Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2662 del 24 ottobre 2012 - Resoconto

OGGETTO N. 2662/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni di leggi regionali in materia veterinaria".

Articolo 1

(Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70)

1. L'articolo 20 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

(Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti)

1. La Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, che la presiede;

b) il dirigente responsabile della struttura competente in materia di sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

c) il dirigente della struttura competente in materia di igiene degli alimenti di origine animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

d) il dirigente della struttura competente in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

e) il dirigente della struttura competente in materia di sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta con ruolo di referente del piano sanitario regionale di risanamento;

f) il dirigente della struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

2. Alla Commissione possono partecipare, di intesa con le amministrazioni interessate, i dirigenti o i funzionari responsabili del Ministero della salute, del Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da micobacterium bovis, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), e del Centro di referenza nazionale per le malattie dei selvatici (CERMAS).

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) predisposizione dei programmi di profilassi e di risanamento per l'eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzotica negli allevamenti bovini e della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, sentito il Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti di cui all'articolo 20bis;

b) valutazione dell'andamento dei programmi annuali di eradicazione;

c) predisposizione delle misure di lotta nei confronti di specifiche epizoozie;

d) ogni altra attività di consulenza e supporto tecnico ai compiti di cui alle lettere a), b) e c).".

2. Dopo l'articolo 20 della l.r. 70/1982, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"Articolo 20bis

(Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti)

1. È istituito il Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti con il compito di formulare proposte e pareri alla Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo 20.

2. Fanno parte del Comitato:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, che ne assicura il coordinamento, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici, o suo delegato;

c) tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli allevatori.

3. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.".

Articolo 2

(Modificazioni alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17)

1. L'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Identificazione)

1. I capi della specie suina ed equina sono identificati a cura dell'AREV secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente.

2. I capi della specie bovina e ovi-caprina sono identificati, rispettivamente, entro venti giorni ed entro sei mesi dalla nascita dell'animale, e comunque prima che il capo lasci l'azienda di nascita, mediante l'apposizione di una marca auricolare provvista di microchip al padiglione auricolare sinistro e di una marca auricolare semplice al padiglione auricolare destro.

3. Ai capi della specie bovina e ovi-caprina provenienti da altre regioni italiane o da stati esteri, sprovvisti di marca auricolare dotata di dispositivo elettronico, la marca auricolare di identificazione apposta al padiglione auricolare sinistro è sostituita con una provvista di microchip.

4. L'AREV, entro trenta giorni dall'identificazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici l'elenco descrittivo degli animali identificati, ai fini della registrazione all'anagrafe del bestiame.".

2. L'articolo 8 della l.r. 17/1993 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

(Composizione)

1. La Commissione di cui all'articolo 7 è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici;

b) i dirigenti dei servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;

c) il direttore dell'AREV.".

2. La Commissione può essere integrata, in relazione agli argomenti trattati, da un rappresentante dell'ente o dell'associazione interessati.".

Articolo 3

(Modificazioni alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Norme di profilassi e cura delle malattie degli animali), le parole: "di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari), mediante assunzione a proprio carico del cinquanta per cento del relativo prezzo di vendita al pubblico" sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), mediante assunzione a proprio carico del 40 per cento del relativo prezzo di vendita al pubblico.".

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 3/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di usufruire dei benefici economici di cui all'articolo 1, la dispensazione dei medicinali presso le farmacie pubbliche e private convenzionate della Valle d'Aosta è effettuata su presentazione di prescrizione medico-veterinaria redatta su moduli predisposti, anche su supporto informatico, dalla struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria e con le modalità dalla stessa indicate.".

3. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/1996, le parole: "Il modulario" sono sostituite dalle seguenti: "Il modulo".

4. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 3/1996, le parole: "L'uso del modulario" sono sostituite dalle seguenti: "L'uso del modulo".

5. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 3/1996 è abrogato.

6. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/1996, le parole: "e dell'articolo 32 del d.lgs. n. 119/1992" sono sostituite dalle seguenti: "e al d.lgs. 193/2006".

Articolo 4

(Modificazione alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 3)

1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), è sostituita dalla seguente:

"c) i dirigenti dei servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), o loro delegati;".

Articolo 5

(Modificazioni alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 37)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 (Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14), è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque intenda procedere all'allestimento, a fini commerciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per animali di affezione domestici deve farne preventiva richiesta al Comune territorialmente competente al fine di ottenere l'autorizzazione sanitaria all'esercizio delle predette attività. L'autorizzazione è subordinata al rilascio, da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL, di un parere igienico-sanitario di conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature delle attività in corso di allestimento alle norme vigenti in materia di igiene, sanità pubblica e allevamento degli animali. Le predette attività restano sottoposte a vigilanza sanitaria permanente.".

