Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1283 del 23 febbraio 2022 - Resoconto

OGGETTO N. 1283/XVI - Approvazione dello Statuto di Finaosta S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 "Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16".

Bertin (Presidente) - Punto n. 4. Ha chiesto la parola l'assessore Caveri, ne ha facoltà.

Caveri (AV-VdA Unie) - Si avvicinano i quarant'anni di Finaosta e noi oggi affrontiamo questa riforma dello statuto, che è una riforma in parte conseguente ad alcune modifiche di legge e in parte invece dovuta ad alcune questioni che riguardano la funzionalità della società stessa. L'insieme di queste modifiche ricordo che sono state preventivamente comunicate alla Banca d'Italia, quindi questa nostra adozione di oggi completa un ciclo di scelte che sono state fatte.

Una prima scelta riguarda la definizione che diventa più ampia di impresa e quindi, come avete visto dalla comparazione del testo vecchio e del testo nuovo, si allarga a soggetti nuovi a cui l'attività della società sarà indirizzata: mi riferisco all'articolo 5, comma 3. Si è poi previsto, noi in verità lo facemmo già con una norma di legge regionale, quindi con un rango superiore ovviamente allo statuto di Finaosta, si sono rivisti i requisiti e i criteri di idoneità, così come previsti dal decreto ministeriale n. 169/2020 che riguarda la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Ci sono poi delle piccole precisazioni di materia più tecnica, come l'intervento in assemblea, articolo 13, e la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione: mi riferisco all'articolo 20, comma 3, lettera a), relativamente alla possibilità che nello stesso luogo possono non essere presenti il presidente e il segretario.

Vi è poi una modifica che riguarda la convocazione delle adunanze del consiglio di amministrazione, la validità delle relative deliberazioni assunte, articolo 19, comma 1 e 2, precisando che la convocazione, com'è ovvio, rispetto alle nuove tecnologie possa avvenire con posta elettronica anche ordinaria, prevedendo la possibilità che il cda possa essere regolarmente convocato anche in assenza di formale convocazione a determinate condizioni, cioè quando intervengono tutti i membri in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale oppure quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza rinunciando così a obiettare sulla tardività della convocazione.

C'è poi una modifica all'articolo 24, comma 2, che riguarda: "Firme e rappresentanza sociale", laddove si specifica che le stesse vengano attribuite in caso di assenza o di impedimento o di cessazione alla carica del presidente al direttore generale nell'ambito delle attribuzioni delegate a quest'ultimo e fuori da tale ambito dall'amministratore con più anzianità di carico, a parità di anzianità dall'amministratore più anziano di età.

Si tratta ovviamente di un restyling reso necessario, come dicevo all'inizio, da tutta una serie di novità e di ammodernamento dello statuto. Chiedo all'Aula di poter approvare questa riforma dello statuto di Finaosta.

Presidente - La discussione generale è aperta. Il consigliere Aggravi si è prenotato, ne ha facoltà.

Aggravi (LEGA VDA) - Il 9 settembre 2021, augurando a mezzo Twitter - social la cui passione condivido con l'assessore Caveri - un buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione della nostra finanziaria regionale, auspicavo tuttavia che, nell'ambito delle verifiche condotte sui requisiti dei neo amministratori, chi di dovere avesse verificato al contempo la coerenza di norme, statuto e bando di candidatura per fugare ogni dubbio possibile ed evitare soprattutto possibili fonti di problemi, pensiamo ai rischi reputazionali, alla società. Un auspicio che in quei giorni portò a non pochi commenti stizziti nel nostro ambiente e anche qualche simpatico incontro nelle vie attigue a Palazzo con chi - e non ne capisco ancora il perché - avrebbe forse dovuto maggiormente far pace con la propria coscienza e anche con i propri fantasmi.

