Oggetto del Consiglio n. 371 del 20 settembre 1978 - Verbale
OGGETTO N. 371/78 - RIESAME E RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 416 CONCERNENTE: "PROVVIDENZE A FAVORE DELLA COOPERAZIONE".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Riesame e riapprovazione del disegno di legge n. 416, già approvato dal Consiglio con provvedimento n. 329, in data 9 maggio 1978, concernente: "Provvidenze a favore della cooperazione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione aggiuntiva, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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In data 9 maggio 1978, con provvedimento n. 329, il Consiglio regionale approvava il disegno di legge regionale n. 416, concernente "Provvidenze a favore della Cooperazione".
- Il Presidente della Commissione di Coordinamento con nota n. 3210, in data 19 giugno 1978, ha rinviato non vistata la legge in argomento con la seguente motivazione:
"premesso che ai sensi dell'art. 43 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono trasferite a codesto Ente le funzioni amministrative di organi statali in ordine a cooperative operanti nei settori richiamati dalla stessa legge n. 196, rilevasi che esula dalla competenza regionale la disciplina delle cooperative di produzione e lavoro non essendo le materie "cooperazione" e "lavoro" comprese nella elencazione di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale di codesta Regione."
- Considerato che il predetto disegno di legge non disciplina le materie "cooperazione" e "lavoro", ma dispone interventi economici a favore di cooperative, si ritiene di sottoporre nuovamente all'approvazione del Consiglio il disegno di legge n. 416.
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Legge regionale.......n.............: PROVVIDENZE A FAVORE DELLA COOPERAZIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1978, un concorso negli interessi su mutui contratti presso Istituti di credito, convenzionati con la Regione, da Cooperative di produzione e lavoro, il cui scopo principale sia quello di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni o l'esplicazione di servizi o l'assunzione di lavori per conto terzi.
Art. 2
Il concorso negli interessi di cui all'articolo precedente può essere concesso su mutui quindicinali per l'acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di opifici situati sul territorio regionale, l'acquisto di aree, l'esecuzione di opere di infrastrutturazione tecnica e servizi, che insistano sulle aree stesse.
Il concorso negli interessi può essere altresì concesso su mutui quinquennali per l'acquisto di nuovi macchinari, automezzi, attrezzature e beni strumentali.
Art. 3
Il tasso annuo di interesse a carico dei mutuatari per le operazioni di credito previste dalla presente legge è stabilito nella misura del 5%.
Art. 4
Per le cooperative che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con Istituti di credito, la Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione fino all'ammontare massimo di complessive lire 300 milioni e con il limite di lire 50 milioni per ogni cooperativa.
La fidejussione regionale può essere concessa per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi, e non potrà in nessun caso eccedere il 75% del mutuo comprensivo di capitale e di interesse.
Art. 5
Le opere realizzate ed i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dell'agevolazione e ne assuma gli impegni.
In caso di scioglimento e liquidazione della cooperativa beneficiaria l'erogazione del contributo in conto interessi viene interrotta al momento della dichiarazione di scioglimento della Società.
Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui la cooperativa distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari, automezzi e beni strumentali nei 5 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione ad altro uso le opere murarie nei 15 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.
Art. 6
Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per l'anno 1978.
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in lire 200 milioni, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.
L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverà sul nuovo capitolo 4894 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 11 all'allegato F della legge di bilancio).
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
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Variazioni in diminuzione |
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Capitolo 2745 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) |
L. 200.000.000 |
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Variazioni in aumento |
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Capitolo 2610 |
Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (Legge regionale 1.4.1975, n. 7) |
L. 20.000.000 |
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Capitolo 4894 |
di nuova istituzione "Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese cooperative (legge regionale.............) |
L. 180.000.000 |
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L. 200.000.000 |
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Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:
legge regionale....................197, n..................."Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore delle imprese cooperative".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE dichiara che la motivazione per la quale la Commissione di Coordinamento non ha vistato il disegno di legge in questione non è valida, in quanto frutto di una confusione di interpretazione.
Propone di riapprovare il disegno di legge senza modificazioni in modo che il Presidente della Commissione di Coordinamento non possa rinviarla nuovamente non vistata.
