Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 123 del 11 marzo 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 123/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE : "PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO".

Presidente - I lavori riprendono con la trattazione dell'oggetto n. 22, ed esattamente con la discussione generale sul disegno di legge n. 248.

Chi chiede la parola? Nessuno chiede la parola, possiamo passare all'esame dell'articolato.

Ha chiesto di parlare in sede di discussione generale il Consigliere De Grandis, ne ha facoltà.

De Grandis (PRI) - Il problema della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, che è di immensa portata etica, sociale, giuridica, tecnica ed anche economica, non può certamente, a mio avviso, essere sviluppato in questa sede in quanto non è stato preceduto da un accurato studio della relativa problematica, né mi sembra possa trovare soluzione adeguata nel disegno di legge che ci viene sottoposto dalla Giunta. Se è vero che l'Italia vanta il primo trattato di medicina del lavoro, che è il famoso "De morbis artifiqum diatriba" dovuto al medico bolognese Bernardino Ramazzini e che è del 1713 addirittura, è altrettanto vero che oggi abbiamo una normativa che definire vecchia e superata è quanto meno eufemistico. Il decreto fondamentale che riguarda l'igiene e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, è il D.P.R. 303 del 1956, e se si pensa a quale è stata l'evoluzione tecnologica nel campo del lavoro, nel campo industriale in particolare, ma anche in quello agricolo, si può facilmente capire come questa normativa sia ormai superata dalle nuove tecniche di lavoro, dai nuovi prodotti che vengono impiegati nell'industria per la produzione e per la trasformazione delle varie materie.

Che sia anche un problema economico di grande portata credo possa essere dimostrato facilmente con alcuni dati: solo in Valle d'Aosta sono oltre 9.000 le rendite per infortuni e per malattie professionali. Quale sia il costo economico, e soprattutto il costo sociale ed etico, di una situazione del genere è facile immaginare. Ma c'è di più: la prevenzione in Italia ha seguito una strada sua propria poco curandosi di tutta la normativa relativa alla tutela degli infortuni e delle malattie professionali.

Si sono create così, sovente, ed esistono ancora oggi, delle discordanze tra le due normative che sono quantomeno da definire assurde; e anche qui vorrei farvi solo un esempio che riguarda la Valle d'Aosta: la sordità da rumori. Nel 1975 il D.P.R. 482 ha ampliato il numero delle malattie professionali ed ha compreso, per la sordità da rumori, una serie di nuove lavorazioni. Bene presso lo stabilimento siderurgico della società Nazionale Cogne per effetto del Decreto 303 del 1956, l'Ispettorato del Lavoro fa tutta una serie di prescrizioni laddove riscontra una rumorosità nociva all'operaio, per cui impone tutta una serie di mezzi di prevenzione sia collettivi che individuali. Per buona parte di queste lavorazioni, che l'Ispettorato del Lavoro indica come rischiose e nocive, non esistono norme di tutela. Per cui si verifica che l'operaio che è esposto al rischio della sordità da rumori, rischio che è accertato dall'Ispettorato del Lavoro, quando diventa sordo per effetto di quel tipo di lavorazione e chiede all'I.N.A.I.L. di essere indennizzato per il danno subito, si vede rifiutare l'indennizzo perché le norme di tutela sono in contrasto con le norme di prevenzione.

È vero che si tratta di materia di competenza statale, però io credo che l'occasione che non dobbiamo perdere come Assemblea Regionale sia quella di inserirci in questa problematica in maniera corretta, approfondendola nel modo più adeguato proprio per indicare allo Stato la necessità di intervenire e di come intervenire, per salvaguardare il lavoratore da questi rischi, e soprattutto per salvaguardarlo anche dai riflessi sociali estremamente negativi che una situazione come quella che ho appena esposto può facilmente far capire quali siano.

C'è un altro limite grave, secondo me, di questo disegno di legge ed è che non tiene conto, o per lo meno non parla, di quanto riguarda la prevenzione nel settore agricolo. Io credo siano ormai tramontati i tempi in cui consideravamo il lavoro dei campi alla stregua delle Georgiche o delle Bucoliche di Virgilio; la pace dei campi, la gioia del lavoro dei campi, mi pare che oggi sai fatica, e fatica pesante, difficile. I mezzi meccanici in agricoltura si stanno sviluppando continuamente aumentando l'incidenza degli infortuni; i diserbanti e tutte le sostanze chimiche che vengono usate per la coltivazione, e così via, espongono l'agricoltore ad una serie di rischi gravissimi, che sono ancora più gravi per il fatto che, specialmente in Valle d'Aosta, l'agricoltore in genere è un coltivatore diretto, è un singolo o un piccolo nucleo familiare, che non lavora quindi in un ambiente organizzato come quello industriale dove è facile intervenire, è facile fare della prevenzione, è facile, se l'azienda ha medie o grandi proporzioni, istituire un servizio di prevenzione e di tutela. Questo non è possibile in agricoltura, quindi l'agricoltura, la solita Cenerentola del nostro sistema economico, ha bisogno di una maggiore tutela in questo campo di quanto non ne abbia l'industria. Non è un caso che anche le prime norme di tutela in agricoltura risalgano al 1956, quindi siano recentissime; prima non se ne era mai parlato, e gli stessi infortuni sul lavoro, che per l'industria risalgono al 1898, nell'agricoltura sono stati ammessi con la legge del '29 che è entrata in vigore nel '34. Per cui siamo sempre e costantemente in ritardo. Io vorrei vedere meglio sviluppato anche questo settore, soprattutto con uno studio particolarmente attento a quella che è la situazione.