Veniamo all'oggetto vero del presente punto all'ordine del giorno, ovvero la modifica dello statuto di Finaosta. Come ci è già stato illustrato dall'Assessore, le modifiche proposte sono principalmente di natura manutentiva e di coerenza con il rinnovato impianto normativo nazionale vigente. In particolare, per ricollegarmi a quanto dissi nel settembre scorso, tra le modifiche troviamo anche quelle funzionali a garantire il rispetto dei nuovi requisiti e criteri di idoneità individuati dal decreto n. 169/2020, il famoso decreto utile a definire chi possa rispondere alla chiamata dell'azionista, la Regione, per la composizione dei massimi organi amministrativi e di controllo della finanziaria, modifiche che di fatto intervengono oggi. Si tenga bene in considerazione questo aspetto che per molti apparirà banale e forse anche scontato ma che marca sottile il confine tra la forma e la sostanza delle cose.

Lo statuto che dal 23 aprile 2018 è stato in vigore, quindi possiamo dire fino a oggi, al punto 5 dell'articolo 17 prevede che il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto tra persone in possesso di diploma di laurea di durata almeno quinquennale - cita tutte le varie materie - e inoltre deve avere almeno uno dei requisiti di professionalità indicati al comma precedente, e parla anche in quel caso - questo non è cambiato - di un'esperienza complessiva di almeno cinque anni. Tale previsione con la nuova formulazione verrà a cadere in linea con le novellate previsioni nazionali che hanno rivisto i requisiti per i componenti degli organi amministrativi, previsioni che al decreto n. 169 prevedono due anni in più di esperienza dei requisiti previsti per gli altri componenti non esecutivi dell'organo, ovvero - e cito il comma 2 dell'articolo 7 se non erro del 169 - dove si dice che gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma precedente o comunque che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, immobiliare, assicurativo, attività di insegnamento universitario e funzioni direttive, dirigenziali o di vertice comunque denominate presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni. Nel caso specifico il presidente deve avere poi cinque anni di esperienza.

Certamente a questo punto potrebbe sembrare che stia quasi contestando il fatto che il presidente di una finanziaria regionale non possa essere un non laureato. Non voglio certo citare un famoso comico La Qualunque, bensì prendo atto di due cose: le nuove disposizioni nazionali hanno scelto di allargare la platea degli aventi diritto optando per l'esperienza piuttosto che per la combinazione di questa con determinati titoli e il legislatore regionale ha scelto di adeguarsi senza prevedere requisiti più stringenti, quelli di prima o quelli che hanno applicato altre finanziarie regionali italiane. In tutti e due i casi è una questione di scelte politiche a cui la tecnica si è adeguata, ma il vero problema è un altro, perché, come dissi, seppure indirettamente nel settembre scorso, all'atto del rinnovo del massimo organo amministrativo della finanziaria regionale, chissà se chi doveva verificare i requisiti dei candidati e anche definire il relativo bando, si è interrogato sulla coerenza delle norme e dei regolamenti allora vigenti, e non sto parlando soltanto della finanziaria regionale, ma anche di strutture regionali dell'azionista, perché è un problema che si presenta un sacco di volte e avremo modo di ritornarci, perché lo statuto sino ad oggi in vigore resta quello dell'aprile 2018, per capirci quello del presidente laureato, seppur la normativa fosse cambiata. Non ci vuole certo una laurea in giurisprudenza per considerare il fatto che lo statuto di una società, essendo norma di rango inferiore rispetto al decreto o a una legge regionale, possa giustamente prevedere requisiti più stringenti, seppure in coerenza con quelli del decreto stesso. Mi chiedevo e mi chiedo dunque ancora oggi perché questa cosa non sia stata tenuta seriamente in considerazione. Nei corridoi di Palazzo qualcuno potrebbe financo vedere questo provvedimento di oggi come una sorta di necessaria sanatoria di quel rinnovo di cariche. Ecco dunque che si finisce rischiosamente nel perimetro di quei problemi di cui parlavo sempre nel settembre scorso e di cui ho parlato in premessa di questo intervento. Perché si è percorsa questa strada? Perché la bozza di statuto è stata trasmessa alla Regione soltanto del dicembre 2021, come dice l'atto che oggi è in votazione, mentre a settembre si è fatta una nomina con in vigore uno statuto che prevedeva almeno questo requisito più stringente di quello previsto dalla vigente normativa? Ecco la domanda interessante che bisognerebbe porsi, ecco perché i Commissari di opposizione della II Commissione hanno deciso di procedere con dovute verifiche di quanto è stato fatto e dunque all'epoca verificato e oggi non ne parlo perché avremo modo di parlare anche di questo. La coerenza di norme, statuto e bando è stata tenuta in considerazione o è bastato dire che il decreto ministeriale prevedeva requisiti più ampi? In tal caso a che serve lo statuto di una società della nostra finanziaria in house, cioè del braccio operativo della Regione?

