perché non avevano i soldi per il biglietto. Mi sembra poi preoccupante che si pensi di trattare in modo diverso persone che hanno comunque all'origine le stesse difficoltà. Diventa molto difficile stabilire chi non è in una condizione tale da poter essere ritenuto in regola con le richieste e chi no.
Noi riteniamo che i due emendamenti siano non ricevibili e siamo invece favorevoli al testo di legge che era uscito dalla Commissione.
Presidente - Consigliere Manfrin si è prenotato per il secondo intervento, ne ha facoltà.
Manfrin (LEGA VDA) - Ringrazio la collega Minelli per la lezione di diritto costituzionale, che peraltro avevo già superato diversi anni fa e quindi ricordavo in maniera abbastanza precisa. Il punto è questo, collega Minelli: lei vuole dare, e la comprendo, una coloritura politica a questi tipi di emendamento. Ma questi tipi di emendamento non hanno colore politico, non si distingue tra le persone che arrivano da una parte o che arrivano da un'altra, che hanno un certo tipo di provenienza o che non ne hanno.
Lei ha fatto una grossa confusione fra richiedenti asilo e rifugiati, che sono due categorie completamente diverse. I richiedenti asilo possono, come dimostrano le statistiche anche a livello valdostano, vedersi rifiutare il diritto di asilo o vedersi riconoscere uno diverso che non è quello di rifugiato. I rifugiati, quelli che hanno ottenuto lo status, hanno tutt'altro percorso; come lei saprà, visto che ha parlato di residenza, saprà anche che quando viene riconosciuto lo status, viene concesso un documento che deve necessariamente riportare anche la residenza, perché altrimenti non è un documento. Quindi, quando viene riconosciuto e concesso un documento, evidentemente la residenza viene riconosciuta. Ecco semplicemente il principio per il quale si chiede di inserire la residenza.
Detto questo, collega Minelli, io mi auguro che chi poi dovrà scegliere su questi emendamenti rifletta bene. Il problema non è fare un discrimine fra chi ha diritto e chi no. Il problema è che attualmente i fondi statali che vengono erogati, sia per l'accoglienza SAI che per l'accoglienza dei CAS, su cui anche lei ha fatto differenza ma non c'è differenza, riconoscono già le quote relative al trasporto. Oggi, sia i centri di accoglienza SAI che i centri di accoglienza CAS, prevedono da una parte un gestore che è pubblico, quindi l'amministrazione locale nel caso dei SAI, e i progetti SAI hanno un massimo del 95 percento di spese coperte dal Ministero, mentre invece nel caso del CAS la copertura delle spese è al 100 percento. Con questi fondi viene riconosciuta tutta una serie di servizi, tra cui anche il trasporto. Che cosa significa? Che oggi il Ministero eroga dei fondi per dei bandi pubblici e questi fondi vanno alla cooperativa o l'amministrazione che paga quello che è previsto nel manuale che le ho letto prima, quindi l'abbonamento al servizio trasporto.
Il punto sarà: se qualcuno intenderà andare avanti su questa formulazione, quando arriveranno i fondi alle cooperative o alle amministrazioni che si occupano di questo tipo di accoglienza, che sono soldi comprensivi, come ho descritto nello specifico 0,60 centesimi al giorno per il trasporto, quei soldi saranno per fornire un servizio che è già erogato dalla Regione. Il problema sarà, secondo me, anche un problema di Corte dei conti, perché noi stiamo fornendo gratuitamente un servizio che dovrebbe essere erogato invece, per cui è già pagato, e lo stiamo fornendo con i soldi regionali. È un problema di fondi, non è un problema di caratterizzazione, nazionalità, identità, provenienza. No, è un problema semplicemente di questo tipo.
