Oggetto del Consiglio n. 452 del 15 luglio 1980 - Verbale

OGGETTO N. 452/80 - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROVVEDIMENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E L'UTILIZZAZIONE DELLE FONTI INTEGRATIVE E ALTERNATIVE DI ENERGIA".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale, presentata dal Consigliere De Grandis, concernente: "Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti integrative e alternative di energia", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 e 15 maggio 1980.

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Appare a tutti chiaro, e non sembra necessario spendere ulteriori parole per dimostrarlo, che a partire dal 1973 è definitivamente tramontata l'epoca in cui l'energia era disponibile in larga misura e a basso costo.

Questa constatazione e una serie di altre considerazioni di carattere politico-economico impongono come alternativa alla crisi il massimo sfruttamento di tutte le fonti di energia disponibili sul territorio nazionale. Purtroppo va sottolineato che l'Italia, paese le cui risorse energetiche sono largamente inferiori al fabbisogno, dovrà continuare ad importare energia nelle forme più disparate: dal petrolio, al metano, al carbone (probabilmente liquefatto e trasformato sul luogo di produzione), per arrivare fino ai materiali fissili delle possibili centrali nucleari.

Proprio per evitare la dipendenza totale dall'estero, la ricerca si è rivolta allo studio di tutte quelle fonti alternative, disponibili sul territorio nazionale, che pur non permettendoci un'autonomia nel settore energetico, possono però coprirne una percentuale calcolabile intorno al quindici per cento del consumo globale e perciò significativa in termini economici.

Assistiamo quindi a tutta una serie di iniziative tendenti a ricavare energia dal sole, dalle piccole cadute d'acqua, delle maree, dai rifiuti organici ed inorganici e così via, con possibili usi integrati ed interconnessi di tutte queste fonti. Iniziative che rapportate ai costi attuali del petrolio (per non parlare dei costi futuri) sono già economicamente compatibili.

Quale deve essere la funzione del potere pubblico riguardo a tali problemi? Ad avviso dello scrivente è quella di fornire il supporto legislativo atto a favorire ed incentivare iniziative in questo senso sia del settore pubblico che di quello privato.

In quasi tutti i paesi europei ed extra europei sono già operanti leggi in questa materia e nella vicina Francia, ad esempio, esistono due organismi preposti al coordinamento delle fonti alternative che sono l'AEE (Agence pour l'économie d'énergie) e la DEN (Délégation pour les énergies nouvelles).

Nel nostro paese il Governo ha varato uno schema di legge, alla fine del 1978, sulle fonti rinnovabili di energia ed esistono anche alcune leggi regionali in proposito, mentre in Valle d'Aosta ci si è limitati, per il momento, a sole enunciazioni di principio.

Con il presente disegno di legge ci si propone quindi di ovviare - ancorché in misura per ora limitata - a questa carenza, operando in questo importante e delicato settore in modo semplice, ma organico ed efficace, con la convinzione che se si sapranno accostare la serietà, l'efficienza e la costanza, senza indulgere a progetti troppo ambiziosi, si potranno raggiungere risultati concreti e validi per la nostra economia e per le nostre popolazioni.

È notorio che la base di ogni azione programmatica è la conoscenza dei fenomeni che si vogliono controllare.

È quindi essenziale per la Regione acquisire le stime relative ai consumi energetici. Queste stime devono dirci quanto gasolio, energia elettrica od altro vengono consumati annualmente, farci conoscere la relativa rete di distribuzione, i punti e i tipi di impiego ed infine le variazioni susseguentisi.

Al rilevamento dei dati deve seguire lo studio delle tendenze e l'interpolazione di previsioni.

In tale direzione sono finalizzate le disposizioni dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

Con l'articolo 2 viene istituito un Comitato avente il compito di assicurare una gestione equilibrata e corretta dell'intervento finanziario regionale, mediante espressione di pareri di congruità e di ammissibilità sulle domande di contributi, nonché di elaborare piani annuali intesi alla migliore e razionale utilizzazione delle risorse energetiche disponibili.

L'articolo 3 prevede l'intervento finanziario della Regione per promuovere concrete iniziative dirette a realizzare gli impianti di utilizzazione dell'energia solare o di altre fonti e l'educazione al risparmio energetico degli utenti.

Il primo e più facile risparmio è quello che si può ottenere nel riscaldamento di acqua per usi domestici. Si pensi all'energia consumata per tale scopo durante tutto l'anno in abitazioni private, in alberghi, eccetera, e quindi alla sua incidenza sui bilanci familiari e pubblici e alla sua indispensabilità per una qualità di vita a livello civile.

