Oggetto del Consiglio n. 727 del 25 settembre 2014 - Verbale

Oggetto n. 727/XIV

del 25/09/2014

APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2012, N. 26, DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR).

Il Presidente Marco VIÉRIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 42 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno, sono stati presentati n. 4 emendamenti dall'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, MARQUIS.

Illustra l'Assessore MARQUIS.

Intervengono i Consiglieri ROSCIO, DONZEL e CHATRIAN.

Replica l'Assessore MARQUIS.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere BERTSCHY (voto favorevole).

IL CONSIGLIO

Considerato che la direttiva europea 2009/28/CE (Promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia al 2020, che risulta per l’Italia pari al 17%, e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, pari al 10% per ogni stato membro;

Considerato che il decreto ministeriale del 15 marzo 2012 (Definizione della qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome) denominato decreto "Burden Sharing", introduce il Burden Sharing, vale a dire la ripartizione dei pesi a livello regionale e stabilisce le quote di energia da fonte rinnovabile sul consumo finale lordo che ogni regione dovrà raggiungere entro il 2020 e negli anni intermedi;

Richiamata la propria deliberazione n. 3146/XI, in data 3 aprile 2003, con la quale è stato approvato il piano energetico ambientale relativo alle catene energetiche stazionarie, elaborato dalla Finaosta S.p.A. in esecuzione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2407, in data 1° luglio 2002, e n. 5161, in data 30 dicembre 2002;

Richiamata la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), la quale, all’articolo 5, obbliga le regioni a dotarsi di piani energetici regionali, che pluri-annualmente devono essere aggiornati;

Richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e 85/337/CEE, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009) e in particolare gli articoli 6, 12 e 13 relativi alla valutazione ambientale strategica (VAS);

Richiamata la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), la quale, all'articolo 3, pone tra i suoi obiettivi l'adozione e l'aggiornamento del piano energetico ambientale regionale (PEAR) e stabilisce che tale documento sia approvato dal Consiglio regionale;

Considerata l'opportunità di aggiornare detto piano in virtù dell’evoluzione delle condizioni che influenzano il sistema energetico regionale, dell'importante evoluzione normativa a livello comunitario, nazionale e regionale nel settore energia dovuta al rapido sviluppo tecnologico e in relazione all'analisi dei Bilanci Energetici Regionali (B.E.R.);

Considerato che nel PEAR è stata effettuata da parte del Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia) di Finaosta S.p.A. un'analisi dello stato di fatto e sono state presentate le previsioni di sviluppo sul territorio regionale per il periodo 2011-2020 alla luce degli obiettivi fissati a livello nazionale e comunitario;

Considerato, inoltre, che nel piano si è tenuto conto degli attuali obiettivi posti dall'Unione europea e miranti allo sviluppo di tutte le fonti rinnovabili e all'incremento dell’efficienza energetica e che è stato necessario, dopo aver confrontato gli sviluppi ipotizzati al 2010 dal precedente piano energetico con i valori degli ultimi bilanci energetici regionali, aggiornare il piano con la ridefinizione di alcuni obiettivi e la ricalibrazione delle azioni e delle tecnologie sviluppabili sul territorio regionale;

Ricordato che il PEAR è uno strumento di pianificazione in materia di energia, cioè un documento di indirizzo, di programmazione territoriale, di monitoraggio e di rendicontazione e che tale piano indica lo sviluppo del settore energetico su scala regionale, senza definire priorità e criteri di localizzazione di nuovi impianti, rimandando per tali aspetti alle specifiche norme vigenti e ai loro strumenti di attuazione;

Ricordato che il PEAR, redatto in collaborazione con il COA energia di Finaosta S.p.A. e il Dipartimento di Macchine, Sistemi energetici e Trasporti (DIMSET) dell’Università di Genova, ha, nel complesso, un approccio energetico-produttivo, con un particolare riguardo nei confronti degli aspetti di tutela ambientale;

Ricordato che gli obiettivi attuali del PEAR discendono dagli impegni presi a livello mondiale con il Protocollo di Kyoto per ridurre la quantità dei gas climalteranti e in particolare dell'anidride carbonica (CO2), che producono l'effetto serra, con il conseguente innalzamento della temperatura della superficie terrestre;

Ricordato anche che il PEAR è stato allineato alla strategia europea 20-20-20 e al conseguimento degli obiettivi definiti sia a livello nazionale, sia a livello regionale e che nella costruzione del piano e nella definizione degli interventi previsti si è partiti dall'analisi e dalla definizione della strategia del 20-20-20 a livello regionale visti anche gli obblighi posti dalle norme nazionali, in particolare dal succitato decreto Burden Sharing;

Preso atto che il PEAR è soggetto a VAS in quanto rientra tra i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’'mbiente e sul patrimonio culturale come definito dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 12/2009 e rientra pertanto nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) del Parlamento e del Consiglio europeo concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2009, la Struttura pianificazione ed efficienza energetica, quale struttura proponente, ha proceduto, in data 15 dicembre 2010, ad avviare la procedura di concertazione, individuando di concerto con il Servizio valutazione ambientale, in qualità di autorità competente, i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale;

Considerato che la procedura di concertazione si è ultimata in data 23 febbraio 2011, con nota dell'autorità competente (prot. 2100/TA) che, previo confronto con i soggetti aventi competenze territoriali e ambientali, accoglie la relazione metodologica preliminare formulando osservazioni volte a integrare la stessa con analisi puntuali di settore;

