Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 527 del 29 ottobre 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 527/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1977, N. 72 - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI IN VALLE D'AOSTA".

Presidente - Svolge la relazione l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Pollicini, ne ha facoltà.

Pollicini (DP) - In data 26 novembre dello scorso anno il Consiglio aveva esaminato e votato un provvedimento che oggi viene riproposto. Si trattava di una legge inerente le modifiche per l'attuazione della professione di maestro di sci e per l'ordinamento delle scuole di sci. Questa legge è stata rinviata, non vistata, dalla Commissione di Coordinamento la quale ha ravvisato che una delle norme previste, cioè quella che imponeva la conoscenza della lingua francese per poter esercitare la professione di maestro di sci, è incompatibile con le norme della Commissione Europea e che la professione di maestro di sci, essendo considerata una libera professione, in quanto tale non è soggetta alle obbligatorietà del bilinguismo che è d'obbligo in Valle d'Aosta per gli Uffici Pubblici. La Giunta ha allora deciso di ripresentare il disegno di legge dello scorso anno, eliminando quella norma che prevede l'obbligatorietà della conoscenza della lingua francese e riservandosi di riproporla come emendamento alla legge dopo che questa sarà approvata; ciò si è reso necessario perché la non approvazione di questa legge ha creato alcuni problemi nei confronti dell'Associazione Maestri di Sci e per quanto riguarda l'impostazione aggiornata della categoria stessa. Quindi, la Giunta ha accolto, per motivi tecnici, la richiesta della Commissione di Coordinamento; intende evidentemente portare avanti il principio della obbligatorietà del bilinguismo, ma si premunisce dall'eventualità di un nuovo rinvio da parte della Commissione di Coordinamento, riservandosi però di fare, in un secondo tempo, una proposta aggiuntiva.

Questa è una legge indubbiamente necessaria, poiché tende ad organizzare meglio una categoria importante: oggi vi sono 681 maestri di sci dotati di regolare patentino, ed è questa categoria che dà un contributo evidente all'immagine di questa Regione nella stagione invernale; perciò occorre regolamentarla in maniera molto più precisa e far sì che il maestro di sci sia anche un operatore e un animatore turistico; l'importanza della categoria richiede che si debba qualificarne sempre più la professione: occorre promuovere delle intese fra Associazione Maestri di Sci, gli operatori turistici e i gestori degli impianti. Altrettanto importante - e la legge lo prevede - è creare forme di collaborazione per il miglioramento dell'organizzazione turistica, definire i compiti per quanto concerne le operazioni di salvataggio e di rastrellamento, battitura e mantenimento delle piste. Ma la funzione più importante è organizzare in maniera precisa un tipo di struttura che rappresenta nell'offerta turistica della nostra Regione un settore estremamente importante: tant'è che la legge stessa prevede la figura dell'ispettore dei maestri di sci, che ha il compito di verificare tutta una serie di comportamenti della categoria: dal controllo della divisa alla verifica che non vi siano classi superiori al minimo previsto dalla legge, che gli orari siano rispettati e che il maestro esegua gli esercizi assieme all'allievo per creare condizioni di familiarità e confidenza ed evitare situazioni di difficoltà che molte volte possono verificarsi. Per la sicurezza delle piste è previsto l'obbligo - ed io l'ho comunicato con una lettera inviata all'Associazione - di dotare di ski-stop sia gli sci dei maestri che quelli degli allievi, in maniera da limitare sempre più i rischi e gli incidenti non solo per chi esercita la professione ma anche per chi pratica lo sci.

Questa legge non ha nulla di innovativo rispetto al testo presentato nel novembre scorso; vi ricordo per sommi capi le caratteristiche specifiche della legge precedente; fra queste l'aumento del numero minimo di maestri per poter istituire una scuola: da 6 a 10. Posso dire che la categoria per il 1981 ha praticamente mantenuto i prezzi dello scorso anno, salvo per le lezioni individuali il cui costo è aumentato di mille lire all'ora; le lezioni collettive, invece, hanno tariffe identiche a quelle del 1980, e mi pare che questo sia un elemento da sottolineare non solo per il senso di responsabilità, ma anche per l'esigenza di contenere i prezzi. Tanto più che la categoria dei maestri di sci è quella che per prima ha risentito della crisi economica; posso portare un esempio: la stazione di La Thuile, lo scorso anno, ha avuto un fatturato incrementato del 45%, e se un 20% possiamo attribuirlo all'aumento dei prezzi, un 25% era proprio dovuto all'aumento del numero dei turisti, degli utenti; la categoria dei maestri di sci nello stesso periodo ha ridotto, rispetto all'anno precedente, quello che era il suo giro di affari; ciò significa che ci sono delle priorità nelle spese: prima il viaggio, poi il biglietto di risalita, poi evidentemente la possibilità di alimentarsi e quindi in quarta posizione la possibilità di utilizzare il maestro di sci.

Io ritengo quindi che migliorando la qualificazione del maestro e soprattutto contenendo le tariffe, si possa intervenire su uno degli elementi importanti della stagione turistica che da noi dura cinque mesi ed è quindi estremamente vasta; per questo il disegno di legge in oggetto deve ricevere la dovuta attenzione da parte del Consiglio.

Presidente - Colleghi Consiglieri, prima di dare la parola al Consigliere Viberti, che l'ha richiesta, sottolineerei all'attenzione dei Consiglieri che intervengono che la Commissione consiliare permanente per lo Sviluppo Economico propone due emendamenti agli artt. 4 e 17. Tenete presente questo fatto anche nel corso degli interventi in sede di discussione generale, in caso riteniate di dovervi fare riferimento.

