Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2378 del 18 aprile 2012 - Resoconto

OGGETTO N. 2378/XIII - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di attività commerciali e di coordinamento delle istruttorie condotte nell'ambito dei procedimenti di aiuto delle imprese turistiche. Modificazioni di leggi regionali".

Articolo 1

(Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12)

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), è sostituito dal seguente:

"4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di sessanta giorni consecutivi per ciascun periodo, nei seguenti periodi:

a) tra il terzo giorno feriale antecedente il 6 gennaio e il 31 marzo;

b) tra il primo sabato del mese di luglio e il 30 settembre.".

Articolo 2

(Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), è inserito il seguente:

"Articolo 8bis

(Regolarità contributiva e fiscale)

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di cui agli articoli 5 e 8, anche se richieste da imprese individuali senza coadiuvanti o dipendenti, sono soggette alla verifica della sussistenza e validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), o di altro certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, nonché della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno d'imposta. L'autorizzazione all'esercizio è, in ogni caso, rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, compiono le attività di verifica della sussistenza e regolarità della documentazione di cui al comma 1.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 20/1999, è aggiunto il seguente:

"4bis. I casi di revoca e di sospensione dell'autorizzazione derivanti da irregolarità riscontrate nella documentazione di cui all'articolo 8bis, comma 1, sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo.".

Articolo 3

(Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi o la cui istruttoria non è conclusa nello stesso anno sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate prioritariamente alle relative nuove domande.".

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Agostino.

Agostino (UV) - Grazie Presidente.

Le présent projet de loi introduit deux dispositions urgentes censées répondre aux instances spécifiques formulées par les entreprises commerciales valdôtaines et les associations représentatives desdites entreprises, ainsi qu'une mesure visant à coordonner les dispositions budgétaires avec les dispositions de la loi régionale relative aux aides aux entreprises touristiques.

Il primo articolo di questo disegno di legge modifica l'articolo 16, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12. In relazione all'esigenza di individuare una data di inizio delle vendite di fine stagione omogenea su tutto il territorio nazionale per favorire misure a tutela della concorrenza, anche in conformità agli indirizzi unitari forniti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011, viene stabilito che i saldi possano essere effettuati, per un massimo di 60 giorni consecutivi per ciascun periodo, nei seguenti periodi: tra il terzo giorno feriale antecedente il 6 gennaio e il 31 marzo; tra il primo sabato del mese di luglio e il 30 settembre.

Rispetto al citato indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che aveva fissato la data d'inizio dei saldi invernali nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania, è bene sottolineare che è stato ritenuto opportuno anticipare di due giorni feriali l'avvio delle vendite di fine stagione in relazione all'andamento tipico del periodo di vacanza natalizia effettuato in Valle d'Aosta. Per quel che concerne, invece, i saldi estivi, tenendo conto del fatto che il primo sabato del mese di luglio è tradizionalmente considerato la data di avvio effettivo, è stato rispettato l'indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Con l'articolo 2, nel recepire la facoltà attribuita dallo Stato alle Regioni viene inserita una disposizione nella legge regionale 2 agosto 1999. In particolare, viene prescritta, in sede di richiesta delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica mediante l'uso di posteggio e in forma itinerante, l'obbligo di verifica della sussistenza e validità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o di altro certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, nonché della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'ultimo anno d'imposta. I criteri e le modalità di applicazione di tale obbligo sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, la quale, dovrà inoltre definire i casi di revoca e di sospensione dell'autorizzazione derivanti da irregolarità nella documentazione sopra indicata. Si sottolinea che tale disposizione è stata fortemente voluta dagli imprenditori valdostani per poter disporre di maggiori strumenti di controllo nei confronti degli ambulanti che occupano le nostre aree mercatali.