Se lei, come immagino culturalmente ritiene che i progetti SAI siano migliori rispetto a quelli CAS, e quindi dice che nei progetti SAI - siccome lei li sostiene - funziona così, funziona tutto, mentre nei CAS non funziona niente, quindi nei progetti CAS, i centri di accoglienza speciale, non viene fornito il servizio di trasporto perché i giovani, come dice lei, hanno problemi a raggiungere il centro, sappia collega Minelli che se lei ha ricevuto notizia di questo, dovrebbe andare in Procura e informarla. Perché questo è un servizio per il quale la Regione ha bandito una gara, nella quale c'è ricompreso il fatto che tu debba fornire tutta una serie di servizi: i pasti, l'ospitalità notturna, la vigilanza, i corsi di italiano, tutto quello che vuole, tra cui i trasporti.
Se lei sa di centri di accoglienza speciale che non erogano i trasporti, la invito, collega, a rivolgersi alla Procura della Repubblica. Ma questo non toglie che quella è una responsabilità del singolo, quindi di chi non fornisce questo servizio, mentre invece se noi forniamo gratuitamente o paghiamo con i soldi dei valdostani un servizio che è già pagato con i fondi dello Stato, si crea un conflitto evidente. Per prevenire questo conflitto, in maniera precauzionale noi forniamo quest'emendamento, che chiede semplicemente di dire che chi ha già riconosciuto il servizio non ne ha diritto, e chi invece non ce l'ha riconosciuto, il diritto ce l'ha. Mi sembra un ragionamento così elementare da risultare quasi banale, eppure è così.
La invito ancora, collega Minelli, se lei conosce delle realtà, dei centri di accoglienza speciale che non erogano il servizio di trasporto, vada a denunciare; non parli qui in Consiglio, vada a denunciare, perché vengono pagate per fornire quel servizio.
Immagino che per lo meno sappia che i pasti vengono forniti nei centri di accoglienza ancorché speciale. Se, come sa e mi conferma, i pasti vengono forniti, vorrei vedere se la Regione facesse una legge nella quale bisogna fornire un servizio di rider che porti i pasti a domicilio gratuito a spese della collettività regionale, quando in realtà i pasti sono già riconosciuti; oppure faccia una convenzione con dei bed & breakfast che debbano fornire ospitalità quando in realtà l'ospitalità è già prevista dal bando. É la stessa identica cosa, non ci sono differenze.
Proprio per evitare che ci siano dei problemi in questo senso, abbiamo ritenuto opportuno presentare quest'emendamento e ci auguriamo che quest'aula lo accolga senza alcun colore politico, non c'è distinzione politica, non c'è distinzione di colore, di razza, l'articolo 3, l'articolo 10. No: c'è chi riceve già un servizio e chi non lo riceve. Siamo favorevoli a riconoscere questo servizio a chi non lo riceve, riteniamo che sia un problema fornirlo a chi già lo riceve; e se non lo riceve, non lo riceve perché il bando che lo prevede non viene rispettato, allora lì è materia della Procura. Tutto qui.
Presidente - Altri interventi in discussione generale? Non vedo prenotazioni. La discussione generale è chiusa. Per il Governo replica il presidente della Regione Lavevaz, ne ha facoltà.
Lavevaz (UV) - Una breve replica per una discussione che comunque è stata breve. Questo è un disegno di legge che aveva due finalità, ambedue contingenti. La prima, quella di dare la possibilità a categorie disagiate, per diversi motivi, di avere la gratuità dei trasporti, in via eccezionale per quest'anno. La seconda, per una situazione contingente di cui abbiamo parlato tante volte in quest'aula, la difficoltà di reperire autisti anche per i mezzi più piccoli. Questo disegno di legge, come è stato ben illustrato dal relatore che ringrazio, come ringrazio la Commissione per il lavoro che è stato fatto, dà la possibilità in qualche modo di semplificare questo passaggio almeno per una fattispecie, quindi per i mezzi per i quali è necessaria la patente B.
Riguardo alla discussione di oggi e agli emendamenti, ho fatto qualche verifica anche con gli uffici e vi do anche qualche numero. Al momento sono presenti e sono ospitate in Valle d'Aosta circa cinquantasette persone nei centri di accoglienza, che sono trentuno nei CAS e ventisette nei SAI. Un dato molto più complesso, invece, è quello dei richiedenti asilo, perché è un dato molto fluido che è in continua evoluzione, anche perché una volta ottenuto lo status le persone possono spostarsi, quindi è un dato che anche in Questura non è presente come numero puntuale ad oggi.