La parola al Consigliere Viberti.

Viberti (DPROL) - Ho chiesto la parola per sottolineare che, pur essendo d'accordo con quanto si richiede con l'emendamento all'art. 4, già in sede di Commissione avevo fatto notare a chi si era fatto promotore di questa iniziativa che se una norma esiste ed è riconosciuta dal nostro Stato, essa deve essere rispettata, a prescindere dal fatto che venga richiamata in una legge sia di una Regione a Statuto ordinario sia di una Regione a Statuto speciale come la nostra.

Ma la domanda che intendo porre all'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Pollicini, non verte evidentemente su questo punto, che non dipende da lui e che egli comunque ha accettato per un migliore funzionamento della maggioranza alla quale appartiene; la domanda che voglio porgli è questa: perché, in questo caso, pur trovandosi nella necessità di dare una risposta alla Commissione di Coordinamento rispetto ad una questione di principio non si comporta come si era comportato a proposito del vincolo alberghiero? Voglio chiedergli se si tratta soltanto di una questione concernente la lingua oppure se ci sono altre questioni che l'hanno indotto a stralciare, diciamo così, da questa legge il problema della lingua. E a poco vale tutta la pappardella che il Presidente della Commissione consiliare permanente per lo Sviluppo Economico ha fatto scrivere nel parere! Credo che quanto viene trattato ...(voci fuori microfono)... no, non era per lei, Assessore, che attendevo, ma per avere l'attenzione di colui che non sempre siede insieme a noi anche se in spirito è sempre presente! Signor Presidente, non avrò più l'occasione di poter enunciare in modo preciso e personalmente a lei i miei pensieri, quindi ne approfitto ed ho anche la pazienza di attendere che lei finisca le sue questioni di partito o quali altre che siano ...(Andrione in sottofondo)... Non penso di perdere niente a restare in piedi per fare un piacere a lei, anzi ne sono ben felice e resterei in piedi per delle ore per sostenere questa Giunta da lei così validamente condotta! Quindi, quando lei vorrà farmi un cenno io riprenderò a parlare... La ringrazio, signor Presidente!

Allora, se l'attenzione del Presidente della Giunta mi è concessa, ripeto che vorrei conoscere per quale motivo l'Assessore Pollicini ha un comportamento che a me pare diverso, ma non è detto che sia tale, rispetto alla Commissione di Coordinamento, anzi rispetto alla reiezione disposta dal Presidente della Commissione di Coordinamento, diverso, dicevo, da quello che ha tenuto per la questione del vincolo alberghiero... Ma allora è proprio un vizio! Signor Presidente, mi scusi! Io sto cercando di dire delle cose all'Assessore Pollicini e nello stesso tempo spero che il Presidente della Giunta le senta, ma l'uno o l'altro per diversi motivi continuano a non ascoltarmi! Vorrei che sentissero tutti e due assieme quello che ho da dire! Quindi, la prego, se è possibile, visto che io non posso farlo, richiami questi Consiglieri! Signor Presidente, la sua espressione mi lascia esterrefatto, non capisco se lei è addormentato oppure se depreca quello che io sto facendo! Se lei non è d'accordo con questo atteggiamento me lo dica e io mi siedo altrimenti...

Presidente - No, Consigliere Viberti, se lei si rivolge a me io la guardo con aria perplessa e anche molta attenzione...

Viberti (DPROL) - Con aria da pesce lesso, Signor Presidente! Qui si sente perfino la puzza!

Presidente - La ringrazio; ma non sta a me, né mi arrogherò mai questo diritto, di impegnare il Presidente della Giunta, gli Assessori e gli altri Consiglieri ad ascoltare o non ascoltare! Sta a loro...

Viberti (DPROL) - Si tratta semplicemente che lei impedisca loro di interrompere o disturbare! È un dovere, signor Presidente, non è un diritto!

Presidente - Da qui dietro, da questo banco, non mi risulta che abbiano né interrotto né disturbato. Lei parlando al microfono si fa sentire ad alta voce, e il Presidente del Consiglio non può, l'ho già detto, e non farà mai niente per obbligare i Consiglieri che sono seduti in quest'Aula a sentire o a non sentire gli altri Consiglieri che parlano! Dipende dalla loro partecipazione al dibattito e dalle cose che dice l'oratore, se sono interessanti o meno. Già una volta mi è stato chiesto di richiedere che gli Assessori o il Presidente dessero delle risposte a dei quesiti, e ho precisato che non sta a me fare in modo che ad un quesito sia data una risposta; se il Presidente o gli Assessori ritengono di dare le risposte, le danno, altrimenti la non risposta è comunque una presa di posizione politica che riguarda esclusivamente i Consiglieri interessati. Anche in questo caso, come in tutte le Assemblee sono ammesse le interruzioni, e i Consiglieri possono fare più o meno attenzione. Riguarda il loro comportamento e non quello del Presidente del Consiglio! Se vuole può continuare, indipendentemente dall'attenzione....

