Oggetto del Consiglio n. 3014 del 8 novembre 2017 - Verbale
Oggetto n. 3014/XIV del 08/11/2017 |
APPROVAZIONE DI MOZIONE: "EMANAZIONE DI LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI DI SERVIZI DI ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI". |
Il Presidente ROSSET dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dal Consigliere COGNETTA e iscritta al punto 41 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere COGNETTA.
Intervengono i Consiglieri FOSSON, l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BERTSCHY, che propone degli emendamenti alla mozione, e i Consiglieri COGNETTA, che accoglie gli emendamenti proposti, e RESTANO.
IL CONSIGLIO
- con gli emendamenti presentati dall'Assessore BERTSCHY;
- con voti favorevoli trentuno (presenti: trentadue; votanti: trentuno; astenuto: uno, il Consigliere CONTOZ);
APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
VALUTATO che il problema delle separazioni ha inevitabilmente e profondamente colpito anche la nostra comunità, le cui conseguenze oltre che sulle istituzioni si sono riversate, in particolar modo, sui minori in tutti gli aspetti, morali e sociali;
PRESO ATTO delle tristi vicende, spesso raccontate dai media, che hanno coinvolto Autorità pubbliche, professionisti, famiglie e associazioni che da oltre 20 anni discutono, senza peraltro trovare una soluzione pacifica e serena soprattutto nel superiore interesse di soggetti violati nella persona e nei diritti;
CONSIDERATO che da tempo ad Aosta l'associazione nazionale "Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori", con sede regionale anche nella nostra regione, ha posto il problema, segnalato in qualche caso anche per l’aspetto drammatico, richiamando l’attenzione dell'Amministrazione regionale sulla competenza ad intervenire nella fase in cui la Giustizia minorile e altri soggetti assegnano ai servizi sociali il compito di valutare, dirimere o trattare il caso, nel rispetto della legge e della scienza, con equilibrio e correttezza procedimentale;
CONSIDERATO che il confronto con i responsabili del servizio regionale ha effettivamente messo in evidenza l’assenza di linee guida chiare e definite relative alle modalità di svolgimento degli incontri con i genitori e gli operatori sul territorio;
LETTO che la nostra Regione con la legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, aggiornata con la legge di riforma costituzionale n. 3, tra le funzioni previste all'art. 2, ha assunto, all'art. 3, il potere di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, anche nella materia "assistenza e beneficenza" (lett. i);
VISTO la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 che detta "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VALUTATO che il quadro normativo di riferimento risulta concentrato all'art. 1, commi 2, 3 e 4, in cui sono posti a carico degli Enti pubblici non economici precisi obblighi, tra cui l'adozione di regolamenti, entro un anno dall'approvazione della legge, nonché l'obbligo a carico dei soggetti privati preposti all’esercizio amministrativo di assicurare e rispettare i principi di cui all'art. 2;
CONSIDERATO che la Regione Valle d'Aosta svolge funzioni di programmazione, finanziamento, indirizzo e controllo di gestione in materia di minori e famiglia, nonché tutela diretta sui minori;
PRESO ATTO che gli interventi a favore dei minori e delle famiglie sono realizzati nei 4 distretti territoriali socio-sanitari e a livello centrale presso l’ufficio minori dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
PRESO ATTO che gli interventi di presa in carico a tutela dei minori sono direttamente realizzati dall’Amministrazione regionale attraverso i servizi sociali territoriali, le strutture comunitarie per minori, il servizio di assistenza e il servizio per gli incontri protetti in favore dei minori e delle loro famiglie sono gestiti per conto della Regione da soggetti esterni;
IMPEGNA
la Giunta regionale:
1) a emanare, con urgenza, delle linee guida affinché soggetti esterni pubblici o privati delegati, svolgano i servizi di assistenza e di incontri protetti in favore di minori e delle loro famiglie nel rispetto della normativa di cui all'art. 1, comma 4, del Regolamento regionale n. 19, al fine di perseguire il dettato di cui all'art. 97 della Costituzione;
2) a disporre affinché la competente struttura regionale, deputata alla vigilanza e al controllo, garantisca la effettiva attuazione delle linee guida, da parte degli enti - soprattutto quelli che su incarico dei Tribunali svolgono i servizi di assistenza e di incontri protetti in favore di minori e delle loro famiglie - e da parte delle strutture preposte all’esercizio delle attività amministrative, come previste dal Regolamento citato, con l’avvio del procedimento, la partecipazione dei genitori e loro delegati, la semplificazione dell’accesso agli atti, la verbalizzazione e la redazione dei programmi e dei protocolli, la registrazione degli incontri tra strutture sociali e minori e tra strutture sociali e genitori e tra genitori e figli in presenza di assistenti sociali, psicologi ed educatori.
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