Oggetto del Consiglio n. 450 del 15 luglio 1980 - Verbale
OGGETTO N. 450/80 - PROPOSTA DI LEGGE STATALE CONCERNENTE: "NORME PER IL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI VALLE D'AOSTA E PIEMONTE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO".
Il Presidente DOLCHI richiama la discussione testé conclusa sulla proposta di legge statale relativa all'oggetto: "Norme per il trasferimento alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del Parco Nazionale del Gran Paradiso".
Ricordato che il testo che verrà sottoposto a votazione è quello predisposto dalla I Commissione, rileva la necessità che la relazione venga riformulata in quanto quella esistente fa riferimento al testo del provvedimento presentato dal Partito Comunista Italiano. Incarica quindi il Consigliere Martin, Presidente della I Commissione, a farsi carico della predisposizione, entro brevissimo tempo, del nuovo testo di tale relazione, possibilmente in accordo con gli altri componenti della Commissione.
Il Consigliere MARTIN chiede che siano i Consiglieri Lustrissy e Tonino ad occuparsi della predisposizione di tale documento.
Il Presidente DOLCHI incarica i due Consiglieri sopracitati della redazione di tale relazione.
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Proposta di legge statale n. 12
"NORME PER IL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI VALLE D'AOSTA E PIEMONTE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO".
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ART. 1
Sono trasferite alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte, per quanto di loro competenza territoriale, le funzioni amministrative esercitate dall'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso ai sensi del R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. Le Regioni interessate assicurano la gestione unitaria del Parco istituendo un apposito Consorzio.
I beni compresi nell'area del Parco facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato sono trasferiti al patrimonio indisponibile delle Regioni nell'ambito dei rispettivi confini territoriali.
A tale ultimo fine il perimetro del Parco è quello che risulta dalla delimitazione attuale di cui alle tabelle previste dell'articolo 12 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 561, come da allegata carta topografica 1: 2000.
ART. 2
L'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso è soppresso. I beni dell'Ente soppresso saranno trasferiti al costituendo Ente di cui al 2° comma del precedente articolo 1, mediante decreti del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, sentite le Regioni, il personale alle dipendenze dell'Ente soppresso sarà trasferito, con il suo consenso, al nuovo Ente di cui al 2° comma del precedente articolo 1, garantendo in ogni caso la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente.
ART. 3
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte provvederanno alla costituzione dell'Ente di cui al 2° comma dell'articolo 1.
Nei dodici mesi successivi alla costituzione dell'Ente di gestione di cui al primo comma del presente articolo deve essere approvato il piano territoriale e di valorizzazione del Parco ed il regolamento interno di gestione e funzionamento dell'Ente, dai Consigli regionali delle due Regioni interessate. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, vige il regolamento dell'Ente soppresso.
ART. 4
Il piano territoriale e di valorizzazione del Parco dovrà tenere conto dei seguenti punti:
a) delimitazione delle zone di riserva integrale nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
b) individuazione di zone di protezione, nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;
c) gli interventi finalizzati alla regolamentazione dell'uso pubblico del Parco, in particolare per quello che riguarda le modalità e i criteri della sua funzione ai fini culturali e ricreativi;
d) determinazione delle zone in cui sono ammesse, singolarmente o promiscuamente, le attività turistiche, agricole, silvopastorali stabilendone nel contempo i limiti e le modalità di esercizio.
ART. 5
Per quanto non disposto dalla presente legge, provvedono con proprie norme le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte previa reciproca consultazione allo scopo di coordinarne l'attuazione in relazione ai principi fondamentali stabiliti da leggi statali o da obblighi internazionali in materia di parchi nazionali.
L'Ente Parco potrà per proprio conto sviluppare attività in comune con analoghi parchi nazionali limitrofi di Stati confinanti nell'ambito dei principi di cui al comma precedente.
ART. 6
Le spese occorrenti per la gestione del Parco saranno ripartite in parti uguali tra le due Regioni.
Il contributo annuale iscritto nel bilancio dello Stato è trasferito in parti uguali alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte.
