Oggetto del Consiglio n. 649 del 11 dicembre 1980 - Verbale

OGGETTO N. 649/80 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33, CONCERNENTE I FONDI DI ROTAZIONE".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale, concernente: "Rifinanziamento della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente i fondi di rotazione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.

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Il fondo regionale di rotazione istituito con legge regionale 8.10.1973, n. 33, potrebbe rivelarsi uno strumento efficace ad incentivare almeno alcuni settori di intervento della legge stessa se fosse adeguatamente finanziato.

Le domande di concessione di mutuo sono, specie per il capo 1° e 2°, eccedenti rispetto agli stanziamenti della legge e purtroppo risultano giacenti presso i competenti uffici molte pratiche arretrate.

La situazione più difficile si ritrova in effetti sul capo 1° della legge (villaggi rurali), dove le domande di mutuo inevase per carenza di stanziamento al 31.12.1979 ammontano a lire 2 miliardi.

Per tale motivo la Giunta regionale ha destinato parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1979 al rifinanziamento della legge regionale 8.10.1973, n. 33 (vedi art. 5 del disegno di legge n. 229) aumentando il fondo globale iscritto al cap. 50050.

Con il disegno di legge allegato, si effettua un rifinanziamento prelevando la disponibilità finanziaria creatasi per effetto della legge di assestamento del bilancio, per aumentare di lire 2 miliardi lo stanziamento del capitolo 25350, concernente la concessione di finanziamenti a valere sul capo 1° della citata legge regionale 33/1973.

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Disegno di legge n. 234

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................... n. .................: "Rifinanziamento della Legge regionale 8.10.1973, n. 33 concernente i fondi regionali di rotazione".

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Il Consiglio regionale ha approvato:

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità di cui alla Legge regionale 8.10.1973, n. 33 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 una ulteriore spesa di L. 2 miliardi.

Art. 2

La spesa per l'applicazione della presente legge graverà sul cap. 25350 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1980.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari somma del fondo globale iscritto al capitolo 50050 del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese

per l'adempimento di funzioni normali

(spese di investimento) L. 2.000.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 25350 Spese per finanziamenti sui fondi regionali

di rotazione istituiti per lo sviluppo delle

iniziative economiche in Valle d'Aosta

(capo I - Villaggi rurali)

- L.R. 8.10.1973, n. 33

- L.R. 11.8.1975, n. 41

- L.R. 5.7.1976, n. 23

- L.R. 24.8.1979, n. 61 L. 2.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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L'Assessore alle Finanze RAMERA illustra brevemente l'atto.

Il Consigliere TONINO chiede se la Giunta intende, in futuro, finanziare in modo massiccio questa legge sui fondi di rotazione. Ricorda che l'obiettivo sostanziale della legge sui fondi di rotazione è quello di avere uno strumento che consenta di intervenire nei tre settori fondamentali dell'Amministrazione regionale: Agricoltura, Industria e Turismo, e di poter valutare, anno per anno, dove destinare i futuri finanziamenti.

L'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali POLLICINI riferisce che nell'an-no in corso si è sanata la situazione giacente con un finanziamento di cinque miliardi destinati al settore alberghiero, al recupero dei villaggi rurali ed al patrimonio edilizio privato. Ritiene che la legge in esame sia molto importante perché favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente, che altrimenti andrebbe perduto, senza sacrificare ulteriori spazi di territorio, e che incentivi l'edilizia alberghiera, oggi fortemente penalizzata dagli elevati costi di costruzione.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE afferma che l'obiettivo di fondo sia di consentire alla Regione di intervenire per fronteggiare la crisi in atto che si prolunga da un certo tempo.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Articolo 2

Si dà atto che l'articolo 2, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Articolo 3

Si dà atto che all'articolo 3 il Presidente DOLCHI fa presente che si rende necessario inserire, dopo le variazioni in aumento, l'emendamento sottoriportato che ha ottenuto il parere favorevole dell'Assessorato delle Finanze:

"Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Si dà atto che l'articolo 3, nel testo modificato con l'emendamento d'ufficio proposto dal Presidente Dolchi, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutinatori Consiglieri Carral, Lanièce e Rolando, il Presidente DOLCHI accetta e comunica il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;

- Voti favorevoli: trenta;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Rifinanziamento della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente i fondi di rotazione".

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Disegno di legge n. 234

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................... n. .................: "Rifinanziamento della Legge regionale 8.10.1973, n. 33 concernente i fondi regionali di rotazione".

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Il Consiglio regionale ha approvato:

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità di cui alla Legge regionale 8.10.1973, n. 33 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 una ulteriore spesa di L. 2 miliardi.

Art. 2

La spesa per l'applicazione della presente legge graverà sul cap. 25350 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1980.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari somma del fondo globale iscritto al capitolo 50050 del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese

per l'adempimento di funzioni normali

(spese di investimento) L. 2.000.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 25350 Spese per finanziamenti sui fondi regionali

di rotazione istituiti per lo sviluppo delle

iniziative economiche in Valle d'Aosta

(capo I - Villaggi rurali)

- L.R. 8.10.1973, n. 33

- L.R. 11.8.1975, n. 41

- L.R. 5.7.1976, n. 23

- L.R. 24.8.1979, n. 61 L. 2.000.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Giulio Dolchi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Sergio Péaquin)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Luigi Pasquino)

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