La parte che mi piace di questo disegno di legge è quella relativa a tutta una serie di indirizzi di ricerca in questo campo proprio per avere una mappa della situazione reale della nostra regione, perché attraverso la conoscenza della realtà è possibile eventualmente prevedere, o inventare strumenti di prevenzione che siano effettivamente efficaci, e che non siano soltanto delle norme che danno delle disposizioni di carattere generale, ma che non entrano poi efficacemente nel merito della materia e non incidono sulla realtà in modo tale che la prevenzione diventi un fatto reale e non soltanto un tema per esercitazioni di vario tipo.

Ritengo pertanto che da parte dei medici, da parte dei giuristi, da parte dei politici, sia necessario uno sforzo concentrico per arrivare ad una proposta di carattere generale che tenga conto di tutte le varie particolarità che si presentano e che tenderanno a presentarsi come nuove in futuro - perché debellando dei vecchi rischi se ne trovano sempre dei nuovi - per raggiungere un livello di efficienza che possa effettivamente rispondere alle esigenze di questo settore.

Detto questo, io dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge; non ho particolari preoccupazioni per quello che riguarda gli emendamenti proposti, che hanno un carattere abbastanza marginale e che non spostano il problema, ma, come dico, lo considero un disegno di legge essenzialmente mirato a conoscere una realtà nella quale sarà necessario incidere, con cognizione di causa, e in tempi piuttosto brevi.

Presidente - Ci sono altri che chiedono la parola in sede di discussione generale? Nessuno è iscritto a parlare, nessuno chiede la parola; pertanto considero chiusa la discussione generale.

L'Assessore intende rispondere a questo unico intervento che racchiude tutta la discussione generale? La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) - L'analisi che è stata fatta dal Consigliere De Grandis è un'analisi fatta da un conoscitore che quindi, anche dal punto di vista legislativo, ha una conoscenza che certamente potrebbe mettere in difficoltà parecchi, per non dire tutti, in questo Consiglio. È vero quello che viene detto, e cioè che un conto è predisporre una intelaiatura, che è comunque parziale, come è quella che si propone questo disegno di legge, e altro è realizzare di fatto una prevenzione in tutti gli ambienti di lavoro.

Francamente non avevo sottovalutato l'aspetto del lavoro agricolo, soprattutto organizzato con le nuove tecniche, e quindi sottoposto di fatto a dei rischi; ma va detto che l'aspetto normativo non menziona nessun aspetto particolare degli ambienti di lavoro; quindi, quando ad esempio nell'articolato, all'art. 4, punto 3 si dice: "... l'accertamento dei fattori di nocività e pericolosità esistenti negli ambienti di lavoro"... questa è un'indicazione generale. La predisposizione dell'aspetto conoscitivo è altrettanto essenziale, cioè la mappa di rischio e quindi la conoscenza che svolge la prevenzione, perché al momento attuale, al di là di conoscenze sporadiche dovute a delle indagini di campione, non si ha nulla. Quindi questo disegno di legge effettivamente è lo strumento per poi agire di conseguenza.

Non penso proprio di aver eluso il problema, o comunque di averlo sottovalutato; penso che sia tra quelli che vanno inclusi in queste mappe di rischio. Non si è menzionato nessun aspetto particolare; si sono presi in considerazione alcuni aspetti specifici di organizzazione industriale, ma questo perché la legge stessa, lo stesso art. 20, lo prevede: quindi traspone una normativa che già a livello statale si delega alle Regioni con questo indirizzo. Convengo che questo settore è importante, però penso di non averlo sottovalutato, in quanto si tratta di un lavoro da fare; terrò conto di questa raccomandazione proprio nell'applicazione della parte pratica.

Per quanto riguarda cioè la parte delle malattie anche in agricoltura, questa effettivamente, al di là dei riscontri che si facevano anche a livello di numeri, ha una consistenza notevolissima. Ultimamente poi gli incidenti in agricoltura e quindi la parte normativa e tutta la prevenzione che si può fare sono sempre più importanti, perché si sta evolvendo il sistema di lavorazione. Certi contatti, certi rischi che prima non si avevano in nessun modo. Va ricordato che il livello di tossicità di certe sostanze che vengono adoperate anche in agricoltura causa sovente incidenti.

Quindi è chiaro che anche lì bisognerà intervenire con coscienza, anche capillarmente, forse con una nuova visione, per cui è necessario avere le mappe di rischio a cui si fa cenno nella legge.

Presidente - Passiamo così all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1

Art. 1

(Campo di applicazione della legge)

La presente legge fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ai sensi della legge regionale 22.1.1980, n. 2.

L'azione preventiva sarà estesa a tutti i fattori di nocività, compresi quelli non espressamente previsti dalla normativa in materia, superando il concetto che gli interventi debbano essere limitati ai rischi tabellati e per ciò stesso privilegiati.

La regione e l'U.S.L. realizzano per quanto di competenza le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro garantendo un dialogo permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni imprenditoriali.

Presidente - All'art. 1 c'è l'emendamento proposto dalla Commissione, che riguarda una aggiunta alla fine dell'ultimo comma, concernente le parole "... realizzato attraverso incontri almeno semestrali".

C'è qualcuno che chiede la parola sull'art. 1? Ha chiesto di parlare il Consigliere Péaquin, ne ha facoltà.

