Oggetto del Consiglio n. 348 del 24 gennaio 2019 - Verbale

Oggetto n. 348/XV del 24/01/2019

REIEZIONE DI MOZIONE: "IMPEGNO DEL PRESIDENTE E DEL GOVERNO REGIONALE A PRENDERE CONTATTI CON LE ALTRE REGIONI ITALIANE AL FINE DI CONDIVIDERE INIZIATIVE RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DEL "DECRETO SICUREZZA", A RIFERIRE GLI ESITI ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE E A IMPUGNARE LA LEGGE 132/2018".

Il Presidente RINI dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri MINELLI, PULZ e BERTIN e iscritta al punto 45 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra la Consigliera MINELLI.

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Si dà atto che dalle ore 17,28 assume la presidenza il Vicepresidente ROLLANDIN.

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Intervengono i Consiglieri PULZ, MOSSA, MANFRIN, SAMMARITANI e DISTORT.

Replica il Presidente della Regione FOSSON.

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Si dà atto che dalle ore 18,37 riassume la presidenza il Presidente RINI.

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Replicano le Consigliere MINELLI e PULZ.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere MANFRIN.

IL CONSIGLIO

- con voti favorevoli tre e voti contrari tredici (presenti: trentatré; votanti: sedici; astenuti: diciassette, i Consiglieri BACCEGA, BERTSCHY, BIANCHI, BORRELLO, CERTAN, CHATRIAN, DAUDRY, FARCOZ, FOSSON, MARQUIS, MORELLI, NOGARA, RESTANO, RINI, ROLLANDIN, TESTOLIN e VIÉRIN);

NON APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

RICHIAMATOil Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, nella Legge 1° dicembre 2018 n. 132, entrata in vigore il 4 dicembre 2018;

EVIDENZIATO che alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi umanitari i cittadini stranieri non potranno più iscriversi all'anagrafe, con tutte le conseguenze connesse e che la norma colpisce anche i minori non accompagnati e gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

RICHIAMATI i seguenti articoli della Costituzione italiana:

- art. 2 (laddove il rifiuto di residenza anagrafica limita il soggetto nell'esercizio della partecipazione alle formazioni sociali);

- art. 14 (laddove l'inviolabilità del domicilio verrebbe incisa da un provvedimento negativo in materia anagrafica);

- art. 16 (laddove la libertà di movimento verrebbe condizionata, se non addirittura disumanamente compressa, in caso di incisione del diritto di residenza oltre ogni ragionevole protezione di altri interessi pubblici eventualmente concorrenti);

- art. 32 (laddove il diritto alla salute potrebbe essere meno garantito in ragione della differente area di residenza anagrafica, o peggio, della mancanza assoluta di residenzialità formale);

ATTESO che la Corte costituzionale afferma e statuisce "che lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona (...)"; e in particolare evidenzia, per quanto qui interessa, che "ciò comporta il rispetto, da parte del legislatore, del canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni soggettive" (Sentenza n. 148/2008; si vedano altresì le sentenze n. 203/1997, n. 252/2001, n. 432/2005, n. 324/2006);

EVIDENZIATE le numerose prese di posizione di autorevoli esponenti della Magistratura, della Cultura, della Società civile, delle innumerevoli associazioni umanitarie da sempre impegnate nell'accoglienza e della Chiesa italiana, segnatamente del cardinal Bagnasco, vescovo di Genova e presidente dei vescovi europei, che si è espresso duramente nei confronti di tale provvedimento, per il quale ha invocato l’obiezione di coscienza;

RICHIAMATEaltresì le vibranti proteste di tutto il mondo del volontariato cattolico e laico, che in questi giorni più che mai si è espresso contro un provvedimento che da ogni parte viene considerato profondamente lesivo dei diritti delle persone;

EVIDENZIATO che il richiamato Decreto-Legge, convertito nella L. 132/2018, contiene disposizioni che incidono sull'ordinamento regionale e su materie di competenza, concorrente e residuale, della Regione;