Un impiego diffuso dell'energia solare per tale uso può essere realizzato a breve termine, perché comporta problemi di non difficile soluzione anche per gli edifici esistenti; si tratta di favorire e divulgare l'impiego di pannelli solari che l'industria già largamente produce.

Ancora più interessante, e quindi meritevole di essere stimolato e pubblicizzato, è l'impiego dello stesso sistema per il riscaldamento integrale in abitazioni di nuova costruzione o, come mezzo ausiliario per ridurne il costo, in edifici pubblici o di utilizzazione pubblica (piscine, palestre, campeggi, ecc.).

Parimenti si prevede l'incentivazione dell'impiego di energia solare per il condizionamento dell'aria in ospedali o altri servizi pubblici, come già avviene in altri paesi. Ciò è possibile maggiormente durante il periodo estivo in cui l'energia ottenibile raggiunge la sua punta massima.

Si tratta anche in tale caso di applicare tecniche già sperimentate che permettono l'utilizzazione dell'energia solare per ottenere il freddo, con vantaggiose prospettive di risparmio nel campo della conservazione di derrate alimentari od agricole e di particolari lavorazioni industriali.

Per quanto riguarda il riscaldamento domestico durante il periodo invernale, alle cui esigenze l'energia solare può sopperire solo in parte, è opportuno puntare anche sui risparmi che possono essere realizzati fondamentalmente con due ordini di interventi. Il primo consta nel migliorare la coibentazione degli edifici già costruiti o di quelli in costruzione. A questo fine è indispensabile operare per lo studio e l'applicazione di normative specifiche e per la sensibilizzazione e la propaganda attiva nei confronti della popolazione con idonei mezzi. L'altra direzione è quella dell'impiego di nuove tecnologie di utilizzazione dei combustibili per ottenere rendimenti superiori agli attuali. Si parla, per esempio, di motori per riscaldamento con rendimenti doppi delle attuali caldaie.

Di particolare interesse nella nostra Regione è la possibilità dello sfruttamento dell'energia idrica delle piccole cadute d'acqua la cui utilizzazione è attualmente condizionata dal monopolio ENEL, ma appena si riuscirà a modificare la relativa legislazione statale nel modo indicato dalla proposta di legge statale n. 13 presentata dal Gruppo consiliare dei Democratici Popolari, in questo settore si apriranno prospettive molto interessanti.

Gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono i modi e i termini per la presentazione delle domande di contributo nonché le modalità per la formazione della graduatoria e la liquidazione dei contributi.

L'articolo 7 sancisce i limiti di compatibilità tra l'intervento regionale ed eventuali analoghi interventi previsti da normative statali.

L'articolo 8 detta disposizioni transitorie per la prima applicazione della legge.

L'articolo 9 prevede, in armonia con la nuova legge finanziaria e con la nuova strutturazione del bilancio, che il finanziamento della spesa venga effettuato annualmente con la legge di bilancio sulla base dei piani di intervento e delle richieste di contributi pervenute. Si evita in tal modo di irrigidire il bilancio anzitempo e ci si pone nella condizione di finanziare la spesa reale e non quella presunta in astratto.

Il provvedimento in esame rappresenta un primo contributo per affrontare una problematica che si impone prepotentemente all'attenzione dell'opinione pubblica e che richiede ai pubblici poteri, in considerazione dei suoi riflessi economici e sociali, un impegno ed un'azione tempestivi.

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Proposta di legge regionale n. 163

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: "PROVVEDIMENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E L'UTILIZZAZIONE DELLE FONTI INTEGRATIVE E ALTERNATIVE DI ENERGIA".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, nel quadro di una razionale ed economica utilizzazione delle risorse energetiche disponibili, promuove l'impiego di nuove tecnologie aventi come scopo il contenimento dei consumi di energia soprattutto proveniente da trasformazione termica di combustibile e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili in tutti i settori finali di consumo.

Art. 2

(Comitato tecnico)

Presso la Presidenza della Giunta regionale è costituito un organo consultivo denominato "Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti integrative e alternative di energia".

Il Comitato è composto da sei funzionari (tecnici) dell'Amministrazione regionale addetti alle attività concernenti l'agricoltura e foreste, l'edilizia, l'industria, l'artigianato, il turismo e beni culturali e le finanze, nonché da due esperti del settore energetico estranei all'Amministrazione regionale.

