Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2742 del 9 maggio 2017 - Resoconto

OGGETTO N. 2742/XIV - Approvazione di mozione: "Impegno per l'illustrazione alle Commissioni di linee guida per l'istituzione di misure di sostegno al reddito a favore di lavoratori colpiti da patologie".

Rosset (Presidente) - Punto n. 26 dell'ordine del giorno. Ha chiesto la parola il Consigliere Cognetta per l'illustrazione; ne ha facoltà.

Cognetta (M5S) - Con questa mozione si cerca di porre l'accento su un problema che riguarda alcuni dei molti lavoratori che, all'interno dei propri contratti di lavoro, non hanno tutele nel momento in cui hanno malattie piuttosto gravi e invalidanti, e che per questo motivo subiscono una decurtazione dello stipendio fino ad arrivare in alcuni casi al licenziamento.

Con questa misura si chiede alla Giunta regionale di fare un provvedimento che preveda delle misure di sostegno al reddito, diciamo un'integrazione, ovviamente parametrata all'ISEE, alle diverse situazioni di reddito che ci sono all'interno della famiglia del lavoratore colpito da questo problema, e quindi di poter in qualche modo sopperire, nel momento in cui i contratti di lavoro non lo prevedono, a tale mancanza ed eventualmente al licenziamento successivo del lavoratore stesso. Questa sarebbe una misura di giustizia e di equità, visto che alcuni lavoratori ce l'hanno e altri no; in particolar modo per i lavoratori autonomi che non ce l'hanno e che subiscono questi tipi di problemi, che in genere sono invasivi all'interno della famiglia. Per un lavoratore con una malattia così grave, che di fatto non può più lavorare perché costretto a letto, o comunque con periodi di malattia molto lunghi, questa sarebbe sicuramente una misura che potrebbe aiutare a superare problemi molto più grandi.

Siccome poi il problema dei lavoratori e delle malattie ricade comunque su tutta la collettività, io credo che noi potremmo diventare la Regione pilota - perché in altre Regioni non ci sono misure di questo tipo -, quella che comincia ad affrontare seriamente questo tipo di problematica. È soprattutto dare un segnale concreto a chi ha questi problemi, per vedere con un minimo di tranquillità - se così vogliamo definirla - il futuro rispetto a una malattia grave e invalidante. Attendo pertanto di conoscere gli intendimenti della Giunta e della maggioranza rispetto a questo tipo di mozione.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Padovani; ne ha facoltà.

Padovani (GM) - Vorrei ringraziare il collega Cognetta per il tema portato con questa mozione, perché mi sembra sia un tema importante da affrontare, direi anche urgente.

L'articolo 38 della Costituzione italiana prevede che "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale".

Pertanto la salvaguardia del lavoratore che versa in stato di malattia, anche grave e invalidante, rientra tra i diritti costituzionalmente riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano in capo alla persona, ed i diversi contratti collettivi di lavoro prevedono specifici strumenti al fine di sostenere i dipendenti che siano colpiti da patologie gravi che li costringono a prolungate assenze, con diritto alla retribuzione e alla conservazione del posto con tutte le differenziali. È un esempio il caso del dipendente pubblico regionale, per il quale è previsto che al dipendente assente spetti la conservazione del posto per periodi di assenza, anche non continuativa, fino a diciotto mesi nell'arco di tre anni. Nel caso di particolari gravi patologie si può richiedere di usufruire di ulteriori diciotto mesi. Per quanto attiene alla retribuzione, per i primi nove mesi spetta l'intera retribuzione, per gli ulteriori tre mesi il 90 percento e per gli ultimi sei mesi il 50 percento. Per gli ulteriori diciotto mesi non spetta retribuzione, ma solo la conservazione del posto. Oltre a questo, è prevista la salvaguardia per i casi di patologia grave, debitamente documentati dalla Medicina legale, e i giorni di cura e assenza non rientrano nel calcolo del computo. Nel caso di particolari patologie è anche prevista la ricollocazione in altre mansioni per colui che è riconosciuto ancora idoneo al lavoro. A seguito di tali situazioni limite, si va inevitabilmente alla conclusione del rapporto di lavoro. A quel punto, però, in situazioni di patologie gravi subentra l'assistenza sociale per il tramite delle provvidenze a vario titolo riconosciute a favore dei soggetti riconosciuti invalidi: assegno di invalidità e indennità di accompagnamento, in taluni casi il pensionamento anticipato, e quindi il sistema previdenziale qualora ne ricorrano i presupposti. Ovviamente alla cessazione del rapporto di lavoro ricorre anche il presupposto per l'ottenimento del trattamento di fine rapporto ed eventualmente dei benefici della previdenza integrativa. Qualora dette provvidenze risultino insufficienti a garantire un adeguato stile di vita, il sistema di sostegno sociale consente di beneficiare del cosiddetto "minimo vitale", ossia un assegno mensile che adeguerà il reddito percepito a quello minimo disponibile per garantire la sussistenza della persona e della sua famiglia.

