Oggetto del Consiglio n. 118 del 27 marzo 1975 - Verbale
OGGETTO N. 118/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA E SULL'INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO VALDOSTANO".
Caveri (U.V.) - Riprendiamo l'articolo 20, di cui bisogna dare lettura.
Mappelli (D.C.) - Leggo l'articolo 20: "Articolo 20. Le funzioni di segretario dell'adunanza di cui all'articolo 18 sono esercitate dal Cancelliere capo del Tribunale di Aosta, che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari. Un esemplare è depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta, gli altri due sono trasmessi, rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.".
Leggo l'articolo 21: "Articolo 21. Il Tribunale di Aosta, nell'adunanza di cui all'articolo 18, decide, prima di procedere alle operazioni ivi previste, sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentate all'Ufficio regionale per il referendum popolare.".
Leggo l'articolo 22: "Articolo 22. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato, dichiara, con decreto, l'abrogazione della legge regionale o delle disposizioni di essa sottoposte a referendum. Il decreto è pubblicato entro cinque giorni nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di esso si dà notizia al Rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente della Commissione di Coordinamento, di cui all'articolo 45 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, e si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.".
Caveri (U.V.) - Sono un po' brevi questi termini o no? Va bene?
Mappelli (D.C.) - Leggo l'articolo 23: "Articolo 23. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nel Bollettino Ufficiale della Regione.".
Leggo l'articolo 24: "Articolo 24. Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione di una legge regionale o di alcune sue disposizioni, ne è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione. La legge o singole disposizioni di essa sottoposte a referendum e non abrogate non possono essere nuovamente sottoposte a referendum, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di effettuazione del precedente referendum.".
Leggo l'articolo 25: "Articolo 25. Se, prima della data dello svolgimento del referendum, la legge o le singole disposizioni di essa cui il referendum si riferisce siano state abrogate, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone che le relative operazioni non abbiano più corso ed invita l'Ufficio regionale per il referendum popolare a prenderne atto.".
Andrione (U.V.) - Semplicemente per un emendamento che, per comodità, verrà distribuito insieme ad altri emendamenti riferiti agli articoli 29 e 34. L'emendamento è aggiuntivo e consiste in una frase in più, puramente chiarificatrice e formale, dove si dice: "se, prima della data dello svolgimento del referendum, la legge o le singole disposizioni di essa cui il referendum si riferisce siano state abrogate" si aggiunge: "o siano state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale", che è una forma di abrogazione, però formalmente differente dall'abrogazione attraverso leggi. Poi il testo continua: "il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone che..." e via dicendo. Io pregherei di distribuirne, per gruppi, un certo numero di copie.
Chanu (D.P.) - Era questo l'articolo di cui avevo fatto cenno stamattina, sottolineando la possibilità di anomalie che da questa formulazione potevano sopravvenire in concreto, nel senso che effettivamente non poteva escludersi che, sotto il profilo di una formale abrogazione, la legge sottoposta già a referendum abrogativo venisse ripresentata con altra veste, abrogandosi la precedente, ma sostanzialmente identica, salvo qualche modifica, andando quindi così a vanificare l'iniziativa di referendum popolare, con l'aggravante che una situazione del genere avrebbe potuto ripetersi, se non perpetuarsi, anche in diverse altre occasioni. Ripeto: non mi sento in grado - anche perché il problema naturalmente dovrebbe venire approfondito e sviscerato - di proporre un emendamento, ma riprendo quanto ha detto stamane anche il Consigliere Dolchi che nel corso della discussione potevano verificarsi delle situazioni nelle quali, indipendentemente anche dall'approvazione del testo così com'è stato formulato dalla Giunta, sarebbe stato necessario un approfondimento.
A titolo di raccomandazione, gradirei che la Giunta, tenendo conto di queste osservazioni che avevo fatto e che ho ripetuto, non si esimesse in seguito - perché una legge potrà essere sempre una legge del genere, potrà essere sempre aggiornata e modificata - di affrontare con serietà il problema e di vedere se sia possibile - ripeto: non mi sento di dire, né di azzardare nessuna ipotesi alternativa - approfondendo il problema, evitare il verificarsi di queste situazioni che ho denunciato, che certamente potrebbero verificarsi, in modo da poter dare maggiore concretezza a questo nostro disegno di legge.
Andrione (U.V.) - Certamente rimaniamo aperti alla possibilità di trovare una dizione che sia conforme allo spirito della legge, che scansi qualsiasi tentativo di evitare il referendum. Si tratta, però, in gran parte di un problema di prassi, cioè di azione concreta, di vedere come le differenti forze politiche, come i Consiglieri, come la popolazione si pongono rispetto a questo problema. Credo che nessuno - e neanch'io - possa studiare un articolo di legge tale da garantire l'impossibilità di un trucco che vanifichi la possibilità di un referendum, anche se, ripeto, l'unica sanzione seria, sicura è quella politica, perché poi i trucchi si pagano, ecco, specialmente quando c'è la possibilità di fare un referendum, quindi, lasciamo l'articolo com'è. Rimaniamo aperti e, se ci sono delle proposte, se c'è una possibilità di discutere le modificazioni, certamente le accoglieremo.
Caveri (U.V.) - Il Consiglio è d'accordo di accogliere l'emendamento del Presidente della Giunta: "o siano state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale"? Sì? Sì, va bene.
Mappelli (D.C.) - Proseguo nella lettura: "Titolo II. Referendum consultivo previsto dall'articolo 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. Articolo 26. Agli effetti dell'articolo 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni di cui si intende variare la circoscrizione o la denominazione.".
Leggo l'articolo 27: "Articolo 27. I quesiti da sottoporre a referendum per l'istituzione di nuovi Comuni o per la modificazione delle circoscrizioni comunali o delle denominazioni di Comuni devono essere espressi, rispettivamente, con le seguenti formule: a) "Volete che il territorio della frazione (o delle frazioni) ... sia separato dal Comune (o dai Comuni) di... per formare Comune a sé stante?"; oppure "Volete che i Comuni di... siano fusi tra loro per costituire insieme un nuovo Comune?"; b) "Volete che il territorio della frazione (o delle frazioni) ... sia separato dal Comune di... per entrare a far parte integrante del Comune di...?"; c) "Volete che la denominazione del Comune di... sia mutata in quella di...?". Le formule sono completate con le indicazioni del caso. Nel caso sub a) del comma precedente, deve essere inserita anche l'indicazione del nome del nuovo Comune del quale si propone l'istituzione per separazione o per fusione.".
Leggo l'articolo 28: "Articolo 28. Il referendum di cui ai due articoli precedenti è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad iniziativa della Giunta regionale o di membri del Consiglio regionale oppure del popolo valdostano, secondo le norme degli articoli 27 e 28 dello Statuto speciale per Valle d'Aosta, nonché degli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, approvato nelle adunanze consiliari del 16 ottobre e 21 novembre 1970.".
Andrione (U.V.) - Il testo dell'articolo 28 dovrebbe essere modificato. Io do lettura della modifica, che credo sia stata largamente discussa in Commissione e che dice: "Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta ad iniziativa della Giunta Regionale oppure di uno o più membri del Consiglio Regionale: nel primo caso, il Presidente della Giunta ne informa il Presidente del Consiglio; nel secondo caso, il Consigliere o i Consiglieri che assumono l'iniziativa del referendum consultivo trasmettono la richiesta al Presidente del Consiglio, il quale la inoltra al Presidente della Giunta. In ogni caso, il Presidente del Consiglio dà comunicazione all'Assemblea delle richieste di referendum consultivo di cui abbia avuto notizia o che gli sia pervenuta per l'inoltro al Presidente della Giunta. Nel caso in cui la Giunta Regionale o Consiglieri regionali o tremila elettori presentino - anziché la richiesta di referendum di cui al comma precedente - una proposta di legge ai fini di cui all'articolo 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il Presidente del Consiglio Regionale ne informa l'Assemblea e ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta, affinché questi indica il referendum, ai sensi del comma precedente. In tal caso, i termini previsti dal Regolamento interno del Consiglio Regionale, in ordine al procedimento legislativo, sono sospesi fino alla proclamazione dei risultati del referendum".
Caveri (U.V.) - Se può darci l'emendamento...
Andrione (U.V.) - Si vous ne l'avez pas... je vous l'avais donné, vous l'avez devant vous!
Caveri (U.V.) - Sembrerebbe che un solo Consigliere sia un po' poco per determinare un referendum consultivo...mah! Ci sono osservazioni su queste modifiche dell'articolo 28? Avete il testo dell'emendamento?
Mappelli (D.C.) - Allora, se ho capito bene, anche l'articolo 29, che nel nuovo testo reciterebbe: "Se l'esito del referendum consultivo è favorevole in tutti i Comuni che hanno partecipato alla consultazione, la Giunta Regionale provvede a presentare al Consiglio la proposta di legge di cui all'articolo 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in armonia con i risultati del referendum, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del medesimo. Ove la proposta sia già stata presentata al Consiglio regionale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 28 della presente legge, il Presidente della Giunta provvede a dare immediata notizia al Consiglio dei risultati del referendum.". Questo sarebbe il nuovo articolo 29.
