Oggetto del Consiglio n. 2643 del 1° marzo 2017 - Verbale

Oggetto n. 2643/XIV

del 01/03/2017

COMUNICAZIONE E PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE DAI SIGNORI MAURO BACCEGA, LUCA BIANCHI, RAIMONDO DONZEL, AURELIO MARGUERETTAZ, EGO PERRON, EMILY RINI E RENZO TESTOLIN DALLA CARICA DI ASSESSORE REGIONALE.

Il Presidente ROSSET dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto e iscritto in via d'urgenza al punto 3.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso (oggetto n. 2641/XIV).

Intervengono i Consiglieri CHATRIAN, il Presidente della Regione ROLLANDIN, il Consigliere BERTSCHY, il Presidente ROLLANDIN, l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Laurent VIÉRIN e il Consigliere COGNETTA.

Prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere RESTANO, che chiede una breve sospensione dei lavori per una riunione della Conferenza dei Capigruppo.

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Si dà atto che seduta è sospesa dalle ore 10,05 alle ore 10,14.

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Alla ripresa dei lavori, prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere RESTANO.

Intervengono i Consiglieri MARQUIS, CHATRIAN, RESTANO, GERANDIN, BERTSCHY, GUICHARDAZ, LA TORRE e FARCOZ.

IL CONSIGLIO

Premesso che il Presidente della Regione, con lettera in data 1° marzo 2017, prot. n. 1796/GAB, ha trasmesso al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21, nonché dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale, le lettere con cui i Signori Mauro BACCEGA, Luca BIANCHI, Raimondo DONZEL, Aurelio MARGUERETTAZ, Ego PERRON, Emily RINI e Renzo TESTOLIN rassegnano le dimissioni dalla carica di Assessore regionale;

Rilevato che l'articolo 7, comma 5, della l.r. 21/2007 e l'articolo 9, comma 5, del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale prevedono che le dimissioni degli Assessori, presentate al Presidente della Regione, sono trasmesse al Presidente del Consiglio, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile, e diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio regionale da effettuarsi nella medesima adunanza;

Dato atto che la Giunta regionale non è più in condizione di deliberare validamente, in quanto il numero dei propri componenti scende al di sotto del quorum strutturale previsto dall'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66;

Preso atto che la l.r. 21/2007 non disciplina come possa essere assicurato, in tale ipotesi, lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione nell'attesa della costituzione della nuova Giunta;

Considerato che l'articolo 7, comma 5, della l.r. 21/2007 prevede che il Presidente della Regione assicuri le funzioni assessorili ad interim, ma che questa disposizione si riferisce al solo caso di dimissione di un solo assessore e che manca una disposizione relativa alle dimissioni della totalità degli assessori;

Ritenuto di interpretare il silenzio della l.r. 21/2007 nel senso che la continuità dell'esecutivo vada comunque preservata sino alla soluzione della crisi politica in atto;

Dato atto che, non potendo ammettersi situazioni di vuoto di potere, in forza del principio costituzionale di continuità degli organi, la Giunta può continuare in prorogatio ad assicurare l'ordinaria amministrazione fino al subentro del nuovo esecutivo, analogamente a quanto previsto nel caso di scioglimento anticipato o di annullamento delle elezioni o di scadenza naturale della legislatura (articoli 8 e 9 della l.r. 21/2007);

Rilevato che, in analogia a quanto disposto dall'articolo 8 della l.r. 21/2007, sussiste comunque un termine massimo per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, che è di 60 giorni, decorsi i quali, stante l'incapacità di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza, si verificherebbe ex lege lo scioglimento funzionale del Consiglio regionale;

In considerazione di quanto sopra esposto:

PRENDE ATTO

- delle dimissioni rassegnate dai Signori Mauro BACCEGA, Luca BIANCHI, Raimondo DONZEL, Aurelio MARGUERETTAZ, Ego PERRON, Emily RINI e Renzo TESTOLIN dalla carica di Assessore regionale;

- che la Giunta non è più in condizione di deliberare validamente, in quanto il numero dei propri componenti scende al di sotto del quorum strutturale previsto dall'articolo 3 della l.r. 66/1979;

DÀ ATTO

- che la Giunta continui in prorogatio ad assicurare l'ordinaria amministrazione fino al subentro del nuovo esecutivo, in analogia a quanto disposto dagli articoli 8 e 9 della l.r. 21/2007 nel caso di scioglimento anticipato o di annullamento delle elezioni o di scadenza naturale della legislatura;

- che, in analogia a quanto disposto dall'articolo 8 della l.r. 21/2007, il termine massimo per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione da parte della Giunta è di 60 giorni, decorsi i quali si verificherà ex lege lo scioglimento funzionale del Consiglio regionale, ove non sia costituito un nuovo esecutivo.

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