Riguardo alla questione dei trasporti e del costo, che ha sollevato il collega Manfrin e per il quale è stato presentato anche l'emendamento, è in parte corretto, da quello che mi dicono gli uffici, nel senso che c'è una parte di pocket money che è riservato ai trasporti, 60 centesimi al giorno. Cosa diversa però è quello che proponiamo qua, perché se mi immagino una persona ospitata a Saint-Rhémy-en-Bosses, diventa difficile ipotizzare che con 60 centesimi al giorno possa spostarsi, ad esempio, ad Aosta per attività di studio, di formazione, o di altre cose; o anche di lavoro, perché anche su questo ci facevamo dei ragionamenti, anche quando si è presentato l'emendamento. Sono ragionamenti che poi nella delibera attuativa o nelle delibere attuative dovremo andare a definire in modo corretto, perché anche una persona che è inserita in un CAS o in un SAI, e in questo caso sono i cinquantasette che sono residenti all'interno delle strutture, come prevede la norma, nel momento in cui questi riescono a ottenere lo status, oppure vengono inseriti nel mondo del lavoro, è chiaro che su questi vanno definiti dei criteri che poi nella delibera attuativa dovranno essere inseriti, perché se uno lavora, ha anche la possibilità di pagarsi il trasporto, quindi diventa una specifica che anche nella delibera dovremo andare a definire in modo corretto.
Allo stesso modo credo che, partendo dal fatto che i 60 centesimi al giorno non sono sicuramente sufficienti per gli spostamenti in Valle d'Aosta, vista anche le distanze che in generale ci sono dalle vallate, questo in particolare per le vallate laterali, penso sempre a Saint-Rhémy-en-Bosses, perché quale sindaco che ha seguito in prima persona tutta la procedura e la conosce molto bene, diventa abbastanza impossibile pensare che ci sia la possibilità per queste persone di avere sufficientemente denaro per potersi spostare. La proposta che viene fatta qua è diversa, cioè di dare la possibilità di avere un abbonamento, così come viene dato nella proposta agli ucraini.
Rimane il fatto - condivido quanto detto dal collega - che nel momento in cui si ha la gratuità, il ragionamento sui 60 centesimi vada fatto, nel senso che questo nella delibera attuativa, secondo me, è un aspetto che bisognerà in qualche modo affrontare e destinare quei fondi, nel momento in cui uno ha diritto ad avere l'abbonamento gratuito, in modo diverso, perché non è corretto che ci siano doppie spese pubbliche su uno stesso servizio.
Rispetto al primo emendamento, facendo qualche verifica, nel caso in cui venisse approvato così come proposto, si rischierebbe di escludere una serie di soggetti che anche oggi sono presenti all'interno dei CAS e dei SAI. Quindi i due emendamenti, così come proposti, seppure il secondo non sposti di tanto il quadro, da un'analisi che abbiamo fatto sia tecnica che all'interno della maggioranza, non li accoglieremmo, quindi ci asterremo sui due emendamenti.
Sul resto, ringrazio la Commissione per il lavoro che è stato svolto e credo che sia comunque, seppur nella sua assoluta semplicità, un disegno di legge che dà delle risposte comunque importanti in un momento di difficoltà per molte persone.
Presidente - Vi sono dichiarazioni di voto? Consigliera Minelli ne ha facoltà.
Minelli (PCP) - Ringrazio anche il presidente Lavevaz per i dati precisi che ha fornito e che è sempre utile avere.
Replico brevemente al collega Manfrin: io ho fatto una valutazione generale sulla situazione che a me risultava dei due tipi di centri di accoglienza. Rilevo però che, oltre a chi è lì - come ha detto anche il Presidente -, c'è un numero di cui non abbiamo contezza e che è estremamente fluttuante che riguarda coloro che sono in attesa, quindi i richiedenti asilo, e non abbiamo i numeri precisi. Tutte queste persone sono quelle che, a mio avviso, hanno ancora più bisogno di un sostegno in questo senso.
