Oggetto del Consiglio n. 748 del 3 luglio 2019 - Resoconto
OGGETTO N. 748/XV - Interrogazione: "Erogazione di finanziamenti ad una Associazione di volontariato per la gestione di dipendenti".
Rini (Presidente) - Punto 21 all'ordine del giorno. Per la risposta, la parola all'assessore Baccega.
Baccega (UV) - Un'interrogazione che rientra più nella sfera della sua professione di legale, collega Spelgatti, perché con riferimento al primo quesito ritengo innanzitutto doveroso riferire una precisazione in merito ai rapporti che intercorrono tra la Regione e l'azienda U.S.L. La legge regionale 5 del 2000, all'articolo 9 comma 3, specifica che: l'azienda U.S.L. della Valle d'Aosta è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale; l'azienda è quindi un ente distinto dalla Regione e ha propri organi di amministrazione e un proprio bilancio. Il ruolo dell'amministrazione regionale è di indirizzo. La Regione esercita l'attività di vigilanza prevista dall'articolo 44 della citata legge 5 consistente nel controllo di conformità e di congruità rispetto alla programmazione sanitaria regionale, alle direttive regionali e statali vincolanti e alle risorse assegnate su tutta una serie di atti quali il bilancio preventivo economico annuale, il bilancio d'esercizio, l'atto aziendale e il piano attuativo locale. Non è quindi previsto un controllo generalizzato da parte della Regione su tutti gli atti aziendali che non rientrano tra quelli sopra citati, tra i quali, tra l'altro, non figurano le determinazioni dirigenziali quali quelli di cui si tratta. Di conseguenza, la valutazione della correttezza giuridico-amministrativa della determinazione dirigenziale a cui l'interrogazione si riferisce, è di competenza esclusiva dell'azienda che ha ritenuto corretta la destinazione di dette somme, data l'emergenza del momento. A ogni modo - qui entro in campo io - tenuto conto che la tematica affrontata da questa interrogazione era già stata portata all'attenzione di questo Consiglio con l'interrogazione del 20 marzo 2019 presentata dal suo collega di partito. L'assessorato, per mezzo dell'allora coordinatore del dipartimento sanità, salute e politiche sociali e del dirigente della struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale, in data 27 marzo - con nota protocollo 12124 - hanno invitato l'azienda a rivalutare la conformità normativa della loro determinazione dirigenziale, appunto la numero 121 del 2019, sottolineando altresì che la convenzione con la Federazione delle associazioni di volontariato e soccorso per l'attività di soccorso e trasporto sanitario urgente e secondario era stata a suo tempo stipulata a valle di un'analitica analisi normativa e giurisprudenziale da parte dell'azienda. La nota, peraltro, era stata condivisa con il dipartimento dell'Assessorato e il dipartimento legislativo e legale della Regione. In vista della scadenza della convenzione poi si segnalava all'azienda l'intervenuta normativa e successiva giurisprudenza sull'argomento. Giurisprudenza che da ultimo è sfociata in una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 marzo 2019, intervenuta per coordinare le norme del codice del terzo settore con quelle contenuti nel codice degli appalti DL 50. Da quanto comunicato dall'Assessorato, l'azienda U.S.L - nell'ambito della sua competenza esclusiva di quanto ho detto in precedenza - ha risposto in data 9 aprile evidenziando che l'atto in argomento è stato adottato al fine di consentire l'applicazione della convenzione vigente, quella stipulata appunto con la Federazione delle associazioni di volontariato e in vigore dal 1 aprile al 31 dicembre 2019. Secondo l'azienda questa convenzione conserva la conformità alla norma che ne aveva legittimato la sottoscrizione in base al principio e il tempo regola l'atto. Un principio espresso anche dall'articolo 11 delle preleggi, che sintetizza i principi di irretroattività e di non ultrattività della legge. Poiché sia il codice del terzo settore del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017, sia gli interventi degli organi di giustizia amministrativa - sentenza della Corte del Consiglio di Stato 011 39 del 2018 e il parere del Consiglio di Stato 0 20 52 del 2018 risalgono a una data successiva alla stipula della convenzione in argomento - gli stessi, già conosciuti e analizzati dalle competenti strutture aziendali, potranno essere tenuti nella dovuta considerazione all'atto dell'avvio delle procedure per il prossimo affidamento