Oggetto del Consiglio n. 663 del 9 giugno 2021 - Resoconto
OGGETTO N. 663/XVI - D.L. n. 25: "Istituzione, ai sensi dell'articolo 6bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010 n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti) del Collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".
Bertin (Presidente) - Possiamo passare al punto n. 6 dell'ordine del giorno. Il relatore è il consigliere Aggravi a cui passo la parola per la relazione.
Aggravi (LEGA VDA) - Il presente disegno di legge istituisce il Collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Valléè d'Aoste quale organo indipendente destinato a svolgere analisi sui temi della finanza pubblica, con l'obiettivo di promuovere una maggiore trasparenza della gestione finanziaria e del bilancio pubblico.
La predetta disciplina costituisce attuazione del decreto legislativo 174/2019 "Norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di istituzione di un Collegio dei revisori dei conti" che ha introdotto l'articolo 6bis del decreto legislativo 179/2010, prevedendo l'istituzione da parte della Regione con atto normativo di un proprio Collegio dei revisori dei conti operanti in posizione di indipendenza quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'ente, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa statale in materia.
Il Collegio agisce, inoltre, nel quadro dell'ordinamento finanziario della Regione in raccordo con la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta.
La normativa proposta è coerente con quanto previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera E del decreto legislativo 138/2011, ai sensi del quale per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria legislativa, i rispettivi ordinamenti e i seguenti ulteriori parametri:
l'istituzione, a decorrere dal primo gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in accordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco i cui iscritti devono possedere requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisore legale dei conti ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica, gestione economica e finanziaria, anche degli enti territoriali secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.
Il comma 2 del citato articolo 14 precisa poi che l'adeguamento ai parametri da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della Legge 42/2009 nei confronti di quelle Regioni a Statuto speciale e Province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.
Il presente disegno di legge si compone di nove articoli.
L'articolo 1 al comma 1 istituisce il Collegio dei revisori dei conti quale organo indipendente di vigilanza, per l'appunto sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione e del Consiglio regionale. Il Collegio agisce nel quadro dell'ordinamento finanziario della Regione nel rispetto dei principi contenuti nella normativa statale in materia, in raccordo con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Il comma secondo definisce la composizione del collegio in tre membri effettivi e tre supplenti nominati dalla Giunta regionale, a seguito di estrazione a sorte di un elenco istituito presso la struttura regionale competente in materia di nomine e di designazioni regionali.
L'articolo 2 elenca le funzioni del Collegio, in particolare il Collegio esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione.
Il parere del Collegio è allegato ai disegni di legge entro la data di approvazione da parte del Consiglio regionale.
Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di delibera dell'Ufficio di Presidenza relative al bilancio di previsione, all'assestamento del bilancio, alle variazioni del bilancio, rendiconto e riconoscimento dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale.
Il parere del Collegio, anche in questo caso, è allegato alle proposte di deliberazione.
A tal riguardo è bene dare contezza del fatto che in sede di esame del presente disegno di legge nella II Commissione consiliare è già stato esaminato l'emendamento proposto dall'Assessore competente che completa le funzioni assegnate al Collegio anche con quella relativa all'espressione del parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato della Regione.
Vi sono poi ulteriori funzioni del Collegio relative a controlli periodici.
L'articolo 3 reca le modalità di esercizio delle funzioni del Collegio prevedendo al comma 1 che i Revisori abbiano diritto di accesso agli atti e ai documenti della Regione e del Consiglio regionale. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai doveri con la diligenza del mandatario e hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al comma secondo è assicurato dagli uffici della Regione il supporto tecnico necessario per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti.
Al comma 3 si prevede che il Collegio, se richiesto, debba intervenire alle sedute della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nonché delle Commissioni consiliari permanenti durante l'iter di approvazione dei disegni di legge che ho già elencato nelle funzioni del collegio.
L'articolo 4 disciplina le modalità di funzionamento del Collegio, in particolare l'elezione del Presidente, la frequenza delle sedute, le modalità di verbalizzazione e l'adozione di un proprio regolamento di funzionamento.
L'articolo 5 regola il funzionamento dell'elenco dei Revisori dei conti istituito e tenuto presso la struttura regionale competente in materia di nomine e designazioni regionali, che provvede al suo aggiornamento annuale.
Il comma secondo prevede i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco e al comma 3 si stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisca per l'appunto il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco, le modalità di accertamento e conoscenza della lingua francese, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco con particolare riferimento alla verifica periodica dei requisiti per permanere iscritti appunto all'elenco, le modalità di estrazione a sorte dall'elenco regionale dei revisori in modo da assicurare trasparenza e imparzialità, le modalità e i criteri di subentro dei membri supplenti e di cancellazione dall'elenco dei membri stessi, le tipologie di atti da comunicare al Collegio, le modalità di raccordo in termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire i pareri e i termini entro i quali per gli stessi devono essere resi, nonché le modalità di accesso agli atti dei membri del Collegio.
Per gli atti di competenza del Consiglio regionale il comma 4 specifica che provvede l'Ufficio di Presidenza dello stesso con propria deliberazione.
L'articolo 6 prevede la durata del Collegio di tre anni, la possibilità di riconferma per un solo mandato consecutivo e le cause di cessazione anticipata dei suoi componenti.