Va riconosciuto, tuttavia, che vi sono contratti collettivi privati che risultano non del tutto adeguati in materia di salvaguardia del lavoratore e, di fatto, della persona colpita da malattia grave, poiché non prevedono nessuna clausola per cui il lavoratore debba ricorrere a ferie/permessi per potersi assentare dal lavoro, nonostante sia notorio che l'assenza sia dovuta a cicli di terapia. Per l'aspettativa non retribuita, volta quantomeno a prolungare il periodo di conservazione del posto di lavoro e utile in situazioni di salute che richiedono cure più lunghe, è necessaria la richiesta del lavoratore stesso, magari impegnato in cure stressanti e dolorose. Il datore di lavoro non ha alcun obbligo di informare della possibilità, così come non ha alcun obbligo di avvisare dell'avvicinarsi della scadenza del periodo di comporto. La persona può quindi trovarsi senza più lavoro, con nessuna copertura assicurativa o previdenziale per assenza dei requisiti previsti dal sistema previdenziale, senza opportunità di riqualificazione e di reinserimento lavorativo, non solo per la capacità lavorativa, ma per questioni anagrafiche, geografiche ed altre questioni. La situazione limite che determina la perdita della retribuzione prima, e del lavoro poi, senza copertura previdenziale di altro genere può, ancorché raramente, generarsi sia nel caso di lavoratore privato, sia pubblico, come altresì del lavoratore autonomo. In tal senso, il servizio di assistenza sociale territoriale (sportelli sociali) diventa essenziale, affinché la persona, ed eventualmente il suo nucleo familiare, siano presi in carico e affinché le misure urgenti di sostegno al reddito disponibile si integrino con le altre, anche recenti, introdotte nel nostro ordinamento. Possono essere attivate o per il recupero dell'attività lavorativa, se è possibile, o per l'inclusione attiva (SIA).

Stante tutto quello che ho detto ora, quindi per tutto l'ordinamento che prevede i vari servizi attivi sul territorio regionale, io chiederei ai proponenti di modificare l'impegnativa della mozione dicendo che c'è l'impegno da parte della Giunta regionale di "portare all'esame delle Commissioni competenti l'illustrazione delle modalità con cui le politiche del lavoro si integrano con quelle sociali nel soddisfacimento di dette tutele in capo al lavoratore e, di fatto, alla persona in stato di difficoltà".

Io sono nuovo in Consiglio, come sapete, però presumo che una delle Commissioni competenti sia la V; io ci sono in V Commissione, e vi garantisco che su questo avrete un grandissimo alleato in me.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Cognetta; ne ha facoltà.

Cognetta (M5S) - Credo che non ci siano problemi a modificare il testo dell'impegno in tal senso. Non perché non mi fidi delle sue parole, collega Padovani, ma come modalità io preferisco prima scriverlo e poi votarlo. Non è per lei, è una mia modalità di lavoro, preferisco sempre far votare, anche perché in passato qualche volta, pur avendo votato, non si è ottenuto. Mi fa piacere il suo impegno e quindi facciamo la modifica. Non so se dobbiamo presentarla agli uffici o se è già fatta, ma dobbiamo firmarla. Adesso me lo dirà chi si occupa tecnicamente della cosa e poi immagino che passeremo alla votazione.

Presidente - Collega Padovani, ci porta l'emendamento? A questo punto sospendo un attimo il Consiglio. Cinque minuti di sospensione.

La seduta è sospesa alle ore 18:53 e riprende alle ore 19:02.

Rosset (Presidente) - Possiamo riprendere con l'emendamento proposto nell'impegnativa e sottoscritto, che vado a rileggere: "di portare all'esame delle Commissioni competenti l'illustrazione delle modalità con cui le politiche del lavoro si integrano con quelle sociali nel soddisfacimento di dette tutele in capo al lavoratore e, di fatto, alla persona in stato di difficoltà".

Ci sono richieste? Possiamo mettere in votazione la mozione emendata. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa.

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.