Péaquin (PCI) - Approfitto del fatto di prendere la parola su questo articolo per dire quale sarà il nostro comportamento ed anticipare la nostra dichiarazione di voto.

Credo che la Commissione riunita per discutere questa legge abbia fatto un lavoro abbastanza buono. Avevamo presentato degli emendamenti in Commissione su diversi articoli, emendamenti che erano stati presentati anche dalle organizzazioni sindacali, anche se non proprio del tutto uguali. Pertanto sono state concordate in Commissione le proposte da modificare, cioè le proposte che l'Assessore aveva presentato a nome delle organizzazioni sindacali venivano presentate anche dal nostro Gruppo e ci vedevano pertanto concordi. Come già ricordato dall'Assessore, era stata fatta una proposta, che non era stata accettata allora, ma che l'Assessore ha presentato questa mattina in un altro punto - ma potremo vederlo meglio quando arriveremo all'art. 4 - dove si dice di togliere "... la concessione della licenza è vincolata dal parere favorevole del servizio stesso...", cioè il parere del Servizio per la Prevenzione ed Igiene era vincolante per il rilascio delle concessioni edilizie dai Comuni. Ecco, credo che l'emendamento presentato dall'Assessore non abbia senso, perché ripete esattamente tutto quello che è scritto al Comma 1° e che quindi debba intendersi cancellato.

Pertanto, visto che queste proposte erano state accolte e ci troviamo abbastanza d'accordo su questo testo, noi daremo il parere favorevole. Però, data la complessità della materia, dato il fatto che, anche specialmente in questo caso, non è sufficiente secondo noi approvare una legge e poi credere che tutto potrà andare per il verso giusto, facciamo la seria raccomandazione di mantenere contatti molto stretti con le organizzazioni sindacali e anche con l'Associazione Industriali, visto anche il documento che l'Associazione Industriali ha inviato ai Consiglieri, dove si facevano parecchi rilievi.

Pertanto il nostro parere sarà favorevole, ma raccomandiamo fin d'ora un'attenzione continua sulle proposte per l'attuazione di questa legge che verranno da tutte le organizzazioni.

Presidente - Ci sono altri sull'art. 1? Sull'emendamento aggiuntivo?

Metto in approvazione l'emendamento aggiuntivo.

Il Consiglio approva.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 1 così emendato.

Art. 1

(Campo di applicazione della legge)

La presente legge fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ai sensi della legge regionale 22.1.1980 n. 2.

L'azione preventiva sarà estesa a tutti i fattori di nocività, compresi quelli non espressamente previsti dalla normativa in materia, superando il concetto che gli interventi debbano essere limitati ai rischi tabellati e per ciò stesso privilegiati.

La Regione e l'U.S.L. realizzano per quanto di competenza le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro garantendo un dialogo permanente con le organizzazioni sindacali e con le associazioni imprenditoriali, realizzato attraverso incontri almeno semestrali.

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 2.

Art. 2

(Compiti della Regione)

La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro predisponendo un apposito progetto obiettivo nell'ambito del piano socio-sanitario triennale, fissando in tale contesto i principi per la pianificazione delle strutture territoriali e le relative misure finanziarie, nonché emanando norme di indirizzo su specifici problemi di attuazione e assicurando il coordinamento delle iniziative a livello regionale.

Presidente - Qualcuno chiede la parola sull'art. 2?

Ha chiesto di parlare il Consigliere Viberti, ne ha facoltà.

Viberti (DPROL) - Devo ammettere che ho ancora molte cose da imparare, e oggi ne ho imparata un'altra: non bisogna mai perdere di vista lo svolgimento del Consiglio, né bisogna mettere gli interessi della collettività dinanzi agli interessi del mio Gruppo. Avevo intenzione di presentare degli emendamenti, purtroppo non posso farlo, perché disattento, perché stavo seguendo un'altra cosa - cioè quella proposta di ordine del giorno di cui avevo parlato questa mattina sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio - e cercando di raccogliere le firme di tutti i Capigruppo e non mi sono reso conto di quello che stava succedendo. Comunque credo che non mi capiterà una seconda volta una cosa del genere.

Chiedo scusa, Signor Presidente, se mi permetto di dire qualche cosa che non concerne proprio i compiti della Regione, ma credo che sia doveroso anche a riconoscimento di quanto questa mattina mi ha detto, alla fine del Consiglio, l'Assessore Rollandin: egli infatti non ha fornito la sua risposta scritta per cattiva volontà, come avevo erroneamente interpretato, ma perché anche lui purtroppo ha avuto delle difficoltà dovute al fatto che in questo periodo ci sono malattie che colpiscono molti dipendenti - anche alcuni di noi sono assenti forse per malattia, forse per altro. Comunque io ringrazio l'Assessore Rollandin per avermi voluto chiarire questo punto e gli fa onore il fatto che lui non abbia, diciamo così, cercato di accampare delle scuse e abbia risposto in Consiglio. Se mi avesse però dato queste spiegazioni immediatamente, la mia reazione non sarebbe stata quella che è stata e quindi sono pronto a scusarmene nei suoi confronti.

I compiti della Regione sono previsti da questo art. 2 e credo che tra i compiti della Regione ci sia proprio quello di prevenire gli infortuni e le morti sul lavoro.

