Oggetto del Consiglio n. 1111 del 25 marzo 2015 - Resoconto
OGGETTO N. 1111/XIV - Disegno di legge: "Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di contributi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo e di agriturismo. Modificazioni alle leggi regionali 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1)".
Presidente - La parola al collega relatore Borrello.
Borrello (SA) - Grazie Presidente.
Il presente disegno di legge analizzato dalla III Commissione consiliare prevede le modificazioni alla legge regionale n. 29 del 2006, nel dettaglio: "Nuova disciplina dell'agriturismo" nell'ambito di una revisione complessiva della disciplina regionale concernente la concessione di contributi, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, così come auspicato nell'articolo 12, recante disposizioni per la revisione delle normative regionali in materia di contributi, discusso all'interno della legge finanziaria 2014-2016.
Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli: il primo articolo si riferisce alle finalità della legge stessa. L'articolo sicuramente più importante è l'articolo n. 2, il quale nello specifico all'interno del comma 1, nel modificare l'articolo 17 della suddetta legge elimina la possibilità di concedere agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto o attraverso la formula mista contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato, prevedendo unicamente la formula del mutuo a tasso agevolato. Il medesimo comma introduce la possibilità di finanziare le iniziative agevolabili attraverso misure cofinanziate nell'ambito di programmi cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: il PSR. Il comma 2 modifica l'articolo 18 adeguandone il contenuto alla previsione della sola modalità di finanziamento del mutuo a tasso agevolato. Il comma 3 sostituisce interamente il comma 20, in modo tale da modificare la disciplina della revoca delle agevolazioni. I comma 4, 7 e 8 dell'articolo 2 vanno a modificare e adeguare gli articoli 22, 32 e 33 della legge regionale per andare ad allinearsi alle modifiche introdotte dal presente disegno di legge. Il comma 5 introduce una precisazione secondo cui l'attività agrituristica rientra tra le attività di carattere agro-silvo-pastorali della legge regionale 11 del 1998: "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta". È un comma che prevede che, per i beni immobili di nuova costruzione funzionali all'esercizio di attività agrituristica, nello specifico ricadenti nella zona E, per i quali l'esercizio della predetta attività sia venuta meno, non sono ammessi usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali nei 20 anni successivi alla dichiarazione di agibilità. Tale modifica si rende necessaria per disincentivare possibili speculazioni edilizie nelle zone del piano regolatore definite dalla lettera E.
Per quanto riguarda gli articoli 3 e 4, ci sono delle norme transitorie e delle abrogazioni per allinearsi al disposto normativo della legge in oggetto.
L'ultimo articolo in analisi riguarda le disposizioni finanziarie, in particolare la situazione iniziale del fondo di rotazione costituito presso la società finanziaria regionale: la Finaosta S.p.A., ai sensi della legge regionale, ha aumentato di circa un milione di euro mediante il prelievo di disponibilità dal fondo di rotazione costituito presso la Finaosta stessa. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente, gli occorrenti storni fra i fondi di rotazione costituiti ai sensi delle leggi regionali 29/2006 e 46 del 1996. Vi ringrazio.
Presidente - Grazie collega. Siamo in discussione generale. Qualcuno chiede la parola? Non ci sono richieste in discussione generale su questo disegno di legge. Chiudiamo la discussione generale. Passiamo quindi all'articolato. Articolo 1. I colleghi sono pregati di votare. La votazione è chiusa.
Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2. Mettiamo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 34
Votanti: 34
Favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 3. Dobbiamo votare perché non c'è lo stesso numero. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 34
Votanti: 34
Favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità.
Colleghi, dobbiamo votare l'articolo 4. Posso dare lo stesso risultato? Stesso risultato. Articolo 5. Stesso risultato.
Pongo in votazione la legge nel suo complesso. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 35
Favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità.
Punto 29.02 all'ordine del giorno.