Oggetto del Consiglio n. 198 del 29 aprile 1981 - Resoconto
OGGETTO N. 198/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA DELLA REGIONE ALLA SIB, SOCIETÀ INTERNAZIONALE BIRRARIA S.p.A. DI POLLEIN, PER LA REALIZZAZIONE DI UN INVESTIMENTO RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO DI POLLEIN".
Presidente - Relatore è l'Assessore alle Finanze, Ramera, il quale ha facoltà di svolgere la relazione.
Faccio presente, prima di dare la parole all'Assessore Ramera, che il disegno di legge ha il parere favorevole della Commissione e dell'Assessorato alle Finanze per la parte finanziaria.
La parola all'Assessore alle Finanze, Ramera.
Ramera (DC) - Penso che il disegno di legge in oggetto non abbia bisogno di particolari illustrazioni, perché trattasi di una spesa di investimento che consente alla SIB - Società Internazionale Birraria - di accedere ad un finanziamento dell'IMI erogato sulla base del DPR 9/11/76, n. 902.
Il ruolo della Regione di fronte ad un finanziamento garantito dall'IMI consiste nel concedere una fideiussione di tipo sussidiario fino alla concorrenza di 700 milioni.
Con questa iniziativa la SIB di Pollein potrà realizzare il suo ampliamento, installare una nuova sala di cottura nonché potenziare i sili di stoccaggio del malto. Naturalmente l'operazione finanziaria è preceduta da un piano di garanzie reali poste in essere dagli Istituti di Credito e di Mediocredito che sono il San Paolo di Torino e il Mediocredito piemontese, nonché da una fideiussione solidale di due soci e da un pegno su obbligazioni per un valore di 300 milioni di lire.
Se consideriamo che la SIB per il riparto finanziario già oggi fa affluire alle casse dello Stato oltre 2 miliardi di lire, credo che, il Consiglio regionale possa tranquillamente votare questa fideiussione che garantisce una volta tanto un'azienda sana, che ha 144 tra impiegati ed operai, ai quali se ne aggiungano altri 42 come operai stagionali.
Presidente - È aperta la discussione generale. C'è qualcuno che chiede la parola? Nessuno chiede la parola?
Si passa all'esame dell'articolato.
Presidente - Dò lettura dell'art. 1:
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della SIB Società Internazionale Birraria S.p.A. di Pollein, fino alla concorrenza massima di L. 700.000.000, a parziale garanzia del credito di L. 1.500.000.000 accordato, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 1976, n. 902 concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale, alla predetta Società dall'Istituto Mobiliare Italiano, per la realizzazione di un piano di investimento relativo all'installazione di una nuova sala di cottura ed al potenziamento dei sili di stoccaggio del malto.
La garanzia fideiussoria comprende anche gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto di Credito di cui al comma precedente e scadrà non appena il mutuarlo avrà rimborsato all'Istituto di Credito mutuante i primi 700.000.000 di lire del capitale complessivo accreditato, con riduzione a scalare secondo il piano di ammortamento.
La garanzia ha carattere sussidiario, a norma del 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Presidente - Qualcuno chiede la parola sull'art. 1?
Presidente - Metto in approvazione l'art. 1.
Il Consiglio approva.
Presidente - Dò lettura dell'art. 2:
Art. 2
Contestualmente al rilascio della fideiussione di cui al precedente art. 1 il mutuatario dovrà impegnarsi:
1) a realizzare le opere di ampliamento dello stabilimento di Pollein consistenti nella installazione di una nuova sala di cottura e nel potenziamento dei sili di stoccaggio del malto, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 1976, n. 902;
2) a consentire, per la durata della fideiussione, l'effettuazione di tutti i controlli di bilancio, contabilità e tecnici che la Giunta regionale riterrà opportuno disporre;
3) a trasmettere semestralmente alla Regione gli estratti conto relativi all'operazione creditizia di cui alla presente legge.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 2.
Il Consiglio approva.
Presidente - Dò lettura dell'art. 3:
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a norma e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Mobiliare Italiano per i mutui di cui al D.P.R. 30 novembre 1976 n. 902, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione stessa.
La Giunta Regionale è autorizzata a revocare la garanzia fideiussoria, dandone tempestivamente comunicazione al Consiglio Regionale, nel caso in cui la società mutuataria non ottemperi alle condizioni di cui al precedente art. 2.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 3.
Il Consiglio approva.
Presidente - Dò lettura dell'art. 4:
Art. 4
Ai sensi della L.R. 1.4.1975, n. 7 gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria previsti dalla presente legge valutati in L. 1.000.000 per la durata di anni 6 faranno carico al cap. 51000 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1981 e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli esercizi successivi.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)" settore "Oneri non ripartibili" della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1981 (allegato n° 7 della legge regionale 23 marzo 1981 n. 17).
Per gli anni 1982 e 1983 con le disponibilità relative ad "oneri non ripartibili - 3.2 Altri oneri non ripartibili". Per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 4.
Il Consiglio approva.
Presidente - Dò lettura dell'art. 5:
Art. 5
Al bilancio di previsione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Capitolo 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
L. 1.000.000
Variazione in aumento:
Capitolo 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestante dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative L.R. I aprile 1975, n. 7
L. 1.000.000
Presidente - Metto in approvazione l'art. 5.
Il Consiglio approva.
Presidente - Dò lettura dell'art. 6:
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 6.
Il Consiglio approva.
Presidente - Ci sono dichiarazioni di voto prima che si passi alla votazione segreta sul complesso della legge? Non ci sono dichiarazioni di voto.
Votazione a scrutinio segreto
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 24
Maggioranza: 13
Favorevoli: 22
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
Presidente - La Presidenza propone, data l'assenza dell'Assessore Chabod, di soprassedere alla trattazione degli oggetti 22, 23 e 24 che saranno trattati domani quando l'Assessore sarà presente, e di procedere alla trattazione degli oggetti di cui è relatore l'Assessore ai Lavori Pubblici, Consigliere Borbey.
L'Assessore Borbey è d'accordo? Allora soprassediamo alla trattazione degli oggetti 22, 23 e 24 e passiamo all'oggetto n. 25.