Dujany (D.P.) - Per quanto riguarda l'articolo 28, stamane avevamo suggerito la possibilità di prevedere quell'iniziativa, oltre che per la Giunta, per i membri del Consiglio regionale e se ci sono 3.000 firme, anche per le Amministrazioni comunali. Ora, è vero che il nostro Statuto non cita i Consigli comunali, però è altrettanto vero che la Costituzione prevede l'iniziativa dei Comuni e la Sardegna, nella sua legge, ha previsto l'iniziativa dei Comuni, come l'ha prevista la Regione Veneto. Non so quindi se non sia opportuno in questo quadro di carattere così... di disposizioni costituzionali, che non sono previste dal nostro Statuto, ma dalle disposizioni più generali della Costituzione, di aggiungere anche l'iniziativa da parte dei Consigli comunali.
Caveri (U.V.) - Mi pare che le norme dello Statuto speciale prevalgano sulle norme della Costituzione, perché altrimenti sarebbe inutile fare uno Statuto speciale. Evidentemente, le norme dello Statuto speciale prevalgono sulle norme della Costituzione!
La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Io volevo dire solo questo: se si vuole modificare lo Statuto, si modifica l'articolo 30, se non si vuole modificare lo Statuto, si mantiene quello che lo Statuto dice e non si aggiungono altri soggetti, perché sennò vale la tesi che è stata - credo autorevolmente sostenuta - della svista del legislatore di parlare di iniziativa per il referendum della Giunta regionale - non vado oltre, dico solo della Giunta regionale -, che, evidentemente, non ha nessun interesse a promuovere dei referendum. Allora o facciamo la modifica così come avevo proposto questa mattina, ed è una certa linea politica, però dalla stragrande maggioranza del Consiglio è venuta l'indicazione opposta... Manteniamo quindi una linea logica e manteniamo nei termini, nei binari giusti questo progetto di referendum non allargando, perché in realtà, secondo quanto si era detto, bisognerebbe restringere, almeno, secondo un'opinione personale, bisognerebbe restringere. Se manteniamo invece l'articolo 30 così com'è formulato, non allarghiamo i soggetti.
Chanu (D.P.) - A parte che, più che di articolo 30, qui si dovrebbe parlare di articolo 42, non di articolo 30 o di articolo 28... Il problema per me è un altro: praticamente questo tipo di referendum consultivo nasce dalla disposizione statutaria come iniziativa, come conseguenza di un'iniziativa legislativa, cioè, se non vado errando, la Regione, allorquando c'è una proposta di iniziativa legislativa volta a modificare l'assetto dei Comuni, deve sentire gli interessati prima di decidere, mi sembra che l'articolo dello Statuto dica questo.
Io non è che faccia questioni su questo referendum consultivo in anticipo, perché qui sembrerebbe che questo articolo 28 tratti di due ipotesi: l'una, quella di un referendum consultivo prima di un'iniziativa legislativa; l'altra, più aderente allo Statuto, di un referendum indetto dalla Regione per sentire gli interessati allorquando si trova di fronte ad un'iniziativa legislativa che, come sappiamo tutti, può essere o di pertinenza della Giunta, o di pertinenza del singolo Consigliere, o di pertinenza dei famosi 3.000 elettori. Se vogliamo mantenere questo istituto del referendum, diciamo in prevenzione - lo chiamo così, con un termine... - cioè una richiesta di referendum prima che ci sia un'iniziativa legislativa... non vedo per quale motivo nel primo comma emendato si faccia solo riferimento ad un'iniziativa della Giunta o di uno o più membri del Consiglio regionale e non ci potrebbero essere, in ipotesi, i 4.000 elettori che allora, avvalendosi di una... ma anche per il Titolo II se vogliamo accennare a questa forma di referendum. Sia ben chiaro che io avevo delle idee piuttosto più restrittive, cioè, secondo me, il referendum non poteva partire come atto iniziale... La richiesta di referendum era una conseguenza di un'iniziativa legislativa, che non poteva andare avanti se poi non veniva indetto il referendum. Qui si è voluto inserire anche una possibilità - se ho ben capito - di referendum consultivo indetto ad iniziativa della Giunta regionale, oppure di uno o più membri del Consiglio regionale, ma la Giunta regionale o uno o più membri del Consiglio regionale o 3.000 elettori portano la proposta di legge, che poi viene sottoposta a referendum, non portano una richiesta, un'iniziativa di referendum. Non so se mi sono spiegato.
Se stiamo all'articolo 42, in relazione all'articolo 28, non vedo... si può anche mantenere questa dizione, però effettivamente mi sembra che un'iniziativa di referendum consultivo lo Statuto non la preveda. Lo Statuto prevede un referendum consultivo come conseguenza di un'iniziativa legislativa in questi settori. No, perché allora non c'era bisogno di bipartire in due commi. Il secondo comma dice: "Nel caso in cui la Giunta Regionale o Consiglieri regionali o tremila elettori presentino - anziché la richiesta di referendum di cui al comma precedente - una proposta di legge ai fini dell'articolo 42...", ma l'articolo 42 dello Statuto non pone delle alternative, cioè o chiedi il referendum oppure fai la proposta di legge ...(voce)... sì, sentite, quando c'è la proposta di legge, non l'iniziativa di referendum. Non voglio fare dei bizantinismi, adesso...
Andrione (U.V.) - No, ma qui dice: "Nel caso in cui la Giunta regionale o Consiglieri regionali o tremila elettori presentino - anziché la richiesta di referendum... - una proposta di legge..." ...(voci)... e cioè il primo comma è: "Il referendum consultivo è indetto..." ...(voce)... no, ma su questo sono d'accordo. Credevo che fosse chiaro che prima ci fosse l'iniziativa legislativa.
Chanu (D.P.) - ... due casi, io non lo so...
Andrione (U.V.) - No, invece lo prevede. Chiedo scusa, perché parla di referendum consultivo, cioè referendum, è soltanto quello che è previsto dall'articolo 42. Si presuppone che ci sia una proposta di legge.
Chanu (D.P.) - L'iniziativa legislativa... e allora che ragione ha la prima parte dell'articolo 28?
Andrione (U.V.) - Per le modalità con le quali è indetto: "Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta ad iniziativa della Giunta Regionale, oppure di uno o più membri del Consiglio Regionale...".
Chanu (D.P.) - Non ha più senso la seconda parte se riteniamo che il referendum, come dice lo Statuto, è conseguenza di un'iniziativa legislativa. Leggiamo l'articolo 42...
Andrione (U.V.) - Chiedo scusa: "La Regione, sentite le popolazioni interessate - quindi il "sentite", secondo noi, è un referendum consultivo - può con legge istituire nei propri territori nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni", però le puoi sentire, consultare.
Chanu (D.P.) - Prima o dopo?
Andrione (U.V.) - No, soltanto quando c'è un disegno di legge.
Chanu (D.P.) - E allora stiamo al secondo comma, non facciamo delle complicazioni, cioè, quando c'è un'iniziativa legislativa che è proposta in questa materia dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali o da 3.000 elettori, viene indetto il referendum...
Andrione (U.V.) - Dice di abrogare il primo comma?
Chanu (D.P.) - Io non dico di abrogarlo...
Caveri (U.V.) - Parlate uno per volta, per piacere, non vorrei che intervenisse subito il Consigliere Dolchi perché altrimenti parlereste in tre!
Andrione (U.V.) - Io chiedo solo di capire qual è il concetto del Consigliere Chanu.
Chanu (D.P.) - Effettivamente ritenete che sia necessaria una proposta di legge, un'iniziativa legislativa a monte di una richiesta di referendum, oppure no?
Andrione (U.V.) - È fuori discussione.
Chanu (D.P.) - Se questo è fuori discussione, io dico che il primo comma non si attaglia con il secondo, perché il secondo fa un caso che sembra particolare, mentre invece è il caso generale, cioè parla dell'iniziativa legislativa.
Andrione (U.V.) - Magari ho letto male, però il primo comma dice com'è indetto il referendum consultivo, il secondo fa il caso specifico di quando questo tipo di proposta di legge presentata, si fanno i tre casi: Giunta regionale, 12 Consiglieri regionali o 3.000 elettori... iniziativa di legge, però nel primo comma si dice quali sono le modalità per indire un referendum consultivo, sennò come lo si indice?
Chanu (D.P.) - Non è solo una questione di modalità, scusami, qui si parla di potere d'iniziativa che, fra l'altro, per questo tipo di referendum, se leggo bene il primo comma, spetterebbe soltanto alla Giunta o ai Consiglieri, nemmeno più a quei 4.000 elettori che possono presentare referendum abrogativo.
