Oggetto del Consiglio n. 586 del 12 novembre 1980 - Verbale
OGGETTO N. 586/80 - APPLICAZIONE DELLA L.R. 24.10.1973, N. 34 - CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO PER APERTURA DI CREDITI DI CONDUZIONE A FAVORE DELLA "FÉDÉRATION RÉGIONALE DES COOPÉRATIVES VALDÔTAINES" CON SEDE IN COMUNE DI AOSTA.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Applicazione della L.R. 24.10.1973, n. 34 - Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino per apertura di crediti di conduzione a favore della "Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines" con sede in Comune di Aosta", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
---
In base alle norme della legge regionale 24 ottobre 1973 n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli, la FÉDÉRATION RÉGIONALE DES COOPÉRATIVES VALDÔTAINES, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino per l'apertura di crediti presso l'Istituto medesimo sino alla concorrenza massima di Lire 50.00.000=.
In merito alla attività della predetta cooperativa, si fa presente quanto segue:
La Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines esplica attività di assistenza e consulenza ai soci; promozione e perfezionamento della Cooperazione Valdostana, consulenza in tutte le materie di carattere cooperativistico, economico, fiscale e in quelle riguardanti i lavoratori dipendenti; costituzione e gestione di un comune centro di contabilità e di elaborazione dei dati statistici ed economici ecc.
Va precisato che il ricorso al credito ha prevalentemente lo scopo di consentire alla Cooperativa di cui trattasi di disporre di fondi liquidi per provvedere all'acquisto di attrezzature indispensabili per esplicare l'attività sopramenzionata.
Si rileva, ancora, che ai sensi del 1° capoverso dell'art. 12 della precitata legge regionale 24.10.1973, n. 34, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, scelto dalla Cooperativa richiedente, ha comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima richiesta di Lire 50.000.000=.
Ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'art. 12 la concessione della fideiussione di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa.
In relazione a quanto sopra, la Giunta regionale concorda, unanime di proporre che il Consiglio regionale
DELIBERI
1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge L.R. 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per la durata di un anno presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell'interesse ed a favore della FÉdÉration RÉgionale des CoopÉratives Valdôtaines con sede in Comune di Aosta - Via Vevey n. 17, fino alla concorrenza massima di £ 50.000.000= (cinquantamilioni), comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
---
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente le ragioni per le quali la Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione.
Il Consigliere TONINO osserva che la Fédération soprarichiamata è una cooperativa di servizi e non una cooperativa agricola come invece si contempla nella legge regionale 24.10.1973 e che pertanto il suddetto riferimento è fuori luogo, perché tale fideiussione bancaria potrebbe a questo punto essere fatta per qualsiasi associazione di cooperative di servizi o per qualsiasi cooperativa iscritta all'albo prefettizio come cooperativa mista.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che la violazione invocata dal Consigliere Tonino è proprio solo formale, perché la federazione in oggetto fornisce dei servizi a cooperative che sono comunque agricole, e quindi sembra più opportuno utilizzare il sistema del mutuo, in quanto comporta delle responsabilizzazioni.
Il Consigliere VIBERTI, segnalando casi precedenti, critica la non uniformità di comportamento dell'Amministrazione regionale poiché gli risulta che altre cooperative non abbiano avuto la stessa opportunità.
Il Consigliere NEBBIA chiede se in futuro un'analoga federazione di cooperative potrebbe avere uguale trattamento.
Il Consigliere VIBERTI, proprio perché trattasi di questione formale, si rammarica per la mancanza di risposte in merito da parte della Giunta e dichiara pertanto la sua astensione.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione della proposta.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MARCOZ;
- vista la legge regionale 24.10.1973, n. 34;
- con voti favorevoli venti, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venti; astenuti: Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino e Viberti);
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge L.R. 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per la durata di un anno presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell'interesse ed a favore della FÉdÉration Regionale des CoopÉratives Valdôtaines con sede in Comune di Aosta - Via Vevey n. 17, fino alla concorrenza massima di £ 50.000.000= (cinquantamilioni), comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3) di stabilire, altresì che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
---
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giulio Dolchi)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Sergio Péaquin)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Luigi Pasquino)
______