Oggetto del Consiglio n. 2332 del 22 marzo 2012 - Verbale
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Oggetto n. 2332/XIII del 22/03/2012 |
REIEZIONE DI RISOLUZIONE: "RICHIESTA DI UN PARERE TECNICO-LEGALE IN MERITO ALLA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI E ALLA RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE". |
Il Vicepresidente André LANIÈCE propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata dai Consiglieri del gruppo Partito Democratico ed iscritta in via d'urgenza al punto 32.4 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso (oggetto n. 2321/XIII).
Illustra il Consigliere DONZEL.
Replica il Presidente della Regione, ROLLANDIN.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri DONZEL (voto favorevole) e CHATRIAN (voto favorevole).
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli: sette e voti contrari: ventuno (presenti e votanti: ventotto);
NON APPROVA
la sottoriportata:
RISOLUZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
APPRESO dagli organi di stampa dell'approvazione in data 19 marzo 2012, delle deliberazioni della Giunta regionale inerenti alla graduazione delle posizioni dirigenziali e alla ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale;
ATTESO che non vi è stata una concertazione condivisa da tutte le OO.SS;
AL FINE di comprendere se tale riorganizzazione sia compatibile, tenuto conto della crisi economica che sta attraversando anche la Valle d'Aosta, con i combinati disposti delle seguenti norme:
- art. 60 del T.U. vigente relativo alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta laddove quantifica le risorse disponibili per la definizione delle retribuzioni di posizione e imponendo di considerare incrementi e decrementi delle medesime;
- art. 9, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, nella parte in cui dispone che, fino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali non possano essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare, ovvero, in caso di rinnovo dal medesimo titolare;
- art. 17, comma 3 della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010 che prevede la possibilità di variare le strutture organizzative dirigenziali, la loro autonomia e complessità, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;
RITENUTO indispensabile verificare se il provvedimento si evidenzi legittimo alla luce delle disposizioni vigenti e nello specifico:
1) le "Disposizioni transitorie e finali" della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010 dispongono che nel momento in cui l'Amministrazione regionale ha provveduto alla "graduazione delle strutture organizzative dirigenziali" i nuovi incarichi dirigenziali debbano essere "conferiti in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge". È necessario quindi essere messi a conoscenza del fatto che sia legittimo o meno che alcuni incarichi di secondo livello dirigenziale siano messi in pubblicità e altri no e tutti quelli di primo livello non lo siano. È importante fare chiarezza su questo aspetto che potrebbe comportare anche disparità di trattamento tra i lavoratori;
2) ai sensi dei principi contenuti nella legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010 tutto il processo di riorganizzazione deve essere fondato, tra l'altro, su trasparenza e omogeneità, ma dall'applicazione dei criteri riorganizzativi non traspare l'omogeneità in parola (es. Assessorato Bilancio, Finanze e Programmazione, Assessorato Istruzione e Cultura e Assessorato Ambiente e Territorio);
INVITA
la Giunta regionale a chiedere la formulazione di un parere tecnico-legale sui quesiti sopra formulati e nelle more a sospendere il processo di riorganizzazione contenuto nei provvedimenti della Giunta regionale adottati il 19 marzo 2012.
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