Nel nostro paese, ogni giorno, ci sono sei morti per infortunio sui luoghi di lavoro, e ogni giorno i lavoratori, oltre a questo olocausto di sangue, lasciano nelle tasche dei padroni, o - per chi preferisce - dei datori di lavoro, parte della loro salute e parte della loro vita. La nocività, le morti per infortunio e gli infortuni sul lavoro sono una realtà che è ampia anche nella nostra Regione, e questa realtà discende da quella che è l'organizzazione del lavoro nella società capitalistica, questa credo che sia una cosa su cui non ci sono dubbi. Infatti i datori di lavoro, o i padroni secondo me, sfruttano la forza lavoro tentando di ottenerne il massimo profitto senza assolutamente, tranne rarissimi casi, preoccuparsi non solo della tutela della salute dei lavoratori, ma nemmeno della tutela dell'ambiente in cui questi lavori vengono eseguiti. L'inquinamento è uno dei peggiori prodotti della società industriale, e i costi di questi danni ricadono sulla collettività, non su chi ne trae profitto, né su chi trae profitto dalla morte o dalla mutilazione, di coloro che lavorano nelle fabbriche.

Nel decennio scorso si sono visti lavoratori denunciare questa situazione, e lottare per un cambiamento in modo molto deciso, tant'è che fin dall'inizio degli anni '70, con l'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori, si era posto un primo reale gradino su cui costruire una diversa maniera di intendere la produzione introducendo il diritto personale di ciascun lavoratore, e per estensione alle sue rappresentanze, a controllare l'ambiente di lavoro a scopo preventivo, anti-infortunistico, e contro le malattie professionali. Inoltre, sempre l'art. 9, dava ai lavoratori la possibilità di "lavorare, proporre e attuare misure idonee a tutelare la propria salute anche mediante l'intervento di tecnici di propria fiducia". Vedo con piacere che l'inserimento di questo art. 9 è stato recepito dall'art. 4. Questa era una delle cose che, fin dall'inizio e da quando si discusse la mozione in questo Consiglio, noi dicemmo rispetto ai problemi della tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Dicevo anni '70, anni di denunce, e ne ricordo una per tutte: quella riguardante il cancro alla vescica in una fabbrica del Piemonte che ha provocato grosse discussioni e che è stata una delle lotte esemplari, direi, perché condotta in prima persona dai lavoratori e la ricordo perché era stata talmente ben condotta da giungere su tutti i mezzi di informazione, e molti di noi penso ricordino che quel colore giallo che veniva prodotto in questa fabbrica è stato tolto dalla circolazione, finalmente. Purtroppo lo slancio con il tempo si è smorzato, purtroppo oggi si torna a non cercare più un ambiente di lavoro sano, si tende di nuovo, e qui il sindacato ha le sue colpe e ce le hanno le forze politiche che il sindacato spesso comprimono impedendogli di prendere delle decisioni che possono dare fastidio e impedendogli una consultazione reale con la base che tenga conto delle esigenze che dalla base vengono espresse e non degli accordi che a livello di vertice vengono fatti, o, peggio ancora, degli accordi che sono funzionali all'attività, ad esempio, del Parlamento.

Purtroppo gli anni '80 sono gli anni del riflusso, così mi permetto di battezzarli, come gli anni '70 sono stati anni di grandi lotte, gli anni '80 si presentano decisamente male. Si presentano male non solo nel nostro paese, ma anche all'esterno. Purtroppo, dico, si ricomincia a svendere la salute dei lavoratori monetizzandola. Certo che chi è seduto qui dentro, anche se magari un tempo ha provato sulla sua pelle che cosa vuol dire prendere dei soldi e perdere la salute, oggi non presta troppo interesse al problema, tanto al massimo qui si possono contrarre solo delle malattie al fegato. Forse l'art. 32 della Costituzione non è stato mai troppo ben letto, ma per non annoiare non sto a cercarlo. Comunque l'Art. 32 della Costituzione prevede che sia lo Stato a preoccuparsi della salute dei cittadini, e questo deve farlo impedendo che l'iniziativa privata venga svolta in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umane. Quante cose si potrebbero dire soltanto pensando a queste parole: libertà, dignità e sicurezza della vita umana; se ne potrebbero dire molte, ma purtroppo in questi anni '80 sempre più l'uomo è stritolato da partito, dal sindacato, da qualsiasi organizzazione.

Questo può darsi sia un discorso qualunquista che ha poco a che vedere con i compiti della Regione; comunque io chiedo scusa al Consiglio se sono uscita dal seminato, ma credevo doveroso per lo meno dire due parole avendo perduto l'occasione di dirle in sede di discussione generale.

Presidente - La Presidenza ha compreso il fatto che è difficile fare due cose nello stesso tempo e siccome è stato completato da parte del Collega Viberti, con le firme di quasi tutti o tutti i Capigruppo, l'ordine del giorno che esamineremo domani mattina la Presidenza ha tenuto conto della necessità per il Consigliere Viberti di potersi esprimere in occasione della trattazione dell'art. 2 non avendo potuto farlo prima.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 2.

Il Consiglio approva.

Presidente - Si passa alla trattazione dell'art. 3.

Do lettura dell'art. 3.

Art. 3

(Compiti dell'U.S.L.)

L'organizzazione e la gestione della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro è attuata dall' U.S.L. attraverso un apposito servizio istituito ai sensi della legge regionale di riorganizzazione dei servizi dell'U.S.L. e con l'utilizzazione di tutti gli altri presidi dell'U.S.L. e del relativo personale dipendente e convenzionato ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge 833/78.