dei servizi di soccorso e trasporto. Stante la complessità del sistema di norme e la correlata vivacità giurisprudenziale che regolano la materia dell'assistenza in emergenza-urgenza e del trasporto in ambulanza, attività di soccorso e trasporto infermi, segnaliamo che l'Assessorato dal canto suo ha già attivato un gruppo di lavoro nel quale vi è la partecipazione del dipartimento legislativo e legale della Regione, nonché una rappresentanza dell'azienda per approfondire la tematica e addivenire a utili conclusioni proprio in vista della scadenza a fine anno della convenzione in essere tra Azienda e Federazioni dei Volontari del Soccorso. Secondo quesito: "se le attività di soccorso e trasporto infermi possono essere giuridicamente qualificate come attività istituzionali". Su questo punto si segnala che l'analisi della normativa nazionale e regionale non pare lasciare spazio a interpretazioni che neghino la natura istituzionale dell'attività di soccorso e trasporti di infermi, in ossequio a quanto stabilito dalla seguente normativa di riferimento. Punto primo: d.p.r. 27 marzo 1992 recante atto di indirizzo e il coordinamento delle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza che qualifica all'articolo 1 l'emergenza sanitaria come il livello assistenziale da assicurare con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale; punto secondo: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502, decreto il quale all'articolo 7 definisce l'emergenza sanitaria territoriale; punto terzo: la legge regionale 13 marzo 2018, numero 4, che disciplina il sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria in Valle D'Aosta, la quale all'articolo 5 definisce appunto il soccorso territoriale.
Certo il percorso che ci porterà alla nuova convenzione ci vedrà più coinvolti e valuteremo attentamente se ci siano margini di miglioramento dell'attuale convenzione, dove già ci sono richieste d'integrazione in questo senso. Comunque abbiamo il tempo per lavorarci.
Presidente - Per la replica, la parola alla collega Spelgatti.
Spelgatti (LEGA VDA) - Bene, Assessore, mi fa molto piacere prendere atto del fatto che, a seguito delle iniziative che abbiamo fatto sul tema, si sia mossa tutta questa attenzione da parte dell'Assessorato, e da parte quindi dell'azienda, soprattutto poi in relazione a quanto avverrà nel futuro. Chiaramente non sono un computer e in questo momento ho bisogno di studiare tutte le sentenze e tutte le carte a cui lei fa riferimento. Facciamola comunque breve. Chiaramente se c'è stato tutto questo interesse da parte dell'Assessorato e anche da parte dell'Azienda è perché si sa benissimo qual è il problema di sottofondo, il problema che sta dietro determinate scelte. Spendere 180.000 euro, cioè dare 180.000 euro per la gestione dei dipendenti e soprattutto 35.480 per la sperimentazione dell'assunzione di dipendenti a un'associazione di volontariato è un qualche cosa che stride un attimo con la normativa di settore. Sul discorso dei 35.000 euro guardiamo esattamente quanto dice la determina: un comma della determina dice: "si è preso atto della via sperimentale, da parte della federazione regionale delle organizzazioni di volontariato del soccorso, dell'emissione dell'avviso di selezione interno per il reperimento di 4 unità di personale per l'attività di soccorso e trasporto infermi per sopperire alla grave carenza di organico di dipendenti dell'azienda U.S.L. e per colmare le lacune operative in specifiche aree". Questa è la ratio che sottende alle varie scelte che sono state fatte di dare dei soldi per assumere dei dipendenti. Con questo si va esattamente in violazione rispetto a tutte le norme che regolano l'assunzione dei dipendenti pubblici, perché vengono dati dei soldi per gestire dei dipendenti per sopperire alle carenze di organico dell'ospedale e con ciò bypassando tutte le normative che regolano le assunzioni dei dipendenti. È una pratica, è una prassi che vediamo molto in uso, come al solito, qui in Valle d'Aosta. Vediamo anche tutto il discorso delle società di servizi e quant'altro. Quindi direi che ben venga che a seguito delle nostre iniziative l'Assessorato si sia mosso, che l'azienda abbia preso atto del problema. Le sue risposte e le risposte che più che altro le ha dato l'Azienda non mi convincono minimamente, però chiaramente non ho studiato le carte, per cui prenderò la sua risposta per iscritto e da lì poi studierò tutte le sentenze. Grazie, La ringrazio molto.