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 37/2010 è abrogato.

Articolo 6

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 17 luglio 1995, n. 23 (Sanzioni amministrative in materia di protezione degli animali da allevamento e da macello ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979), è abrogata.

2. Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 39;

b) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5.

Articolo 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Prola.

Prola (UV) - Merci Président.

Le présent projet de loi a été examiné en session conjointe par les Ve et IIIe Commissions permanentes à travers une série d'auditions qui ont permis de comprendre et d'approfondir le texte qui modifie diverses lois régionales dans le zootechnique et, plus spécifiquement, dans le domaine de la santé animale.

Suite aux diverses vérifications effectuées ces dernières années par les services vétérinaires du Ministère de la santé et de la Commission européenne sur notre organisation en matière de santé animale, quelques précisions ont été apportées selon les indications et les recommandations obtenues durant les visites d'inspection. L'AREV, les services de la santé animale de 1'USL, 1'Ordre des vétérinaires et le Président du Conseil permanent des collectivités locales ont été entendus en commission.

L'article 1er modifie la loi régionale n° 70 de 1982, qui créa la Commission sanitaire régionale pour la formulation de programmes de guérison des élevages en matière de tuberculose et brucellose. En application des diverses dispositions nationales et suite aux recommandations du Ministère de la santé, la commission sera exclusivement de nature technique et composée uniquement de vétérinaires, en excluant les représentants des associations régionales d'éleveurs, puisque ce sont ces mêmes éleveurs qui sont directement intéressés par les plans régionaux de guérison. Pourront participer à la Commission les dirigeants ou fonctionnaires du Ministère de la santé, du Centre de référence national pour la tuberculose près l'Institut zooprophylactique et du Centre de référence national pour les maladies sauvages. De plus, un comite est prévu, composé par le Dirigeant de la structure compétente en matière de santé vétérinaire, le Dirigeant des services zootechniques et trois représentants désignés par les associations régionales des éleveurs. Le comité aura la mission de formuler des avis, des observations et des propositions à la Commission sanitaire régionale.

L'article 2 intervient sur la loi régionale n° 17/1993, afin de modifier la méthode d'identification des animaux. En adaptant la normative régionale à la loi nationale et communautaire et suite aux évolutions technologiques du système d'identification électronique des animaux, les bovins, ovins et caprins seront identifiés en plaçant une puce dans le pavillon auriculaire gauche par une opération moins invasive que le système d'identification précédent. Lors des Commissions permanentes, un amendement proposé par 1'Association des éleveurs a été accepté, où est introduit dans la loi le prélèvement du tissu auriculaire au moment de l'identification de l'animal. Il s'agit d'une opération déjà effectuée en 2011 par 1'AREV, qui garantit à tous les effets, par l'analyse de l'ADN et la construction d'une banque génétique, l'identité de l'animal. De plus, la composition de la Commission, en excluant la partie politique, est modifiée.

L'article 3 porte une série de modifications à la loi régionale n° 3 de 1996 (Normes de prophylaxie et traitement des maladies animales) pour l'adapter aux dispositions communautaires et nationales en vigueur. Le quota du coût du médicament à la charge du service sanitaire est modifié et l'on prévoit que les vétérinaires, lors de la prescription des médicaments, doivent limiter la quantité au minimum nécessaire pour le traitement ou la thérapie.

L'article 4 modifie la loi régionale n° 3/2002 et prévoit l'élargissement de la participation au comité technique, qui définit et évalue les interventions sanitaires complémentaires pour les objectifs de type sanitaire et zootechnique, des responsables des services vétérinaires du Département prévention de 1'USL.

L'article 5 modifie la loi régionale n° 37/2010 pour les dispositions pour la protection et pour le traitement correct des animaux d'affection en changeant l'instance d'autorisation qui doit être demandée à la Commune compétente du territoire, à des fins commerciales d'élevages, de centres d'élevages, de centres de ventes, de centres de dressage ou de pension pour animaux d'affection.

Pour conclure, il s'agit d'un projet de loi qui simplifie certaines procédures, qui accélère les processus dans la réalisation du registre animal et dans la prescription des médicaments, qui sépare ultérieurement la gestion politique et d'orientation de la gestion technique des programmes de guérison de santé animale, en introduisant dans la composition des commissions sanitaires des figures strictement techniques, et qui clarifie les procédures opérationnelles pour l'autorisation des activités inhérentes aux animaux d'affection.

Presidente - Ricordo che il disegno di legge in oggetto, i cui relatori sono i colleghi Prola e Crétaz, ha avuto parere favorevole all'unanimità delle Commissioni III e V con la presentazione di un emendamento e il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali. Dichiaro aperto il dibattito.

La parola al Consigliere Segretario Rigo.