Andrione (U.V.) - Perché è un'iniziativa...
Chanu (D.P.) - Tremila come iniziativa di legge, come proposta di legge, non come richiesta di referendum.
Andrione (U.V.) - Ma su detta proposta di iniziativa obbligatoriamente si instaura un referendum consultivo.
Chanu (D.P.) - D'accordo, ma allora perché devi fare questi due commi? Uno non ha senso, il primo viene a non avere un senso.
Andrione (U.V.) - Io non sono completamente d'accordo.
Chanu (D.P.) - Io questa discussione l'ho già fatta in sede di Commissione, effettivamente non si hanno le idee chiare.
Caveri (U.V.) - Darò la parola al Consigliere Milanesio e poi al Consigliere Dolchi seguendo l'ordine cronologico delle domande presentate dai Consiglieri.
Sulla questione che un organo, o un altro, o un altro ancora abbia il diritto di presentare, di promuovere un'iniziativa del genere mi permetto di osservare che l'articolo 42 dice: "La Regione" genericamente, quindi non dice l'articolo 42 se debba essere un organo o l'altro. Nell'assenza di una disposizione in tal senso, quando si dice: "la Regione", quindi vuol dire che qualunque organo della Regione può assumere un'iniziativa del genere, quindi mi pare che ...(voce)... ah, no! I Comuni non sono organi della Regione, perché gli organi della Regione sono: il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio.
Mi sembra quindi che questa discussione non abbia un'importanza pratica, tanto più che poi la dizione: "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge..."... evidentemente l'articolo 42 prevede quest'ordine cronologico: che prima si sentano i Comuni e poi si assuma l'iniziativa della legge, quindi non è una grossa questione. Comunque, qualunque organo della Regione può assumere un'iniziativa del genere.
La parola al Consigliere Milanesio.
Milanesio (P.S.I.) - Sì, mi pare che sia pacifico quanto dice in questo momento il Presidente del Consiglio. Voglio solo osservare al Presidente della Giunta un aspetto particolare dell'articolo 28, così come viene proposto nell'emendamento. Io non ritengo - non lo ritengo, comunque possiamo stabilirlo, però in questo caso... - che l'articolo 42 dica che necessariamente per fare il referendum - consultivo in questo caso - ci voglia una proposta di legge, ma una cosa è certa: che l'articolo 28, così com'è formulato in questo momento, lascia aperte le due strade. Lascerebbe aperta una richiesta di referendum consultivo riferito alle popolazioni interessate, che potrebbe avvenire anche non mediante presentazione di disegno di legge (perché la prima parte dell'articolo 28 non fa esplicito riferimento alla presentazione di disegno di legge), mentre la seconda parte dell'articolo 28, cioè esattamente laddove si dice: "nel caso in cui la Giunta Regionale, o Consiglieri regionali, o tremila elettori presentino - anziché la richiesta di referendum di cui al comma precedente - una proposta di legge ai fini di cui all'articolo 42...", che poi sarebbe la stessa cosa... perché evidentemente, cosa succede? Che il Consigliere che presenta una legge regionale per fondere due Comuni o separare la frazione di un Comune e farla diventare Comune con l'iniziativa di legge ha innescato automaticamente il processo di referendum consultivo, ma ai sensi del secondo comma. Un Consigliere potrebbe invece, sempre secondo l'articolo 28, presentare un'istanza al Presidente della Giunta, ecco, ma non so di che tipo. Io ritengo che non possa che essere di tipo legislativo, perché altrimenti non sarebbe produttiva agli effetti... cioè non potrebbe mandare una lettera al Presidente del Consiglio o della Giunta, dicendo: "Caro Presidente, ti invito a convocare il referendum...", eccetera. Non penso che sarebbe produttiva agli effetti una lettera; ci potrebbe essere in questo caso al limite una mozione presentata in Consiglio e deliberata dal Consiglio, ecco, in questo caso però siamo sempre lì: è una forma non prevista, non contemplata. Io ritengo che comunque la sola forma che possa consentire di scatenare questo meccanismo sia la presentazione di un progetto di legge; questo può avvenire da parte della Giunta e da parte dei singoli Consiglieri.
Ecco, però siamo sempre lì. Allora, consideriamo la prima parte dell'articolo 28 come una parte - diciamo così - esplicativa di come viene indetto il referendum. Allora, già che ci siamo, facciamo sempre l'ipotesi di disegno di legge o di proposta di legge, perché altrimenti si potrebbe pensare che ci sia anche un'altra forma con cui si può chiedere il referendum, che però non viene precisata nella prima parte dell'articolo 28, ripeto: si potrebbe pensare che una semplice mozione presentata da un Consigliere e approvata dal Consiglio regionale possa far scaturire il referendum consultivo, che poi, per forza di cose, dovrà tradursi in un disegno di legge se vorrà essere produttivo agli effetti di quella proposta, per intenderci. L'articolo 42 dice: "La Regione può con legge istituire...", quindi è chiaro che l'unico strumento con cui si può istituire nei territori, nei propri territori nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni è la legge.
In base all'articolo 28, primo comma, il meccanismo con cui si scatena il referendum consultivo potrebbe anche essere un altro - non so se mi spiego - mentre la legge non può che essere la conclusione, il meccanismo con cui si innesca questo processo, ai sensi dell'articolo 28, potrebbe anche essere un altro che non viene però specificato: ecco perché forse è bene far riferimento sempre e solo esclusivamente a leggi o a iniziative di leggi.
Dolchi (P.C.I.) - Effettivamente, il fatto che esistono due tipi di iniziative di legge emana dalla dizione, perché, in un primo tempo, parliamo di richiesta di referendum consultivo... tant'è vero che nel secondo comma, alla terza linea, si fa espressamente riferimento alla differenza dicendo: "anziché la richiesta di referendum di cui al comma precedente". Si dice quindi: una volta io - io Consigliere, perché c'è, è previsto anche questo caso - con un'istanza, perché in questo caso si dovrebbe interpretare così, al Presidente del Consiglio richiedo di poter essere messo in grado... da parte del Presidente della Giunta a cui questa richiesta viene trasmessa... che attraverso il referendum consultivo le popolazioni di quel Comune del quale voglio cambiare il nome si pronuncino.
Su questa istanza che io faccio - lo abbiamo già detto in Commissione e anche se ci è stato spiegato che poteva essere più restrittivo, perché si obbligava la Giunta e il Consigliere a predisporre un disegno, o un progetto, o una proposta di legge - ci sembra che valga la spesa insistere su questo fatto: sia la Giunta, sia i Consiglieri, sia i 3.000 elettori, per far scattare il referendum consultivo, debbono presentare l'iniziativa legislativa, perché questo? Anche perché in questo modo si sa con esattezza su cosa devono pronunciarsi le popolazioni interessate e si sa esattamente su che cosa il Consiglio regionale, dopo che le popolazioni interessate si saranno pronunciate, si deve a sua volta pronunciare. Questo perché potrebbe esserci una differenza fra l'istanza, la richiesta di referendum consultivo promosso o dalla Giunta, o dai Consiglieri e poi il testo definitivo sottoposto all'esame del Consiglio, che mi sembra sia stato appurato in Commissione è comunque poi l'unico organo sovrano che deve in definitiva approvare la legge.
In parole povere quindi siamo d'accordo sul secondo comma, vogliamo considerare il primo comma - si potrebbe anche vedere di posporlo - come indicativo dell'iter che deve seguire questa iniziativa. Riteniamo che senz'altro vadano cancellate le due righe: "anziché la richiesta di referendum di cui al comma precedente". Nella sostanza noi siamo dell'avviso - e lo abbiamo già detto in Commissione - che l'iniziativa debba comunque essere legislativa sia da parte della Giunta, che da parte dei Consiglieri, che da parte dei 3.000 elettori e che non ci sia quindi questa doppia interpretazione del referendum richiesto senza che ci sia la legge. Questo è il concetto, poi vediamo nelle parole come tradurlo.
