Oggetto del Consiglio n. 120 del 28 marzo 1975 - Verbale
OGGETTO N. 120/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE APPALTATA DELLA CASA DA GIOCO DI ST. VINCENT".
Caveri (U.V.) - Sono presenti 22 Consiglieri.
Dobbiamo esaminare il disegno di legge che modifica il trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo della Casa da gioco Saint Vincent. Sia la Commissione Affari Generali che la Commissione Paritetica hanno espresso parere favorevole.
L'allegato disegno di legge ha per oggetto la modificazione delle tabelle degli stipendi spettanti al personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint Vincent, per adeguare gli stipendi stessi a quelli del personale amministrativo della Regione appartenente al gruppo B, nonché l'aggiornamento di talune indennità particolari, reso necessario dall'aumento del costo della vita intervenuto dalla data della loro attribuzione.
Il disegno di legge di cui trattasi comporta i seguenti miglioramenti economici, con decorrenza dal 1° gennaio 1975:
Commissario e Vice Commissario
- aumento dell'indennità di incarico da lire 2.450.000 a lire 2.830.000 annue lorde, in considerazione dell'aumento dello stipendio iniziale ai Capi controllori.
Capi Controllori e Controllori in servizio continuativo
- anticipo di 4 anni sulla normale durata della carriera economica a ruolo aperto, per adeguare la tabella di sviluppo della carriera stessa a quella delle corrispondenti qualifiche del personale amministrativo della Regione (rispettivamente Gruppi ex B/1 e B);
- aumento dell'indennità di disagiato servizio da lire 960.000 a lire 1.200.000 annue lorde.
Controllori in servizio di fine settimana
- aumento dell'indennità di disagiato servizio da lire 348.732 a lire 470.000 annue lorde;
- aumento dell'indennità giornaliera per ogni giornata di lavoro straordinario effettuato in giorno festivo da lire 8.000 a lire 11.500 lorde.
I miglioramenti economici sopra citati avranno decorrenza dal 1° gennaio 1975.
Per quanto riguarda l'anno 1974, allo scopo di non estendere eccessivamente la retroattività della legge, si è ravvisata l'opportunità di concedere un assegno forfettario "una tantum".
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Disegno di legge n. 104
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ______________________________ n. _________: "MODIFICAZIONE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE APPALTATA DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT VINCENT".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dal 1 gennaio 1975, le tabelle A, B, C, annesse alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 23, sono abrogate e sostituite dalle nuove tabelle A, B, C allegate alla presente legge.
Art. 2
Con decorrenza dal 1 gennaio 1975, l'indennità di disagiato servizio (lavoro disagiato, notturno e festivo) di cui all'articolo 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, è aumentata a lire 1.200.000 annue lorde.
Art. 3
Con decorrenza dal 1 gennaio 1975, l'indennità annua di disagiato servizio (lavoro disagiato, notturno e festivo) nonché l'indennità giornaliera spettante per ogni eventuale giornata di servizio straordinario in giorni non festivi, né prefestivi, di cui all'articolo 15 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, sono aumentate rispettivamente a lire 470.000 lorde e a lire 11.500 lorde.
Art. 4
Al personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint Vincent, al quale si applicano gli articoli precedenti, in servizio nell'anno 1974, è concesso un assegno forfettario "una tantum" nella misura di lire trecentocinquantamila lorde.
L'assegno di cui al presente articolo è ridotto in proporzione alla minore durata del servizio, nel caso di assunzione o di cessazione intervenuta nel corso dell'anno.
Art. 5
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975, previsto in annue lire 33.000.000, graverà sul capitolo 71 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 e, per lire 25.000.000, sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Per il finanziamento e la copertura della Spesa di lire 33.000.000 sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975:
A) - Variazioni in diminuzione:
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Cap. 206 |
- Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato E) |
L. 33.000.000 |
B) - Variazioni in aumento:
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Cap. 71 |
- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da gioco di St. Vincent |
L. 33.000.000 |
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Tabella A
Trattamento economico principale annuo lordo di incarico del Commissario regionale e del Vice Commissario regionale.