Rigo (PD) - Grazie Presidente.

Su questo provvedimento riconfermo il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, peraltro già espresso in sede di commissione. Principalmente due le ragioni della nostra approvazione: di merito e di procedura. Le innovazioni introdotte, come ha ben relazionato il collega Prola, vanno a modificare disposizioni contenute in più leggi regionali e le modifiche sono dovute essenzialmente o in parte all'adeguamento alla normativa nazionale e a direttive comunitarie, regolamenti CEE e decreti legislativi da tempo in vigore.

L'articolo 2 del disegno di legge fa riferimento infatti ai regolamenti CE n. 1760/2000 e n. 21/2004, così come dello stesso anno è il decreto legislativo n. 58, mentre l'articolo 3 richiama l'applicazione del decreto legislativo n. 193/2006 in attuazione di una direttiva comunitaria del 2004. Il disegno di legge non solo recepisce e dà attuazione alle norme sopra richiamate, ma è coerente con quanto richiesto in termini di sburocratizzazione e semplificazione delle procedure. E questo vale sia per l'identificazione degli animali, sia per l'introduzione di supporti informatici.

Fra le modificazioni proposte merita però una particolare sottolineatura quella riferita all'articolo 1. Raccogliendo una raccomandazione espressa dal Ministero della salute, come richiamato nella relazione, e una sollecitazione avanzata dall'USL della Valle d'Aosta, nella Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti non faranno più parte le associazioni degli allevatori. È una modifica questa dettata dall'opportunità di non discutere di un particolare problema alla presenza dei diretti interessati. Questo nuovo indirizzo non deve essere letto però nel senso che le associazioni degli allevatori non possano far valere le loro ragioni in materia di risanamento. Infatti l'istituzione del Comitato consultivo regionale risponde a questa necessità e può essere effettivamente la sede idonea per il confronto con le strutture competenti e il tavolo su cui formulare proposte in merito alla Commissione sanitaria regionale. Proprio per questo, in sede di commissione consiliare, mi piace segnalarlo, i rappresentanti degli allevatori non hanno manifestato la minima osservazione per questa modifica, dichiarando la loro adesione alle semplificazioni introdotte dal disegno di legge.

Ho parlato di merito, ma voglio parlare anche di procedura. Ancora una volta un confronto vero, anche se molto veloce, non vincolato da "ordini di scuderia", fra le commissioni consiliari competenti, la Giunta regionale e i soggetti auditi ha portato l'iter legislativo ad una felice e positiva conclusione. In una sola seduta, lo voglio sottolineare anche perché molte volte veniamo sollecitati nel non presentare in commissione proposte di audizione, abbiamo sentito la relazione dell'Assessore competente e del dirigente della struttura, abbiamo ascoltato le osservazioni dei diretti interessati, abbiamo raccolto i suggerimenti e abbiamo espresso unanime parere favorevole. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie a quella che mi piace chiamare democrazia partecipata. Con le audizioni abbiamo cercato di dare voce direttamente ai protagonisti, a chi vive ogni giorno la realtà degli allevamenti di animali in questo caso. Il nostro è un lavoro di ascolto e di trait d'union fra i cittadini, in questo caso gli allevatori e i funzionari, e il Consiglio regionale, un lavoro di approfondimento e non una perdita di tempo (come molte volte piace leggere le riunioni delle commissioni) che ha ottenuto un risultato concreto: un voto unanime e un emendamento proposto dall'ARER, fatto proprio dai relatori, perché senza operazioni complesse garantisce meglio l'identità dell'animale attraverso l'analisi del suo DNA. Un emendamento quindi che arricchisce il disegno di legge e lo rende ancora più funzionale. Questo dimostra che occorre lavorare con lo spirito e l'obiettivo che ho cercato prima di illustrare in occasione del bilancio di previsione del Consiglio regionale. Se ci mettiamo tutti di buona lena, cercando di valorizzare l'impegno delle commissioni consiliari un lavoro che, se sostenuto ed aiutato a crescere, può essere utile, anzi senz'altro utile e vitale per un Consiglio regionale forse domani molto più snello, con un numero ridotto di Consiglieri, io me lo auguro, ma capace di rispondere di più e meglio e più velocemente, come abbiamo visto in questo caso, ai bisogni e alle sollecitazioni della collettività.

Presidente - La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.

Morelli (ALPE) - Merci Président.

Mon intervention sera synthétique car nous partageons fondamentalement soit ce qui a été dit par le rapporteur Prola que par le collègue Rigo, le projet de loi n° 206 est dans son ensemble partageable avec la modification allant dans le sens strictement sanitaire de la Commission sanitaire régionale en matière d'assainissement du bétail, limitée aux seules figures sanitaires directement concernées par le programme sanitaire, l'on réalise une œuvre de cohérence, mais on ne néglige pas de l'autre côté l'apport fondamental du milieu des éleveurs, dont la présence significative est prévue dans un comité de consultation en matière d'assainissement du bétail que cette loi va constituer à titre gratuit, pour que les éleveurs puissent avoir voix au chapitre, avec la possibilité de formuler des avis et d'avancer des propositions.

