Oggetto del Consiglio n. 1519 del 20 ottobre 2015 - Verbale
Oggetto n. 1519/XIV del 20/10/2015 |
REIEZIONE DI MOZIONE: "INCOSTITUZIONALITÀ DELLA L. 107/2015 "RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI"". |
Il Presidente Marco VIÉRIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri COGNETTA e FERRERO e iscritta al punto 35 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere COGNETTA.
Replicano l'Assessore all'istruzione e cultura, Emily RINI e il Consigliere COGNETTA.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri Chantal CERTAN e Laurent VIÉRIN.
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli quattordici e voti contrari venti (presenti e votanti: trentaquattro);
NON APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
CONSTATATO che il 13 settembre u.s. sono decorsi i termini perentori previsti dal secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 33 della L. n. 87 del 1953 (sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, avvenuta il 15 luglio 2015) per promuovere la questione di legittimità costituzionale, in via principale, della Costituzione innanzi alla Corte costituzionale avente ad oggetto la legge statale n. 107/2015?
VISTO che la prima adunanza dopo la pausa estiva di questo consiglio regionale si è svolta in data 23 e 24 settembre 2015 e quindi dopo i termini perentori di scadenza per promuovere la questione di legittimità costituzionale;
CONSIDERATO che la Giunta regionale della Puglia in data 12 settembre ha deliberato il ricorso alla Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità della oggettivata legge n. 107/2015 (c.d. "Buona Scuola")? l'impugnativa è conseguente al parere depositato il 10 settembre dall'Avvocatura regionale, richiesto con la mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale Puglia nella seduta del 31 luglio 2015?
EVIDENZIATO che la giurisprudenza costituzionale ritiene pacificamente ammissibile l’intervento ad adiuvandum nel giudizio, sia in sede principale, sia in sede incidentale, promosso da altre regioni? e tanto per l'assorbente motivo che una eventuale sentenza di annullamento dell'impugnata legge statale avrebbe efficacia erga omnes (ex multis sentenza Corte Costituzionale n. 111/1975)?
tutto quanto innanzi premesso e considerato,
IMPEGNA
IL GOVERNO REGIONALE
a proporre immediatamente un atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio di legittimità costituzionale, in via principale, proposto dalla Regione Puglia ex art.127 comma secondo della Costituzione innanzi alla Corte costituzionale ed avente ad oggetto la legge statale n.107, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2015.
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