Attraverso i comitati di cui all'articolo 10 della legge regionale 22.1.1980, n. 2 vengono trasmesse al comitato di gestione dell'U.S.L. le istanze e le osservazioni dell'utenza in merito all'attività del servizio; si realizza in tal modo una gestione partecipata delle attività del servizio al fine di estendere la prevenzione alla più vasta mobilità dovuta all'ambiente di lavoro, non riconducibile soltanto a norme codificate di nocività professionale, ma orientata alle effettive situazioni, personali o collettive, collegate al lavoro presente e remoto.

Presidente - Neanche per l'art. 3 ci sono emendamenti.

Ci sono dichiarazioni di voto? Chi chiede la parola?

Chiede di parlare il consigliere Viberti, ne ha facoltà.

Viberti (DPROL) - Desidero segnalare solo alcuni punti che secondo noi, anche se forse riguardano più l'articolo precedente che questo - ma io non sono così bravo, a differenza di altri che per esperienza e capacità mi superano, da distinguere quando i compiti siano dell'U.S.L. e quando della Regione - dicevo dunque che forse in questo art. 3 sarebbe stato necessario inserire dei compiti, e ve li leggo qui di seguito. Il primo: censimento preciso di quanto è presente sul territorio in merito al personale, alle strutture, alle apparecchiature e alla documentazione finora esistenti (per documentazione intendo sia quella legislativa ed anche tutta la documentazione riguardante la nocività già accertata, il verificarsi di certe malattie professionali in certe aziende o in certi ambiti); secondo: l'individuazione sul territorio di tutti i punti di rischio e nocività conosciuti, con conseguente stesura di una mappa dei medesimi; a questo scopo di volta in volta il servizio avrebbe dovuto servirsi di rappresentanti di categoria e settori sociali interessati, e altresì servirsi della collaborazione di tutte le articolazioni dell'Unità Sanitaria Locale.

Parte delle cose che ho detto sono previste più avanti, ma non sono previste come compiti, ma piuttosto come possibilità di effettuare questo o quel tipo di lavoro. Dal nostro punto di vista, proprio a tutela della salute dei lavoratori e a titolo di garanzia, sarebbe stato meglio inserire qui, tra i compiti, certe cose da fare. Terzo: confronto fra i due punti precedenti con evidenziazione della rispondenza dei servizi operanti attualmente alle esigenze espresse dal territorio. A questo punto il completamento della mappa di rischio e nocività, e poi la formulazione, e qui finalmente saremmo in grado di farlo, di una proposta di organizzazione del servizio che definisca, in base alle esigenze riscontrate con lo svolgimento del lavoro che ho esposto prima, gli organici, le strutture e gli strumenti che dovranno garantire un efficiente servizio di prevenzione sul territorio.

Abbiamo paura che questo art. 3, anche se per certi lati può essere accettabile e cioè dal punto di vista formale, burocratico del diritto, nella realtà poi non darà quella difesa necessaria ai lavoratori e non solo ai lavoratori dell'industria - qui una delle cose che mi ripromettevo di dire, che è stata detta per fortuna dal Collega De Grandis, è che anche rispetto all'agricoltura bisogna prevedere un intervento preventivo - e qui mi chiedo: l'Ufficio di Medicina Preventiva ha mai fatto uno studio in questo settore? Sarebbe interessante se, magari sull'onda di questa legge almeno uno studio in questo settore partisse.

Comunque, ripeto, voterò contro questo articolo.

Presidente - Ci sono altri sempre sull'art. 3?

La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin, prima della votazione.

Rollandin (UV) - Solo, brevemente per dirvi che in parte il Consigliere Viberti si è già risposto da solo: le misure, quelle che ha letto, sono i compiti compresi nell'art. 4 e non solo la possibilità per il servizio di fare l'uno o l'altro, perché si dice "... il servizio promuove..." tutte queste azioni - che sono da fare - e che sono puntualmente elencate dall'art. 4 che riprende una parte dell'art. 20, che indica i compiti delegati alle Regioni quindi non vedo assolutamente che cosa abbiamo dimenticato.

Presidente - Metto allora in approvazione l'art. 3.

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 4.

Art. 4

(Compiti del servizio)

Il servizio per la prevenzione igiene e medicina del lavoro promuove gli interventi preventivi, ispettivi e di controllo volti alla conoscenza e alla eliminazione dei fattori di nocività e pericolosità presenti negli ambienti di lavoro.

In particolare spettano al servizio per la prevenzione igiene medicina del lavoro:

1) la formulazione dei pareri preventivi richiesti obbligatoriamente dai comuni sui progetti di insediamenti industriali e attività produttive in genere, nonché sulle ristrutturazioni degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori; la concessione della licenza edilizia è vincolata al parere favorevole del servizio stesso;

2) la predisposizione ed il costante aggiornamento di mappe di rischio attraverso un censimento realizzato anche a livello di gruppo omogeneo di lavorazione, con l'obbligo per le aziende di comunicare la composizione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche;

3) l'accertamento dei fattori di nocività e pericolosità esistenti negli ambienti di lavoro, i controlli sulle macchine e sugli impianti in applicazione delle norme vigenti, le conseguenti prescrizioni delle misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di lavoro con la partecipazione dell'azienda e dei lavoratori nella formulazione delle soluzioni e nella successiva validazione;

4) il coordinamento e l'indirizzo degli accertamenti sanitari sui lavoratori in modo da rendere gli interventi mirati ai rischi;

5) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione delle conoscenze sulle cause di nocività e sulla patologia professionale anche allo scopo di promuovere l'educazione sanitaria;

6) l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche previste dalla normativa vigente.