I membri del Comitato e il segretario sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale e durano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

Il Presidente del Comitato è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione regionale.

Il Comitato ha facoltà di avvalersi dell'apporto di esperti, facendoli anche partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato.

Il Comitato elabora proposte rientranti nella finalità della presente legge ed esprime pareri sui piani d'intervento, di cui al successivo articolo 3, predisposti dalla Giunta regionale.

Per ogni seduta del Comitato spetta ai partecipanti un gettone di presenza e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo del gettone di presenza è di £. 25.000 lorde per il Presidente e di £. 20.000 per gli altri membri. Tale compenso non viene corrisposto nei casi in cui ciò sia vietato da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3

(Piani di intervento)

La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un piano d'intervento finalizzato agli scopi della presente legge ordinato organicamente per tipi di tecnologie e settori di applicazione.

Il piano deve essere presentato al Consiglio corredato del parere del Comitato tecnico di cui all'art. 2 e delle Comunità Montane, che devono esprimersi entro quaranta giorni dalla data di ricezione del piano stesso.

Nell'ambito del piano di intervento approvato dal Consiglio, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino alla misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile a Enti pubblici, consorzi e cooperative e contributi fino alla misura massima del quaranta per cento ad iniziative di privati ritenute particolarmente valide e significative per impianti finalizzati al risparmio energetico nell'ambito delle seguenti tecnologie: sfruttamento di piccole cadute d'acqua fino ai limiti consentiti dalla legislazione nazionale in vigore, produzione di calore con collettori solari piani e non ed eventuali dispositivi concentratori, apparecchiature "total-energy", pompe di calore, celle fotovoltaiche, utilizzazione dell'energia eolica, tecnologie dirette al recupero del calore industriale (teleriscaldamento) e alla trasformazione di rifiuti organici e inorganici.

La Giunta regionale inoltre, sentito il Comitato di cui all'art. 2, assume iniziative per sensibilizzare Enti pubblici e privati al risparmio energetico e all'impiego delle tecnologie di cui alla presente legge.

Art. 4

(Domande di contributo)

Gli Enti pubblici, i consorzi, le cooperative, i privati che, nel quadro del piano di cui all'articolo precedente, intendano installare impianti fruendo dei contributi di cui alla presente legge devono presentare domanda alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:

1) progetto esecutivo dell'impianto;

2) preventivo delle spese da sostenere e tempi di realizzazione;

3) impegno da parte del richiedente di accettare qualsiasi controllo tecnico degli impianti da parte degli uffici della Regione e di fornire agli uffici medesimi, anche al fine di favorire l'applicazione delle tecnologie da parte di altri utenti, i dati relativi al funzionamento dell'impianto, nonché a consentire il libero accesso allo stesso in occasione di visite effettuate da persone autorizzate da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 5

(Concessione di contributi)

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale nel limite dello stanziamento annualmente deliberato dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

I contributi vengono concessi secondo una graduatoria approvata annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 maggio secondo i criteri stabiliti nel piano di intervento di cui all'art. 3, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 2 anche per quanto concerne la determinazione della spesa ammissibile, la validità tecnica del progetto presentato e la sua compatibilità con le esigenze paesaggistiche del sito.

Le domande inserite in graduatoria e non finanziate per insufficienza di fondi vengono riesaminate, una sola volta, in comparazione con quelle dell'anno successivo.

Art. 6

(Liquidazione del contributo)

La liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo e sulla base di verbale di accertamento dal quale risulti che l'opera è funzionante ed è stata regolarmente eseguita in conformità al progetto presentato.

La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, gli uffici regionali incaricati di svolgere i controlli e gli accertamenti di cui al comma precedente.

Art. 7

(Cumulabilità dei contributi)

I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono cumulabili con altri eventualmente previsti da leggi statali a condizione che non venga globalmente superata la percentuale di intervento stabilita dal precedente articolo 3.

I richiedenti sono pertanto tenuti a dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, se hanno presentato o intendono presentare analoghe istanze in base a leggi statali, impegnandosi contemporaneamente a restituire alla Regione, qualora ne ricorrano i presupposti, le somme eccedenti la percentuale di cui al citato articolo 3.

Art. 8

(Norma transitoria)

In fase di prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 6 è fissato al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Norma finanziaria)

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono annualmente finanziate con legge di bilancio sulla base dei piani di intervento di cui al precedente art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Il Consigliere DE GRANDIS illustra brevemente la proposta di legge, precisando che, nella riunione congiunta in data 20 giugno 1980, la Commissione "Affari Generali, Finanze, Programmazione, Decentramento e Partecipazione" e la "Commissione consiliare speciale per i problemi energetici" hanno espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento con alcuni emendamenti.

