Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 345 del 29 giugno 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 345/81 - DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1979, N. 37 ("ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA") DEI LIMITI MASSIMI DELLA MISURA DELL'INDENNITÀ DI CARICA, GETTONE DI PRESENZA, SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITÀ DI TRASFERTA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO.

Presidente - Do lettura del testo dell'oggetto n. 21:

IL CONSIGLIO REGIONALE

- preso atto dell'intesa raggiunta tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta dell'incontro svoltosi a Torino il 9 marzo 1981;

- vista la legge regionale 13 giugno 1979, n. 37 ed in particolare gli articoli 10, 14 e 16;

DELIBERA

A) di approvare i seguenti limiti massimi della misura dell'indennità di carica, gettone di presenza, spese di viaggio e indennità di trasferta per il Presidente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Il Presidente del Collegio dei Sindaci, i Consiglieri, i componenti esterni del Comitato Tecnico Scientifico:

1) Al Presidente dell'Istituto viene riconosciuta un'indennità di carica entro la percentuale massima del 65% di quella spettante ai Consiglieri Regionali della Regione Piemonte;

2) Al Presidente del Collegio dei Sindaci viene riconosciuta una indennità di carica pari al 20% di quella spettante al Presidente dell'Istituto;

3) Al Presidente dell'Istituto, ai Consiglieri ed ai componenti esterni del Comitato Tecnico Scientifico spetta per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, della Giunta esecutiva e del Comitato tecnico scientifico, un gettone di presenza pari a quello spettante ai Presidenti di organi collegiali prevista dalla legge della Regione Piemonte 2.7.1976 n. 33, art. 1;

4) Ai Sindaci, che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 13.6.1979, n. 37 presenziano alle sedute del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva, viene riconosciuto il gettone di presenza di cui al precedente punto 3);

5) Al Presidente dell'Istituto, ai Consiglieri, al Presidente del Collegio Sindacale, ai Sindaci, ai componenti esterni del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 15 della legge regionale 13.6.1979, n. 37, nonché ai Componenti del Comitato di cui all'art. 19 stessa legge, spetta il rimborso delle spese di viaggio oppure l'indennità per il mezzo di trasporto, nonché l'indennità di trasferta prevista all'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2.7.1976, n. 33;

B) di stabilire che, qualora il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico ritenga opportuno prevedere un'indennità mensile ai componenti della Giunta esecutiva, la indennità debba essere contenuta entro la misura massima del 20% dell'indennità fissata per il Presidente dell'Istituto;

C) di dare atto che le relative spese fanno carico ai bilanci preventivi dell'Istituto Zooprofilattico.

Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) - Questo provvedimento, che potrebbe essere soggetto ad un'analisi più approfondita, è stato sottoposto invece in questo modo perché - come già per provvedimenti di questo tipo - dev'essere raggiunta la unanimità ed il voto concorde dei tre Consigli regionali. Visto che questo è già stato fatto dal Consiglio regionale del Piemonte da cui viene questa proposta, e da quello della Liguria, anche la Valle d'Aosta deve adeguarsi per permettere il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e perché possano essere pagati i suoi membri.

Presidente - Metto in approvazione l'oggetto n. 21.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva.

Presidente - Passiamo alla trattazione dell'oggetto n. 22.