Oggetto del Consiglio n. 281 del 27 novembre 2013 - Verbale

Oggetto n. 281/XIV

del 27/11/2013

REIEZIONE DI RISOLUZIONE: "IMPEGNO DEL GOVERNO REGIONALE A RIFERIRE IN MERITO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE LOCALE PER LA VALLE D'AOSTA APPROVATE DAL SENATO".

Il Presidente Emily RINI invita il Consiglio a deliberare l'iscrizione all'ordine del giorno dell'adunanza in corso di una risoluzione, sui servizi ferroviari per la Valle d'Aosta, depositata dai Consiglieri dei Gruppi consiliari di minoranza.

IL CONSIGLIO

- ai sensi del secondo comma dell'articolo 53 del Regolamento interno del Consiglio;

- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentacinque);

DELIBERA

di iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza in corso il seguente oggetto:

Risoluzione presentata dai Consiglieri dei Gruppi consiliari di minoranza: "Impegno del Governo regionale a riferire in merito alle nuove disposizioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta approvate dal Senato".

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Successivamente il Presidente Emily RINI propone di procedere all'esame della risoluzione.

Illustra il Consigliere Laurent VIÉRIN.

Intervengono il Consigliere BERTIN e l'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, BACCEGA che chiede una breve sospensione dei lavori.

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Si da atto che il Consiglio è sospeso dalle ore 12,13 alle ore 12,51.

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Alla ripresa dei lavori prendono la parola il Presidente della Regione, ROLLANDIN, i Consiglieri DONZEL, BERTIN, Laurent VIÉRIN, BERSCHY, Patrizia MORELLI, GERANDIN, CHATRIAN ed il Presidente della Regione, ROLLANDIN (secondo intervento).

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri Laurent VIÉRIN (voto favorevole), DONZEL (voto favorevole), BERTIN (voto favorevole) e Chantal CERTAN (voto favorevole).

IL CONSIGLIO

- con voti favorevoli: diciassette e voti contrari: diciotto (presenti e votanti: trentacinque);

NON APPROVA

la sottoriportata:

RISOLUZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

VENUTI A CONOSCENZA che, nella legge di stabilità, votata ieri in Senato, le Province autonome di Trento e di Bolzano, hanno ottenuto nuove importanti competenze, rilevabili nel comma votato nel maxiemendamento, che così recita:

"Mediante intese tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludersi entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco Nazionale dello Stelvio, per le Province autonome di Trento e Bolzano. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui all'articolo 13, comma 8, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al periodo precedente con riferimento:

1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale;

2) ai contribuenti di grandi dimensioni;

3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario;

4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Anagrafe Tributaria.

Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese tra il Direttore dell'Agenzia delle entrate e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.

10-quater. Relativamente alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e finanze.

c) al comma 11, sostituire le parole: "entro il 30 aprile 2014" con le seguenti: "entro il 30 giugno 2014";

d) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

11-bis. L'articolo 80 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"ART. 80 - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

1-bis. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

1-quater. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo è esercitata, nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11-ter. Le disposizioni di cui al comma 11-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

11-quater. A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni.";

CONSIDERATO che, invece, nel medesimo maxi emendamento novità marginali riguardano la Valle d'Aosta, in materia ferroviaria, peraltro, già oggetto di norma di attuazione del 2010;

VISTO il voto positivo espresso, con grande enfasi, dal Senatore Lanièce, malgrado che i benefici riguardino quasi esclusivamente le province Autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che l'autonomia valdostana, dalla lettura di questi articoli, viene gravemente ridimensionata in rapporto alle Province di Trento e Bolzano e non si capisce la motivazione per la quale il Senatore Lanièce e la Regione non abbiano rivendicato e ottenuto in egual misura le disposizioni dei colleghi trentini e sudtirolesi;

INVITA

i Parlamentari valdostani ad attivarsi al fine di inserire, anche per la Valle d'Aosta, le disposizioni previste per Trento e Bolzano e di condizionare il voto di fiducia all'ottenimento delle stesse;

IMPEGNA

il Presidente del Governo regionale, posto che sia a conoscenza, assieme al Governo e alla maggioranza, delle disposizioni approvate, a riferire immediatamente in Consiglio.

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