Il Consigliere VIBERTI dichiara di appoggiare la proposta di legge in discussione vista l'importanza di porre le basi per un utilizzo diffuso delle fonti energetiche alternative che consentano un risparmio notevole sia dal punto di vista delle risorse utilizzate, sia dal punto di vista dei costi. Esprime d'altra parte alcune perplessità sul lavoro svolto dall'équipe del Professor Masoli.

Il Consigliere LUSTRISSY sottolinea di aver appoggiato il progetto di legge già in Commissione e aggiunge che la Comunità europea mette a disposizione degli Stati membri oltre trenta miliardi di lire per i progetti relativi allo sfruttamento dell'energia solare. Invita pertanto la Giunta, qualora la proposta di legge venga approvata dal Consiglio, ad inoltrare la progettazione del piano annuale alla Commissione Europea per l'Energia.

Annuncia la presentazione di un emendamento all'articolo 7 e lo illustra.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE interviene per precisare che l'ENEL metterà a disposizione cinque aeromotori misuratori costanti per misurare l'intensità del vento e capire quali siano le potenzialità effettive di energia alternativa ricavabile, di modo che il Consiglio potrà pronunciarsi alla luce di dati concreti.

Il Consigliere FAVAL esprime perplessità circa l'opportunità di votare la proposta in questione, rilevando che la legge si riferisce per la maggior parte all'energia solare, in ordine alla quale le conoscenze attuali non sono sufficienti per poter sostenere un'efficacia della stessa in termini positivi. Dichiara pertanto che si asterrà dalla votazione.

Il Consigliere MAFRICA evidenzia come si tratti di una legge quadro che rimanda ai piani di intervento previsti nel settore e sollecita quindi la Giunta alla predisposizione di questi ultimi. Aggiunge che l'attendibilità degli studi effettuati dall'équipe del Professor Masoli in materia di fonti alternative andrà valutata successivamente alla luce dei risultati conseguiti.

Il Presidente ANDRIONE dichiara che qualsiasi critica costruttiva fondata su dati scientifici sarà presa in dovuta considerazione.

Il Consigliere VIBERTI precisa che le perplessità avanzate nei confronti del lavoro svolto dall'équipe del Professor Masoli non avevano un fine polemico e sostiene che motiverà dal punto di vista tecnico tali perplessità nel primo Consiglio di settembre.

L'Assessore ai Lavori Pubblici BORBEY dichiara che il gruppo della Democrazia Cristiana voterà a favore della proposta di legge, perché ne condivide l'impostazione di principio, riservandosi invece di valutare le modalità e i criteri sulla base dei quali la Giunta procederà alla concessione dei relativi contributi.

Il Consigliere DE GRANDIS fa presente che, da un lato, il piano di intervento che dev'essere elaborato dalla Giunta, e, dall'altro, la presenza del Comitato tecnico consentiranno di evitare i rischi connessi alle valutazioni di ammissione ai contributi dei diversi progetti.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli della proposta di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1, nel testo predisposto dal Consigliere proponente, è approvato con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti ventidue; votanti ventuno; astenuto il Consigliere Faval).

Articolo 2

La Commissione "Affari Generali, Finanze, Programmazione, Decentramento e Partecipazione" e la "Commissione consiliare speciale per i problemi energetici" propongono che l'articolo 2 sia così emendato:

- il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Comitato è composto di 7 membri scelti tra funzionari tecnici dell'Amministrazione regionale e tra esperti del settore energetico estranei all'Amministrazione stessa".

Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventidue; votanti: ventuno; astenuto il Consigliere Faval).

Si dà atto infine che l'articolo 2 così emendato è approvato con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventidue; votanti: ventuno; astenuto il Consigliere Faval).

Articolo 3

La Commissione "Affari Generali, Finanze, Programmazione, Decentramento e Partecipazione" e la "Commissione consiliare speciale per i problemi energetici" propongono che l'articolo 3 sia così emendato:

- dopo il secondo comma aggiungere il seguente comma: "Il piano di intervento stabilisce annualmente, anche in relazione ai tipi di tecnologie adottate, i limiti dei contributi in conto capitale per investimenti non superiori ai dieci milioni, nonché la misura dei contributi in conto interessi per investimenti superiori";

- terzo comma: sopprimere le parole da "contributi" della seconda riga fino alla parola "significative" della settima riga e sostituirle con le parole: "i contributi in conto capitale e in conto interessi nei limiti stabiliti dal piano annuale di intervento".

