Oggetto del Consiglio n. 1287 del 11 giugno 2015 - Verbale
Oggetto n. 1287/XIV del 11/06/2015 |
SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.) AI SENSI DELLA L.R. 26/2001. |
Il Presidente Marco VIÉRIN, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 36 dell'ordine del giorno.
Intervengono i Consiglieri FARCOZ (che, a nome delle forze forze politiche di maggioranza, propone il Sig. Valter BARBERO), BERTSCHY, DONZEL e BERTSCHY (secondo intervento).
IL CONSIGLIO
Vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 26, concernente "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85", che disciplina le modalità di elezione, organizzazione e funzionamento del Comitato stesso, istituito presso il Consiglio regionale;
Premesso che:
- l'articolo 3 della l.r. 26/2001 stabilisce quanto segue:
Art. 3
(Composizione e durata in carica)
-
Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
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Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
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Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza.
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I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell’elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l’insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.
5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.
6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.
7. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.
8. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).
- il Consiglio regionale, con provvedimento n. 275/XIV del 26 novembre 2013, ha eletto quale Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Valle d’Aosta la Signora FERRI Enrica e quali componenti i Signori BASCHIERA Bruno, DOSIO Guido e GRANGE Barbara, per la durata di cinque anni;
- con la seguente lettera in data 29 maggio 2015, la componente GRANGE Barbara, ha rassegnato le dimissioni dal Comitato:
"Sarre, 29 maggio 2015
Al Presidente
CORECOM VALLE D'AOSTA
Castello di Montfleury
Via Piccolo San Bernardo, 39
11100 AOSTA AO
Al Presidente
CONSIGLIO REGIONALE VALLE D'AOSTA
Palazzo Regionale
Piazza Deffeyes, 1
11100 AOSTA AO
OGGETTO: DIMISSIONI
Buongiorno,
in data odierna con la presente rassegno le mie dimissioni in qualità di consigliere del Comitato Regionale per le Comunicazioni Valle d'Aosta per sopraggiunti altri impegni istituzionali.
Barbara Grange"
Ritenuto di dover procedere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della l.r. 26/2001, alla sostituzione del componente dimissionario;
Atteso che l’articolo 4 della l.r. 26/2001 dispone che la carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b) componente del Governo nazionale;
c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta;
Preso atto che l’articolo 4, comma 1bis, della l.r. 26/2001 stabilisce che la rimozione delle cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Presidente o del componente del Comitato da parte del Consiglio regionale;
Richiamata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 26;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente della Struttura Affari generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della presente deliberazione;
Proceduto a votazione a schede segrete, con l'assistenza del Consigliere segretario ROSCIO e degli scrutatori Consiglieri BORRELLO, NOGARA e RESTANO, e, con il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: venti;
- Schede valide: venti;
- Schede bianche: tre.
Hanno riportato voti:
- BARBERO Valter: 17;
DELIBERA
di eleggere, preso atto delle dimissioni rassegnate dalla Signora Grange Barbara da componente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d’Aosta, il sig. Valter BARBERO, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della l.r. 26/2011, per la durata in carica del Comitato stesso.
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