Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2029 del 20 aprile 2016 - Resoconto

OGGETTO N. 2029/XIV - Interpellanza: "Rispetto dell'autonomia decisionale degli Enti locali in materia urbanistica di loro competenza".

Viérin M. (Presidente) - Punto n. 26 dell'ordine del giorno. La parola al collega Gerandin.

Gerandin (UVP) - Ritorno su un argomento che avevamo già trattato con un'interpellanza il 18 novembre 2014, è un argomento che ci sta particolarmente a cuore perché tocca un po' le competenze di quel livello di governo che è più vicino ai cittadini: parliamo dei Comuni. Perché quest'interpellanza? Perché il nuovo pronunciamento da parte del Consiglio di Stato apre quella che noi avevamo già a suo tempo definito un'indebita ingerenza da parte dell'Amministrazione regionale sulle competenze urbanistiche che spettano al livello di governo più vicino al cittadino, cioè il Comune. Questa è una vicenda che nasce nel 2013, anno in cui il Comune di Ayas ha impugnato la DGR n. 694/2013 adducendo come motivazione il fatto che la Regione non aveva tenuto conto degli accordi tenuti in conferenza di pianificazione e nella delibera di approvazione del piano di fatto andava ad introdurre delle varianti che erano sostanziali dal punto di vista urbanistico. Il Comune ha fatto ricorso al TAR, il quale gli ha dato ragione, nel senso che ha ribadito che la Regione non ha quelle competenze riferite a livello urbanistico, la Regione deve limitarsi a delle competenze a livello di pianificazione e a livello di territorialità regionale e ha condannato la Regione al pagamento delle spese legali: 4 mila euro. La Regione, non contenta del pronunciamento del TAR, ha deciso di impugnare davanti al Consiglio di Stato questa sentenza. In quell'occasione lei, Assessore, mi ha detto: "non possiamo condividere che alla Regione possa essere attribuita una mera funzione di controllo di legittimità, trascurando la natura copianificatoria del processo di approvazione del piano regolatore comunale" e vennero tra le altre cose impegnati oltre 16 mila euro per quello che riguarda le spese legali di questo ricorso al Consiglio di Stato. In data 6 aprile 2016 c'è stato il pronunciamento del Consiglio di Stato, che fra le altre cose ha confermato l'annullamento della DGR n. 694 dicendo tra le altre motivazioni che certo non è plausibile un intervento d'ufficio ad opera della Regione che vada ad incidere su interessi urbanistici e scelte di pianificazione del territorio comunale. Paradossalmente il TAR prima e il Consiglio di Stato poi hanno difeso quel sistema valdostano di due livelli di governo in cui c'è una serie di responsabilità e di decisioni che sono di competenza regionale, ma c'è una serie di competenze a livello comunale tra cui il livello urbanistico. Tra le motivazioni che a noi parevano già all'epoca un attacco all'autonomia, un attacco al sistema degli Enti locali c'era l'indebita ingerenza proprio di fronte ad un momento di palese difficoltà, c'era allora e c'è un motivo in più adesso di attacco da parte dello Stato centralista verso le autonomie locali. Se noi facessimo verso i nostri Comuni esattamente quello che fa lo Stato verso le Regioni, probabilmente avremmo qualche motivo in meno per giustificare e difendere la nostra autonomia, se le ingerenze sono quelle della Regione, com'è stato volutamente reiterato con ricorso al Consiglio di Stato dopo il pronunciamento del TAR... A noi pareva già all'epoca una mancanza di rispetto per gli Enti locali, lo è a maggior ragione in questo momento, perché con la sentenza del Consiglio di Stato, che di fatto non dà nessuna via d'uscita al discorso della scelta regionale, a noi pare veramente un'assurdità.

Vengo alla richiesta. Noi vorremmo sentirle dire, Assessore, che la partita è chiusa, che non andremo a sprecare ulteriori risorse economiche in questo momento in cause che vanno solo a minare la credibilità della Regione e a mettere a rischio il futuro degli Enti locali e la credibilità degli stessi, degli amministratori locali, pertanto volevamo solo avere delle rassicurazioni in merito che la partita era chiusa, dopo aver letteralmente buttato in spese legali oltre 20 mila euro.

Presidente - La parola all'Assessore Bianchi.