Viberti (DPROL) - Ben lungi da me, signor Presidente, avvicinare a lei catene e manette! Però lei presiede questa Assemblea e se c'è qualcuno che ne disturba il regolare svolgimento credo che sia lei che deve richiamarli! Non mi permetto certo io di richiamare l'Assessore ai Lavori Pubblici, Borbey, il quale evidentemente non potendo in Giunta discutere con l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Pollicini, di determinati affari, si permette di approfittare di questi momenti. Io non volevo fare un appunto a lei né chiederle di pretendere che l'Assessore o il Presidente della Giunta pensassero le cose che io dico: le chiedevo semplicemente di svolgere le sue funzioni, che sono quelle di fare in modo che il Consiglio segua con attenzione ed eventualmente intervenga nel merito di una questione o di un'altra. Quindi, signor Presidente, lei ha male interpretato quello che io dicevo e me ne dispiace perché la sua esperienza non avrebbe dovuto portarla a questa gaffe!

Comunque, voglio precisare la domanda rivolta all'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Pollicini: come mai in questa occasione, a differenza di quanto già operato da questa Giunta nei confronti di un atteggiamento del Presidente della Commissione di Coordinamento rispetto alla legge concernente il vincolo alberghiero, si opera in modo diverso. Io voglio sapere perché allora abbiamo sostenuto una posizione di principio - e a questo proposito voglio leggervi quel che riguarda il Capogruppo dell'Union Valdôtaine, Voyat, il quale si dichiara in linea di massima favorevole all'approvazione del disegno di legge con i sottoriportati emendamenti, pur esprimendo perplessità e riserve sul fatto che non è stata prevista in esso l'obbligatorietà della conoscenza della lingua francese per l'esercizio della professione di maestro di sci. Si riserva al riguardo di formulare osservazioni nel corso del dibattito in Consiglio. Purtroppo, il Capogruppo dell'Union Valdôtaine non è presente, ma non penso che l'Union Valdôtaine esprimerà le posizioni del suo Capogruppo; non spetterebbe a me far presenti gli imbarazzi dell'Union Valdôtaine, certamente, però, visto che anch'io ho avuto modo di capire che c'era un differente comportamento rispetto a una situazione precedente, vorrei sapere al di là del fatto tattico che induce a questo atteggiamento, per quale motivo profondo, se esso esiste, c'è una differenza di comportamento. Capisco anch'io che è più facile far approvare questa legge senza prendere posizioni rispetto alla questione della lingua francese, ma se noi facciamo questioni di principio su una cosa io credo che come Consiglio regionale che manifesta l'unanimità su molti problemi, ad esempio quello del Parco, anche su fatti meno importanti bisogna fare corpo unico e prendere un atteggiamento deciso nei confronti dei rilievi che fa il rappresentante dello Stato; altrimenti, agli occhi dello Stato o di chi lo rappresenta appariremo dei buffoni, perché a seconda delle necessità, di conseguenza di comportiamo; e facendo questo diamo allo Stato la possibilità di dare il denaro - in senso lato, non in senso stretto - che serve per pagare ognuno. Perché, Assessore Pollicini, non è sempre von la lira o con il dollaro che si comprano le persone: si può fare questo anche attraverso il potere, si può fare anche attraverso i sentimenti, e dunque la dignità, Assessore Pollicini, non si manifesta solo attraverso l'onestà rispetto a certe forme, ma rispetto a tutte le forme di corruzione possibili!

Presidente - Non c'è nessuno iscritto a parlare. Ci sono altri che intendono intervenire?

La parola al Consigliere Tonino.

Tonino (PCI) - Per una brevissima considerazione e per una richiesta di chiarimenti. La considerazione riguarda l'argomento sollevato anche dal Consigliere Viberti: in effetti, secondo noi, è abbastanza discutibile che su una questione di questo tipo si scelgano delle strade tattiche; è una questione che ha un certo rilievo, e se c'è un campo in cui la perfetta conoscenza della lingua francese è importante, credo sia proprio questo, e siamo tutti d'accordo che i maestri di sci sono un elemento importante di rapporto con tutta la francofonia. Questa è la considerazione, e la nostra perplessità rispetto a questo punto rimane.

La richiesta di chiarimenti, invece, riguarda le motivazioni che hanno portato ad una riduzione dell'organico delle scuole di sci: c'è un aumento, da 6 a 10 dei maestri di sci richiesti per poter aprire una scuola. È giusta la preoccupazione di una proliferazione di scuole di sci nella stessa località, ma questo poteva essere probabilmente normato in modo diverso, prevedendo ad esempio l'impossibilità di creare più scuole di sci nella stessa località, oppure regolamentando in questi casi il numero minimo dei maestri di sci; invece, portare a 10 il numero minimo di maestri, sembra penalizzare alcune località che stanno nascendo e probabilmente avranno serie difficoltà a trovare 10 maestri di sci: dovrebbero in questo caso dipendere da altre località. La cosa è, secondo noi, abbastanza discutibile, perciò chiedo all'Assessore, se è possibile, un chiarimento su questo punto.

Presidente - Altri chiedono la parola? La parola al Consigliere Tamone.

Tamone (UV) - Très rapidement, parce que M. Voyat n'est pas là, mais je crois que, quand même, le problème subsiste. Nous voudrions savoir de quelle façon nous en sortirons? Nous aussi, nous partageons, en grande partie, les observations faites par M. Viberti et, s'il y a une façon pour récupérer la langue française, nous sommes là, même si la question de principe n'est pas toujours à laisser de côté.