Il contributo annuale degli anni finanziari successivi è maggiorato di una quota corrispondente all'incremento della componente prezzi sulla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi del mercato, verificatosi nell'anno precedente, quale risulta dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese.
Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 7
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Cartina
(omissis)
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Il Presidente DOLCHI ricorda che il Consigliere Voyat ha presentato il seguente emendamento all'articolo 3: art. 3, 1° comma:
- alla fine di detto comma aggiungere: "che dovrà avere sede in Valle d'Aosta".
Si dà atto che l'emendamento è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Il Presidente DOLCHI invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione della proposta con l'emendamento del Consigliere Voyat all'articolo 3.
IL CONSIGLIO
- ai sensi del 2° comma dell'art. 121 della Costituzione;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto);
DELIBERA
di proporre al Parlamento l'allegata proposta di legge statale concernente: "Norme per il trasferimento alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del Parco Nazionale del Gran Paradiso", con presentazione della medesima al Senato della Repubblica.
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Proposta di legge statale n. 12
"NORME PER IL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI VALLE D'AOSTA E PIEMONTE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO".
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ART. 1
Sono trasferite alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte, per quanto di loro competenza territoriale, le funzioni amministrative esercitate dall'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso ai sensi del R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. Le Regioni interessate assicurano la gestione unitaria del Parco istituendo un apposito Consorzio.
I beni compresi nell'area del Parco facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato sono trasferiti al patrimonio indisponibile delle Regioni nell'ambito dei rispettivi confini territoriali.
A tale ultimo fine il perimetro del Parco è quello che risulta dalla delimitazione attuale di cui alle tabelle previste dell'articolo 12 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 561, come da allegata carta topografica 1: 2000.
ART. 2
L'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso è soppresso. I beni dell'Ente soppresso saranno trasferiti al costituendo Ente di cui al 2° comma del precedente articolo 1, mediante decreti del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, sentite le Regioni, il personale alle dipendenze dell'Ente soppresso sarà trasferito, con il suo consenso, al nuovo Ente di cui al 1° comma del precedente articolo 1, garantendo in ogni caso la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente.
ART. 3
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte provvederanno alla costituzione dell'Ente di cui al 1° comma dell'articolo 1, che dovrà avere sede in Valle d'Aosta.
Nei dodici mesi successivi alla costituzione dell'Ente di gestione di cui al primo comma del presente articolo deve essere approvato il piano territoriale e di valorizzazione del Parco ed il regolamento interno di gestione e funzionamento dell'Ente, dai Consigli regionali delle due Regioni interessate. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, vige il regolamento dell'Ente soppresso.
ART. 4
Il piano territoriale e di valorizzazione del Parco dovrà tenere conto dei seguenti punti:
a) delimitazione delle zone di riserva integrale nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
b) individuazione di zone di protezione, nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;
c) gli interventi finalizzati alla regolamentazione dell'uso pubblico del Parco, in particolare per quello che riguarda le modalità e i criteri della sua funzione ai fini culturali e ricreativi;
d) determinazione delle zone in cui sono ammesse, singolarmente o promiscuamente, le attività turistiche, agricole, silvopastorali stabilendone nel contempo i limiti e le modalità di esercizio.
ART. 5
Per quanto non disposto dalla presente legge, provvedono con proprie norme le Regioni Valle d'Aosta e Piemonte previa reciproca consultazione allo scopo di coordinarne l'attuazione in relazione ai principi fondamentali stabiliti da leggi statali o da obblighi internazionali in materia di parchi nazionali.
L'Ente Parco potrà per proprio conto sviluppare attività in comune con analoghi parchi nazionali limitrofi di Stati confinanti nell'ambito dei principi di cui al comma precedente.
ART. 6
Le spese occorrenti per la gestione del Parco saranno ripartite in parti uguali tra le due Regioni.
Il contributo annuale iscritto nel bilancio dello Stato è trasferito in parti uguali alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte.
Il contributo annuale degli anni finanziari successivi è maggiorato di una quota corrispondente all'incremento della componente prezzi sulla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi del mercato, verificatosi nell'anno precedente, quale risulta dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese.
Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 7
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Cartina
(omissis)
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