L'articolo 7 disciplina le cause di esclusione e di incompatibilità, mentre l'articolo 8 prevede le disposizioni transitorie e finali, stabilendo in particolare che in sede di prima applicazione ai componenti e al Presidente del Collegio spetta un'indennità annua nella misura pari rispettivamente a euro 24 mila e 30 mila, al netto di Iva e di oneri.
Tale indennità e compensi sono rideterminati in sede di rinnovo con deliberazione della Giunta regionale.
Poi a tal fine, come già è stato anticipato, gli organici della Giunta regionale e il Consiglio regionale vengono incrementati complessivamente di tre unità di personale di cui due unità da assegnare alla struttura regionale competente in materia di bilancio e una da assegnare alla corrispondente struttura del Consiglio regionale a supporto del Collegio dei revisori.
L'articolo 9 infine reca le disposizioni finanziarie.
Il presente disegno di legge consente finalmente di allineare la nostra Amministrazione agli standard di controllo contabile già definiti da altri ordinamenti regionali, potenziando la terzietà dei pareri nonché delle relative attività di controllo.
Spesso in quest'aula, così come anche nelle Commissioni consiliari, si è parlato di "controllo, controlli e controllori", ma non sempre questi aspetti vengono poi puntualmente definiti: così oggi non è e questo testo consentirà non soltanto di potenziare le già citate attività di controllo contabile sui massimi provvedimenti legislativi regionali, bensì soprattutto favorire l'autorevolezza e il lavoro svolto da questa Amministrazione, fatta di leggi, atti e provvedimenti ma soprattutto di persone egualmente importanti nell'esercizio del proprio lavoro e delle proprie responsabilità.
Mi auguro, in conclusione, che questo disegno di legge possa aumentare la sensibilità di quest'Aula nonché dell'Amministrazione tutta sull'importanza della tematica del controllo, nonché far rivalutare nel prossimo breve termine la scelta di eliminare la struttura di audit interno dall'organizzazione regionale.
Questa infatti costituiva, insieme al Collegio dei revisori, uno dei tasselli funzionali alla definizione di un sistema dei controlli interni strutturato e funzionante sull'esempio di altre consolidate realtà che a oggi ancora manca a questa Amministrazione regionale.
In ultimo mi si consenta di ringraziare i passati componenti della Commissione paritetica e gli uffici regionali che hanno lavorato al testo di legge, i colleghi membri della II Commissione consiliare nonché tutti quei Consiglieri che negli anni si sono cimentati con l'attività del revisore in sede di scadenza di bilancio.
Presidente - Come ricordato, è stato depositato un emendamento della II Commissione e con questo apriamo la discussione generale. Si è iscritto l'assessore Marzi, ne ha facoltà.
Marzi (AV-SA) - Mai come in questo momento tenuto conto della relazione della Commissione - e quindi in particolar modo del collega Aggravi - che non solo è stata sintetica in accezione ma anche dal punto di vista concettuale, nel senso che ha unito le tappe di un percorso sia da un punto di vista politico che amministrativo, non posso che appoggiare quanto detto e sottolineare - il mio intervento vuole essere soprattutto istituzionale parlando a nome del Governo - questo passaggio che oltre a chiudere un cerchio, sia di natura politica che amministrativa, dota il Consiglio regionale e la pubblica Amministrazione di uno strumento che denota trasparenza, certezza, confronto e controllo.
Nel corso degli anni la politica italiana spesso ha trasformato degli aspetti di natura tecnica in vessilli politici, invece in questo caso è assolutamente corretto che si arrivi a chiudere un cerchio voluto dalla paritetica, voluto da anni di discussione consiliare, rispetto a uno strumento di controllo e di confronto che arricchirà l'azione amministrativa e politica del Consiglio.
Pertanto, nel chiudere il cerchio e nel trovare questo aspetto assolutamente sintetico, ritengo che possiamo procedere ringraziando anche la Commissione per il lavoro svolto, il Consiglio e gli uffici per il lavoro che è stato comunque portato avanti nel corso degli ultimi mesi di adeguamento a tutta una serie di necessità del disegno di legge che oggi abbiamo in discussione e votazione.
Presidente - Grazie Assessore. Se non vi sono altri interventi, chiudo la discussione generale. La discussione generale è chiusa. Non credo che il Governo intenda intervenire visto che è già intervenuto, pertanto poiché non vedo richieste per dichiarazioni di voto passiamo alla votazione della legge. Articolo 1, la votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti, votanti e favorevoli: 34.
L'articolo 1 è approvato all'unanimità.
All'articolo n. 2 vi è l'emendamento della II Commissione. Lo diamo come illustrato e passiamo al voto dell'emendamento. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti, votanti e favorevoli: 34.
L'emendamento all'articolo 2 è approvato all'unanimità.
Mettiamo in votazione l'articolo 2 compreso l'emendamento ovviamente. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti, votanti e favorevoli: 34.
L'articolo 2 è approvato all'unanimità.
Stesso risultato per l'articolo n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9.
Votiamo adesso la legge nel suo insieme. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti, votanti e favorevoli: 34.
La legge è approvata all'unanimità.