Chanu (D.P.) - Mi sembra che il Consigliere Dolchi abbia puntualizzato il problema. Volevo soltanto, ad abundantiam, fare presente come il mantenere la doppia dizione - cioè la doppia possibilità di referendum iniziale o di referendum in conseguenza di una iniziativa legislativa - si rivolgerebbe, fra l'altro, contro le stesse popolazioni, le quali non so per quale motivo in questo primo comma non potrebbero avere iniziativa di referendum. Non so perché qui il referendum potrebbe essere soltanto richiesto o dai Consiglieri regionali, o dalla Giunta. Non è questione di iniziativa di leggi regionali da parte di un Comune, da parte di popolazioni interessate, di 4.000 elettori di Aosta o 3.000... no, ma dico per una richiesta di referendum, non come richiesta di iniziativa, è qui che non ci capiamo... Che sia abrogativo o che sia consultivo ritengo che effettivamente sarebbe un assurdo - e questo dà ragione alla tesi del Consigliere Dolchi - dover pretendere che un'iniziativa di referendum, prima di un disegno di legge presentato, spetti soltanto al Consiglio o spetti soltanto alla Giunta, quando sappiamo che proprio la natura delle iniziative di referendum è squisitamente, eminentemente popolare... e della Giunta... o prima dei Consiglieri, ma è un mezzo che è dato al popolo, questo per ragioni di principio. Il referendum è lo strumento, diciamo, di massima popolare, che poi ci possa essere un sostitutivo degli organi rappresentativi del popolo - Consiglieri e Giunta - è un conto, ma qui si arriverebbe a questo assurdo di dover dire che le popolazioni interessate non possono servirsi dello strumento del referendum consultivo in anticipo, mentre, invece, questo potrebbe essere fatto dai Consiglieri, dal Consigliere anche addirittura, o dalla Giunta. Ecco perché, giustamente, a mio avviso, per dare senso alla legge, bisogna limitarsi alla sola ipotesi di cui al secondo comma e naturalmente prendere dal primo comma la parte organizzativa di questo referendum. Ma è certo che il referendum dovrà e potrà venire indetto dal Presidente della Giunta una volta che il Presidente del Consiglio gli avrà trasmesso il disegno di legge: soltanto quando questo disegno o questo progetto di legge sia stato presentato, non prima.
Caveri (U.V.) - Se si pensa alla vecchia procedura stabilita finora per i cambiamenti previsti da questi articoli di cui discutiamo, essa stabiliva che la frazione interessata o le frazioni interessate potessero promuovere una procedura del genere. Era la frazione o erano le frazioni interessate che presentavano una domanda al Prefetto - in questo caso al Presidente della Giunta - per arrivare a delle conclusioni del genere. Ora, io volevo dire questo: il primo comma dell'articolo 28 permette, appunto, questa "iniziativa" - tra virgolette - non in termini di tecnica giuridica, ma in termine improprio, dà questa facoltà chiamiamola "di promozione" alla frazione o alle frazioni che possono chiedere al Presidente della Giunta di indire il referendum, quindi ecco perché il primo comma dell'articolo 28: questo comma permette appunto alle popolazioni interessate di essere le promotrici di questi provvedimenti legislativi, invece sopprimendo il primo comma togliamo una possibilità. È vero che una frazione o le frazioni possono sempre trovare nel Consiglio un Consigliere che sia paladino della separazione o della riunione delle frazioni in un solo Comune, però lasciando al Presidente della Giunta la facoltà di cui al primo comma dell'articolo 28, noi diamo maggiori possibilità alle popolazioni interessate di far sentire la loro voce.
D'altra parte, è anche vero quello che hanno detto i Consiglieri Milanesio e Dolchi: che l'articolo 28, com'è stato configurato dal Presidente della Giunta, prevede due strade: la prima strada è quella di indire referendum prima che sia stata presentata una proposta di legge; la seconda, invece, è l'ipotesi inversa. Non vedo perché si debba sopprimere una strada, è meglio lasciare che vi siano le due vie perché così le disposizioni sono più complete, una cosa non esclude affatto l'altra, quindi, da un punto di vista pratico, si può benissimo accogliere la proposta della Giunta, perché prevede due soluzioni e due vie. Perché dobbiamo limitare le possibilità? Visto che siamo per il referendum consultivo lasciamo che vi siano le due vie. Quali sono le conseguenze negative di queste due soluzioni? Nessuna. Vorrei sapere dai Consiglieri che hanno parlato in senso contrario quali sono le conseguenze negative del fatto che esistano queste due strade.
Chanu (D.P.) - Lei dice cose giustissime, che però fanno riferimento ad un'iniziativa, chiamiamola informale, da parte delle popolazioni interessate che non trova nessun riscontro nel primo comma dell'articolo 28, dove si parla di iniziativa della Giunta regionale oppure di uno o più membri del Consiglio regionale né più, né meno. Se dopo "con decreto del Presidente della Giunta regionale ad iniziativa della Giunta regionale" volessimo ancora aggiungere: "qualora ne sia stata fatta domanda dalle popolazioni interessate", beh, allora potrei capire che il discorso del Presidente del Consiglio ha un senso. In questo caso l'iniziativa di referendum di cui al primo comma non parla né per implicito, né per esplicito di un'iniziativa delle popolazioni interessate, perché il Presidente della Giunta che riceve la lettera non ha nessun potere e dovere di farla propria e di creare lui stesso un'iniziativa se la legge non lo dice, è questo il punto. Io sarei ben lieto che questa iniziativa da parte delle popolazioni interessate potesse avere corpo in questo nostro articolo di legge, ma ritengo che questo articolo di legge, così come proposto, non dia questa possibilità perché riduce l'iniziativa al Presidente della Giunta e ai membri del Consiglio regionale e quindi si pone praticamente in contrasto con il secondo comma, che, evidentemente, è più ligio alla prassi che imporrebbe lo Statuto, che dice: "Prima ci sia una proposta di legge". L'iniziativa della proposta di legge può anche investire le popolazioni interessate con i 3.000 proponenti, ma non so peraltro quanti Comuni della Valle d'Aosta, quante frazioni della Valle d'Aosta avranno 3.000 proponenti interessati a questo, quindi, quanto meno, ci potrebbe essere questa possibilità. Se si riuscisse ad inserire, oltre all'iniziativa della Giunta regionale, il caso in cui sia fatta domanda al riguardo da parte delle popolazioni interessate, io allora sarei ben lieto di sottoscrivere, de plano, l'articolo. Se questa previsione manca, a mio avviso, le perplessità del Consigliere Dolchi rimangono e rimangono perfettamente legittime.
Andrione (U.V.) - Mi sembra che si complichi troppo un discorso, che forse è semplice. Possiamo accettare di togliere le parole: "anziché la richiesta di referendum di cui al comma precedente" per non confondere le idee, direi che al primo comma lasciare le cose come... perché è un comma di procedura, insomma, di "come si fa". Se vi è il dubbio della lettera, della non lettera, della mozione o roba di questo genere, si dice: "Il referendum consultivo è indetto, su presentazione di un disegno di legge, con decreto del Presidente della Giunta..." e via dicendo. Mi sembra che, obbligando a presentare ...(voce)... come? Non ho capito, chiedo scusa ...(voce)... no, ma dico: "...è indetto...", cioè c'è l'obbligo della presentazione di un disegno di legge ...(voce)... ah, e cosa proponi? ...(voce)... come? Su presentazione di un progetto di legge? Va bene. Allora: "Il referendum consultivo è indetto, su presentazione di un progetto di legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale...oppure di uno o più membri del Consiglio regionale: nel primo caso..." e via dicendo. Questa è una norma di procedura di come viene indetto questo referendum consultivo, invece, nel caso in cui l'iniziativa sia assunta in maniera autonoma o dalla Giunta regionale, o da 12 Consiglieri regionali o da 3.000 elettori, che presentino una proposta di legge ai fini dell'articolo 42, però servendosi dell'articolo 28... delle leggi regionali e allora si segue il secondo comma...
Caveri (U.V.) - Io mi permetto di dire che questa formulazione è più infelice della prima, perché l'articolo 28, così come era stato proposto prima dal Presidente della Giunta, era più chiaro, invece con questa seconda dizione è molto più confuso.
Andrione (U.V.) - No, non è confuso, obbliga soltanto a presentare un progetto di legge. Non è per niente confuso, dice qual è la procedura che deve essere obbligatoriamente seguita per indire il referendum consultivo, però obbliga, per fare un referendum consultivo, a presentare un progetto di legge. Io avevo scritto: "disegno di legge" perché...
Caveri (U.V.) - Sarebbe il primo comma dell'articolo 28? Ma si confondono le due ipotesi!
Andrione (U.V.) - No, perché nella seconda ipotesi i 3.000 elettori...
Caveri (U.V.) - Va beh, bisognerebbe però fare delle copie di quest'ultimo emendamento per potere...
Andrione (U.V.) - Faccio fare le copie. Non è detto quello che dici tu. Chiedo scusa, non è detto perché qui si parla di Consiglieri regionali, tenendo presente l'articolo 30, cioè l'iniziativa... che è una cosa differente, la Giunta regionale può proporre il referendum ...(voce)... no, appunto, perché sono due cose differenti. Ci sono due commi ...(voce)... no, non va in Commissione questo perché la si vota oggi. Chiedo scusa, Consigliere Chanu, questo disegno di legge lo si vota oggi, se voi votate contro, vi pigliate le vostre responsabilità, ma lo si vota oggi, in Commissione non si torna più!
Chanu (D.P.) - Presidente Andrione, è evidente una cosa sola: che qui sopra le idee chiare non le ha nessuno, ma tanto meno le hai tu! Non le ha il Presidente della Giunta le idee chiare...
Andrione (U.V.) - E tanto meno il Capogruppo dei D.P.!
Chanu (D.P.) - ... tanto meno le ha il Presidente della Giunta, che è responsabile di aver portato avanti questo disegno così com'è...