Un autre aspect important de la loi est constitué par la substitution du bolus ruminal comme instrument d'identification des animaux, adopté aux années 1990 dans notre région, par deux marques auriculaires, une desquelles ayant un émetteur électronique. C'est une modification qui va dans le sens de faire des économies et de simplifier les démarches liées à la nécessité d'identifier les animaux, aussi bien les vaches que les chèvres, par une méthode plus pratique, plus respectueuse de la santé du bétail et plus lisible même à l'extérieur du territoire valdôtain.

C'est une méthode qui n'est pas sans défauts, car la possibilité de perdre ou d'abîmer les marques existe, mais tout compte fait les avantages sont évidents. Il sera opportun, comme cela a été demandé en commission, de rédiger un protocole pour réglementer les procédures en cas de perte de deux marques auriculaires.

Nous avons partagé, lors de l'audition des représentants de l'Association des éleveurs valdôtains, l'amendement qu'ils ont proposé quant à la possibilité de combiner l'apposition des marques auriculaires avec le prélèvement d'un échantillon de tissu, qui sera stocké dans la banque génétique instituée depuis le 1er novembre 2011. C'est un procédé qui est mis en acte de façon simultanée avec l'application des marques, qui ne prend pas plus de temps, mais qui constitue une ultérieure garantie d'identification.

Les autres modifications contenues dans la loi sont également dictées par la volonté de rendre plus actuel et mieux répondant à la réalité le cadre juridique et donc nous confirmons d'ores et déjà notre avis favorable, comme nous l'avons anticipé en commission.

Presidente - Se non vi sono altre richieste di intervento, dichiaro chiuso il dibattito.

La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce.

Lanièce A. - Grazie Presidente.

Molto brevemente per dire che ho preso atto dell'unanimità, degli interventi che sono stati fatti sia in commissione che in aula e anche della relazione dettagliata del collega Prola. Io esprimo la mia soddisfazione perché il Consiglio ha accolto all'unanimità il disegno di legge, le cui motivazioni sono state ben spiegate dagli interventi appena sentiti. Per quanto riguarda l'emendamento, eravamo d'accordo: si tratta di un'azione che era stata prevista dalla delibera del risanamento dello scorso anno, quindi a maggior ragione accogliamo con favore il fatto che ormai questa idea di creare una banca genetica vada nell'ottica di fare ulteriormente chiarezza in un settore delicato come quello della zootecnia. Concludo qui con la soddisfazione per questo disegno di legge che viene approvato all'unanimità. Grazie.

Presidente - Procediamo all'esame del testo.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 2 abbiamo un emendamento delle Commissioni III e V, che recita:

Emendamento

Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17, sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per la specie bovina, la marca auricolare è munita di un dispositivo per il prelevamento di campioni di materiale biologico.".

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2

(Modificazioni alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17)

1. L'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Identificazione)

1. I capi della specie suina ed equina sono identificati a cura dell'AREV secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente.

2. I capi della specie bovina e ovi-caprina sono identificati, rispettivamente, entro venti giorni ed entro sei mesi dalla nascita dell'animale, e comunque prima che il capo lasci l'azienda di nascita, mediante l'apposizione di una marca auricolare provvista di microchip al padiglione auricolare sinistro e di una marca auricolare semplice al padiglione auricolare destro. Per la specie bovina, la marca auricolare è munita di un dispositivo per il prelevamento di campioni di materiale biologico.

3. Ai capi della specie bovina e ovi-caprina provenienti da altre regioni italiane o da stati esteri, sprovvisti di marca auricolare dotata di dispositivo elettronico, la marca auricolare di identificazione apposta al padiglione auricolare sinistro è sostituita con una provvista di microchip.

4. L'AREV, entro trenta giorni dall'identificazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici l'elenco descrittivo degli animali identificati, ai fini della registrazione all'anagrafe del bestiame.".

2. L'articolo 8 della l.r. 17/1993 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

(Composizione)

1. La Commissione di cui all'articolo 7 è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici;

b) i dirigenti dei servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;

c) il direttore dell'AREV.".

2. La Commissione può essere integrata, in relazione agli argomenti trattati, da un rappresentante dell'ente o dell'associazione interessati.".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Dichiaro chiusi per questa mattinata i lavori dell'odierna adunanza del Consiglio regionale, i lavori riprenderanno alle 15,30.

La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 12,49.