CONSIDERATO in particolare che il Decreto Legge, abrogando all'art. 1 il permesso di soggiorno per motivi umanitari e prevedendone l'impossibilità del rinnovo a condizioni invariate, non consente di erogare le prestazioni previste dalla normativa regionale in favore degli immigrati che diverranno irregolari, con violazione delle competenze regionali in materia di assistenza sociale, sanitaria, istruzione, formazione e politiche attive del lavoro di cui agli artt. 3 dello Statuto speciale, 117, cc 3 e 4, Cost. e 10 della L.Cost. 3/2001, oltre che degli artt. 2, 3 e 10 Cost., perché sono lesi i diritti essenziali della persona umana, con disparità di trattamento tra i cittadini italiani e europei e gli stranieri regolarmente soggiornanti e in violazione delle convenzioni internazionali;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 13, c.2, del decreto, prevedendo che i richiedenti asilo non possano iscriversi all'anagrafe, impedisce a questi soggetti di avere accesso agli interventi previsti dalla legislazione regionale che presuppongono la residenza, in particolare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria, della formazione professionale, del lavoro e dell’istruzione, violando le competenze legislative della regione nelle predette materie previste dagli articoli 3 dello Statuto speciale, 117, cc. terzo e quarto, Cost e 10 della L.Cost.3/2001, oltre che gli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione e aggravando gli adempimenti amministrativi per la Regione e per gli enti locali, con violazione dell'art. 97 Cost.;

SOTTOLINEATA l'importanza di tutelare le prerogative dell'Autonomia valdostana, anche sotto il profilo del più efficace e libero esercizio delle competenze legislative che consentano alla Regione di adottare politiche che assicurino sul territorio servizi effettivamente universali, nel perseguimento di un modello di particolarismo che si distingua per il suo carattere inclusivo e di promozione del benessere e della convivenza pacifica, attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo di tutte le persone umane;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 127 Cost., la Regione, quando ritenga che una legge dello Stato leda le sue competenze, può promuovere questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge e cioè, in questo caso, dal 4 dicembre 2018;

DATO ATTO che in numerosi comuni italiani i Sindaci si stanno attivando per approfondire tutti i profili giuridici anagrafici che deriveranno dalla norma e che nell'interesse dei comuni valdostani è opportuno che la Regione si attivi al più presto;

APPRESO che la Regione Toscana, in data lunedì 7 gennaio, ha deliberato di fare ricorso alla Corte costituzionale contro il Decreto sicurezza emanato dal governo, in cui si ravvisano "profili di lesione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni"e in particolare contro l'articolo 1 (sul permesso di soggiorno per motivi umanitari, che aumenterebbe significativamente il numero degli immigrati irregolari) e l'articolo 13 (relativo all'eliminazione dell'iscrizione all'anagrafe, che renderebbe di fatto "invisibili" le persone con effetti immaginabili, e conseguenze anche sulla popolazione residente, come, per esempio, l'impossibilità di procedere alle vaccinazioni, che potrebbe comportare problemi per la salute dei cittadini);

RILEVATOche altre Regioni italiane hanno annunciato di voler adottare la stessa linea di comportamento, a partire dal Piemonte, dalla Calabria, dall'Emilia Romagna, dell'Umbria, la Basilicata e le Marche;

RITENUTO opportuno che la Regione Valle d'Aosta impugni la legge 132/2018 e, in particolare, gli artt. 1, commi 1, lett. b), e 8, 13, comma 2, e 21, c. 1, lett. a), per violazione degli articoli 2, 3, 10, 97, 117, cc. 3 e 4, Cost. e degli articoli 3 dello Statuto speciale e 10 della L. Cost. 3/2001;

IMPEGNA

il Presidente e il Governo regionale:

- a condividere una sfida complessa e inedita che richiede una risposta politica e istituzionale, all'insegna del rispetto della dignità della persona come statuito dalla Carta dei diritti umani e dalla nostra Costituzione;

- a prendere contatti con le altre Regioni al fine di condividere le iniziative in oggetto e in particolare il ricorso alla Corte costituzionale;

- a verificare anche tramite i servizi sociali e la rete di Terzo Settore e di assistenza agli immigrati la sussistenza di casi in cui l’applicazione burocratica del succitato "Decreto sicurezza" porti ad una effettiva esclusione di persone aventi necessità e bisogni non altrimenti esigibili, in modo da verificarne l’impatto e mettere in atto ogni altra azione utile ad evitare discriminazioni e diversità di trattamento;

- a riferire nell'apposita Commissione consiliare l'esito dei contatti con i soggetti sopracitati e delle verifiche effettuate;

- a impugnare la L. 132/2018 con specifico riferimento agli artt. 1, commi 1, lett. b), e 8, 13, comma 2, e 21, c. 1, lett. a), per violazione degli articoli 2, 3, 10, 97, 117, cc. 3 e 4, Cost. e degli articoli 3 dello Statuto speciale e 10 della L. Cost. 3/2001;

- a coinvolgere gli Enti Locali, tramite il CELVA, affinché si adottino linee di condotta comuni per evitare le gravose conseguenze dell'applicazione del decreto.

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