Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2661 del 4 aprile 2017 - Resoconto

OGGETTO N. 2661/XIV - Interrogazione a risposta immediata: "Verifica dell'esistenza di cause ostative alla nomina del nuovo Amministratore unico del Casino de la Vallée".

Rosset (Presidente) - Punto n. 3.01 dell'ordine del giorno. Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz; ne ha facoltà.

Marguerettaz (UV) - Abbiamo predisposto questa interrogazione a risposta immediata perché purtroppo non abbiamo avuto modo di confrontarci in alcun modo rispetto a tutta una serie di atti importantissimi che riguardano la Casa da gioco; ovviamente ci sarà modo in fase di discussione della mozione, lì ci saranno altri tempi e altra possibilità per poterci confrontare.

In buona sostanza con questa interrogazione noi poniamo un problema di forma, ma anche di sostanza. Il problema di forma è riconducibile al comma 734 della legge n. 296/2006, legge e comma con un iter legislativo particolare. Abbiamo anche citato l'articolo 71 della legge n. 69/2009. Nell'interrogazione non abbiamo scritto che quello stesso comma nel decreto legislativo n. 175/2016 è stato abrogato, ma questo è un comma che riguarda le società e si dice che gli amministratori, che hanno gestito società con tre anni consecutivi di perdita nei cinque anni d'incarico, non possono essere nominati. Ora, l'esclusione della Regione non è un'esclusione anche per il Comune, quindi noi chiediamo di fare questa verifica. Nel chiedere questo ovviamente mettiamo in luce che ci siamo portati in casa un Amministratore che negli ultimi cinque anni ha portato 80 milioni di perdite al Casinò di Campione. Il Casinò di Campione è una società pubblica e lì in tre anni i bilanci hanno segnato un rosso profondo: la forma è sicuramente importante, ma noi chiediamo al Governo anche la sostanza.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore Chatrian; ne ha facoltà.

Chatrian (ALPE) - L'interrogazione si riferisce in particolare alla verifica dell'eventuale esistenza, in capo al nuovo Amministratore delegato della Casa da gioco, avvocato Giulio Di Matteo, nominato in sede assembleare ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 36/2001, e precedentemente Presidente del Consiglio d'amministrazione al Casinò municipale di Campione, della causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 374, della legge n. 296/2006, il quale prevede che non possono essere nominati amministratori di aziende o società a totale capitale pubblico coloro che abbiano ricoperto nei cinque anni antecedenti incarichi analoghi.

La norma - come riferito nella stessa interrogazione - è stata ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 159 del 20 maggio 2008, la quale ha espressamente affermato che detta norma, al pari di altre concernenti il compenso, il numero degli amministratori di aziende, di società pubbliche, eccede il limite del coordinamento della finanza pubblica, materia nell'ambito della quale lo Stato può fissare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, solo norme di principio e non anche norme di dettaglio nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome, pena la compressione dell'autonomia finanziaria da esse riconosciuta. La norma di cui trattasi è stata successivamente fatta oggetto - lo diceva anche lei, collega - di interpretazione autentica da parte dell'articolo 71 della legge n. 69/2009, che ha previsto il divieto di nomina anche per chi sia stato amministratore di società pubbliche le quali, pur non avendo registrato perdite, abbiano però subito un progressivo peggioramento dei conti dovuto a scelte gestionali autonome e discrezionali. Stante la precedente sentenza della Corte costituzionale, detta disposizione, che si innesta sulla precedente trattandosi non già di modificazione ma di un'interpretazione autentica - con efficacia cioè retroattiva - continua a non ad applicarsi alle Regioni e alle Province autonome, stante il carattere eccedente rispetto al titolo legislativo competenziale statale del coordinamento della finanza pubblica.

Termino con i due passaggi più importanti. Ne consegue che non rileva, ai fini dell'estensione della norma, anche alle Regioni il richiamato articolo 72 della citata legge n. 69/2009 che contiene invero una generale clausola di salvaguardia per le Autonomie speciali, riferita al complesso delle disposizioni della legge per le quali è previsto un altrettanto generale obbligo di adeguamento nei limiti ovviamente di ciò che è costituzionalmente dovuto. La questione è definitivamente superata dal Testo unico delle società partecipate ("Madia", decreto legislativo n. 175/2016), che non contempla un simile divieto. Ne consegue pertanto che sotto il profilo rilevato non vi è alcuna causa ostativa rispetto all'incarico conferito dall'Assemblea all'avvocato Giulio Di Matteo.

Vorrei aggiungere ancora una considerazione per noi molto importante. Ai fini di una corretta informazione vorrei fare una precisazione: l'avvocato Di Matteo è stato Presidente del Consiglio d'amministrazione del Casinò di Campione, ha approvato due esercizi dell'azienda e l'azienda, in quei due esercizi, ha versato nelle casse del Comune di Campione più di 40 milioni di euro annuali, più di 80 milioni in due anni. Ancora una piccola informazione finale che mi sembra doverosa e puntuale: il margine operativo lordo di tale società era nettamente positivo, se può essere utile alla causa e soprattutto a chi ci ascolta.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz; ne ha facoltà.

Marguerettaz (UV) - Collega Chatrian, nella risposta che le hanno preparato ha in buona sostanza riletto la nostra interrogazione, ha richiamato quello che le avevo anche detto relativamente al "decreto Madia".

Siamo totalmente insoddisfatti perché, al di là dell'aspetto legale e giuridico in cui potremmo anche perderci, una cosa lei l'ha giustamente detta: questa è una norma di principio. Ci siamo portati in casa un amministratore che ha amministrato da metà 2012 fino alla fine del 2014 - lasciamo perdere chi ha approvato o non approvato i bilanci - con 80 milioni di perdite, queste sono le cose; dopodiché nella mozione le racconterò un po' anche che cosa stanno dicendo a Campione di quelle amministrazioni. Non solo: sembra che questo Di Matteo, finita l'esperienza, si sia candidato a Venezia. Non credo abbia avuto un grande successo a Venezia: quindici giorni dopo si è candidato, ma credo sia stato respinto. Noi, invece, l'abbiamo accolto a braccia aperte!