Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 467 del 5 ottobre 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 467/81 - PROPOSTA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE: "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLE LEGGI REGIONALI 29 NOVEMBRE 1978, N. 59 (MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1981, N. 35) E 28 MARZO 1979, N. 14 A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI".

Presidente - La parola all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Chabod.

Chabod (DC) - Come i Consiglieri possono vedere dall'allegato parere della Commissione, è stato proposto un emendamento che poi illustrerà il Consigliere Maquignaz, Presidente della Commissione. Io vorrei solo far aggiungere all'art. 2, dopo le parole: "le imprese esercenti attività alberghiere e pensionistiche", le parole: "d'intesa con l'Assessorato al Turismo". Quindi, in definitiva, esso recita: "le imprese esercenti attività alberghiere e pensionistiche, d'intesa con l'Assessorato al Turismo, limitatamente ai locali in cui sono somministrati alimenti e bevande, purché questi siano aperti al pubblico e quindi in possesso delle prescritte autorizzazioni".

Per il resto vale la relazione allegata.

Presidente - È aperta la discussione generale sull'oggetto n. 20/bis.

La parola al Consigliere Maquignaz, nella sua qualità di Presidente della Commissione, che come sapete ha proposto un emendamento.

Maquignaz (DP) - Soltanto per illustrare brevemente l'emendamento presentato dalla Commissione consiliare permanente per lo Sviluppo Economico; questo emendamento è stato proposto essenzialmente per tutelare gli agenti e i rappresentanti di commercio iscritti nel ruolo effettivo e per evitare che persone che poi di fatto non esercitano questa attività possano usufruire di agevolazioni regionali. Quindi, nella sostanza, gli agenti e i rappresentanti di commercio che non sono iscritti al ruolo effettivo non potranno avere l'agevolazione regionale qualora non dimostrino di avere esercitato l'attività commerciale per almeno un anno; quindi dovranno documentare la loro attività, con lettera di incarico e fatture relative alle provvigioni.

Presidente - Colleghi Consiglieri, è aperta la discussione generale. C'è qualcuno che chiede la parola? La parola al Consigliere Tonino.

Tonino (PCI) - Essenzialmente per dire che siamo d'accordo su questo regolamento che è stato una volta tanto ben digerito in Commissione e discusso in tutti i suoi aspetti; l'emendamento è frutto di una serie di perplessità avanzate anche in Commissione.

Quello che voglio chiedere all'Assessore è di presentare ogni tanto in Consiglio anche un bilancio degli effetti di queste leggi regionali; probabilmente non è possibile farlo oggi, forse è troppo chiedere all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Chabod di avere in mente come ha funzionato la legge, quali sono i settori che hanno richiesto più mutui, quali sono i tipi di interventi effettuati; però è indispensabile, se posso chiederlo all'Assessore Chabod, che in un'altra occasione sia fatta una relazione sull'efficacia di questa legge, in modo che la casistica degli interventi ci possa servire per proporre eventualmente delle modifiche alla legge o al suo regolamento di applicazione.

Presidente - Altri che intendono prendere la parola? Nessuno chiede la parola?

L'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Chabod ha presentato un emendamento; il Consigliere Maquignaz, a nome della Commissione, ha illustrato un altro emendamento; quello proposto dall'Assessore Chabod lo leggerò al momento in cui voteremo l'art. 2, non credo che valga la spesa farne una pubblicazione perché è solo un inciso: "d'intesa con l'Assessorato al Turismo" nel 6° comma. Quello della Commissione illustrato dal Consigliere Maquignaz è allegato, nel parere della Commissione, alla proposta di regolamento.

Possiamo considerare chiusa la discussione generale?

L'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Chabod, intende prendere la parola?

La parola all'Assessore Chabod.

Chabod (DC) -Solo per tranquillizzare il Consigliere Tonino che se oggi non sono in grado di rispondere a quanto lui ha richiesto, farò subito e porterò due relazioni: una per l'artigianato e una per il commercio.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'art. 1:

Articolo 1

A norma del punto 3) dell'art. 3, della legge regionale 29 novembre 1978, n. 59 modificata dalla legge regionale 22 giugno 1981, n. 35, sono finanziabili le piccole e medie imprese esercenti il commercio di beni nonché la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Si intendono per piccole e medie imprese quelle aventi in tutto il territorio nazionale non più di 5 punti di vendita e un numero complessivo di dipendenti non superiore a:

n. 300 - se operano all'ingrosso;

n. 150 - se operano al dettaglio;

n. 200 - se esercitano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per le imprese esercenti il commercio di prodotti petroliferi l'individuazione come piccole e medie viene effettuata sulla base della sola cubatura di tutti i depositi a loro disposizione che non può essere superiore a:

m3 5000 per prodotti petroliferi liquidi;

m3 250 per i gas petroliferi liquefatti (metano, propano, tutano).