Presidente - All'art. 4 ci sono due emendamenti: uno di carattere molto formale, che vi è stato distribuito, riguarda la mutazione delle parole "... servizio per la prevenzione igiene medicina del lavoro..." con le parole "... servizio di cui al precedente art 3" presentato dall'Assessore Rollandin; poi c'è la sostituzione del primo punto del secondo comma, poi alla fine della linea del terzo comma e all'ultimo del quinto comma. Comunque questi emendamenti si trovano in fondo alle pagg. 1 e 2 del Parere della Commissione, pertanto i Colleghi possono seguirmi senza che io rilegga gli emendamenti.

La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin.

Rollandin (UV) - Brevemente per spiegare quanto è stato detto: penso che l'art. 4 a livello di impostazione sia quanto dà corpo a questo tipo di intervento, in quanto prevede quella che è la materia di competenza regionale, e indirizza le modalità di sviluppo di questa materia. Infatti dice quali sono gli obiettivi.

L'emendamento cui faceva già cenno Péaquin è una nota che aveva già fatto in Commissione, osservazione che era già stata fatta presente nell'incontro che si era avuto con le organizzazioni sindacali che avevano obiettato sulla formulazione del primo punto dell'art. 4, dove nell'ultimo capoverso si dice: "... la concessione della licenza edilizia è vincolata al parere favorevole del servizio stesso", cosa che era ripresa tra l'altro anche nelle note delle osservazioni fatte pervenire dagli Industriali, e effettivamente va a imporre una normativa sulla concessione edilizia che è delegata alle competenze comunali. Proprio per evitare di creare un contrasto con una normativa vigente, e per tener conto delle osservazioni, sarebbe proponibile che il punto 1, che come ha detto Péaquin, nell'art. 4 presentato riprende punto per punto, tranne l'ultimo capoverso, si fermi al punto e virgola del testo originale, eliminando quindi quell'ultimo capoverso che è un po' a sé stante, che era un'aggiunta legata ad un discorso di severità che si voleva impostare nei confronti delle aziende che si vengono a instaurare, severità che può essere fatta valere in quanto il servizio opera di comune accordo con l'U.S.L. che è l'espressione dei Comuni. Quindi questo contatto, oltre che con gli organi decentrati, ci può essere già di per sé.

Questo come prima spiegazione.

Per il resto, come ha già detto il Presidente, per il raccordo che ci deve essere all'interno del servizio, ci riferiamo sempre al servizio che è oggetto - come ho già spiegato questa mattina - della formulazione e della articolazione dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale; cioè nell'Unità Sanitaria Locale c'è una serie di servizi tra i quali c'è il servizio di cui si parla nell'art. 3: per evitare confusioni facciamo sempre specifico riferimento a quell'articolo ed è per questo che là dove si presenta la dizione "... servizio per la prevenzione igiene medicina del lavoro" si fa sempre riferimento a quello specifico servizio già predisposto dalla legge.

Per gli altri emendamenti le aggiunte sono abbastanza chiare: c'è il riferimento all'art. 9 della legge 300, che era già presente come contenuti ma si è voluto ribadirlo e specificarlo meglio su richiesta delle organizzazioni sindacali. Le altre sono osservazioni marginali.

Presidente - Colleghi Consiglieri, è chiaro? C'è qualcuno che chiede la parola?

Chiede di parlare il Consigliere Viberti, ne ha facoltà.

Viberti (DPROL) - Solo per chiarire quanto avevo detto prima: qui si parla di compiti, ma noi con quell'emendamento proponevamo un metodo di lavoro. Un conto è elencare i compiti, e un conto è la proposta che noi avremmo voluto fare e che sicuramente avrebbe dato dei risultati. Perché un conto è scrivere un elenco, copiato tra l'altro in parte da altre leggi, ed un conto è dare un metodo di lavoro.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Péaquin. Ne ha facoltà.

Péaquin (PCI) - Dato che non abbiamo presentato un emendamento scritto su questo punto, vorremmo che fosse chiara l'abolizione delle ultime parole del punto n. 1.

Presidente - Io metto in approvazione solamente gli emendamenti che sono stati presentati.

Péaquin (PCI) - Allora bisognerebbe emendare l'emendamento.

Presidente - Non è possibile. O la Commissione ritira l'emendamento, o io lo metto in approvazione così come è stato presentato.

Péaquin (PCI) - Allora siamo obbligati a votare contro, perché questo non è lo spirito...

Presidente - Io pregherei di procedere con ordine: cominciamo ad approvare l'emendamento proposto dall'Assessore che riguarda la prima riga: "... il servizio per la prevenzione igiene medicina del lavoro..." viene sostituito con le parole "... servizio di cui al precedente art. 3". Questo è l'emendamento su cui attiro la vostra attenzione.

Chiede di parlare il Consigliere Viberti, ne ha facoltà.

Viberti (DPROL) - Sull'emendamento, per dire che anche qui come metodo di lavoro, tutto sommato il rinvio delle leggi non serve, perché nonostante sia stata rinviata ci troviamo ancora a dover correggere delle cose, per cui un consiglio: un po' più di savoir-faire e queste cose non succederebbero.

Presidente - Colleghi Consiglieri, ci sono dichiarazioni di voto? Solo per questo caso, proporrei la votazione, e dopo la daremo come correzione automatica agli articoli 5, 6, 7 se viene approvata dal Consiglio.

