Oggetto del Consiglio n. 427 del 14 luglio 1980 - Verbale
OGGETTO N. 427/80 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
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Con il Disegno di legge proposto si vogliono coordinare e semplificare i meccanismi di accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti rapportandoli alla concessione, da parte della Regione Valle d'Aosta, dei contributi sulle rate di ammortamento.
La pubblicazione delle leggi 21 dicembre 1978, n. 843, ed 8 gennaio 1979, n. 3, pone in evidenza un quadro legislativo che consente chiarezza sia per quanto attiene all'ambito dei settori di intervento ed alla garanzia dei mutui, sia per quanto afferisce alla posizione in ammortamento dei mutui concessi - con riguardo alla decorrenza, agli interessi di pre-ammortamento ed alla durata - ed alle procedure istruttorie che giustificano e rendono compatibile l'intervento finanziario della Cassa, finalizzato - com'è noto - ad opere di pronta esecuzione.
Pertanto il presente Disegno di legge, in assenza totale di una normativa regionale in materia, non ha il mero scopo di contribuire al pagamento delle rate bensì quello di garantire - com'è previsto all'articolo 2, 2° comma, ed al successivo articolo 3 illustrante la procedura di adesione - la certificazione della condizione di effettiva e definitiva approvazione dell'opera espressa dagli Enti mutuatari ed il riconoscimento, da parte della Giunta regionale, di uno stato di necessità premesso alla esecuzione dell'opera di cui trattasi.
Viene così a definirsi da un lato il raggio d'azione dell'Ente Regione che attua in settori di intervento così articolati una programmazione reale, al fine di evitare il sommarsi di istruttorie trascinate per anni senza prospettive conclusive anche solo a causa di un difetto procedurale, comunicando entro quarantacinque giorni dalla data di inoltro della domanda la disponibilità o meno ad ammettere la medesima con il conforto del parere degli Assessorati competenti, e d'altra parte si rende possibile il contributo regionale previa dimostrazione che la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso il finanziamento richiesto, essendo pacifico che i contributi una volta deliberati dal Consiglio regionale graveranno in corrispondenza negli esercizi finanziari regionali per la durata complessiva del mutuo vincolando il bilancio della Regione.
Con l'articolo 5 si precisano i termini della revoca del contributo regionale posta in essere dall'Ente Regione ove l'istruttoria della pratica non fosse completata nel termine di dodici mesi oppure nel caso in cui, per effetto di mutate condizioni, l'Ente Mutuatario pervenisse alla decisione di alienare il bene acquisito o costruito grazie al finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti, cosa che può fare provvedendo tuttavia - contestualmente - alla estinzione anticipata del mutuo corrispondente.
Con l'articolo 6, infine, si rinvia alla apposita legge di bilancio la quantificazione della spesa occorrente all'applicazione del presente Disegno di legge e, nel contempo, si autorizza la Giunta regionale a dare l'avvio alle procedure ed agli adempimenti previsti negli articoli precedenti, ferma restando l'esclusione degli atti amministrativi, comportanti oneri finanziari, che saranno prodotti in presenza della legge di cui sopra recante il necessario stanziamento.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il disegno di legge, soffermandosi sull'articolo 3, comma 1, lettera c) relativo alle procedure di adesione per l'ammissione al contributo regionale. Precisa che la Giunta esaminerà le singole domande presentate dai Comuni, dichiarando per ciascuno con quale proporzione la Regione si accollerà gli oneri della revisione prezzi, in modo che l'accesso al credito di cui alla presente proposta possa essere operante anche per i piccoli Comuni.
Il Consigliere TONINO si dichiara favorevole al disegno di legge in discussione, ma con l'osservazione che la deliberazione del Consiglio regionale relativa alle opere ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, avvenga contestualmente al piano dei lavori pubblici.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge in questione.
Articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Carral, Lanièce e Rolando, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
- Voti favorevoli: ventisette;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti".
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Disegno di legge regionale n. 193
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...... n. ...: "INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI".
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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
(Finalità)
La Regione Valle d'Aosta concede agli enti aventi facoltà di accedere al credito agevolato della Cassa Depositi e Prestiti, contributi sulle rate d'ammortamento in base alle norme stabilite dai successivi articoli.
ART. 2
(Limiti dell'intervento)
Le opere ammesse a contributo e i limiti d'intervento saranno annualmente stabiliti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e non potranno, comunque, superare i limiti percentuali sottoelencati della rata di ammortamento:
A - acquedotti, fognature e depuratori |
90% |
B - edifici scolastici e palestre per la scuola dell'obbligo |
85% |
C - strade |
75% |
D - edifici pubblici |
70% |
E - edifici per anziani |
90% |
Sono a totale carico della regione le rate d'ammortamento dei mutui contratti per la costruzione di scuole materne.
Non potranno essere ammessi a contributo regionale i finanziamenti relativi ad opere che non abbiano ottenuto preventivo riconoscimento di effettiva necessità di esecuzione.
ART. 3
(Procedura di adesione)
Le domande di ammissione a contributo regionale vanno presentate all'Assessorato delle Finanze, corredate da:
a) progetto di massima dell'opera da eseguire con l'indicazione del costo di realizzazione;
b) relazione sulle finalità dell'opera e sull'effettivo stato di necessità di esecuzione;
c) indicazione dei mezzi di bilancio a copertura della spesa non coperta da contributo regionale.
L'Assessorato Finanze sentiti gli Assessorati competenti, comunicherà, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, la disponibilità o meno ad ammettere l'opera a contribuzione regionale.
ART. 4
(Erogazione del contributo)
I contributi regionali saranno definitivamente erogati previa dimostrazione che la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso il finanziamento richiesto e saranno liquidati agli enti aventi diritto in annualità aventi la stessa cadenza del piano di ammortamento.
I contributi deliberati dalla Giunta regionale costituiscono limite di impegno per il bilancio della Regione per tutta la durata del mutuo.
ART. 5
(Decadenza)
I contributi regionali sono revocati se entro 12 mesi dalla segnalazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, l'Ente interessato non avrà concluso l'istruttoria della pratica oppure se l'Ente stesso pervenisse nella decisione di alienare il bene acquisito o costruito con il finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti.
ART. 6
(Norma finanziaria)
Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 7.12.1979, n. 68, la quantificazione della spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà disposta con legge di bilancio.
La Giunta regionale è autorizzata per l'anno 1980 a dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla presente legge, con esclusione degli atti dai quali sorga un impegno finanziario e fino ad avvenuta quantificazione degli oneri indicati nel precedente comma.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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