Presidente - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - Chiedo scusa, per le questioni più tecniche risponderà l'Assessore Pollicini, ma su questa questione della lingua francese voglio dire che abbiamo tenuto lo stesso comportamento; perché sono tre i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale in materia di obbligatorietà della conoscenza della lingua francese. Io ricordo bene l'ultimo, che è quello del personale sanitario delle U.S.L., la legge ci è stata rinviata perché prevedeva l'obbligo della conoscenza della lingua francese; che cosa abbiamo fatto? Abbiamo stralciato la norma relativa alla conoscenza della lingua francese e l'abbiamo inserita in una leggina a parte, leggina che è stata regolarmente impugnata; purtroppo, con il ricorso alla Corte Costituzionale si sarebbe fermata l'intera legge, non esiste la possibilità di stralcio! Allora, a questo punto, lo stralcio viene fatto prima e si predispone una leggina a parte. La questione estremamente importante, di fondo, è questa: che fino ad oggi la giurisprudenza della Corte Costituzionale ci ha dato ragione in materia, perciò una volta risolto in maniera positiva uno di questi ricorsi dovrebbero essere validi anche gli altri, anche se aggiunti posteriormente. Purtroppo fino ad oggi la Corte Costituzionale non ha deciso su nessuno di questi ricorsi; da quando c'è stato il famoso processo Tanassi & C., il ritardo accumulato supera i 2500 ricorsi, non si riesce a smaltire quello nuovo, quindi ci vorrà evidentemente un certo tempo. Non è solo questione di tatticismo, è che abbiamo anche individuato l'ufficio, che è quello diretto dal Prof. Gizzi, che regolarmente si oppone ad ogni questione di questo genere, come sovente si oppone alle questioni riguardanti il personale: a questo punto è diventata una specie, diciamolo chiaramente, di guerra personale! È come all'Indirizzo e Coordinamento, di cui ritorneremo a parlare di qui a poco. Per non bloccare l'attività legislativa della Regione preferiamo fare una leggina a parte, che impone questo obbligo: magari non sarebbe neppure necessario, perché potrebbero bastare quelle analoghe fatte in precedenza ma riteniamo di farlo ugualmente. Se poi ancora una volta si vuole impugnare questa legge, così come ci è stata rinviata dalla Commissione di Coordinamento, si impugni e si discuterà in eterno!

Presidente - Altri che intendono chiedere la parola? La parola al Consigliere Viberti.

Viberti (DPROL) - Per esprimere soddisfazione per il fatto che sia il legale rappresentante della Regione Valle d'Aosta che ci dà una risposta su questo problema, e per constatare che purtroppo, pur appartenendo allo stesso Gruppo del Consigliere Voyat - che mi spiace sia assente ma comunque è stato degnamente sostituito - il Presidente della Giunta non aveva dato comunicazione di quanto la Giunta aveva deciso in merito, perché in Commissione era sembrato che il collega Voyat e di conseguenza l'Union Valdôtaine fossero disposti a condurre una battaglia. Non è che noi vogliamo impedire l'approvazione di una legge, siamo anzi ben contenti che ciò avvenga, anche perché essa è condivisa da chi poi in effetti deve sottostarvi; certo è che dal punto di vista del principio ancora una volta si fa una deroga, e questo non sappiamo fino a che punto sia valido e fino a che punto non sia determinato dal fatto che l'Assessore al Turismo non appartenga all'Union Valdôtaine.

Presidente - Altri che intendono intervenire in sede di discussione generale?

La parola all'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Pollicini, che concluderà la discussione generale; passeremo poi all'esame dell'articolato.

Pollicini (DP) - La risposta è abbastanza semplice. Avevo detto prima che la Giunta si era riservata di presentare l'emendamento successivamente all'approvazione della legge, sotto forma di leggina, come ha detto il Presidente della Giunta. Questo perché non possiamo rinunciare a questo provvedimento legislativo destinato ad una categoria così importante per la nostra Regione.

Perché non è stato riapprovato tale e quale - dice il Consigliere Viberti - così come si era fatto per il vincolo alberghiero? In tal caso, gli eventuali rilievi della Commissione di Coordinamento avrebbero portato la questione dinanzi alla Corte Costituzionale. Ma sono due i motivi che giustificano il nostro comportamento: innanzitutto, il problema del vincolo alberghiero era stato respinto nella sua interezza; qui, invece, ci si è basati su una interpretazione: la libera professione non è sottoposta all'obbligo della conoscenza della lingua francese, e così non è soggetto a quest'obbligo un avvocato che esercita la libera professione in Valle d'Aosta o un medico, anche lui libero professionista; poiché l'attività del maestro di sci è definita una libera professione, come quella del medico e dell'avvocato, la Commissione di Coordinamento ha ritenuto di non dover disporre l'obbligatorietà per questo professionista della conoscenza della lingua francese.

Secondo argomento: questa legge è stata concordata con la categoria, che è dell'opinione di portare avanti la legge e di ritornare sulla questione in un secondo tempo, con una legge a parte: in questo modo potrà essere respinta soltanto la parte aggiuntiva, cioè l'obbligo della conoscenza della lingua francese, ma non la struttura complessiva della legge. Non vedo quindi incoerenza nei comportamenti. C'è comunque da considerare che questo discorso era stato fatto a livello di maestri di sci, a livello di categoria, di Associazione e di Giunta.

Per quanto poi riguarda la domanda fatta dal Consigliere Tonino, il perché del passaggio da 6 a 10 Maestri per avere diritto all'apertura di una scuola di sci, posso dire che si tratta di una richiesta fatta dalla categoria; personalmente non ne sono stato entusiasta, anche perché lo stesso numero di 6 era stato indicato dalla categoria: probabilmente non hanno saputo riflettere bene, perché se dopo un anno si chiede di modificare il numero, vuol dire che qualcosa nella prima o nella seconda fase non è stato fatto in maniera puntuale. Noi abbiamo deciso di raccogliere la richiesta dei maestri di sci, ma siamo convinti che non servirà a attenuare il rischio di proliferazione di altre scuole di sci nella stessa località; bisognerebbe andare a vedere le esigenze che hanno portato all'apertura di un'altra scuola e semmai intervenire con rimedi più efficaci, anche perché per legge non si può proibire il sorgere di un'altra scuola, che è una libera associazione.