Per le imprese esercenti il commercio all'ingrosso sono da considerarsi punti di vendita i locali dove si svolge la vendita, con accesso riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 426/71, e non anche ai magazzini di deposito.

Presidente - Colleghi Consiglieri, qualcuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 1.

Esito della votazione:

Presenti: 23

Votanti: 23

Maggioranza: 12

Favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 2

Articolo 2

Sono ritenuti ammissibili al contributo regionale:

- i commissionari ortofrutticoli, come grossisti ortofrutticoli;

- i rivenditori di riviste e giornali, purché in possesso delle prescritte autorizzazioni;

- le imprese esercenti attività miste che presentino programmi commerciali autonomamente valutabili;

- i titolari di fondi, per l'attività commerciale, intestatari di autorizzazione per la vendita di generi alimentari;

- le imprese esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle quali detta attività viene effettuata congiuntamente a quella di trattenimento e di svago;

- le imprese esercenti attività alberghiere e pensionistiche limitatamente ai locali in cui sono somministrati alimenti e bevande, purché questi siano aperti al pubblico e quindi in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Non sono invece ammissibili a contributo:

- le imprese esercenti attività commerciali alle quali partecipino imprese pubbliche con maggioranza relativa al capitale;

- le imprese che esercitano la vendita per corrispondenza, quando resta propria dell'azienda produttrice;

- le imprese di pubblicità, marketing, elaborazione dati, assicurazioni ed organizzazioni viaggi;

- i laboratori artigianali, anche se annessi ed esercizi commerciali (ad es. laboratori di pasticcerie, forni, orologerie, auto officine, ecc.);

- i consorzi agrari;

- i magazzini generali;

- le aziende di autotrasporto;

- le aziende di spedizione;

- le case di cura;

- i centri di analisi mediche e di cure fisiche;

- le agenzie di distribuzione di giornali e riviste;

- i centri sportivi.

Presidente - Al sesto alinea dell'art. 2 c'è un emendamento proposto dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Chabod; si tratta di un emendamento aggiuntivo delle parole: "d'intesa con l'Assessorato al Turismo" da inserire dopo le parole: "le imprese esercenti attività alberghiere e pensionistiche".

Metto in approvazione l'emendamento testé illustrato.

Esito della votazione:

Presenti: 23

Votanti: 23

Maggioranza: 12

Favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione Consiliare permanente per lo Sviluppo Economico ed illustrato dal Consigliere Maquignaz: alla fine dell'art. 2 è aggiunto il seguente nuovo alinea: "gli agenti e rappresentanti di commercio non iscritti a ruolo effettivo o che non siano in grado di documentare (con lettera d'incarico e fatture relative alle provvigioni) l'esercizio dell'attività da almeno un anno".

Vi sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 24

Votanti: 24

Maggioranza: 13

Favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 2 così emendato:

Articolo 2

Sono ritenuti ammissibili al contributo regionale:

- i commissionari ortofrutticoli, come grossisti ortofrutticoli;

- i rivenditori di riviste e giornali, purché in possesso delle prescritte autorizzazioni;

- le imprese esercenti attività miste che presentino programmi commerciali autonomamente valutabili;

- i titolari di forni, per l'attività commerciale, intestatari di autorizzazione per la vendita di generi alimentari;

- le imprese esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle quali detta attività viene effettuata congiuntamente a quella di trattenimento e di svago;

- le imprese esercenti attività alberghiere e pensionistiche, d'intesa con l'Assessorato al Turismo, limitatamente ai locali in cui sono somministrati alimenti e bevande, purché questi siano aperti al pubblico e quindi in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Non sono invece ammissibili a contributo:

- le imprese esercenti attività commerciali alle quali partecipino imprese pubbliche con maggioranza relativa al capitale;

- le imprese che esercitano la vendita per corrispondenza, quando questa sia propria dell'azienda produttrice;

- le imprese di pubblicità, marketing, elaborazione dati, assicurazioni ed organizzazione viaggi;