Andrione (U.V.) - ... responsabilità che prende chiedendo che si voti sulla legge, chiedendo che tu voti su questa legge!
Caveri (U.V.) - Invece di fare queste polemiche, sarebbe meglio vedere questo testo com'è per capirne qualche cosa. Allora, aspettiamo il testo dell'emendamento per proseguire l'esame, per forza no? ...(voce)... Come? ...(voce)... Sì, ma io domando di vedere il testo...
Andrione (U.V.) - Chiedo la cortesia di sospendere per cinque minuti; do il testo, dopodiché chiedo che venga messo in votazione immediatamente, va bene? Voi voterete contro, però verrà messo in votazione, perché a un certo momento non si può andare avanti facendo solo delle discussioni sterili, bisognerà bene che si prenda posizione, no? Chiedo cinque minuti di sospensione.
Milanesio (P.S.I.) - Prima dell'eventuale sospensione richiesta dal Presidente della Giunta, volevo leggere una formulazione che intanto io ho preparato sulla base di quello che stava dicendo prima proprio il Presidente della Giunta. Non so se possa essere accolta per andare incontro a queste richieste. Allora, riprendiamo l'articolo 28, si potrebbe dire: "Il referendum consultivo è indetto su presentazione di un progetto di legge, con decreto del Presidente della Giunta, ad iniziativa della Giunta Regionale oppure di uno o più membri del..." e si va avanti fino a dove si dice "il quale la inoltra al Presidente della Giunta.". Tutto bene. Poi io salterei "In ogni caso, il Presidente del Consiglio dà comunicazione all'Assemblea...", non lo metterei quello e riprenderei laddove dice: "Nel caso in cui..." e salterei "la Giunta regionale o Consiglieri regionali" e direi: "Nel caso in cui tremila elettori presentino una proposta di legge ai fini di cui all'articolo 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il Presidente del Consiglio Regionale ne informa l'Assemblea e ne dà immediatamente comunicazione al Presidente della Giunta, affinché questi indica il referendum..." e via di seguito. Mi pare che in questo modo abbiamo contemperato tutte le esigenze, non si crea la doppia figura, mi pare che non succeda niente...
Caveri (U.V.) - Senta, Consigliere Milanesio, se vogliamo discutere seriamente e esaminare... allora lei è pregato di presentare un emendamento per iscritto, quindi sospendiamo la seduta in attesa di questo testo, perché senza un testo come si fa? Io salterei di qua... io salterei di là... e chi ne capisce qualche cosa?
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,34 alle ore 18,04.
Caveri (U.V.) - Do la parola al Presidente della Giunta per la lettura del testo definitivo degli articoli 28 e 29.
Andrione (U.V.) - È stato raggiunto, credo, un accordo sul testo degli articoli 28 e 29 che leggo di seguito.
L'articolo 28 verrebbe così modificato: "Articolo 28. Il referendum consultivo è indetto su presentazione di un progetto di legge, con decreto del Presidente della Giunta, ad iniziativa della Giunta Regionale, oppure di uno o più membri del Consiglio Regionale: nel primo caso, il Presidente della Giunta ne informa il Presidente del Consiglio; nel secondo caso, il Consigliere o i Consiglieri che assumono l'iniziativa trasmettono la richiesta al Presidente del Consiglio, il quale la inoltra al Presidente della Giunta. Nel caso in cui tremila elettori presentino una proposta di legge ai fini di cui all'articolo 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il Presidente del Consiglio Regionale ne informa l'Assemblea e ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta, affinché questi indica il referendum, ai sensi del comma precedente. Nei casi sopra contemplati i termini previsti dal Regolamento Interno del Consiglio Regionale in ordine al procedimento legislativo sono sospesi fino alla proclamazione dei risultati del referendum.".
L'articolo 29 viene estremamente semplificato e dice soltanto (questo per lasciare libero il Consiglio): "Articolo 29. Accertato l'esito del referendum consultivo, il Presidente della Giunta Regionale lo comunica al Presidente del Consiglio, che sottopone al Consiglio stesso la proposta di legge relativa.".
Chanu (D.P.) - Non è per fare dell'ostruzionismo, ma solo perché forse il primo comma potrebbe suonare meglio, se anziché: "Il referendum consultivo è indetto su presentazione di un progetto di legge con decreto del Presidente della Giunta, ad iniziativa della Giunta Regionale", si dicesse: "Il referendum consultivo è indetto, con decreto del Presidente della Giunta, su presentazione di un progetto di legge ad iniziativa della Giunta Regionale...".
Caveri (U.V.) - Mi pare che il Presidente della Giunta abbia accolto la proposta del Consigliere Chanu di posposizione, nel senso di dire: "Il referendum consultivo è indetto, con decreto del Presidente della Giunta, su presentazione di un progetto di legge...", eccetera e poi all'articolo 29 si aggiungono infine le seguenti parole ", entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum stesso.", perché se non si dice "del referendum stesso", non si sa a che cosa si riferisce. Siccome prima si parla del progetto di legge, cioè lo comunica, il risultato, quindi è meglio ripetere "del risultato del referendum stesso".
Allora, pongo in votazione, per alzata di mano, prima l'articolo 28 e poi l'articolo 29, così come modificati. Chi è favorevole all'articolo 28, modificato nel modo che si è detto, è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Chi è favorevole all'articolo 29, modificato come si è detto, è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Entrambi gli articoli quindi sono approvati. Passiamo all'articolo 30.
Mappelli (D.C.) - Leggo l'articolo 30: "Articolo 30. Per quanto non previsto dal presente Titolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.".
Caveri (U.V.) - Questa disposizione è ovvia. Passiamo al Titolo III.
Mappelli (D.C.) - Proseguo nella lettura: "Titolo III. Iniziativa del popolo valdostano nella formazione delle leggi regionali. Articolo 31. La proposta, da parte di almeno tremila elettori, di disegni di legge ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, deve essere presentata - corredata delle firme e dei certificati elettorali dei proponenti - al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Per quanto riguarda l'autenticazione delle firme e le eventuali dichiarazioni sostitutive, si applica quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge.".
Leggo l'articolo 32: "Articolo 32. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai Consiglieri copia conforme dei disegni di legge di iniziativa popolare e li iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla data della loro presentazione, per la preliminare trattazione da parte del Consiglio, che li sottoporrà, poi, all'esame della Giunta e della Commissione o delle Commissioni consiliari competenti.".
Leggo l'articolo 33: "Articolo 33. Spetta al Consiglio regionale provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti, al fine di accertare la regolarità della richiesta. Per le proposte viziate da irregolarità sanabili nella presentazione della documentazione, il Consiglio regionale può stabilire un termine di trenta giorni per la sanatoria, dandone notizia, tramite il proprio Ufficio di Presidenza, al Presidente della Giunta regionale, il quale è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare, perché provvedano a sanare le irregolarità riscontrate dal Consiglio.".
Leggo l'articolo 34: "Articolo 34. Il Consiglio regionale deve prendere una decisione definitiva in merito ai disegni di legge di iniziativa popolare entro sei mesi dalla data di presentazione dei disegni di legge medesimi alla Presidenza del Consiglio.".
Caveri (U.V.) - L'articolo 34 è approvato, come sono stati approvati gli articoli precedenti, però c'è una cosa che dovremmo chiarire... c'è una proposta di modifica da parte del Consigliere Chanu, mi pare...o no? È stata superata, come anche è superata la proposta di modifica del Consigliere Dolchi, perché ha visto accolta la sua proposta della formulazione dell'articolo 15, quindi tutti gli articoli finora letti risultano approvati e sono da considerarsi approvati. Siamo d'accordo su questa interpretazione? Va bene.
Mappelli (D.C.) - All'articolo 34 c'è da aggiungere il seguente comma: "La Commissione consiliare competente per materia, previa autorizzazione..."
Caveri (U.V.) - Legga più lentamente, perché io non ho, per esempio, il testo di quel comma. Legga lentamente l'ultimo comma dell'articolo 34.
Mappelli (D.C.) - Allora, al Titolo III, articolo 34, aggiungere il seguente comma: "La Commissione consiliare competente per materia, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, può invitare i promotori dell'iniziativa popolare ad illustrare, dinanzi alla Commissione medesima, la proposta di legge presentata.".
Caveri (U.V.) - Va bene, quindi l'articolo 34 è approvato?
Chanu (D.P.) - Già in Commissione noi avevamo insistito che questa possibilità dei proponenti dell'iniziativa anzitutto venisse inserita e qui c'è l'inserimento. Non siamo d'accordo però sulla facoltatività della Commissione di sentire o meno, secondo me, i proponenti hanno diritto di essere sentiti quando lo richiedono dalla Commissione, non vedo perché alla Commissione debba essere ...(voce)... come?
Caveri (U.V.) - Beh, se non si presentano... l'essenziale è che siano invitati...