Chissà se queste domande troveranno risposta o saranno tenute in considerazione nei prossimi interventi normativi e spero non soltanto ma anche operativi e procedurali nell'ambito del mondo delle partecipate e delle nomine. Io credo da sempre che forma e sostanza costituiscano due binari che necessariamente non possono vivere di vita propria, a maggior ragione quando si parla di legge e di norme, e credo altrettanto che, come diceva Quinto Orazio Flacco: est modus in rebus e tale principio si debba sempre rispettare perché la forma è importante ed è fondamentale, altrimenti si può rischiare di finire in campi di rischi reputazionali e non che possono arrecare del danno non soltanto reputazionale alle nostre società. Di che cosa parliamo quindi? In tal senso il mio gruppo oggi non voterà questo provvedimento

Auguro infine ai colleghi di maggioranza, o di quel che ne rimane, un caro buon lavoro.

Presidente - Ci sono altri che vogliono intervenire in discussione generale? Se non ci sono richieste, la chiudo. La discussione generale è chiusa. Per il Governo replica l'assessore Caveri.

Caveri (AV-VdA Unie) - Io trovo francamente esagerata la sua indignazione. Il percorso che è stato fatto è un percorso chiaro, definito, nella gerarchia delle fonti una legge regionale è in un rango superiore rispetto allo statuto di una società regionale, questo ha visto i passaggi da parte di tutti i funzionari che si occupano di questa materia. Se lei adombra l'idea che tutto sia stato fatto per consentire a un non laureato di diventare presidente della società, la sua è una malizia inesistente e quindi io non so veramente che cos'altro dire se non che si tratta di una tempesta in un bicchiere d'acqua.

Io non riesco francamente a capire la vispolemica su di un passaggio di questo genere che ovviamente avviene dopo una legge regionale per una semplice ragione cronologica, c'era stata la scadenza della società, noi sapevamo che lo statuto avrebbe preso molto più tempo per la sua approvazione e per tutti i passaggi che erano necessari, è stata fatta una proposta all'interno di una normativa in itinere qua, l'abbiamo approvata e questo ha creato un percorso che è diventato questo percorso. Io pertanto tornerei alla realtà e direi che si può tranquillamente approvare questo statuto.

Presidente - Ha chiesto la parola il consigliere Aggravi per secondo intervento, ne ha facoltà.

Aggravi (LEGA VDA) - Soltanto per fare due specificazioni: vede, Assessore, io non ho detto che non si può votare, io ho augurato buon lavoro ai colleghi della maggioranza che immagino voteranno questo provvedimento.

Seconda cosa: io non ce l'ho con un presidente che non è laureato, io ho messo insieme quello che è stato il percorso e soprattutto ho voluto sottolineare, come all'epoca, che, nel momento in cui io ho un regolamento che è più restrittivo, è vero, è di rango inferiore, ma essendo più restrittivo della norma e quindi è coerente, va applicato, perché gli statuti delle società sono fondamentali, altrimenti io lo statuto della società lo posso eliminare, però bastano delle piccole basi di diritto commerciale per sapere benissimo che lo statuto, come qualsiasi regolamento più restrittivo, rimane in vigore fino a quando non è modificato.

Io le faccio questo esempio perché ci sono tanti casi all'interno di banche e di finanziarie, non soltanto pubbliche, laddove ci sono dei regolamenti in vigore interni, quindi di rango inferiore, che ovviamente si trovano a essere più restrittivi delle norme che poi nel corso degli eventi vengono modificati e a loro volta devono essere modificati, perché altrimenti quelli restano in vigore. Se il regolamento non fosse stato più restrittivo, allora quello è un altro paio di maniche, ma, nel momento in cui è restrittivo, si crea un problema. Io le dico anche questo perché, ripeto, ho iniziato parlando del settembre 2021, le modifiche del DM non sono del settembre 2021, sono precedenti, quindi il problema che io pongo e che ponevo all'epoca non è un problema di chi fa il presidente, dei titoli che ha il presidente o che hanno anche gli amministratori, io ne faccio un problema di consecutio di quelli che sono stati gli atti e li ho messi in fila, questo è il vero problema, perché altrimenti i problemi che dicevo precedentemente si possono presentare e qualcuno potrebbe anche pensare che questo provvedimento non è una conseguenza, è una naturale conseguenza di una decisione presa.