Preso atto che la Struttura pianificazione ed efficienza energetica, in collaborazione con il COA energia di Finaosta S.p.A. e il DIMSET dell'Università di Genova, ha provveduto, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 12/2009, ad elaborare il rapporto ambientale e il PEAR sulla base delle succitate osservazioni e operando un confronto con gli sviluppi normativi nazionali in materia, attendendo la pubblicazione del decreto Burden Sharing per adeguare, come richiesto da tale decreto, i contenuti del PEAR agli obiettivi imposti dal decreto ministeriale;

Preso atto che la Struttura pianificazione ed efficienza energetica ha provveduto ad inviare all'autorità competente, con nota prot. n. 9194 PEE del 18 giugno 2012, la proposta di PEAR corredata del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso per l’attivazione della procedura di VAS che si deve concludere con l'espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente per la VAS, pubblicando altresì l’avviso di avvio del procedimento sul BUR n. 28 del 3 luglio 2012;

Considerato che il Servizio valutazione ambientale ha provveduto ad esprimere, con nota prot. n. 9287/TA del 25 settembre 2012, parere motivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 12/2009, relativamente al procedimento di valutazione ambientale strategica del PEAR, anche alla luce delle osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione;

Precisato che il suddetto parere motivato ha ritenuto che il PEAR oggetto di valutazione non abbia nel complesso effetti negativi sull'ambiente, a condizione che nell'atto di approvazione del PEAR siano recepite le prescrizioni e le indicazioni nello stesso riportate;

Precisato che la Struttura pianificazione ed efficienza energetica ha provveduto, in collaborazione con il COA energia di Finaosta S.p.A., a predisporre le modifiche al PEAR e alla relazione ambientale secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nel parere motivato nonché alla stesura della dichiarazione di sintesi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2009, delle misure di monitoraggio adottate ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge regionale, la quale rappresenta il documento conclusivo della fase di valutazione e accompagna il Piano riepilogando in modo esaustivo tutto il procedimento, i risultati ottenuti e le motivazioni delle scelte effettuate;

Preso atto che, in esito al referendum propositivo del 18 novembre 2012, è stata approvata la legge regionale 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)), la quale dispone il divieto di realizzazione e utilizzazione sul territorio regionale di impianti di trattamento a caldo quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione, e alla posizione assunta dalla Giunta regionale a difesa dell'esito referendario, si è resa necessaria la revisione degli interventi previsti dal PEAR allo scopo di raggiungere comunque gli obiettivi imposti dal decreto Burden Sharing, non considerando l’utilizzo della tecnologia di cui sopra nelle previsioni dello scenario di piano;

Considerato che, a seguito delle modificazioni introdotte, la Struttura proponente il PEAR ha richiesto al Servizio valutazione ambientale, con nota prot. n. 3870/IAE del 20 marzo 2013, un riscontro sulla necessità di attivare una nuova verifica di assoggettabilità a VAS del PEAR, allegando una dettagliata relazione in merito, dalla quale si evince che non vi sono possibili ulteriori effetti di impatto ambientale derivanti dai cambiamenti effettuati;

Preso atto che il Servizio valutazione ambientale ha risposto alla richiesta, con nota prot. n. 2956/TA del 26 marzo 2013, ritenendo non necessario attivare una nuova verifica di assoggettabilità a VAS del PEAR;

Preso atto che, in esito ai risultati del progetto Alcotra Renerfor e delle modifiche al progetto per la realizzazione della rete di teleriscaldamento della Città di Aosta e dell'aggiornamento dati della rete del teleriscaldamento di Breuil-Cervinia, si è resa necessaria un'ulteriore revisione degli interventi previsti dal PEAR;

Considerato che, a seguito delle modificazioni introdotte, la Struttura proponente il PEAR ha richiesto al Servizio valutazione ambientale, con nota prot. n. 10821/IAE del 27 agosto 2013, un riscontro sulla necessità di attivare una nuova verifica di assoggettabilità a VAS del PEAR, allegando una dettagliata relazione in merito, dalla quale si evince che non vi sono possibili ulteriori effetti di impatto ambientale derivanti dai cambiamenti effettuati;

Preso atto che il Servizio valutazione ambientale ha risposto alla richiesta, con nota prot. n. 7604/TA del 28 agosto 2013, ritenendo non necessario attivare una nuova verifica di assoggettabilità a VAS del PEAR;

Rammentato che il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica del rapporto ambientale e della proposta di PEAR, il parere motivato espresso dalla struttura competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 12/2009, la dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2009 e le misure di monitoraggio adottate ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 12/2009 fanno parte integrante del PEAR e devono essere approvati contestualmente al piano stesso;

Atteso che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio della Regione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 649, in data 12 aprile 2013, di presa d'atto della proposta di PEAR;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186, in data 31 dicembre 2013, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Con gli emendamenti dell'Assessore MARQUIS;

Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli: ventisette (presenti: trentacinque; votanti: ventisette; astenuti: otto, i Consiglieri BERTIN, Chantal CERTAN, CHATRIAN, DONZEL, Carmela FONTANA, GUICHARDAZ, Patrizia MORELLI e ROSCIO);

DELIBERA

di approvare, ai sensi della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, il piano energetico ambientale regionale (PEAR), allegato al presente atto, e i sottoelencati documenti che ne costituiscono parte integrante:

- rapporto ambientale;

- sintesi non tecnica del rapporto ambientale e della proposta di PEAR;

- parere motivato espresso dalla struttura competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 12/2009 (ricompreso nella dichiarazione di sintesi);

- dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2009;

- misure di monitoraggio adottate ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 12/2009.

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