Il Consigliere TONINO dichiara che il Gruppo Comunista concorda con l'affermazione del Presidente della Giunta.
Annuncia però la presentazione di due emendamenti che non hanno lo scopo di cedere alle osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento, ma di apportare delle precisazioni atte a consentire la sollecita approvazione del disegno di legge senza dover ricorrere ad un'impugnativa davanti alla Corte costituzionale.
Il Consigliere DE GRANDIS fa rilevare che nell'articolo 2 vi è un errore materiale per ovviare al quale è necessario che la parola "quindicinali" venga corretta con la parola "quindicennali".
Il Presidente DOLCHI fa presente che, oltre all'errore segnalato dal Consigliere De Grandis, ve n'è un altro all'articolo 6 perché la garanzia fideiussoria prevista dal capitolo 2610 del bilancio di previsione non è di 200 milioni, ma di 20 milioni.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE manifesta la disponibilità della Giunta ad accogliere eventuali emendamenti a condizione che essi siano effettivamente chiarificatori, per evitare che, diversamente, l'approvazione, anziché essere più sollecita, venga ad essere ritardata dalla possibilità che il Presidente della Commissione di Coordinamento, trattandosi di un nuovo disegno di legge, lo ritorni nuovamente non vistato.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato dal Consigliere Tonino, a nome del Gruppo consiliare Comunista, il seguente emendamento:
- alla prima e seconda linea sono soppresse le parole "per l'anno 1978";
Il Consigliere TONINO, illustrando i motivi che lo hanno indotto a presentare gli emendamenti, spiega che la soppressione delle parole "per l'anno 1978" è dovuta al fatto che esiste il rischio di non riuscire ad espletare tutte le pratiche atte a consentire alle Cooperative di accedere al mutuo ed al fatto che il disegno di legge in questione ha una validità non limitata al 1978, ma che può protrarsi negli anni.
Spiega inoltre che l'emendamento da lui presentato alla quarta linea dell'articolo 1 risponde a fini chiarificatori.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa rilevare che la soppressione delle parole "per l'anno 1978" comporta una questione di tecnica legislativa in quanto, abolendo l'inciso dell'articolo 1, dovrà prevedersi nel bilancio di previsione un finanziamento per l'attuazione della legge fino alla sua abrogazione, mentre in caso contrario si dovrebbe approvare ogni anno un disegno di legge contenente l'ammontare del finanziamento.
Annuncia comunque la disponibilità della Giunta ad accogliere tale emendamento.
Si dà atto che l'emendamento è approvato all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato, da parte del Consigliere Tonino, a nome del Gruppo consiliare Comunista, il seguente emendamento:
- quarta linea dopo la parola "lavoro" sono state aggiunte le seguenti parole: "nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Il Consigliere LANIVI fa presente al proponente che l'emendamento, specificando che possono essere ammesse ad ottenere le provvidenze previste dal disegno di legge solo le cooperative esplicanti attività nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esclude dai benefici di cui al disegno di legge il settore dei servizi.
Il Consigliere TONINO risponde che, a suo avviso, le cooperative di servizi non sono cooperative di produzione e lavoro e quindi non possono disporre delle provvidenze disposte nel disegno di legge in questione.
Il Presidente ANDRIONE afferma che, a suo avviso, la proposta del Consigliere Tonino va nel senso di eliminare ogni possibile contrasto con la Commissione di Coordinamento, dato che l'osservazione con la quale il disegno di legge era stato rinviato non vistato era fondata sul fatto che non si specificavano i settori di competenza della Regione.
Rispondendo ad una domanda del Consigliere Pollicini, precisa quindi che una cooperativa di trasporto non potrà usufruire delle provvidenze previste dal disegno di legge in questione sia perché svolge un'attività di servizio, sia perché può fruire delle provvidenze previste dalla legge con la quale lo Stato mette a disposizione delle Regioni una somma per finanziare i servizi di trasporto pubblico.
Il Consigliere DUJANY dichiara che numerose cooperative artigiane producono servizi per cui, a suo avviso, operare una distinzione tra cooperative di servizi e di attività produttive provoca una scissione nell'ambito delle cooperative artigiane che non trova riscontro nella normativa regionale che lo considera come un fenomeno unico.