Poi sul dato che ricordava il Presidente degli 0,60 centesimi: io abito in una valle laterale, so che cosa costa alle persone spostarsi con i mezzi pubblici, quindi una persona in difficoltà, che deve partire da Gressoney e deve arrivare ad Aosta per fare qualsiasi attività propedeutica al fatto di avere poi il riconoscimento del suo status, spende all'incirca 15,50 euro giornalmente.
15,50 euro con i mezzi pubblici credo che non possano essere coperti nemmeno dalle cifre che lei diceva; è un costo, chiaramente, che sarà a carico dell'Amministrazione, però con un biglietto del treno che vale 8,40 andata e ritorno, più l'autobus per scendere, questi sono i costi.
Di conseguenza, se pensiamo che sia corretto che queste persone regolarizzino la loro posizione, frequentando i corsi di italiano e facendo altre attività, credo che sia giustificato in pieno questo intervento legislativo.
Presidente - Consigliere Manfrin per dichiarazione di voto.
Manfrin (LEGA VDA) - Ringrazio ovviamente il Presidente Lavevaz per aver confermato quanto abbiamo esposto, ovvero l'esistenza di una voce che evidentemente già considera il trasporto, è già conteggiata e quindi crea sicuramente un problema per il quale il Presidente ha detto che prende un impegno di risoluzione rispetto alle delibere attuative e ne prendiamo atto.
Io credo però, Presidente, che sia opportuno anche richiamare la sua attenzione rispetto a un'altra cosa: nell'elenco dei costi medi - che peraltro è una stima dei costi medi, quindi è stata fatta una valutazione e non è detto che poi sia questo quello che viene erogato - lei ha detto che lo 0,60 che viene erogato è ricompreso nel Pocket Money. Questo però non corrisponde a verità, perché il servizio di trasporto è slegato dal Pocket Money, quindi questo significa che gli 0,60 centesimi, che vengono erogati quotidianamente, sono il totale per il servizio di gestione centri accoglienza, con strutture messe a disposizione dall'ente gestore, e rientrano in questo, nei beni immobili e nella fornitura di trasporto e consegna beni; tutta questa cifra fa poi il totale, che è di euro 28,47.
A completamento di questo viene scritto "totale" e c'è scritto "Pocket Money e altro" e nell'altro c'è anche il trasporto scolastico, che viene considerato 1,80 euro.
Questo significa che non c'è la cifra di 0,60, ricompresa nel Pocket Money, ma ci sono due cifre diverse: la prima per il trasporto, la seconda è aggiuntiva del Pocket Money, quindi non è solo 0,60. Questo credo che sia opportuno dirlo.
Oltre a questo credo che ci sia un altro chiarimento da fare: si è, secondo me, fatta confusione - come ha fatto la collega Minelli - nuovamente fra richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Sono due categorie differenti, i richiedenti asilo sono in attesa e sono quelli che sono oggetto della presente gara; invece i titolari di protezione internazionale hanno già ottenuto lo status e non sono più in capo all'accoglienza. Sono due cose completamente diverse, quindi per chi ha ottenuto lo status, non viene riconosciuto niente. Gli viene dato un documento che riporta la residenza, come giustamente è stato riconosciuto, e basta; Le strutture di accoglienza quindi sono diverse - che siano esse SAI, che siano esse CAS - da quelli che hanno ottenuto lo status di rifugiato. Cosa significa? Significa che la rete CAS e SAI deve sottostare ai costi elencati nelle gare, mentre invece i rifugiati hanno un altro percorso, perché, come ho detto prima, assurdamente vengono presi ed espulsi dal sistema di accoglienza dal momento in cui gli viene riconosciuto lo stato di rifugiato, quindi si ritrovano, nella peggiore delle ipotesi, senza una casa, o meglio hanno la residenza perché hanno il documento ma non sanno bene dove andare, non hanno lavoro, non hanno niente.