Bianchi (UV) - Come ha ricordato lei, abbiamo già affrontato quest'argomento in una precedente interpellanza, dove avevamo riscontrato lo stato dei fatti sino all'emanazione della sentenza del TAR, che annullava la deliberazione della Giunta regionale del 23 aprile 2013 (n. 694), e dato anche conto delle motivazioni che stavano alla base della decisione di ricorrere al Consiglio di Stato. Non voglio quindi ripercorrere tutto il lungo iter amministrativo che in parte ha già fatto lei, quindi passerei puntualmente a risponderle ai vari punti dell'interpellanza.

Punto n. 1: "se è intenzione del Governo regionale rispettare l'autonomia decisionale degli Enti locali che la normativa urbanistica regionale riserva loro", evidentemente sì. (Si può constatare anche dal fatto che quasi tutte le richieste che i Sindaci, anche dopo la conferenza di pianificazione, fanno al Governo regionale vengono da quasto accettate).

Se il Governo regionale ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato, non è certo per mancanza di rispetto dell'autonomia decisionale degli Enti locali, ma, vista la complessità del procedimento che vede la cogestione del Comune e della Regione, quest'ultima ha inteso responsabilmente esercitare le funzioni di coordinamento della pianificazione comunale con gli interessi generali in tema di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio e per armonizzare le singole scelte di pianificazione dell'Amministrazione comunale con le esigenze sovraordinate della comunità regionale. Sfugge quindi il riferimento al "porre fine al reiterato tentativo di ingerenza da parte della Regione" esplicitato al punto n. 2 dell'interpellanza.

Relativamente alla pianificazione territoriale, il processo di adeguamento dei piani regolatori comunali alla legge urbanistica regionale e al piano territoriale e paesistico è in fase avanzata: solo sette Comuni non hanno ancora presentato la propria bozza di piano per la valorizzazione definitiva e sono 48 i Comuni che hanno provveduto ad adeguare i propri strumenti urbanistici sia al PTP che alla legge regionale urbanistica. Gli uffici competenti stanno esaminando 19 piani regolatori e finora un solo Comune ha fatto ricorso, quindi "reiterato" sinceramente mi sembra troppo. Questo per dare conto dell'enorme lavoro portato avanti in questi anni da parte dei Comuni e della Regione, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale reciproca.

Fatto che il Consiglio di Stato stesso riconosce non solo come legittimo, ma dovuto dato che il Collegio ha affermato che - e leggo testualmente - "l'ordinamento giuridico legittima l'esercizio di tale livello di pianificazione della Regione a mezzo dell'introduzione di modifiche d'ufficio se e nella misura in cui tali modifiche vanno ad interessare interessi sovracomunali pure coinvolti nella pianificazione comunale, coincidenti con i vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici oltreché quelli connessi ad opere e strutture di interesse regionale, ma certo non è plausibile un intervento d'ufficio ad opera della Regione che vada - ed è quello che leggeva anche lei - ad incidere su interessi urbanistici e scelte pianificatorie del territorio comunale proprie dell'ente esponenziale locale, a meno che non si vada ad esercitare un potere sostitutorio in virtù del principio di sussidiarietà verticale o a rettificare determinazioni comunali del tutto abnormi e/o contrastanti con l'ordinamento urbanistico locale e nazionale".

In virtù di questo principio, la sentenza del Consiglio di Stato in argomento ha pertanto riconosciuto il caso della viabilità quale livello che si pone oltre l'ambito territoriale comunale, accogliendo quindi in questo caso le ragioni della Regione, considerando invece le altre modificazioni come afferenti alla scala di intervento comunale ricadenti su un piano di discrezionalità. Lo stesso collegio peraltro ha riconosciuto che l'Ente Regione, a sostegno della sua determinazione, fornisce ragioni anche congrue e adeguate; altrettanto dicasi per quelle sottese alla scelta comunale come evincibili in sede di conferenza di pianificazione, il che sta a significare che si è esattamente nel campo della più schietta manifestazione del potere discrezionale, che, in quanto tale, non può essere rimesso all'Ente esponenziale locale senza che vengano in gioco interessi territoriali sovracomunali e nemmeno regionali. Vuol dire che le motivazioni della scelta della Regione non erano né illegittime, né apodittiche, ma sostanziali. Detto ciò, prendiamo atto di questa decisione e rispettiamo il principio equilibrato che essa traccia nel discrimine delle scelte di merito che i vari livelli di amministrazione possono mettere in atto, quindi prendiamo atto. Non crediamo quindi si tratti di un'ingerenza dello Stato nei confronti delle autonomie speciali.