Il Presidente DOLCHI comunica al Consiglio che, dato che le attività di servizio non sono elencate nello Statuto fra le competenze regionali, si è preferito non inserirle nel testo del disegno di legge per non creare ulteriori difficoltà in sede di approvazione.
Il Consigliere BERTI sostiene che la preoccupazione manifestata dal Consigliere Dujany circa la possibilità di un diverso trattamento tra le cooperative svolgenti attività di servizio e quelle svolgenti invece attività produttive non abbia ragione di esistere in quanto le attività che non possono essere considerate industriali sono, a suo avviso, necessariamente artigianali.
Il Consigliere POLLICINI fa rilevare come nel testo dell'articolo 1 nell'elencazione dello scopo principale delle Cooperative per le quali sono previste le provvidenze vi è anche "la esplicazione di servizi" per cui il discorso svolto dal Presidente della Giunta circa la cooperativa di trasporti, a suo avviso, viene a cadere.
Il Presidente ANDRIONE ribadisce l'impossibilità di cumulare il finanziamento previsto a favore dei servizi di trasporto pubblico con altre provvidenze.
Si dà atto che il 2° emendamento presentato dal Consigliere Tonino all'articolo 1 è approvato all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Si dà atto che l'articolo così emendato è approvato all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 2
Si dà atto che all'articolo 2 vi è un errore materiale, per cui la parola "quindicinali" è sostituita con la parola "quindicennali".
Si dà atto che l'articolo, così corretto, è approvato all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articoli 3, 4, 5
Si dà atto che gli articoli 3, 4, 5 sono approvati all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 6
Si dà atto che al 2° capoverso 4a riga vi è un errore materiale e la cifra 200 milioni va corretta in 20 milioni.
Si dà atto che l'articolo, così corretto, è approvato all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Lanièce e Péaquin, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;
- Voti favorevoli: trenta;
- Voti contrari: due.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze a favore della cooperazione".
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Legge regionale..........n........: PROVVIDENZE A FAVORE DELLA COOPERAZIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere un concorso negli interessi su mutui contratti presso Istituti di credito, convenzionati con la Regione, da Cooperative di produzione e lavoro nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il cui scopo principale sia quello di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni o l'esplicazione di servizi o l'assunzione di lavori per conto terzi.
Art. 2
Il concorso negli interessi di cui all'articolo precedente può essere concesso su mutui quindicennali per l'acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di opifici situati sul territorio regionale, l'acquisto di aree, l'esecuzione di opere di infrastrutturazione tecnica e servizi, che insistano sulle aree stesse.
Il concorso negli interessi può essere altresì concesso su mutui quinquennali per l'acquisto di nuovi macchinari, automezzi, attrezzature e beni strumentali.
Art. 3
Il tasso annuo di interesse a carico dei mutuatari per le operazioni di credito previste dalla presente legge è stabilito nella misura del 5%.
Art. 4
Per le cooperative che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con Istituti di credito, la Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione fino all'ammontare massimo di complessive lire 300 milioni e con il limite di lire 50 milioni per ogni cooperativa.
La fidejussione regionale può essere concessa per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi, e non potrà in nessun caso eccedere il 75% del mutuo comprensivo di capitale e di interesse.
Art. 5
Le opere realizzate ed i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dell'agevolazione e ne assuma gli impegni.
In caso di scioglimento e liquidazione della cooperativa beneficiaria l'erogazione del contributo in conto interessi viene interrotta al momento della dichiarazione di scioglimento della Società.
Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui la cooperativa distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari, automezzi e beni strumentali nei 5 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione ad altro uso le opere murarie nei 15 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.
Art. 6
Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per l'anno 1978.
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in lire 20 milioni, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.
L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverà sul nuovo capitolo 4894 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 11 all'allegato F della legge di bilancio).
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
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Variazioni in diminuzione |
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Capitolo 2745 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) |
L. 200.000.000 |
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Capitolo 2610 |
Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (Legge regionale 1.4.1975, n. 7) |
L. 20.000.000 |
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Capitolo 4894 |
di nuova istituzione "Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese cooperative (legge regionale................) |
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L. 200.000.000 |
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Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:
legge regionale......................197, n................"Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore delle imprese cooperative".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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