Sono due fattispecie diverse, ecco perché specificare la residenza, perché altrimenti il rischio è che appunto ci siano numerose persone che possono arrivare qui e possono chiedere la gratuità.
Oltre a questo aggiungo un pezzo, perché c'è un altro problema: nel manuale che vi ho letto prima, fra gli obblighi, e non "Potenzialmente si può fare", fra gli obblighi che sussistono in capo al gestore delle strutture vi è scritto: "Altri generi da garantire" e al secondo punto vi è "L'abbonamento al trasporto pubblico urbano o extraurbano al fine di garantire l'accesso ai servizi e/o ai luoghi di socializzazione"; questo è un obbligo che è ricompreso nel manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti titolari di protezione internazionale e umanitaria. Quindi questo è un obbligo, se non viene riconosciuto è un problema.
A chiusura di tutto, io comprendo anche ragionamento su Saint-Rhémy-En-Bosses si è detto, però come sappiamo tutti - come saprà lei, Presidente, e come saprà anche la collega Minelli - non tutti sono residenti a Saint-Rhémy-En-Bosses, ci sono anche quelli che sono residenti sul Comune di Aosta o in zone limitrofe, che magari di quel trasporto chiaramente non hanno così bisogno, come in quel caso.
Se vogliamo affrontare una legge che affronti tutto, dobbiamo affrontare tutto guardando l'insieme.
Quindi per quanto riguarda il gruppo che mi onoro di rappresentare, se verranno accolti gli emendamenti, voteremo favorevolmente per questa legge altrimenti ci asterremo.
Presidente - Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non vedo altre richieste. Passiamo ora all'analisi dell'articolato della legge, ovviamente stiamo analizzando il testo della IV Commissione. All'articolo n. 1 vi sono gli emendamenti n. 1 e n. 2 del consigliere Manfrin. Mettiamo in votazione l'emendamento n. 1, credo che non sia necessaria l'illustrazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 21
Favorevoli: 11
Astenuti: 14 (Baccega, Barmasse, Bertschy, Carrel, Caveri, Chatrian, Jordan, Lavevaz, Marquis, Restano, Rollandin, Rosaire, Sapinet e Testolin).
Contrari: 10
L'emendamento non è approvato.
Anche l'emendamento n. 2 del consigliere Manfrin è collegato all'articolo n. 1, pertanto mettiamo in votazione il secondo emendamento del consigliere Manfrin. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 18
Favorevoli: 11
Contrati: 7
Astenuti: 17 (Baccega, Barmasse, Bertschy, Carrel, Caveri, Chatrian, Grosjacques, Jordan, Lavevaz, Marguerettaz, Marquis, Marzi, Restano, Rollandin, Rosaire, Sapinet e Testolin).
L'emendamento non è approvato.
A questo punto mettiamo in votazione l'articolo n. 1. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 15 (Aggravi, Baccega, Brunod, Carrel, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Manfrin, Marquis, Perron, Planaz, Rollandin, Sammaritani e Spelgatti).
L'articolo n. 1 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 2. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 34
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 14 (Aggravi, Baccega, Brunod, Carrel, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Manfrin, Perron, Planaz, Rollandin, Sammaritani e Spelgatti).
L'articolo n. 2 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'articolo n. 3. L'emendamento n. 1, che abbiamo votato in precedenza, decade, non essendo stato approvato, pertanto votiamo l'articolo 3 come da testo della Commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 15 (Aggravi, Baccega, Brunod, Carrel, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Manfrin, Marquis, Perron, Planaz, Rollandin, Sammaritani e Spelgatti).
L'articolo n. 3 è approvato.
Articolo n. 4, la votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 15 (Aggravi, Baccega, Brunod, Carrel, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Manfrin, Marquis, Perron, Planaz, Rollandin, Sammaritani e Spelgatti.
L'articolo n. 4 è approvato.
Mettiamo ora in votazione la legge nel suo insieme. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 15 (Aggravi, Baccega, Brunod, Carrel, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Manfrin, Marquis, Perron, Planaz, Rollandin, Sammaritani e Spelgatti).
Il disegno di legge è approvato.