Si dà atto che sia gli emendamenti, sia l'articolo 3 così emendato sono approvati con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventidue; votanti: ventuno; astenuto il Consigliere Faval).

Articolo 4

Si dà atto che l'articolo 4 è approvato, nel testo predisposto dal Consigliere proponente, con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventidue, votanti: ventuno, astenuto il Consigliere Faval).

Articolo 5

La Commissione "Affari Generali, Finanze, Programmazione, Decentramento e Partecipazione" e la "Commissione consiliare speciale per i problemi energetici" propongono che l'articolo 5 sia così emendato:

- dopo il secondo comma aggiungere il seguente comma:

"Nella formazione della graduatoria la residenza in Valle d'Aosta costituisce titolo preferenziale per Enti pubblici, Consorzi, Cooperative e imprenditori operanti in Valle d'Aosta e condizione essenziale per i privati".

Si dà atto che sia l'emendamento, sia l'articolo 5 così emendato sono approvati con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventidue; votanti: ventuno; astenuto il Consigliere Faval).

Articolo 6

La Commissione "Affari Generali, Finanze, Programmazione, Decentramento e Partecipazione" e la "Commissione consiliare speciale per i problemi energetici" propongono che l'articolo 6 sia così emendato:

- dopo il primo comma aggiungere:

"Per la liquidazione del contributo i privati debbono inoltre produrre la dichiarazione attestante il titolo di proprietà dell'unità immobiliare utilizzatrice";

- nella seconda riga del secondo comma sostituire le parole "...gli uffici regionali..." con le parole "...i tecnici...".

Si dà atto che sia gli emendamenti, sia l'articolo 6 così emendato sono approvati con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventidue; votanti: ventuno; astenuto il Consigliere Faval).

Articolo 7

Il Consigliere Lustrissy propone che l'articolo 7 sia così emendato:

- dopo il 3° comma aggiungere la frase: "I Comuni inoltre potranno variare o adottare le norme costruttive di Regolamento Edilizio o di Piano Regolatore Generale atte a favorire o quanto meno a non penalizzare soluzioni edilizie che prevedano sistemi di utilizzazione energetica di fonti alternative".

Si dà atto che sia l'emendamento, sia l'articolo 7 così emendato sono approvati con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventidue; votanti: ventuno; astenuto il Consigliere Faval).

Articoli 8 e 9

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, nel testo predisposto dal Consigliere proponente, con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventidue; votanti: ventuno; astenuto il Consigliere Faval).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli della proposta di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Carral, Clusaz e Lanièce, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: ventitré;

- Consiglieri votanti: ventidue;

- Voti favorevoli: ventuno;

- Voti contrari: uno;

- Astenutosi dalla votazione il Consigliere Faval.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti integrative e alternative di energia".

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Proposta di legge regionale n. 163

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: "PROVVEDIMENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E L'UTILIZZAZIONE DELLE FONTI INTEGRATIVE E ALTERNATIVE DI ENERGIA".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, nel quadro di una razionale ed economica utilizzazione delle risorse energetiche disponibili, promuove l'impiego di nuove tecnologie aventi come scopo il contenimento dei consumi di energia soprattutto proveniente da trasformazione termica di combustibile e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili in tutti i settori finali di consumo.

Art. 2

(Comitato tecnico)

Presso la Presidenza della Giunta regionale è costituito un organo consultivo denominato "Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti integrative e alternative di energia".

Il Comitato è composto di 7 membri scelti tra funzionari tecnici dell'Amministrazione regionale e tra esperti del settore energetico estranei all'Amministrazione stessa.

I membri del Comitato e il segretario sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale e durano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

Il Presidente del Comitato è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione regionale.

Il Comitato ha facoltà di avvalersi dell'apporto di esperti, facendoli anche partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato.

Il Comitato elabora proposte rientranti nella finalità della presente legge ed esprime pareri sui piani di intervento, di cui al successivo articolo 3, predisposti dalla Giunta regionale.

Per ogni seduta del Comitato spetta ai partecipanti un gettone di presenza e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo del gettone di presenza è di £. 25.000 lorde per il Presidente e di £. 20.000 per gli altri membri. Tale compenso non viene corrisposto nei casi in cui ciò sia vietato da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3

(Piani di intervento)

La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un piano d'intervento finalizzato agli scopi della presente legge ordinato organicamente per tipi di tecnologie e settori di applicazione.