Allora metto in approvazione l'emendamento concernente la prima riga dell'art. 4 che viene sostituita con le parole "... servizio di cui al precedente art. 3".

Il Consiglio approva.

Presidente - Per quanto concerne gli altri emendamenti, io sono dispiaciuto nei confronti dell'Assessore Rollandin: se non c'è una unanimità da parte del Consiglio, ma comunque anche in virtù dei precedenti che si sono venuti a creare su altra materia altrettanto delicata, io posso mettere in approvazione l'emendamento come è stato presentato dalla Commissione, non un emendamento che non è stato, in sede di discussione generale, presentato dall'Assessore.

Chiede di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) - Questa mattina io non avevo formalizzato l'emendamento: lo avevo esposto nella discussione generale e non l'ho scritto. L'avevo annunciato in quanto era stato concordato.

Presidente - Io non chiedo al Consiglio di pronunciarsi sull'emendamento: chiedo al Consiglio di pronunciarsi se è d'accordo, in via eccezionale, sulla deroga che, essendo unanime il Consiglio e nella eccezionalità della procedura come è venuta a verificarsi, di accettare adesso un emendamento all'emendamento della Commissione, annunciato dall'Assessore Rollandin e poi non formalizzato nel corso del dibattito anche per la brevità della discussione generale. Ci sono obiezioni?

Chiede di parlare il Consigliere Nebbia, ne ha facoltà.

Nebbia (PSI) - L'obiezione è solamente per dire che non sempre si usa lo stesso peso e la stessa misura.

Presidente - Chiede di parlare il Consigliere Péaquin. Ne ha facoltà.

Péaquin (PCI) - Io volevo far notare che si tratta di un errore di trascrizione, perché non avrebbe senso l'emendamento al punto 1 - art. 4 in quanto copiato esattamente dal testo della legge. Non ha senso avere un emendamento che è uguale al testo di legge. Sono le medesime parole trascritte.

Presidente - Allora, se ho ben capito: l'emendamento si riduce alle ultime due righe del punto 1° dell'art. 4, in cui dopo il punto e virgola si dice che "... detto parere è vincolante ai fini del servizio stesso". Quindi il punto e virgola diventa punto, e l'emendamento della Commissione che era la ripetizione, come dice Péaquin, del testo originario deve considerarsi decaduto, annullato, non presentato. Il Consiglio è d'accordo di interpretare in questo modo l'emendamento? Evidentemente le prime cinque righe dicono più o meno la stessa cosa che era detta nel testo originario.

L'emendamento consiste nel mettere il punto dopo "... dei lavoratori".

Presidente - Metto in approvazione l'emendamento al punto 1° dell'art. 4.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Se il Consiglio non ha niente in contrario, metterei in approvazione gli altri due emendamenti, concernenti il punto 3 e il punto 5, in una unica votazione. Ci sono obiezioni? Non ce ne sono.

Metto allora in approvazione, con una unica votazione, gli emendamenti della Commissione concernenti la fine del punto 3 e del punto 5.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 4 emendato.

Art. 4

(Compiti del servizio)

Il servizio di cui al precedente art. 3 promuove gli interventi preventivi, ispettivi e di controllo volti alla conoscenza e alla eliminazione dei fattori di nocività e pericolosità presenti negli ambienti di lavoro.

In particolare spettano al servizio di cui al precedente art. 3:

1) la formulazione dei pareri preventivi richiesti obbligatoriamente dai comuni sui progetti di insediamenti industriali e attività produttive in genere, nonché sulle ristrutturazioni degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;

2) la predisposizione ed il costante aggiornamento di mappe di rischio attraverso un censimento realizzato anche a livello di gruppo omogeneo di lavorazione, con l'obbligo per le aziende di comunicare la composizione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche;

3) l'accertamento dei fattori di nocività e pericolosità esistenti negli ambienti di lavoro, i controlli sulle macchine e sugli impianti in applicazione delle norme di leggi vigenti, le conseguenti prescrizioni delle misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di lavoro con la partecipazione dell'azienda e dei lavoratori nella formulazione delle soluzioni e nella successiva validazione anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della legge 20.5.1970, n. 300;

4) il coordinamento e l'indirizzo degli accertamenti sanitari sui lavoratori in modo da rendere gli interventi mirati ai rischi;

5) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione delle conoscenze sulle cause di nocività ambientale e sulla patologia professionale anche allo scopo di promuovere l'educazione sanitaria;

6) l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche previste dalla normativa vigente.

Presidente - Metto ora in approvazione l'art. 4 emendato.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 5.

Art. 5

(Programmazione e coordinamento delle attività)

I compiti di cui ai punti 2 e 6 del precedente articolo 4 sono decentrati a livello di distretto socio-sanitario di base.

I compiti di cui ai restanti punti sono attribuiti al servizio per la prevenzione igiene medicina del lavoro che assolve pure la funzione di servizio multizonale di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le prestazioni che per caratteristiche tecniche e funzionali non possono essere fornite direttamente dal servizio per la prevenzione igiene e medicina del lavoro sono erogate dai laboratori del servizio di igiene pubblica, salvo il ricorso all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro.

Il coordinamento delle attività dei vari livelli è affidato al dirigente del servizio per la prevenzione igiene e medicina del lavoro, il quale fa parte dell'Ufficio di direzione dell'Unità Sanitaria Locale di cui all'art. 31 della legge regionale 22 gennaio 1980, numero 2.