Ma non si può neanche dire che questo aumento da 6 a 10 maestri per aprire una scuola di sci vada a penalizzare le località piccole che potrebbero, secondo quello che diceva il Consigliere Tonino, non avere un numero sufficiente di maestri per avere una scuola: la legge prevede anche questo, quando all'art. 11, 4° comma, lettera a) dispone che: "Può essere autorizzata l'apertura di una scuola di sci con un numero di maestri inferiore a quello sopra previsto, nei Comuni o nelle stazioni di soggiorno e turismo in cui risiedono meno di 10 maestri di sci esercenti la professione". Quindi, se in una stazione risiedono solo 4 maestri di sci esercenti la professione e si vuole aprire una scuola, si può farlo anche con solo 4 maestri.

Mi pare di avere risposto alle domande dei Consiglieri.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'art. 1:

Art. 1

Nell'art. 1 e nell'art. 18 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, le parole "Assessorato del Turismo, Antichità e Belle Arti" sono sostituite dalle seguenti: "Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali".

Presidente - Metto in approvazione l'art. 1.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 2:

Art. 2

Il testo dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"Nella Regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di maestro di sci, di cui all'art. 123 del t.u. 18.6.1931, n. 773, all'art. 238 del r.d. 6.5.1940, n. 635 ed alla legge 1.12.1971, n. 1051, è subordinato ad autorizzazione a norma della presente legge.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa, per i cittadini residenti in Valle d'Aosta, dal Comune di residenza del richiedente.

Per i cittadini residenti in altre Regioni o all'estero l'autorizzazione di cui al primo comma è concessa dal Comune nel quale essi intendono svolgere la loro attività.

I Consigli Comunali della Valle d'Aosta determinano procedure e competenze degli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di cui ai commi secondo e terzo.

Il Comune interessato, all'atto del rilascio della licenza di cui ai commi precedenti, deve comunicare tempestivamente all'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, l'avvenuto rilascio".

Presidente - Nessuno chiede la parola? Vi sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 2.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 3:

Art. 3

Il testo dell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"L'esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro clienti da altre Regioni o dall'estero, non è soggetto ad autorizzazione di cui al precedente art. 2, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi delle leggi dello Stato italiano, di altre Regioni o Province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza.

L'esercizio saltuario di cui al comma precedente è comunque subordinato all'osservanza delle norme di cui ai successivi artt. 10, 19 e 20".

Presidente - Nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 3.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 4:

Art. 4

Il testo dell'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"L'autorizzazione di cui all'art. 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte della C.E.E.;

b) non aver riportato condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all'art. 11, primo comma e 123, secondo comma del r.d. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni;

c) capacità tecnica comprovata dalla frequenza dei corsi e dal superamento degli esami organizzati a norma del successivo art. 22, secondo comma, lettera a) o dai corrispondenti certificati rilasciati da altri organismi pubblici a ciò abilitati da legge dello Stato;

d) idoneità psico-fisica, comprovata dal certificato rilasciato dal competente servizio dell'U.S.L. in data anteriore a tre mesi;

e) possesso della licenza media o, per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1957, della licenza elementare;

f) età minima di 18 anni;

g) aver frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori a norma del successivo art. 9".

Presidente - All'art. 4 è stato presentato un emendamento proposto dalla Commissione per lo Sviluppo Economico; si tratta di un emendamento sostitutivo del comma e) ed è stato allegato con il parere della Commissione. Ne dò lettura: Il punto e) è sostituito dal seguente: "e) possesso della licenza media o, per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1957, della licenza elementare. Per i cittadini degli altri Stati aderenti alla C.E.E. è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente ai sensi di legge".

L'Assessore Pollicini accetta l'emendamento? L'emendamento è stato accettato.

Metto dunque in approvazione l'emendamento sostitutivo del comma e) dell'art. 4.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 4 così come emendato:

Art. 4

Il testo dell'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"L'autorizzazione di cui all'art. 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte della C.E.E.;

b) non aver riportato condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all'art. 11, primo comma e 123, secondo comma del r.d. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni;

c) capacità tecnica comprovata dalla frequenza dei corsi e dal superamento degli esami organizzati a norma del successivo art. 22, secondo comma, lettera a) o dai corrispondenti certificati rilasciati da altri organismi pubblici a ciò abilitati da legge dello Stato;

d) idoneità psico-fisica, comprovata da certificato rilasciato dal competente servizio dell'U.S.L. in data non anteriore a tre mesi;

e) possesso della licenza media o, per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1957, della licenza elementare. Per i cittadini degli altri Stati aderenti alla C.E.E. è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente ai sensi di legge;

f) età minima di 18 anni;

g) aver frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori a norma del successivo art. 9".

Presidente - Metto in approvazione l'art. 4 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 5:

Art. 5

Il testo dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"Le domande per la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 2 devono essere inoltrate al Comune competente a norma della presente legge.

Il Comune rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il silenzio dell'amministrazione comunale, protratto per oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, equivale a diniego della stessa ai fini di cui al comma seguente.

