Oggetto del Consiglio n. 545 del 30 ottobre 1981 - Resoconto
OGGETTO N. 545/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MAGGIORE SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1972, N. 30 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTI NORME PER L'ESTENSIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA CONSEGUENTE AD INFORTUNIO SUL LAVORO A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELL'AGRICOLTURA".
Presidente - Colleghi Consiglieri, anche questo disegno di legge ha il parere favorevole dell'Assessorato alle Finanze, della Commissione Affari Generali, in data 23 settembre, e della Commissione Permanente per la Sicurezza Sociale, sempre in data 23 settembre.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, Rollandin, intende illustrare il provvedimento iscritto all'oggetto 43; ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - La relazione spiega i motivi di questo finanziamento in quanto nella legge finanziaria si era previsto, tenuto conto delle difficoltà economiche, di iscrivere in bilancio nell'81 137 milioni, rispetto ai 207 che erano già previsti nell'80, quindi, chiaramente, nell'81, a parte l'adeguamento del finanziamento che c'è stato in base alla legge, doveva essere riveduto e questo è l'atto necessario per riportare a quel tetto necessario per pagare queste indennità.
Presidente - È aperta la discussione sul disegno di legge 321.
Nessuno chiede la parola. Possiamo passare quindi all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
Per l'applicazione della legge regionale 31.8.1972, n. 30 e successive modificazioni, recanti norme per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, è approvata la maggiore spesa annua di L. 230.000.000.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 1 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
L'onere di L. 233.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 41400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Alla copertura di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981.
Per gli anni successivi, e precisamente gli anni 1982-1983 con la disponibilità relativa a "Sicurezza Sociale - 2.2. Assistenza Sociale" del bilancio pluriennale 1981-1983; per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
Gli aumenti di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 234 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, saranno determinati con legge di approvazione di bilancio.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 2 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Capitolo 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 233.000.000
Variazione in aumento
Capitolo 41400 - Spese per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta (L.R. 31.8.1972, n. 30; L.R. 8.11.1974, n. 38; L.R. 22.12.1975, n. 45; L.R. 30.11.1976, n. 60; L.R. 20.6.1978, n. 44) L. 233.000.000
Presidente - Pongo in approvazione l'art. 3 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 4 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi in votazione segreta sul complesso del disegno di legge.
Esito della votazione a scrutinio segreto:
Presenti e votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
