Oggetto del Consiglio n. 3097 del 19 dicembre 2017 - Verbale

Oggetto n. 3097/XIV

del 19/12/2017

PRESA D'ATTO DELLA SOSPENSIONE DI DIRITTO DALLA CARICA DEL CONSIGLIERE REGIONALE EGO PERRON, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235, E SUA TEMPORANEA SOSTITUZIONE CON IL SIGNOR DAVIDE PERRIN, AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1995, N. 33. CONVALIDA E GIURAMENTO DEL NEO-CONSIGLIERE DAVIDE PERRIN.

Il Presidente ROSSET dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Interviene il Consigliere BERTIN.

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. 235/2012 che dispone la sospensione di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, tra cui quella di consigliere regionale, in caso di condanna non definitiva per uno dei delitti indicati dallo stesso articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c);

Considerato che l'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 235/2012 prevede che la cancelleria del tribunale o la segreteria del pubblico ministero dia comunicazione dei provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione di diritto dalle cariche elettive al Prefetto e che lo stesso Prefetto ne dia immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale adotta il provvedimento che accerta la sospensione, e che tale provvedimento sia notificato dal Prefetto al Consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge;

Vista la nota prot. n. 9758 del 7 dicembre 2017 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Prefetto, ha notificato al Presidente del Consiglio regionale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2017 con il quale è stata accertata la sospensione del signor Perron Ego dalla carica di Consigliere regionale, a seguito di condanna non definitiva per uno dei delitti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 235/2012;

Atteso che l'articolo 8, comma 3, del d.lgs. 235/2012 prevede che, nel periodo di sospensione, i soggetti sospesi non siano computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata, facendo tuttavia salve le diverse specifiche discipline regionali;

Considerato che l'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33, recante "Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali", dispone che, nel caso di sospensione di un consigliere regionale, il Consiglio regionale proceda, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, alla sua temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti e che il consigliere supplente è considerato, per tutta la durata della supplenza, consigliere regionale a tutti gli effetti giuridici ed economici;

Considerato, altresì, che l'articolo 117bis del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale prevede che i Consiglieri e gli Assessori regionali sospesi dalla carica ai sensi di legge decadano automaticamente dalle cariche di Presidente della Regione, Assessore, Presidente, Vicepresidente, Segretario del Consiglio e delle Commissioni consiliari e da componenti delle Commissioni consiliari e di tutti gli altri organi collegiali di nomina consiliare;

Atteso che l'articolo 8, comma 3, del d.lgs. 235/2012 precisa che la sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi e che la cessazione non opera, tuttavia, se entro il suddetto termine l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva, e che in quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto;

Atteso che l'articolo 8, comma 5, del d.lgs. 235/2012 stabilisce che la sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio;

Atteso, altresì, che l'articolo 8, comma 6, del d.lgs. 235/2012 dispone che chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione;

Ravvisata la necessità di dover procedere alla temporanea sostituzione del Consigliere Perron Ego, sospeso dalla carica, con il candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;

Atteso che dal verbale dell'Ufficio elettorale regionale presso il Tribunale di Aosta riguardante la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avvenuta il 26 maggio 2013, risulta quanto segue:

- nella lista n. 3, avente il contrassegno UNION VALDÔTAINE, il primo dei candidati non eletti risulta essere il Signor Perrin Davide, con una cifra individuale di 1384;

Preso atto della sospensione temporanea dalla carica del Consigliere regionale Perron Ego, come accertata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2017;

Con voti favorevoli venticinque e contrari uno (presenti: trentatrè, votanti: ventisei, astenuti: sette, i Consiglieri BERTIN, Chantal CERTAN, CHATRIAN, GERANDIN, Patrizia MORELLI, PADOVANI e ROSCIO);

DELIBERA

di convalidare l'elezione del signor PERRIN Davide in qualità di Consigliere regionale supplente, sempre che non sussistano nei suoi confronti motivi o condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, così come previsto dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 20, recante "Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale".

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Il Presidente, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e dell'articolo 6 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio, invita il neo-Consigliere Davide PERRIN a entrare nell'aula consiliare e a prestare giuramento.

Dà quindi lettura della seguente formula del giuramento:

"Giuro di essere fedele alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione Autonoma della Valle d'Aosta".

"Je jure d'être fidèle à la Constitution de la République et au Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et d'exercer mon mandat dans le seul but du bien inséparable de l'État et de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste."

Si dà atto che il Consigliere Davide PERRIN, stando in piedi, risponde "Je le jure".

IL CONSIGLIO

prende atto.

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Successivamente interviene il Consigliere PERRIN.

Prende la parola il Consigliere COGNETTA.

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