Contro il diniego dell'autorizzazione, che deve essere motivato, è ammesso il ricorso entro 30 giorni alla Giunta regionale, che decide entro i successivi 90 giorni.

Analogamente il silenzio dell'amministrazione regionale, protratto oltre 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall'interessato".

Presidente - Nessuno chiede la parola? Vi sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 5.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 6:

Art. 6

Il testo dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"L'autorizzazione di cui all'art. 2 è revocata, in ogni tempo, con provvedimento del Comune che l'aveva concessa, allorché l'interessato abbia perduto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), d) e g) del precedente art. 4.

Contro la revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta regionale, che decide entro i successivi 90 giorni.

Il silenzio dell'amministrazione, protratto oltre 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall'interessato".

Presidente - Nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 6.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 7:

Art. 7

Dopo l'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 6 bis - Tessera personale.

I maestri di sci esercenti stabilmente la professione in Valle d'Aosta devono munirsi di una tessera personale dove sono trascritti gli estremi dell'autorizzazione. La tessera è rilasciata dal Comune concedente, su modelli predisposti a cura dell'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali ed è soggetta a vidimazione annuale da parte del Comune stesso.

In sede di vidimazione si accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera a), b), d) e g)".

Presidente - Nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 7.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 8:

Art. 8

Nel secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, la parola "regionale" è sostituita dalla seguente: "comunale".

Presidente - Nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 8.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 9:

Art. 9

Il testo dell'art. 8 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"Per l'assegnazione alle categorie di maestro di sci di terzo grado di discipline alpine e maestro di sci di fondo sono richiesti il superamento del test tecnico di ammissione, la frequenza degli appositi corsi regionali organizzati a norma del successivo art. 22, secondo comma, lettera a), e il superamento dei relativi esami.

I candidati residenti in Valle d'Aosta non possono partecipare a test di ammissione, corsi ed esami di formazione, nelle discipline alpine e nordiche, organizzati da altre Regioni o da organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge, che non sia l'Associazione Valdostana Maestri di Sci.

Per l'assegnazione alla categoria di maestro di sci di primo e secondo grado di discipline alpine, l'interessato deve aver prestato, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai relativi corsi regionali, attività professionale nel grado immediatamente inferiore, presso una scuola di sci autorizzata dalla Regione a norma del successivo art. 13, per almeno una stagione invernale.

Per i maestri di sci liberi professionisti l'ammissione ai corsi è consentita solo dopo che sia trascorso un anno dal momento del conseguimento dell'autorizzazione nel grado immediatamente inferiore".

Presidente - Nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazione di voto?

Metto in approvazione l'art. 9.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 10:

Art. 10

Il testo dell'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"I maestri di sci di ogni grado di entrambe le discipline sono tenuti, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dall'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, a frequentare una volta almeno ogni tre anni uno dei corsi di aggiornamento e perfezionamento organizzati a norma dell'art. 22, secondo comma, lettera a).

Per i maestri di sci di 2° e 3° grado di discipline alpine la partecipazione a un corso per il passaggio alla categoria superiore equivale, ai fini del comma precedente, alla frequenza di un corso di aggiornamento".

Presidente - Nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 10.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 11:

Art. 11

Il testo dell'art. 13 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"L'apertura di scuole di sci, anche stagionali, in Valle d'Aosta è soggetta ad autorizzazione regionale.

L'autorizzazione è concessa con decreto dell'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali ed ha validità stagionale.

L'autorizzazione per la stagione invernale vale dal 1° novembre al 31 maggio; l'autorizzazione per la stagione estiva vale dal 1° giugno al 31 ottobre.

L'autorizzazione è concessa allorché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola abbia un organico di almeno 10 maestri che esercitano la professione esclusivamente nell'ambito della scuola medesima, di cui la metà maestri di 1° grado, nel caso di scuola di discipline alpine; nel caso di scuola di sci funzionante nella stagione estiva l'organico deve essere almeno di 10 maestri di sci di 1° grado; nel caso di scuola di sci di sole discipline nordiche, l'organico minimo di cui alla presente lettera è ridotto a 5 unità. Può essere autorizzata l'apertura di una scuola di sci con un numero di maestri inferiore a quello sopra previsto nei Comuni o nelle stazioni di soggiorno e turismo in cui risiedono meno di 10 maestri di sci esercenti la professione;

b) che la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

c) che la direzione della scuola sia affidata ad un maestro di 1° grado nel caso di scuola di discipline alpine, o a un maestro di sci di fondo; nel caso di scuola mista (sci alpino e fondo) dovrà essere altresì nominato un responsabile tecnico del settore al quale non appartiene il direttore;

d) che la scuola abbia uno statuto e un regolamento deliberati dall'Assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte, a maggioranza degli stessi, i quali disciplinino l'organizzazione della scuola medesima in conformità alle norme della presente legge, e in particolare di quelle di cui agli artt. 12, 14 e 15, e che si ispirino a criteri di democraticità e di partecipazione affettiva di tutti gli associati.

Per l'autorizzazione all'apertura di una scuola si richiede altresì:

a) l'esistenza nella località di impianti di trasporto a fune funzionanti, qualora sia previsto l'insegnamento dello sci alpino;

b) l'effettiva agibilità estiva di un bacino sciistico, per le scuole di sci estivo".

Presidente - Nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 11.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 12:

Art. 12

Il testo dell'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"Le domande per la concessione dell'autorizzazione regionale di cui al precedente art. 13 devono essere inoltrate all'Assessorato regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali corredate da:

a) nome del direttore, sede legale e sede operativa della scuola;

b) elenco dei maestri con specificazione della categoria di appartenenza;

c) statuto e regolamento della scuola, deliberati a norma del precedente art. 13, quarto comma, lettera d).