Chanu (D.P.) - Devono essere invitati e hanno diritto di presentarsi...
Caveri (U.V.) - ... "invita"...
Chanu (D.P.) - ... "ad illustrare, se lo ritengono, dinanzi alla Commissione medesima, la proposta di legge presentata".
Caveri (U.V.) - ... "se lo ritengono" è una dizione abbastanza infelice...
Chanu (D.P.) - Allora la togliamo.
Caveri (U.V.) - ... va bene. Allora l'articolo 34 è modificato, all'ultimo comma, nel senso di "invita" e senza "può invitare" o senza "deve invitare".
Dolchi (P.C.I.) - I promotori sono 3.000, non è che la Commissione può invitarli tutti. Si intendono per promotori i primi quattro sottoscrittori... esatto, allora "i quattro promotori...".
Caveri (U.V.) - Bene. Allora l'articolo 34 è approvato. Articolo 35.
Mappelli (D.C.) - Leggo l'articolo 35: "Articolo 35. Il disegno di legge di iniziativa popolare deve essere redatto in articoli.".
Caveri (U.V.) - ... il Presidente della Giunta è d'accordo di dire: "invita i quattro promotori di cui all'articolo 3...". Va bene. L'articolo 34 quindi è ulteriormente approvato con l'ennesima modifica. Articolo 35.
Mappelli (D.C.) - Già letto.
Caveri (U.V.) - È approvato, se non ci sono osservazioni. Articolo 36.
Mappelli (D.C.) - Leggo l'articolo 36: "Articolo 36. I fogli recanti le firme - analoghi a quelli indicati nell'articolo 4 della presente legge - devono riprodurre il testo del disegno di legge ed essere vidimati secondo le disposizioni del citato articolo 4. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati...".
Caveri (U.V.) - Mappelli! "... secondo il disposto del citato articolo 4...", c'è scritto o no?
Mappelli (D.C.) - "... oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.".
Leggo l'articolo 37: "Articolo 37. Se il testo del disegno di legge supera le tre facciate di ogni foglio, esso va unito a quello contenente le firme, in modo che non possa esserne distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.".
Leggo l'articolo 38. "Articolo 38. Qualora, in caso di rinnovazione del Consiglio regionale, sulla proposta d'iniziativa popolare non sia stata adottata la decisione di cui all'articolo 34 della presente legge, la proposta medesima si intende automaticamente sospesa. Il Presidente del nuovo Consiglio regionale, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la proposta sospesa era pervenuta nella precedente legislatura, deve, non oltre sei mesi dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso, iniziare nuovamente l'iter del procedimento previsto dall'articolo 32 della presente legge.".
Proseguo: "Titolo IV. Disposizioni finali. Articolo 39. Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e le altre disposizioni da esse richiamate.".
Leggo l'articolo 40: "Articolo 40. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352, concernenti, rispettivamente, le disposizioni penali e la regolamentazione della propaganda in occasione dei referendum previsti dalla Costituzione della Repubblica.".
Leggo l'articolo 41: "Articolo 41. Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui al Titolo I della presente legge sono a carico della Regione.".
Leggo l'articolo 42: "Articolo 42. Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui al Titolo II della presente legge sono a carico per metà dei Comuni interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione, e per metà della Regione.".
(voce)
Caveri (U.V.) - ... all'articolo? ...(voce)... sì, un momento, per piacere, che sto ascoltando una proposta del Presidente della Giunta ...(voce)... beh, non occorre dirlo... La parola al Consigliere Chanu.
Chanu (D.P.) - Sull'articolo 42, poiché praticamente abbiamo chiarito che non c'è iniziativa di referendum da parte delle popolazioni interessate, non vedo come si possa tenere in piedi l'onere a carico dei Comuni, i quali verrebbero, per la massima parte delle volte, a subire il referendum, che è un adempimento statutario, allorquando viene fatta una proposta legislativa di modifica. Io chiedo che l'articolo 42 venga modificato in questo modo: "Le spese per lo svolgimento dei referendum... sono, analogamente all'articolo 41, a carico della Regione", oppure di eliminare l'articolo 42 e di mettere all'articolo 41 "Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico della Regione.". Essendo eliminato il concetto di iniziativa di referendum da parte del Comune, quest'onere non deve più gravare sui Comuni.
Caveri (U.V.) - Il Presidente della Giunta accoglie questo suo suggerimento.
Andrione (U.V.) - Sì, quindi l'articolo 41 diventerebbe: "Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico della Regione.".
Caveri (U.V.) - Allora bisogna aggiungere il solito ultimo articolo: "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.".
Quindi anche questo articolo 43 è approvato ...(voce)... l'articolo 42 è soppresso? Allora, questo che ho letto diventa il 42? ...(voce)... l'articolo 41, va bene. Siccome si intendono approvati tutti gli articoli di questo disegno di legge, passiamo alla votazione a scrutinio segreto. Per dichiarazione di voto, la parola al Consigliere Chanu.
Chanu (D.P.) - Il Gruppo dei D.P. annuncia il voto favorevole al disegno di legge sul referendum nel testo presentato ed emendato oggi in corso di discussione e sottolinea la sua profonda soddisfazione per la sensibilità che il Consiglio - almeno la massima parte del Consiglio - ha voluto dimostrare per il problema principe, che era a monte forse di tutte le discussioni e di tutte le grosse battaglie che si erano fatte e che si sono fatte anche stamattina. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, a nostro avviso, con il suo comportamento ha espresso quel rispetto alle disposizioni statutarie che effettivamente deve essere considerato come elemento base se non vogliamo introdurci e portarci ad avventure che potrebbero essere anche pericolose. Non sarà certo un disegno di legge perfetto - perché nulla è perfetto -, potrà essere perfezionato alla luce di quella che sarà la sua attuazione. Certamente, è un grosso passo che tutto il Consiglio regionale oggi ha fatto nell'attuazione dello Statuto.
Caveri (U.V.) - Ci sono altre dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere Milanesio.
Milanesio (P.S.I.) - A nome del P.S.I., non posso che compiacermi con la Giunta regionale che si è fatta propugnatrice di questo disegno di legge. Devo approfittare anche della circostanza per ringraziare i colleghi della Commissione Affari Generali e Finanze, che hanno dato un grosso contributo per approfondire e per meglio precisare alcune formulazioni della legge. Ritengo che oggi il Consiglio regionale abbia dato prova di notevole serietà nella discussione e nella formulazione finale del testo di legge che verrà messo in votazione.
Mi preme sottolineare questo aspetto molto importante: da quando la legge verrà promulgata - comunque questa è una seduta, mi si consenta di dirlo, abbastanza importante, non voglio dire "storica" per non dire grosse parole - il popolo valdostano avrà in concreto la possibilità di iniziativa legislativa e la possibilità di iniziativa anche abrogativa. Mi pare un risultato molto importante, che deve essere sottolineato da tutti i Gruppi.
Io mi auguro che il voto unanime del Consiglio faccia ritrovare su questo argomento quello che stamattina io mi sono permesso di indicare come "lo spirito costituente", cioè quello spirito che aveva presieduto alla formazione del nostro Statuto. Credo che su questa materia non ci debbano essere ulteriori prese di posizione. Il Consiglio regionale, a mio avviso, ha fatto un ottimo lavoro e quindi ritengo che il disegno di legge possa essere senza indugio sottoposto alla votazione.
Dolchi (P.C.I.) - Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Comunista, ancora una volta, come già ho fatto stamattina, tengo a precisare che si tratta di un'attuazione statutaria e che per questo ci vede consenzienti nella formulazione che è stata ampiamente discussa nella seduta odierna. Mi corre l'obbligo di ribadire che è un fatto importante, anche se non è il toccasana per tutti i problemi della Valle d'Aosta. Come in altre occasioni, il Gruppo Comunista ha dato il suo contributo e dobbiamo prendere atto che molti degli emendamenti che sono stati da noi presentati, e soprattutto quelli che avevano un carattere di notevole importanza, sono stati accolti dalla Giunta prima, dalla maggioranza, dalla Commissione e poi dall'unanimità del Consiglio. È con questo spirito, nello spirito di aver portato il nostro contributo e di aver realizzato un importante passo sulla via dell'attuazione dello Statuto, che noi quindi daremo il voto favorevole a questa legge, con l'augurio e l'impegno di farne buon uso.
Bordon (D.C.) - ... la si faccia anche se si ripetono le cose che hanno detto gli altri. La D.C. vota con vera soddisfazione a favore di questa legge perché, come dicevamo già stamattina - e lo abbiamo detto in sede di Commissione Affari Generali - si è attuata una norma dello Statuto che era rimasta lì ferma per tanti anni non per incapacità di coloro che ci hanno preceduti, ma perché era effettivamente un problema difficile da portare avanti.