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Qualifiche di incarico |
N. dei posti |
Importo annuo lordo |
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Annotazioni |
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Indennità di incarico |
Interessenza sui proventi |
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Commissario
Vice Commissario |
1
1 |
2.830.000 |
variabile |
Oltre all'indennità di incarico e alla interessenza sui proventi dei giochi, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall'articolo 13 delle norme regolamentari, ad eccezione dell'indennità prevista al capoverso d) dell'articolo 14, che è soppressa a decorrere dal 1.7.1970. L'importo annuo dell'interessenza sui proventi netti regionali della Casa da gioco è variabile in relazione all'ammontare annuo dei proventi stessi e alle misure delle quote di interessenza |
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Tabella B
Stipendi annui lordi dei Capi Controllori
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Qualifica Carriera - gruppo |
N. dei posti |
Stipendi annui |
Importi lordi |
Annotazioni |
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Capo Controllore (carriera di concetto - gruppo B) |
2 |
iniziale dopo 4 anni dopo 8 anni |
2.830.000 3.330.000 3.800.000 |
Alla attribuzione degli stipendi annui si provvede ai sensi delle norme regolamentari in vigore. Gli stipendi annui tabellari sono soggetti ad aumenti periodici biennali del 4%. Oltre allo stipendio, spettano gli altri assegni o indennità previsti dall'articolo 14 delle norme regolamentari, ad eccezione dell'indennità di cui al capoverso d) dell'articolo stesso, che è soppressa con decorrenza dal 1.7.1970. |
Tabella C
Stipendi annui lordi dei Controllori in servizio continuativo
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Qualifica Carriera - gruppo |
N. dei posti |
Stipendi annui |
Importi lordi |
Annotazioni |
|
Controllore (carriera di concetto - gruppo B) |
16 |
iniziale dopo 4 anni dopo 8 anni dopo 12 anni dopo 16 anni |
1.830.000 2.120.000 2.450.000 2.830.000 3.330.000 |
Alla attribuzione degli stipendi annui si provvede ai sensi delle norme regolamentari in vigore. Gli stipendi annui tabellari sono soggetti ad aumenti periodici biennali del 4%. Oltre allo stipendio, spettano gli altri assegni ed indennità previsti dall'articolo 14 delle norme regolamentari, ad eccezione dell'indennità di cui al capoverso d) dell'articolo stesso, che è soppressa con decorrenza dal 1.7.1970. |
Caveri (U.V.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Si tratta di un disegno di legge che accoglie le richieste dei controllori della Casa da gioco fatte già, credo, nell'anno 1973 e riportate in questa maniera a febbraio. Credo che anche la Giunta precedente qualche mese fa abbia concordato lo stesso tipo di indennità per cui non credo che il progetto di legge in questione presenti delle difficoltà. In pratica, si tratta di transitare dalla carriera C alla carriera B i controllori, così com'è richiesto da coloro che entrano adesso nella Casa da gioco.
Caveri (U.V.) - Interventi? Se non ci sono interventi, passiamo senz'altro all'esame degli articoli e alla votazione.
Articolo 1. Ci sono osservazioni sull'articolo 1? Lo metto in votazione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 21
L'articolo 1 è approvato all'unanimità.
Articolo 2. È approvato con lo stesso risultato.
Articolo 3. È approvato con lo stesso risultato.
Articolo 4. È approvato con lo stesso risultato.
Articolo 5. È approvato con lo stesso risultato.
Tabella A. È approvata con lo stesso risultato.
Tabella B. È approvata con lo stesso risultato.
Tabella C. È approvata con lo stesso risultato.
Procediamo allo scrutinio segreto per la votazione della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 24
Favorevoli: 22
Contrari: 2
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 104.