L'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla domanda.

Contro il diniego dell'autorizzazione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta regionale, che decide entro i successivi 90 giorni.

Il silenzio dell'amministrazione regionale, protratto per oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, equivale al diniego dell'autorizzazione ai fini di cui al comma precedente.

Analogamente, il silenzio dell'amministrazione regionale, protratto oltre 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale al rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall'interessato".

Presidente - Nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 12.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 13:

Art. 13

Il testo dell'art. 19 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"La vigilanza, anche mediante ispezioni, sull'attività dei maestri e delle scuole di sci in Valle d'Aosta è esercitata dall'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, o da persone da esso delegate".

Presidente - Nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 13.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 14:

Art. 14

Il testo dell'art. 21 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"L'Associazione Valdostana maestri di sci è dotata di personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.

L'Associazione valdostana maestri di sci ha un bilancio proprio, alimentato dalle quote degli iscritti, dai contributi erogati dalla Regione ai sensi del successivo art. 23, e da ogni altra eventuale entrata.

Fanno parte dell'Associazione valdostana maestri di sci, con piena parità di diritti e di doveri, tutti i maestri di sci residenti ed esercenti stabilmente in Valle d'Aosta che facciano richiesta di adesione e che dichiarino di accettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione.

Lo statuto e i regolamenti dell'Associazione valdostana maestri di sci e le eventuali modifiche degli stessi sono deliberati dall'Assemblea degli iscritti con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea stessa aventi diritto di voto e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

Lo statuto dell'Associazione Valdostana maestri di sci stabilirà le modalità per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione stessa, garantendo la presenza in tali organi di tutte le categorie dei maestri.

Lo statuto dell'Associazione valdostana maestri di sci dovrà inoltre prevedere la creazione di un collegio di revisori dei conti del quale dovrà far parte di diritto un componente designato dall'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.

Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione valdostana maestri di sci, gli organi direttivi di questa possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.

Con il decreto di cui al comma precedente viene nominato un Commissario, il quale provvede alla ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l'assemblea degli iscritti per il rinnovo degli organi direttivi."

Presidente - Nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 14.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 15:

Art. 15

Il testo dell'art. 22 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"L'Associazione valdostana maestri di sci ha lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale dei maestri di sci esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra i professionisti e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.

L'Associazione valdostana maestri di sci in particolare:

a) provvede alla preparazione tecnica, culturale e professionale dei maestri di sci, organizzando fra l'altro per conto e d'intesa con la Regione i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci, nonché i corsi di aggiornamento e perfezionamento per maestri di sci, anche con riferimento ai compiti di direttore di scuola;

b) promuove intese fra l'Associazione medesima, le scuole di sci autorizzate, gli operatori turistici e i gestori di impianti di trasporto a fune, allo scopo di definire, da un lato le agevolazioni da riservare ai maestri aderenti all'Associazione, e dall'altro le forme più opportune di reciproca collaborazione per il miglioramento dell'organizzazione turistica delle rispettive località, sia per quanto attiene alle operazioni di soccorso e rastrellamento sulle piste e di salvataggio sugli impianti funiviari, sia riguardo alla battitura e manutenzione delle piste servite dagli impianti di trasporto a fune e delle piste di fondo;

c) promuove e organizza manifestazioni dirette a incoraggiare e sviluppare la pratica delle discipline sciistiche;

d) promuove studi e provvede alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti la professione di maestro di sci;

e) collabora con l'Assessorato regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, con le aziende autonome di soggiorno, le pro-loco, le associazioni delle categorie interessate e con altri enti e operatori turistici locali nelle azioni promozionali e pubblicitarie, ivi comprese le attività agonistiche, intese a incrementare l'afflusso turistico nella Regione e nelle singole stazioni di sport invernali;

f) collabora con le competenti autorità scolastiche regionali e locali e con l'ASIVA (Associazione Sports Invernali della Valle d'Aosta - Comitato valdostano della Federazione Italiana Sports Invernali) per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione agonistica dei giovani".

Presidente - Nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 15.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 16:

Art. 16

Il testo dell'art. 23 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è sostituito dal seguente:

"La Regione eroga a favore dell'Associazione valdostana maestri di sci un contributo annuo a parziale copertura delle spese di funzionamento dell'Associazione, quali risultano da un preventivo di massima approvato dall'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali e salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'approvazione del conto consuntivo.

Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma precedente, si intendono per spese di funzionamento le seguenti:

a) spese di ufficio dell'Associazione, in relazione alle quali il contributo regionale non può comunque eccedere il 70% delle spese stesse;

b) spese per l'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 22, secondo comma, lettera a). Ai fini del presente articolo si intendono per spese di organizzazione solo quelle tecnicamente necessarie per realizzare i corsi, quali le spese per l'acquisto di materiali e per la remunerazione degli istruttori, nonché quelle relative all'uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento delle esercitazioni; sono invece escluse le spese concernenti l'alloggiamento dei partecipanti e il loro trasporto nella località sede del corso.

L'ammissione ai corsi dovrà in ogni caso essere subordinata al pagamento di una quota di iscrizione, il cui ammontare deve essere di volta in volta concordato con l'Assessorato regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali. Il contributo regionale può arrivare sino alla copertura integrale delle spese di organizzazione come sopra definite, previa deduzione dell'ammontare del provento delle quote di iscrizione.