- i laboratori artigianali, anche se annessi ad esercizi commerciali (ad es. laboratori di pasticceria, forni, orologerie, auto officine, ecc.);

- i consorzi agrari;

- i magazzini generali;

- le aziende di autotrasporto;

- le aziende di spedizione;

- le case di cura;

- i centri di analisi mediche e di cure fisiche;

- le agenzie di distribuzione di giornali e riviste;

- i centri sportivi;

- gli agenti e rappresentanti di commercio non iscritti a ruolo effettivo o che non siano in grado di documentare (con lettera d'incarico e fatture relative alle provvigioni) l'esercizio dell'attività da almeno un anno.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 2 nel testo emendato:

Esito della votazione:

Presenti: 24

Votanti: 24

Maggioranza: 13

Favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 3.

Articolo 3

Le domande per ottenere i contributi in conto interessi previsti dalla legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, modificata dalla legge regionale 22 giugno 1981, n. 35, devono essere redatte su appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti e a questo presentate in duplice copia, di cui la prima in competente bollo; le domande dovranno contenere le informazioni atte ad individuare le imprese richiedenti, tra le quali la denominazione, la natura giuridica, la sede, il domicilio e il numero di codice fiscale, il numero dell'iscrizione nel registro delle ditte e la natura dell'attività commerciale svolta.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 3.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 4.

Articolo 4

Le domande devono essere corredate di progetti, relazioni e documenti atti a fornire una chiara illustrazione dei programmi di investimento per i quali viene richiesto l'intervento regionale e devono essere munite dell'impegno di produrre le fatture debitamente quietanzate al completamento dei previsti lavori ed avvenuto acquisto di macchinari, attrezzature, arredamenti, automezzi e scorte.

Gli automezzi ammessi a contributo sono solamente quelli che costituiscono beni strumentali necessari all'esercizio delle imprese.

Nel caso in cui i lavori di impianto, ampliamento o ammodernamento dei locali da adibire ad attività commerciale siano stati eseguiti dall'impresa commerciale stessa con mano d'opera propria è necessaria la presentazione di apposita relazione accompagnata da computo metrico estimativo e dalle fatture concernenti il materiale acquistato.

Non rientrano nelle agevolazioni previste dalla legge regionale 29 novembre 1978, n. 59 modificata dalla legge regionale 22 giugno 1981, n. 35, i contratti stipulati sotto forma di "leasing".

Presidente - Metto in approvazione l'art. 4.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 5.

Articolo 5

Le domande devono contenere l'impegno da parte delle imprese a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni per i quali vengono richiesti i finanziamenti, escluse le scorte, prima che siano decorsi i termini di estinzione dei mutui concessi dagli Istituti di Credito, sotto pena di restituzione all'Amministrazione regionale dell'ammontare dei contributi percepiti.

In caso di locazione di beni immobili ammissibili ai benefici delle provvidenze previste dalla legge possono essere ammessi a fruire dei benefici stessi i locatori titolari dell'esercizio.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 5.

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 6.

Articolo 6

L'Assessorato regionale dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dei Trasporti, procederà all'istruttoria delle domande medesime valutando la corrispondenza delle richieste di finanziamento alle esigenze delle imprese, ne trasmetterà una copia agli istituti di credito convenzionati e, sulla base delle decisioni da questi adottate le sottoporrà all'esame della Giunta regionale per la ammissione in linea di massima ai benefici regionali previsti dalla legge suindicata.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 6.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 7.

Articolo 7

L'Assessorato provvederà ad accertare l'esecuzione dei piani di investimento proposti dalle imprese e comunicherà agli istituti di credito il nulla osta della Regione al perfezionamento delle operazioni di finanziamento.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 7.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 8.

Articolo 8

Gli Istituti di Credito, deliberata la concessione dei finanziamenti provvederanno a comunicare all'Assessorato l'entità delle somme corrispondenti ai contributi regionali previsti dall'art. 1 della citata legge regionale, affinché l'Assessorato stesso possa proporre alla Giunta regionale l'adozione dei conseguenti provvedimenti deliberativi di concessione e liquidazione delle somme richieste.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 8.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - C'è qualcuno che chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto prima della votazione a scrutinio segreto?

Si passa pertanto alla votazione segreta sul complesso del regolamento.

Votazione segreta

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 26

Maggioranza: 14

Favorevoli: 23

Contrari: 3

Il Consiglio approva.