Le attività di prevenzione devono essere programmate in modo da rispondere:

1) agli obblighi di legge;

2) alle richieste dei lavoratori, delle aziende o delle rispettive organizzazioni.

Presidente - All'art. 5 abbiamo l'emendamento distribuito questa mattina ed illustrato dall'Assessore Rollandin che riguarda la sostituzione del 3° comma dell'art. 5. Riguarda "... le prestazioni che per caratteristiche tecniche ...", ecc.

C'è qualcuno che chiede la parola? Nessuno chiede la parola.

Presidente - Metto in approvazione la sostituzione del 3° comma dell'art. 5.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 5 emendato, ricordando che la dizione "... servizio per la prevenzione igiene e medicina, del lavoro ..." è automaticamente sostituita con "... servizio di cui al precedente art. 3 ..." come già approvato in precedenza.

Art. 5

(Programmazione e coordinamento delle attività)

I compiti di cui ai punti 2 e 6 del precedente articolo 4 sono decentrati a livello di distretto socio-sanitario di base.

I compiti di cui ai restanti punti sono attribuiti al servizio di cui al precedente art. 3 che assolve pure la funzione di servizio multizonale di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le prestazioni che per caratteristiche tecniche e funzionali non possono essere fornite direttamente dal servizio di cui al precedente art. 3 sono erogate facendo ricorso all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro.

Il coordinamento delle attività dei vari livelli è affiato al dirigente del servizio di cui al precedente art. 3, il quale fa parte dell'Ufficio di direzione dell'Unità Sanitaria Locale di cui all'art. 31 della legge regionale 22 gennaio 1980, numero 2.

Le attività di prevenzione devono essere programmate in modo da rispondere:

1) agli obblighi di legge;

2) alle richieste di lavoratori, delle aziende o delle rispettive organizzazioni.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 5 emendato.

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 6.

Art. 6

(Rapporti con i servizi sanitari aziendali)

Il servizio di cui al precedente art. 3 stabilisce, sulla base delle norme di riordino della legislazione disposte ai sensi dell'art. 24 della legge 23.12.1978, n. 833, anche per i servizi sanitari aziendali i criteri di priorità, la metodologia e la standardizzazione degli interventi, gli strumenti informativi da usare, le caratteristiche di elaborazione epidemiologica, i dati da comunicare al servizio competente dell'U.S.L.

L'U.S.L. può altresì organizzare propri servizi di medicina del lavoro e igiene ambientale all'interno delle unità produttive.

Fino all'emanazione di specifiche norme nazionali, gli oneri a carico delle aziende per gli interventi di cui all'ultimo comma - punto 2 - del precedente art. 5 sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Presidente - Qualcuno chiede la parola sull'art. 6?

Nessuno chiede la parola.

Metto in approvazione l'art. 6.

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 7.

Art. 7

(Strumenti informativi)

Il servizio di cui al precedente art. 3 utilizza per la esecuzione degli interventi, oltre alle attrezzature ed ai mezzi idonei alla conoscenza delle condizioni ambientali e sanitarie, i seguenti strumenti informativi:

- mappe di rischio

- questionari di gruppo omogeneo

- registri dei dati ambientali e biostatistici

- le denunce e il registro degli infortuni

- le schede sanitarie dei servizi aziendali

- i risultati delle rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da altri istituti

- i libretti sanitari e di rischio individuali

- ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 7.

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 8.

Art. 8

(Attività ispettive)

Fino all'effettivo trasferimento alla U.S.L. delle funzioni esercitate dall'Ispettorato del lavoro e del relativo personale, le attività di ispezione sui luoghi di lavoro vengono effettuate secondo la direttiva emanata dalla Regione ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 30.12.1979, n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Dalla data di effettivo esercizio delle funzioni, il presidente della Giunta, nella sua qualità di Prefetto, designa gli operatori che assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 8.

Il Consiglio approva.

Presidente - Esiste poi la proposta di un emendamento di un articolo aggiuntivo che è proposto dalla Commissione, e che è a pag. 2 del Parere della Commissione, come art. 8bis.

Do lettura dell'art. 8bis.

Art. 8bis

Fino all'effettivo trasferimento all'U.S.L. delle funzioni e del personale del servizio regionale per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro, le attività di cui alla presente legge sono effettuate dal servizio stesso, istituito con legge regionale 22.4.75, n. 13.

Le disposizioni della legge regionale 22.4.75, n. 13, incompatibili con la presente legge, sono abrogate.

Presidente - Metto in approvazione questo articolo aggiuntivo.

Il Consiglio approva.

Questo nuovo articolo prende il n. 9.

Presidente - E pertanto do lettura dell'art. 9 della numerazione precedente che prende il n. di art. 10.

Art. 10

(Finanziamento)

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sulla quota del fondo sanitario nazionale attribuita alla Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - Pertanto metto in discussione l'art. 10. Qualcuno chiede la parola? Nessuno la chiede.

Metto in approvazione l'art. 10.

Il Consiglio approva.

Presidente - Ci sono dichiarazioni di voto prima della votazione segreta? Non ci sono dichiarazioni di voto. Il Consiglio è chiamato a votare per votazione segreta sul complesso della legge.

Votazione segreta

Esito della votazione:

Présents: 30

Votants: 30

Majorité: 16

Avis favorables: 26

Avis contraires : 4

Le Conseil adopte.