Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2646 del 10 marzo 2017 - Resoconto

OGGETTO N. 2646/XIV - Ordine dei lavori.

Rosset (Presidente) - Sono presenti 17 Consiglieri, quindi procediamo con l'ordine del giorno.

Prima di procedere, mi corre l'obbligo di rappresentare quanto segue.

Nella seduta di mercoledì 8 marzo ho comunicato al Consiglio di aver ricevuto dal Presidente della Regione in qualità di Prefetto, il giorno stesso, la notifica, a mezzo PEC, delle copie conformi dei DPCM del 7 marzo con i quali è stata accertata la sospensione dalla carica di consigliere di quattro componenti del Consiglio. Si deve ritenere che la suddetta comunicazione al Consiglio abbia perfezionato la procedura relativa alla "notifica al Consiglio" prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 235/2012, facendo scattare solo da quel momento la necessità per il Consiglio di procedere "all'adozione dei conseguenti adempimenti di legge". L'adunanza consiliare dell'8 marzo è stata quindi tolta dopo aver constatato la non sussistenza del numero legale calcolato sul numero dei componenti del Consiglio (35), sulla cui base occorreva calcolare il quorum sino al momento antecedente al perfezionamento della comunicazione al Consiglio dell'avvenuta notifica del decreto presidenziale.

La conseguenza di tale situazione è che i seggi dei consiglieri sospesi devono ritenersi "temporaneamente vacanti" o comunque "temporaneamente non assegnati" in quanto privi, seppur temporaneamente, del titolare.

Il comma 3 dell'articolo 8 della "legge Severino" dispone che "nel periodo di sospensione i soggetti sospesi (...) non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata", facendo "salve le diverse specifiche discipline regionali".

L'articolo 27 della legge regionale n. 33 del 1995 si limita a prevedere che "il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti", senza nulla disporre in merito al quorum di validità necessario nella seduta volta alla sostituzione dei consiglieri sospesi. Il procedimento di immissione nell'ufficio di consigliere regionale "supplente" non è quindi compiutamente regolato in modo espresso dalla nostra legislazione.

Le due discipline, statale e regionale, mirano a raggiungere il medesimo scopo, che è quello di evitare che la sospensione dei componenti del Consiglio produca effetti sulla funzionalità dell'organo.

Il mantenimento del quorum fissato in relazione alla composizione completa del Consiglio (cioè 18 presenti su 35) rischierebbe di essere fortemente alterato se dovesse applicarsi a una situazione nella quale manchino i titolari di uno o più uffici di consigliere. Si immagini, in astratto, l'ipotesi in cui la sospensione abbia colpito più della metà dei consiglieri medesimi: se non fossero previsti meccanismi di sostituzione o di abbassamento del quorum infatti l'attività del Consiglio sarebbe paralizzata indefinitamente.

Sulla base di quanto appena detto, anche in relazione alla prassi sinora seguita, non si può procedere per via analogica e quindi applicare la disciplina dell'immissione in ufficio dei consiglieri a seguito delle elezioni, cioè considerare pienamente computabili (anche prima della convalida e del giuramento) i quattro supplenti designati nel novero del numero legale (nel qual caso i designati parteciperebbero alla seduta sin da subito). Non avendo il legislatore regionale, al momento, previsto diverse specifiche disposizioni per disciplinare il meccanismo di verifica del numero legale o la determinazione di quorum in caso di sospensione di diritto dalla carica di Consigliere regionale, è pienamente operativo il principio generale desumibile dall'articolo 8 del decreto legislativo 235/2012, in base al quale "nel periodo di sospensione i soggetti sospesi (...) non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata".

Detto in altri termini, attesa la natura derogatoria e dunque "di stretta interpretazione" della disciplina regionale, laddove essa nulla dica, trova applicazione la norma generale contenuta nel decreto legislativo 235/2012.

Considerati anche i valori costituzionali in gioco, per ragioni di ordine generale ricavabili dalla ratio delle citate disposizioni statali e regionali, la sospensione dei consiglieri regionali non può condurre all'esito di alterare, anche solo provvisoriamente, l'assetto dell'organo consiliare in ciò che attiene alla computazione dei quorum strutturali e funzionali della relativa attività, fino al punto di determinarne la paralisi di funzionamento.

In conclusione, l'interpretazione di questa Presidenza è quella di calcolare il quorum per la validità della seduta sulla base dei consiglieri che, alla data di oggi e fino alla supplenza, sono nella pienezza delle funzioni. Conseguentemente, prima della nomina dei supplenti, il quorum per la validità della seduta del Consiglio regionale deve essere calcolato esclusivamente sul numero dei consiglieri non sospesi: trentuno.