La Regione è autorizzata a erogare somme in conto contributo per corsi da svolgersi anche in esercizi successivi a quello corrente, fermo restando che l'ammontare globale dell'intervento regionale per ogni singolo corso, da definirsi sulla base del rispettivo conto consuntivo, non potrà eccedere il limite di cui alla lettera b) del secondo comma del precedente articolo.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi con deliberazione della Giunta regionale".

Presidente - Nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 16.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Maggioranza: 12

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 17:

Art. 17

A decorrere dall'esercizio finanziario 1982 la spesa annua di cui al primo comma dell'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è elevata a L. 20.000.000.

Il maggior onere di L. 5.000.000 graverà sul capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 corrispondente al capitolo 37450 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 la cui descrizione viene così modificata: "contributi per corsi per maestri e aspiranti maestri di sci e contributi per il funzionamento della relativa Associazione", e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Il finanziamento del predetto maggiore onere di Lire 5.000.000 sarà determinato con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - All'art. 17 la Commissione ha proposto un emendamento sostitutivo del terzo comma. Do lettura dell'emendamento in oggetto: Il terzo comma dell'art. 17 è sostituito dal seguente: "Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per il 1982 e il 1983 con la disponibilità relativa al programma 2.2.2.13 "Interventi promozionali per il turismo" del bilancio pluriennale 1981/1983. Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione".

Questo è un emendamento di puro carattere finanziario. L'Assessore Pollicini lo accetta? Il Consiglio è d'accordo? C'è nessuno che chiede la parola sull'emendamento?

Metto dunque in approvazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Maggioranza: 13

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 17 così emendato:

Art. 17

A decorrere dall'esercizio finanziario 1982 la spesa annua di cui al primo comma dell'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, è elevata a L. 20.000.000.

Il maggior onere di L. 5.000.000 graverà sul capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 corrispondente al capitolo 37450 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 la cui descrizione viene così modificata: "contributi per corsi per maestri e aspiranti maestri di sci e contributi per il funzionamento della relativa Associazione", e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per il 1982 e il 1983 con la disponibilità relativa al programma 2.2.2.13 "Interventi promozionali per il turismo" del bilancio pluriennale 1981/1983.

Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 17 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Maggioranza: 13

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Vi sono dichiarazioni di voto?

La parola al Consigliere Voyat.

Voyat (UV) - Purtroppo sono arrivato in ritardo, perché quel concorso ove ero delegato al posto dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, Rollandin, si è protratto più del previsto.

Volevo comunque solo precisare che in Commissione avevo espresso perplessità e riserve sul non inserimento di una norma sull'obbligatorietà della conoscenza del francese perché avevo ricevuto il testo della legge all'ultimo minuto e non avevo avuto la possibilità di consultare gli organi dell'Union Valdôtaine; ero quindi costretto ad esprimermi in quel modo. Ora, dopo aver consultato l'Union Valdôtaine sciolgo la riserva, con la convinzione però che al più presto si debba presentare un provvedimento integrativo di questa legge per la questione del francese.

Presidente - Altri chiedono di intervenire per dichiarazione di voto?

La parola al Consigliere Viberti.

Viberti (DPROL) - Non mi pare che le cose vengono presentate all'ultimo momento, certo è che la libera associazione dei muratori o comunque tutte quelle che non vengono definite come cosche mafiose, ma hanno invece altri onori sotto il simbolo del triangolo e del compasso, possono evidentemente influenzare in modo diverso questo Consiglio!

Ribadisco che voteremo a favore di questo provvedimento; sono soddisfatto di vedere che l'ordine e ... (voce fuori microfono) ... prego? ... (Andrione fuori microfono) ... Ma non è solo l'ordine, è proprio anche l'accordo! L'accordo regna sovrano in questa Giunta, e noi ci rimettiamo a questa Giunta sempre, anche se non sarà la nostra persona ad assistere alla presentazione di questa legge concernente il francese; siamo in trepida attesa di questa proclamazione di principio della necessità della conoscenza della lingua francese da parte dei maestri di sci, e ci auguriamo che presto per tutti coloro che esercitano una libera professione sia posto questo requisito. Vedremo quando magari il Presidente della Giunta - e auguriamoci che questo non sia vero - comincerà a perdere l'uso della vista e dovrà recarsi a Barcellona e il francese, purtroppo, non gli sarà molto di aiuto! Auguriamoci che questo non avvenga.

Certo è che privilegiare una cosa rispetto all'altra non è sintomo e indice di ampiezza di vedute, nonostante le dimensioni della rappresentanza dell'Union Valdôtaine. Comunque, ripeto, noi votiamo a favore di questo provvedimento e aspettiamo, anche se non saremo più presenti nella persona del sottoscritto in questa sede, di vedere questo pronunciamento rispetto alle libere professioni che un tempo, e ancora oggi, si riuniscono sotto certi simboli ed hanno un loro peso. Ma questo non lo si vuole dire.

Presidente - Altri chiedono di intervenire per dichiarazione di voto?

Il Consiglio è chiamato a votare per scrutinio segreto sul complesso della legge; metto pertanto in approvazione il disegno di legge n. 323 nel suo complesso:

Votazione segreta

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Colleghi Consiglieri, come convenuto questa mattina, il Consiglio è chiamato ad esaminare quegli oggetti all'ordine del giorno che sono stati rinviati per l'assenza del Presidente della Giunta o dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale. Pertanto, riprendiamo l'ordine del giorno per completarlo con la trattazione di questi oggetti.