Naturalmente, come membro della Commissione Affari Generali, ringrazio il Presidente Milanesio per le parole di ringraziamento a sua volta fatte, perché è stato un lavoro veramente duro; per due sedute abbiamo sviscerato su tutto questo... poi lo abbiamo portato qui dentro in Consiglio e, sia pure attraverso qualche polemica, siamo arrivati in porto. Io penso che si potrebbe dire: "nous avons fait du bon travail!". Questo, naturalmente, lo dirà il futuro, ma noi ci auguriamo che questo nuovo strumento che il Popolo valdostano avrà nelle sue mani dia dei risultati proficui e naturalmente che chi ha questi poteri ne faccia l'uso che ne deve fare, perché indubbiamente il referendum non sarà uno scherzo, ma potrà essere adottato quando non se ne potrà fare a meno per delle questioni di capitale importanza. Con questo augurio ripeto che noi votiamo con vera soddisfazione a favore di questa legge.
Andrione (U.V.) - Semplicemente per ringraziare nell'ordine: il Presidente del Consiglio, il Presidente della Commissione Affari Generali, i membri della Commissione stessa e tutti i Gruppi del Consiglio per l'importante e direi decisiva collaborazione che è stata data in questa occasione a questo disegno di legge, che, secondo noi, è di primaria importanza per un'affermazione di principio in materia di democrazia e di partecipazione popolare alle decisioni del Consiglio regionale e quindi, direi, di partecipazione all'autonomia della Valle d'Aosta.
Caveri (U.V.) - Possiamo procedere alla votazione a scrutinio segreto.
Si dà atto che dalle ore 18,31 assume la Presidenza il Vice Presidente Giorgio Jorrioz.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 30
Maggioranza: 16
Favorevoli: 26
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
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Disegno di legge n. 92
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ....................................... n. ................: "NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA E SULL'INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO VALDOSTANO".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
(Referendum abrogativo previsto dall'articolo 30 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta)
Art. 1
Il Presidente della Giunta regionale deve indire il referendum previsto dall'articolo 30 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, deliberato dalla Giunta regionale per promuovere l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale nei modi e nei termini di cui all'articolo 11.
Dell'iniziativa è dato annuncio, entro cinque giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente, nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione - preceduta dalla formula "Volete che sia abrogata..." - della legge che si intende sottoporre a referendum abrogativo e del numero del Bollettino Ufficiale nel quale la legge stessa è stata pubblicata.
Quando si richiede referendum per abrogazione parziale, deve essere indicato il numero dell'articolo e degli articoli oppure del comma o dei commi di cui si propone l'abrogazione.
Qualora l'abrogazione riguardi soltanto uno o più commi di uno o più articoli, dovrà essere aggiunta anche la trascrizione integrale del testo delle disposizioni delle quali si propone l'abrogazione.
Art. 2
La richiesta di referendum popolare di cui all'art. 1 della presente legge, da parte di almeno dodici Consiglieri regionali, con l'indicazione della legge regionale o degli articoli di essa, di cui si promuove l'abrogazione, è presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale, che la comunica entro quindici giorni al Consiglio in seduta pubblica, nel corso della quale deve essere accertata la legalità della richiesta. Effettuato tale accertamento con esito positivo, il Presidente del Consiglio trasmette la richiesta di referendum, entro cinque giorni dalla seduta, al Presidente della Giunta regionale, il quale indice il referendum nei modi e nei termini di cui all'art. 11.
Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente. I termini ivi menzionati decorrono dalla trasmissione della richiesta di cui al comma precedente.
Art. 3
Al fine di raccogliere le firme di almeno quattromila elettori, necessarie per il referendum popolare di cui all'art. 1 della presente legge, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a quattro, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta, alla Cancelleria del Tribunale di Aosta, che ne dà atto con verbale - copia del quale viene rilasciata ai promotori medesimi - e ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1. I termini decorrono dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
Art. 4
Nel caso previsto dall'art. 3 della presente legge, devono essere usati, per la raccolta delle firme, fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere, all'inizio della prima facciata, la dichiarazione della richiesta di referendum, con le indicazioni prescritte dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1.
Successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati, a cura di uno o più promotori o di qualsiasi elettore, alla Cancelleria del Tribunale di Aosta. Il Cancelliere del Tribunale appone sui fogli il bollo della Cancelleria, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla ricezione.
Art. 5
Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi per le elezioni del Consiglio. La disposizione vale anche per i casi previsti negli articoli 1 e 2.
Art. 6
Le firme apposte sui fogli vidimati a norma del secondo comma dell'art. 4 della presente legge devono essere autenticate da un notaio oppure dal Sindaco o dal Segretario del Comune di residenza.
I richiedenti che non siano in grado - perché menomati, anche temporaneamente, o analfabeti - di apporre la propria firma possono ugualmente manifestare la loro volontà attraverso la dichiarazione di un pubblico ufficiale legittimato all'autenticazione delle firme.
Art. 7
I fogli contenenti le firme, o le dichiarazioni sostitutive di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ed i certificati elettorali dei sottoscrittori, o dei richiedenti mediante le dette dichiarazioni sostitutive, devono essere depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli anzidetti a norma dell'art. 4, secondo comma, della presente legge.
Tale deposito deve essere effettuato da almeno due dei promotori, i quali rendono al Cancelliere del Tribunale dichiarazione relativa al numero delle firme raccolte.
Il Cancelliere rilascia ricevuta, nella quale deve essere indicato il numero delle firme raccolte.
Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2, il deposito della richiesta di referendum, ai fini di cui al terzo comma dell'art. 9, è effettuato a cura del Presidente della Giunta regionale, a mezzo di persona all'uopo delegata, entro dieci giorni dalla deliberazione di cui all'art. 1 o dalla trasmissione della richiesta di cui all'art. 2.
Qualora non sia stato raggiunto il numero di quattromila richiedenti, la richiesta di referendum perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data entro la quale avrebbero dovuto essere depositati i fogli contenenti le firme. In tal caso, la Cancelleria del Tribunale, alla scadenza di detto termine, dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale della mancata presentazione dei fogli anzidetti o del mancato raggiungimento del numero di quattromila firme. Di ciò è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 8
Salvo il disposto dell'art. 5 della presente legge, tutte le richieste di referendum devono essere depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta in ciascun anno dal primo gennaio al 30 settembre.
Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dal deposito della richiesta, istituisce, nell'ambito del tribunale medesimo, un ufficio regionale per il referendum popolare.
Art. 9
Nei dieci giorni successivi alla scadenza del 30 settembre, l'Ufficio regionale per il referendum popolare, costituito presso il Tribunale di Aosta a norma dell'art. 8 della presente legge, esamina tutte le richieste di referendum di iniziativa popolare depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, compresa la cognizione della ammissibilità.
Entro il 10 novembre l'Ufficio regionale per il referendum popolare rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste di referendum di iniziativa popolare, assegnando ai presentatori un termine, per l'inoltro di controdeduzioni circa le irregolarità contestate.
Sempre entro il 10 novembre l'Ufficio regionale per il referendum popolare propone, con ordinanza, la concentrazione delle richieste - comprese quelle di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge - che rivelano uniformità o analogia di materia, assegnando un termine per le eventuali opposizioni alla proposta.
Le ordinanze di cui ai due commi precedenti devono essere notificate, entro cinque giorni, ai presentatori, a mezzo di Ufficiale Giudiziario.
Art. 10
La scadenza del termine fissato nell'ordinanza non può essere successiva al 30 novembre, sia nel caso del secondo comma che nel caso del terzo comma dell'articolo precedente.
Sia le controdeduzioni che le opposizioni devono essere presentate per iscritto all'Ufficio regionale per il referendum popolare.
Successivamente alla scadenza del termine fissato nella ordinanza ed entro il 31 dicembre, l'Ufficio regionale per il referendum popolare decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre che non presentano tali caratteri. L'ordinanza definitiva deve essere comunicata e notificata nei modi e nei termini di cui all'art. 9, ultimo comma, della presente legge e trasmessa, negli stessi termini, al Presidente della Giunta regionale.
Art. 11
Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla ricezione dell'ordinanza definitiva di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e, in ogni caso, nel periodo compreso fra il 1° e il 16 gennaio, indice, con decreto, il referendum, fissando la convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno.
Il decreto deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla data della sua emanazione.
In caso di più referendum, saranno emanati tanti decreti quanti sono i referendum richiesti; i decreti rispetteranno l'ordine cronologico della presentazione delle singole richieste.
Art. 12
Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma dell'art. 48 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal centottantesimo giorno successivo alla data delle elezioni.
Non può effettuarsi referendum nella stessa data di svolgimento di elezioni per le Camere del Parlamento nazionale o di referendum disciplinati dalla legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 13
Qualora siano stati richiesti, nei termini di cui al primo comma dell'art. 8 e non siano stati unificati, a norma del terzo comma dell'articolo 10, due o tre referendum per l'abrogazione di leggi regionali diverse, essi si svolgono contemporaneamente.