Ripeto: c'è modo di fare le cose e il problema oggi si pone, ma sentir dire che lo statuto della società non è stato applicato perché la norma superiore è più ampia... allora io penso che dobbiamo chiudere tre quarti delle prassi e delle storie delle aziende non soltanto italiane ma mondiali, perché, ripeto, lo statuto se è più restrittivo e decorrente con la norma, va rispettato lo statuto. Per questo io all'epoca parlai, come parlo oggi, di coerenza delle norme, dello statuto e del bando di candidatura, che fa storia a sé, che, tra l'altro, ha carattere di legge speciale. Questo è il problema, non è il problema di chi fa il presidente, dei titoli che ha il presidente, di quello che fa il presidente, ci saranno altri modi e altre sedi per parlarne.

Io dico soltanto: c'è un problema di coerenza dei passaggi, c'è un problema di coerenza di applicazione delle normative che comunque che siano nazionali, regionali o interne alla società vanno comunque rispettate nel loro ordine, soprattutto abbiamo anche un problema legato ai fattori di tempo e di rischio che non sono assolutamente banali, poi sul resto ognuno farà la sua scelta. Io semplicemente ho messo in fila quelli che sono stati i fatti. Mi spiace che lei abbia preso questo mio intervento come una vispolemica, io ho semplicemente rappresentato i fatti e ho semplicemente detto qual è la verità degli atti che ci sono stati.

Presidente - In realtà, era una dichiarazione di voto perché, per responsabilità mia, la discussione generale era già stata chiusa e comunque è rimasto nei tempi. Mi scuso. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Si è prenotato il consigliere Baccega, ne ha facoltà.

Baccega (GM) - In realtà, non essendo presente, anche se avrei potuto, durante il dibattito in II Commissione, non sono riuscito ad approfondire con la dovuta contezza il deliberato. Il dibattito odierno in qualche modo ha alimentato in me non pochi pensieri, questo in qualche modo mi fa dire che il collega Aggravi ha evidenziato alcuni aspetti che sono davvero preoccupanti e che mi mettono di fronte a un tema: quello della tranquillità nel poter votare un atto. Molti atti sono arrivati in Consiglio regionale, delibere con legittimità da parte dei dirigenti, che poi successivamente in qualche modo hanno creato a chi ha votato non pochi problemi. Il mio voto sarà un voto di astensione.

Presidente - Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ha chiesto la parola l'assessore Caveri, ne ha facoltà.

Caveri (AV-VdA Unie) - Faccio notare che la nomina del presidente di Finaosta viene confermata dalla Banca d'Italia, quindi è del tutto evidente che la procedura, così come si è svolta, è del tutto regolare.

Presidente - Non vedo altre richieste per dichiarazione di voto... ha chiesto la parola il consigliere Marguerettaz, ne ha facoltà.

Marguerettaz (UV) - Nell'annunciare il voto favorevole alla modifica statutaria, rilevo che la nomina del consiglio di amministrazione avvenuta mesi fa non ha nulla a che vedere con la modifica statutaria, sono due cose totalmente diverse. Oggi noi, come Consiglio regionale, dobbiamo esprimerci su una modifica dello statuto e non è il Consiglio l'organo che effettua le nomine. Era semplicemente per dire che ognuno giustamente si tiene le proprie opinioni ma l'atto che oggi viene sottoposto all'Assemblea è una modifica dello statuto, punto.

Presidente - Se non vi sono altre dichiarazioni di voto, metterei in votazione l'atto in una votazione unica. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 35

Votanti: 19

Favorevoli: 19

Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Carrel, Distort, Foudraz, Ganis, Erika Guichardaz, Lavy, Manfrin, Minelli, Perron, Planaz, Rollandin, Sammaritani, Spelgatti)

L'atto è approvato.