Nell'articolo 3 si introduce una disposizione di coordinamento tra la disciplina degli impegni di spesa sul bilancio regionale e quella delle istruttorie previste dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Il combinato disposto di cui agli articoli 47, comma 4, e 72, comma 2, della legge regionale n. 30/2009, prevede sostanzialmente che la concessione di agevolazioni debba avvenire nel rispetto dei limiti derivanti dagli stanziamenti iscritti ogni anno nel bilancio e del principio della competenza finanziaria (individuata nella data di presentazione della domanda di agevolazione).

La legge regionale n. 19/2001 consente di concedere agevolazioni, a fronte di procedure a sportello, per una vasta gamma di spese ammissibili con intensità di aiuto che possono arrivare, in determinati casi, anche al 50 percento e con contributi in conto capitale d'importo elevato. Le istruttorie, a seconda dell'entità degli investimenti, possono durare anche 7/8 mesi. In tale contesto è abbastanza normale che per le domande presentate durante l'anno in corso e soprattutto per quelle presentate negli ultimi quattro mesi, l'istruttoria venga conclusa l'anno successivo. La disposizione in esame consente di adeguare la complessità operativa dei procedimenti previsti dalla legge n. 19/2001 con le citate disposizioni della legge regionale di bilancio.

Bene, penso che con la modifica di questi pochi articoli di legge andiamo a migliorare la vigente legislazione offrendo ai valdostani la possibilità di fruire degli sconti in concomitanza con tutte le altre Regioni, inoltre controlli più severi per quanto riguarda il commercio su area pubblica. Grazie a tutti per l'attenzione.

Presidente - Ricordo che la legge ha avuto parere favorevole, a maggioranza, della IV Commissione, e il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali. Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Per ribadire la nostra posizione. Come gruppo ALPE abbiamo già votato il disegno di legge in commissione, abbiamo apprezzato, per quanto riguarda gli articoli 1 e 2, due iniziative che partono dal basso, quindi condivise, confrontate. Si da quindi la possibilità di modificare la legislazione regionale sia per quanto riguarda i saldi, come ha detto il relatore, quindi un'opportunità in più per il sistema turistico valdostano che, per quanto riguarda il recepimento, va nella direzione di controllare le sussistenze e le validità di un documento unico di regolarità contributiva, comunque sempre importante e non banale. Per quanto riguarda invece l'articolo 3, abbiamo già dato il nostro parere positivo, è un atto amministrativo dovuto, forse siamo un po' in ritardo, ma ben venga che arrivi in questo momento. Grazie.

Presidente - La parola alla Consigliera Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie Presidente.

Il disegno di legge n. 184 va ad introdurre due disposizioni richieste rispettivamente dalle imprese commerciali e dalle associazioni di rappresentanza delle stesse. In particolare apprezziamo l'articolo 1, che dà la possibilità alle attività commerciali di individuare una data di inizio delle vendite di fine stagione omogeneo su tutto il territorio nazionale. Sosteniamo che per troppi anni la Valle d'Aosta è stata penalizzata sulla legge precedente, riteniamo che con questo disegno di legge andiamo a sanare una grande carenza in tale settore. Riteniamo positivo questo disegno di legge e per tali motivi il voto del gruppo del Partito Democratico sarà favorevole.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Se non vi sono interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Grazie Presidente. Semplicemente per ringraziare la commissione per i lavori che sono stati fatti in modo molto celere, ma comunque puntuale. Ringrazio il relatore per l'attività di approfondimento. Solo una precisazione: la data dei saldi contenuta nella legge del 1999, le vecchie disposizioni, già quella era stata indicata su proposta delle associazioni; ovviamente il mondo cambia e oggi c'è una sensibilità diversa, ma già allora quella tempistica era stata definita dalla legge regionale in accordo con le varie associazioni di categoria. Ringrazio anche gli uffici e le associazioni che hanno permesso un confronto fattivo e speriamo di dare un impulso alla nostra economia, che sicuramente necessita perlomeno di non perdere delle occasioni.

Presidente - Procediamo all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.