Qualora i referendum richiesti siano più di tre, quelli che, in ordine cronologico - e, a parità di data, numerico - dei decreti di cui all'art. 11, risulteranno successivi al terzo, si svolgeranno in successive convocazioni a gruppi di tre.
Art. 14
Le schede per il referendum sono di carta consistente e di tipo unico: sono fornite dalla Presidenza della Giunta regionale, con le caratteristiche analoghe a quelle indicate nell'art. 35 della legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352, e nelle tabelle C e D annesse a detta legge.
Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sulle quali si vota nello stesso giorno.
L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa fornitagli dal personale dell'Ufficio di sezione un segno sulla risposta al quesito, di cui al secondo comma, da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
Art. 15
La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e la durata della campagna elettorale sono disciplinati dalle medesime disposizioni concernenti l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto o del primo dei decreti di cui all'art. 11 e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.
Art. 16
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni dell'Ufficio regionale per il referendum popolare, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo o supplente di ognuno dei Gruppi consiliari regionali e - in caso di referendum di iniziativa popolare - anche un rappresentante effettivo o supplente dei promotori del referendum.
Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del capo gruppo consiliare e, rispettivamente, dei promotori di cui all'art. 3.
Art. 17
Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i Comuni della Valle d'Aosta, l'Ufficio regionale per il referendum popolare, di cui al secondo comma dell'art. 8, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e, se esso costituisce almeno la metà più uno dell'intero elettorato regionale, dà altresì atto dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
L'Ufficio regionale per il referendum popolare dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori.
Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta agli atti dell'Ufficio, uno viene depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta ed uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.
Al verbale che resta agli atti dell'Ufficio regionale per il referendum popolare vanno allegati i verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum ed i documenti annessi.
I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta.
Art. 18
Il Tribunale di Aosta, appena in possesso del verbale di cui al terzo comma dell'art. 17, procede, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente del Tribunale e costituita da tutti i componenti dell'Ufficio regionale per il referendum popolare, con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Aosta e con l'assistenza, per l'esecuzione materiale dei calcoli, di esperti designati dallo stesso Presidente del Tribunale, all'accertamento del numero dei votanti, della somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
Art. 19
Il risultato del referendum, salvo quanto disposto dall'art. 17, secondo comma, è favorevole all'abrogazione se, considerando i voti validi, si è avuto un numero di voti affermativi, cioè favorevoli all'abrogazione, maggiore dei voti negativi, cioè contrari all'abrogazione. È contrario all'abrogazione in ogni altro caso.
Art. 20
Le funzioni di segretario dell'adunanza di cui all'art. 18 sono esercitate dal Cancelliere capo del Tribunale di Aosta, che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari. Un esemplare è depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta, gli altri due sono trasmessi, rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.
Art. 21
Il Tribunale di Aosta, nell'adunanza di cui all'art. 18, decide, prima di procedere alle operazioni ivi previste, sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentate all'Ufficio regionale per il referendum popolare.
Art. 22
Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato, dichiara, con decreto, l'abrogazione della legge regionale o delle disposizioni di essa sottoposte a referendum.
Il decreto è pubblicato entro cinque giorni nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di esso si dà notizia al Rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente della Commissione di Coordinamento, di cui all'art. 45 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, e si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 23
L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 24
Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione di una legge regionale o di alcune sue disposizioni, ne è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La legge o singole disposizioni di essa sottoposte a referendum e non abrogate non possono essere nuovamente sottoposte a referendum, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di effettuazione del precedente referendum.
Art. 25
Se, prima della data dello svolgimento del referendum, la legge o le singole disposizioni di essa cui il referendum si riferisce siano state abrogate o siano state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone che le relative operazioni non abbiano più corso ed invita l'Ufficio regionale per il referendum popolare a prenderne atto.
TITOLO II
(Referendum consultivo previsto dall'art. 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta)
Art. 26
Agli effetti dell'art. 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni di cui si intende variare la circoscrizione o la denominazione.
Art. 27
I quesiti da sottoporre a referendum per l'istituzione di nuovi Comuni o per la modificazione delle circoscrizioni comunali o della denominazione di Comuni devono essere espressi, rispettivamente, con le seguenti formule:
a) "Volete che il territorio della frazione (o delle frazioni)... sia separato dal Comune (o dai Comuni) di... per formare Comune a sè stante?"; oppure "Volete che i Comuni di... siano fusi tra loro per costituire insieme un nuovo Comune?";
b) "Volete che il territorio della frazione (o delle frazioni)... sia separato dal Comune di... per entrare a far parte integrante del Comune di...?";
c) "Volete che la denominazione del Comune di... sia mutata in quella di...?".
Le formule sono completate con le indicazioni del caso. Nel caso sub a) del comma precedente, deve essere inserita anche l'indicazione del nome del nuovo Comune del quale si propone l'istituzione per separazione o per fusione.
Art. 28
Il referendum consultivo è indetto, con decreto del Presidente della Giunta, su presentazione di un progetto di legge ad iniziativa della Giunta Regionale oppure di uno o più membri del Consiglio Regionale. Nel primo caso, il Presidente della Giunta ne informa il Presidente del Consiglio; nel secondo caso, il Consigliere o i Consiglieri che assumono l'iniziativa trasmettono la richiesta al Presidente del Consiglio, il quale la inoltra al Presidente della Giunta.
Nel caso in cui tremila elettori presentino una proposta di legge ai fini di cui all'art. 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il Presidente del Consiglio Regionale ne informa l'Assemblea e ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta, affinchè questi indica il referendum, ai sensi del comma precedente.
Nei casi sopra contemplati i termini previsti dal Regolamento Interno del Consiglio Regionale in ordine al procedimento legislativo sono sospesi fino alla proclamazione dei risultati del referendum.
Art. 29
Accertato l'esito del referendum consultivo, il Presidente della Giunta Regionale lo comunica al Presidente del Consiglio, che sottopone al Consiglio stesso la proposta di legge relativa entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum stesso.
Art. 30
Per quanto non previsto dal presente Titolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.
TITOLO III
(Iniziativa del popolo valdostano nella formazione delle leggi regionali)
Art. 31
La proposta, da parte di almeno tremila elettori, di disegni di legge ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, deve essere presentata - corredata delle firme e dei certificati elettorali dei proponenti - al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
Per quanto riguarda l'autenticazione delle firme e le eventuali dichiarazioni sostitutive, si applica quanto previsto dall'art. 6 della presente legge.
Art. 32
Il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai Consiglieri copia conforme dei disegni di legge di iniziativa popolare e li iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla data della loro presentazione, per la preliminare trattazione da parte del Consiglio, che li sottoporrà, poi, all'esame della Giunta e della Commissione o delle Commissioni consiliari competenti.
Art. 33
Spetta al Consiglio regionale provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti, al fine di accertare la regolarità della richiesta.
Per le proposte viziate da irregolarità sanabili nella presentazione della documentazione, il Consiglio regionale può stabilire un termine di trenta giorni per la sanatoria, dandone notizia, tramite il proprio Ufficio di Presidenza, al Presidente della Giunta regionale, il quale è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare, perchè provvedano a sanare le irregolarità riscontrate dal Consiglio.
Art. 34
Il Consiglio regionale deve prendere una decisione definitiva in merito ai disegni di legge di iniziativa popolare entro sei mesi dalla data di presentazione dei disegni di legge medesimi alla Presidenza del Consiglio.
La Commissione consiliare competente per materia, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, invita i quattro promotori di cui all'art. 3 della presente legge dell'iniziativa popolare ad illustrare, dinanzi alla Commissione medesima, la proposta di legge presentata.
Art. 35
Il disegno di legge di iniziativa popolare deve essere redatto in articoli.
Art. 36
I fogli recanti le firme - analoghi a quelli indicati nell'art. 4 della presente legge - devono riprodurre il testo del disegno di legge ed essere vidimati secondo il disposto del citato articolo 4.
Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.
Art. 37
Se il testo del disegno di legge supera le tre facciate di ogni foglio, esso va unito a quello contenente le firme, in modo che non possa esserne distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.
Art. 38
Qualora, in caso di rinnovazione del Consiglio regionale, sulla proposta di iniziativa popolare non sia stata adottata la decisione di cui all'art. 34 della presente legge, la proposta medesima si intende automaticamente sospesa.
Il Presidente del nuovo Consiglio regionale, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la proposta sospesa era pervenuta nella precedente legislatura, deve, non oltre sei mesi dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso, iniziare nuovamente l'iter del procedimento previsto dall'art. 32 della presente legge.
TITOLO IV
(Disposizioni finali)
Art. 39
Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e le altre disposizioni da esse richiamate.
Art. 40
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352, concernenti, rispettivamente, le disposizioni penali e la regolamentazione della propaganda in occasione dei referendum previsti dalla Costituzione della Repubblica.
Art. 41
Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Si dà atto che dalle ore 18,35 riassume la Presidenza il Presidente Severino Caveri.
