Oggetto del Consiglio n. 1283 del 23 febbraio 2022 - Verbale

Oggetto n. 1283/XVI del 23/02/2022

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DI FINAOSTA S.P.A., AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2006, N. 7 "NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SOCIETÀ FINANZIARIA REGIONALE FINAOSTA S.P.A.. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1982, N. 16".

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, CAVERI.

Interviene il Consigliere AGGRAVI.

Replica l'Assessore CAVERI.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri AGGRAVI (astensione), BACCEGA (astensione), l'Assessore CAVERI (favorevole) e il Consigliere MARGUERETTAZ (favorevole).

IL CONSIGLIO

Visto lo statuto di FINAOSTA S.P.A., approvato con propria deliberazione n. 3332/XIV in data 27 marzo 2018;

Vista la legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.P.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), così come da ultimo modificata dalla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.A., nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7), la quale prevede, all'articolo 2, comma 3, che le modificazioni dello statuto di FINAOSTA S.P.A. siano approvate con deliberazione del Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 16/2021 sopraccitata che ha apportato modificazioni alla l.r. 7/2006 al fine di garantire, da un lato, il recepimento delle nuove disposizioni dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti), applicabile a FINAOSTA S.P.A., che è anche intermediario finanziario, e, dall'altro, per dotare la Società di una disciplina speciale, rispetto a quella generale già prevista dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), in materia di designazione dei componenti degli organi sociali, ovvero del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

Considerato che risulta, conseguentemente, necessario apportare modificazioni allo statuto di FINAOSTA S.P.A., anche al fine di garantire il rispetto dei nuovi requisiti e criteri di idoneità individuati dal D.M. 169/2020 di cui sopra;

Preso atto che, con nota prot. n. 1213/PART in data 6 dicembre 2021, la Società ha fatto pervenire alla Regione la bozza di proposta di nuovo statuto, con cui sono state avanzate delle proposte di modifica dello statuto, vigente dal 24 aprile 2018, volte a:

- ampliare l'oggetto sociale, così come anche già previsto dall'articolo 1 della legge regionale 16/2021, individuando una definizione ampia di "impresa" affinché possa come tale intendersi anche il libero professionista ed il lavoratore autonomo, titolare di partita IVA, residente o stabilito nel territorio regionale, e ivi esercente attività di impresa, arte o professione o produttore di reddito agrario. Si prevede, inoltre, che sono ammessi interventi a favore di persone fisiche che agiscono per finalità estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, purché temporanei e funzionali a favorire, anche indirettamente, lo sviluppo dell'attività imprenditoriale regionale (articolo 5, comma 3);

- modificare le disposizioni in materia di intervento in assemblea. In particolare, all'articolo 13:

- al comma 3, lettera a), è aggiunto che l'assemblea si deve ritenere svolta nel luogo in cui siano presenti contestualmente il presidente e il segretario della riunione, se nominato; nel caso in cui non sia possibile la presenza nello stesso luogo di presidente e segretario, la riunione deve intendersi svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove deve essere presente il segretario verbalizzante; in quest'ultimo caso la redazione del verbale e la contestuale sottoscrizione dello stesso da parte del presidente e del segretario avviene in un momento successivo alla seduta consiliare;

- il comma 3, lettera e), in ragione delle modifiche apportate alla lettera a), è stato abrogato. La lettera e) prevedeva che dovessero essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si trattasse di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura di FINAOSTA S.P.A.;

- il comma 4 è stato abrogato. Nel dettaglio, non è più previsto che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze;

- garantire il rispetto dei nuovi requisiti e criteri di idoneità individuati dal D.M. 169/2020, in linea con quanto previsto, a seguito delle citate modificazioni, dalla legge regionale 7/2006 (articoli 17 e 25);

- prevedere che per quanto riguarda le convocazioni del Consiglio di amministrazione, l'avviso dovrà essere comunicato per posta elettronica anche ordinaria (articolo 19, comma 1). Inoltre, le adunanze del Consiglio di amministrazione, e quindi le relative deliberazioni adottate, sono da ritenersi valide anche in assenza di formale convocazione quando intervengono tutti i membri in carica del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato (articolo 19, comma 2);

- modificare le disposizioni in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in linea con quanto previsto dalle sopra riportate modificazioni relative all'intervento, per cui la riunione del Consiglio di amministrazione si considera svolta nel luogo in cui siano presenti, contemporaneamente, il presidente e il segretario della riunione. È precisato che, nel caso in cui non sia possibile la presenza nello stesso luogo di presidente e segretario, la riunione deve intendersi svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove deve essere presente il segretario verbalizzante; in quest'ultimo caso la redazione del verbale e la contestuale sottoscrizione dello stesso da parte del presidente e del segretario avviene in un momento successivo alla seduta consiliare (articolo 20, comma 3, lettera a)). Conseguentemente è stata prevista la soppressione delle disposizioni inerenti, rispettivamente, all'indicazione, nell'avviso di convocazione, dei luoghi audio e/o video collegati a cura di FINAOSTA S.P.A. e alla predisposizione del foglio presenze in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione (articolo 20, comma 3, lettera e), e articolo 20, comma 4);

- precisare che, in caso di assenza o impedimento o di cessazione dalla carica, il Presidente, nella firma e nella rappresentanza legale, è sostituito dal Direttore Generale nell'ambito delle attribuzioni delegate a quest'ultimo e, fuori da tale ambito, dall'Amministratore con più anzianità di carica e, a parità di anzianità di carica, dall'Amministratore più anziano di età (articolo 24, comma 2);

Rilevato, inoltre, che la Società ha segnalato, nella già citata nota prot. 1213, che le proposte sopra sintetizzate sono state preventivamente comunicate a Banca d'Italia, così come disposto dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 – Titolo V, Capitolo 3, Sezione II, e che l'Autorità di Vigilanza, con nota n. 1710211/21 del 1° dicembre 2021, non ha ravvisato elementi ostativi alle modifiche proposte;

Considerato che le proposte di modificazione dello statuto avanzate sono ritenute necessarie anche da parte del competente Dipartimento società e enti partecipati per garantire il recepimento delle nuove disposizioni dettate dal D.M. 169/2020, per semplificare e aggiornare la disciplina in materia di svolgimento dell'attività assembleare e di quella di amministrazione della Società, nonché per concorrere attivamente, nel quadro della programmazione finanziaria regionale, a promuovere e a compiere tutte quelle attività che, direttamente o indirettamente, favoriscano lo sviluppo socio-economico del territorio regionale e, quindi, dell'occupazione, in linea con quanto previsto dal Documento di economia e finanza regionale approvato con propria deliberazione n. 1122/XVI in data 16 dicembre 2021, in virtù del rimarcato ampliamento dell'oggetto sociale, già disposto con legge regionale 16/2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento società e enti partecipati, dell'Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli diciannove (presenti: trentacinque; votanti: diciannove; astenuti: sedici, i Consiglieri AGGRAVI, BACCEGA, BRUNOD, CARREL, DISTORT, FOUDRAZ, GANIS, GUICHARDAZ Erika, LAVY, MANFRIN, MINELLI, PERRON, PLANAZ, ROLLANDIN, SAMMARITANI e SPELGATTI);

DELIBERA

di approvare l'allegato statuto di FINAOSTA S.P.A., così come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, che sostituisce quello approvato con propria deliberazione n. 3332/XIV in data 27 marzo 2018, con decorrenza dalla data di adozione della presente deliberazione.

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