Vengo al punto n. 4 dell'interpellanza: "se non ritenga opportuno come Amministrazione regionale in un momento in cui si parla di inaccettabili ingerenze dello Stato verso le autonomie speciali, dare un messaggio a sostegno degli Enti locali valdostani". Ripeto: il messaggio di rispetto delle decisioni degli Enti locali e di sostegno alla loro attività credo sia dimostrato dal lavoro quotidiano che tutti fanno, che portiamo avanti tutti quanti. Nel caso di specie, se non fosse così, non sarebbe stato possibile istituire e valutare quasi 70 piani regolatori in piena collaborazione con tutti gli Enti locali e con tutti i Comuni.

Infine, rispetto al punto n. 3: "quanto è costato in termini economici questo contenzioso alla Regione e di conseguenza ai cittadini valdostani per spese legali e quant'altro", avevo già risposto in occasione dell'altra interpellanza che l'onorario relativo ai contenziosi in argomento è pari a 16.494 euro per la liquidazione giudiziale dei compensi in relazione alla complessità della controversia davanti a un organo di giurisdizione superiore. Peraltro, il Consiglio di Stato ha compensato le spese di giudizio, fatto che attesta ulteriormente che il ricorso non fosse assolutamente campato in aria, ma motivato da solide motivazioni come il collegio stesso ha riconosciuto denunciando la peculiarità della vicenda in esame.

Grazie

Presidente - La parola al Consigliere Gerandin.

Gerandin (UVP) - Finalmente una lieta novella, Assessore, nel senso che siamo molto felici che questa partita sia chiusa e l'avevamo invitata neanche ad aprirla. Per quanto riguarda quanto lei ci ha detto sull'importanza della Regione relativamente alla valutazione di oltre 70 piani regolatori, noi riteniamo che sia un merito della Regione e nessuno lo mette in discussione, ci mancherebbe altro: quello che mettiamo in discussione, Assessore, è quando si va oltre e si travalicano le competenze e le competenze sono quelle che le hanno ricordato prima la sentenza del TAR e successivamente la sentenza del Consiglio di Stato. A me che voi ne prendiate atto in questo momento non può che far piacere, io spero che questo serva al Governo regionale e a lei, Assessore, che viene dal mondo degli Enti locali, per evitare ingerenze indebite su queste cose. La ricostruzione che lei ha fatto e le motivazioni che lei ha letto da parte del Consiglio di Stato, che sono corrette, nel senso che il Consiglio di Stato ha detto: "i poteri assegnati all'Ente Regione nella sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, come le varianti sostanziali, sono funzionali alla cura degli interessi propri del livello di governo regionale, senza che possano interferire nel perimetro decisionale di pianificazione dell'Ente locale più prossimo alla comunità"... Le ricordo - lei, Assessore, non c'era - che i motivi per cui è stato impugnato di fronte al TAR sono motivi che non hanno nulla a che fare con l'interesse regionale, gliene cito qualcuno a caso: l'area destinata a camper. Mi spiega che interesse regionale c'è sull'area destinata a camper? Zone sottoposte a vincolo di edificazione. Perché c'era qualche amico da accontentare?

(interruzione dell'Assessore Bianchi, fuori microfono)

...non parlo di lei, Assessore, ho premesso che lei non c'era. Continuo, la viabilità: le zone vincolate a viabilità interna. Gli equilibri funzionali sono scelte che riguardano l'ambito regionale o sono scelte di ambito comunale. È chiaro che il Comune di Ayas su questo aveva una situazione del tutto particolare e mi piace riconoscerlo perché io penso di essere onesto fino in fondo, ma la Regione non ha alcuna competenza per interferire, sono scelte urbanistiche che riguardano anche un annoso problema legato alle case vacanze, ma io lo dico fino in fondo, per cui non nascondo nulla. Questa è stata un'inutile ingerenza che ci è costata 20 mila euro, perché qualcuno ha voluto comunque in parte andare a tendere una mano o a modificare, o ad entrare nel merito di scelte del Comune, che, giuste o sbagliate, erano di assoluta competenza dell'area comunale. Questa sentenza, per fortuna, mette fine ad un annoso problema, dice le competenze della Regione, che non devono andare oltre e, se volete, con somma soddisfazione dà anche una sorta di salvaguardia dei poteri decisionali degli Enti locali e noi avremmo dovuto in questo caso essere veramente orgogliosi di quello che abbiamo fatto e non mettere in discussione.