Oggetto del Consiglio n. 1130 del 12 gennaio 2022 - Verbale
Oggetto n. 1130/XVI del 12/01/2022
ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Presidente BERTIN, dopo una breve illustrazione, ricordando che sono sono pervenute presso la Presidenza del Consiglio regionale quattro proposte di candidatura (BERTIGNONO Marco, CANTELE Corrado, CORDONE Francesco Pietro e SQUILLACI Adele), dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno.
Intervengono i Consiglieri MARGUERETTAZ, che propone il nominativo della Signora Adele SQUILLACI, e SAMMARITANI, che dichiara di concordare con il nominativo proposto.
IL CONSIGLIO
Premesso che la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, concernente "Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)", disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse;
Considerato che la l.r. 17/2001 stabilisce i requisiti e le procedure per l’elezione del Difensore civico negli articoli sottoriportati:
Art. 3
(Requisiti)
1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza;
c) età superiore a quarant'anni;
d) non aver riportato condanne penali;
e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis;
f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all’articolo 5.
Art. 4
(Procedimento per l'elezione)
1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
c) il trattamento economico previsto;
d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
a) dati anagrafici e residenza;
b) titoli di studio;
c) curriculum professionale;
d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l’incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d’Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell’incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 5
(Accertamento della conoscenza della lingua francese)
1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.
Art. 6
(Elezione)
1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 7
(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)
1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
a) la carica di:
1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione.
1bis. Non è, inoltre, eleggibile all’Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi.
2. L’Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell’elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale.
(?omissis?)
Art. 9
(Durata del mandato. Revoca)
1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell’elezione, e può essere rieletto una sola volta.
Ricordato che, con deliberazione n. 2546/XIV dell'11 gennaio 2017, il Consiglio regionale aveva provveduto ad eleggere il Sig. Enrico FORMENTO DOJOT quale Difensore civico della nostra Regione per la durata di cinque anni;
Visto che, a seguito dell’avviso pubblico di avvio della procedura per l’elezione del Difensore civico presso il Consiglio regionale, pubblicato, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 17/2001, sul Bollettino ufficiale della Regione n. 49 in data 5 ottobre 2021, sono pervenute presso la Presidenza del Consiglio regionale le sottoelencate proposte di candidatura:
- BERTIGNONO Marco;
- CANTELE Corrado;
- CORDONE Francesco Pietro;
- SQUILLACI Adele;
Rilevato che le summenzionate proposte di candidatura sono state sottoposte, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della l.r. 17/2001, all’esame della Segreteria generale del Consiglio regionale che ha provveduto all’accertamento del possesso dei requisiti;
Atteso che, in sede di accertamento del possesso dei requisiti dei candidati indicati all’articolo 3 della l.r. 17/2001, come disposto dal comma 5 dell'articolo 4, della medesima legge, sono state riscontrate le indicazioni contenute nelle proposte di candidatura, nei curricula e nelle dichiarazioni ad esse allegate sottoscritte dai singoli candidati;
Rilevato in particolare che i candidati BERTIGNONO Marco, CANTELE Corrado e SQUILLACI Adele risultano aver già superato, come da essi dichiarato nelle proposte di candidatura presentate e verificato dagli uffici, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l’accesso alla qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale, e che anche il candidato CORDONE Francesco Pietro, nel corso delle verifiche d'ufficio di cui sopra, pur non avendo dichiarato, nella proposta di candidatura, il requisito della conoscenza della lingua francese, è risultato essere in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12;
Considerato che risultano pertanto essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della predetta legge regionale i candidati BERTIGNONO Marco, CANTELE Corrado, CORDONE Francesco Pietro e SQUILLACI Adele;
Ritenuto opportuno procedere all’elezione del Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione, e ricordato che se, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunge la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, il Consiglio procede ad una terza votazione da effettuarsi nella stessa seduta e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione;
Vista la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17;
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;
Richiamato l'articolo 36bis del Regolamento interno del Consiglio regionale e la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 69 del 12 ottobre 2021;
Tenuto conto che la Conferenza dei Capigruppo, nella riunione dell'11 gennaio 2022, ha deciso che per il voto segreto si proceda con voto per schede in cabina per i Consiglieri in aula e, per il Consigliere collegato in videoconferenza con la piattaforma Zoom, con voto riportato sulla scheda da parte di un funzionario, previa video chiamata;
Proceduto a votazione a schede segrete in cabina, con l'assistenza del Consigliere segretario JORDAN e degli scrutatori Consiglieri GROSJACQUES, RESTANO, MANFRIN, con il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro
- Schede nulle: una
- Schede valide: trentatré
- Schede bianche: due.
Hanno riportato voti:
- Adele SQUILLACI: ventinove
- Francesco CORDONE: due
DELIBERA
di eleggere la Signora Adele SQUILLACI quale Difensore civico presso il Consiglio regionale della Valle d’Aosta per cinque anni.
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