Il piano deve essere presentato al Consiglio corredato del parere del Comitato tecnico di cui all'art. 2 e delle Comunità Montane, che devono esprimersi entro quaranta giorni dalla data di ricezione del piano stesso.

Il piano di intervento stabilisce annualmente, anche in relazione ai tipi di tecnologie adottate, i limiti dei contributi in conto capitale per investimenti non superiori ai dieci milioni, nonché la misura dei contributi in conto interessi per investimenti non ammessi al beneficio del contributo in conto capitale.

Nell'ambito del piano di intervento approvato dal Consiglio, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere i contributi in conto capitale e in conto interessi nei limiti stabiliti dal piano annuale di intervento per impianti finalizzati al risparmio energetico nell'ambito delle seguenti tecnologie: sfruttamento di piccole cadute d'acqua fino ai limiti consentiti dalla legislazione nazionale in vigore, produzione di calore con collettori solari piani e non ed eventuali dispositivi concentratori, apparecchiature "total-energy", pompe di calore, celle fotovoltaiche, utilizzazione dell'energia eolica, tecnologie dirette al recupero del calore industriale (teleriscaldamento) e alla trasformazione di rifiuti organici e inorganici.

La Giunta regionale inoltre, sentito il Comitato di cui all'art. 2, assume iniziative per sensibilizzare Enti pubblici e privati al risparmio energetico e all'impiego delle tecnologie di cui alla presente legge.

Art. 4

(Domande di contributo)

Gli Enti pubblici, i consorzi, le cooperative, i privati che, nel quadro del piano di cui all'articolo precedente, intendano installare impianti fruendo dei contributi di cui alla presente legge devono presentare domanda alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:

1) progetto esecutivo dell'impianto;

2) preventivo delle spese da sostenere e tempi di realizzazione;

3) impegno da parte del richiedente di accettare qualsiasi controllo tecnico degli impianti da parte degli uffici della Regione e di fornire agli uffici medesimi, anche al fine di favorire l'applicazione delle tecnologie da parte di altri utenti, i dati relativi al funzionamento dell'impianto, nonché a consentire il libero accesso allo stesso in occasione di visite effettuate da persone autorizzate da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 5

(Concessione di contributi)

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale nel limite dello stanziamento annualmente deliberato dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

I contributi vengono concessi secondo una graduatoria approvata annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 maggio secondo i criteri stabiliti nel piano di intervento di cui all'art. 3, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 2 anche per quanto concerne la determinazione della spesa ammissibile, la validità tecnica del progetto presentato e la sua compatibilità con le esigenze paesaggistiche del sito.

Nella formazione della graduatoria la residenza in Valle d'Aosta costituisce titolo preferenziale per Enti pubblici, Consorzi, Cooperative e imprenditori operanti in Valle d'Aosta e condizione essenziale per i privati.

Le domande inserite in graduatoria e non finanziate per insufficienza di fondi vengono riesaminate, una sola volta, in comparazione con quelle dell'anno successivo.

Art. 6

(Liquidazione del contributo)

La liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo e sulla base di verbale di accertamento dal quale risulti che l'opera è funzionante ed è stata regolarmente eseguita in conformità al progetto presentato.

Per la liquidazione del contributo i privati debbono inoltre produrre la dichiarazione attestante il titolo di proprietà dell'unità immobiliare utilizzatrice.

La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i tecnici incaricati di svolgere i controlli e gli accertamenti di cui al comma precedente.

Art. 7

(Cumulabilità dei contributi)

I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono cumulabili con altri eventualmente previsti da leggi statali a condizione che non venga globalmente superata la percentuale di intervento stabilita dal precedente articolo 3.

I richiedenti sono pertanto tenuti a dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, se hanno presentato o intendono presentare analoghe istanze in base a leggi statali, impegnandosi contemporaneamente a restituire alla Regione, qualora ne ricorrano i presupposti, le somme eccedenti la percentuale di cui al citato art. 3.

I Comuni inoltre potranno variare o adottare le norme costruttive di Regolamento Edilizio o di Piano Regolatore Generale atte a favorire o quanto meno a non penalizzare soluzioni edilizie che prevedano sistemi di utilizzazione energetica di fonti alternative.

Art. 8

(Norma transitoria)

In fase di prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 6 è fissato al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Norma finanziaria)

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono annualmente finanziate con legge di bilancio sulla base dei piani di intervento di cui al precedente art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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