Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2261 del 22 febbraio 2012 - Resoconto

OGGETTO N. 2261/XIII - Proposta di regolamento: "Modificazioni al regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978)".

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 56)

1. L'articolo 56 del regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978), è sostituito dal seguente:

"Articolo 56

(Esercizio delle funzioni)

1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvede un revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale nomina anche un revisore dei conti supplente, per i casi di assenza o impedimento del membro effettivo. Il revisore dei conti, dotato di adeguata professionalità, dura in carica tre anni e può essere rinominato per non più di due volte nello stesso ambito territoriale.

2. Al revisore dei conti nominato ai sensi del comma 1 è affidato il riscontro di più istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'aggregazione è operata dalla struttura regionale competente in materia di istruzione tenuto conto:

a) della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;

b) della vicinanza o del facile collegamento tra le diverse sedi;

c) della situazione geografica o ambientale in cui operano le istituzioni scolastiche.

3. I revisori dei conti esterni all'Amministrazione regionale sono nominati tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Ad essi spetta un compenso onnicomprensivo, correlato all'effettiva attività svolta, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di nomina e corrisposto dalle istituzioni scolastiche.

4. I revisori dei conti interni all'Amministrazione regionale sono nominati tra gli iscritti nel registro di cui al comma 5. L'attività degli stessi è svolta a titolo gratuito.

5. La struttura regionale competente in materia di istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore alla categoria D di cui al testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, nonché i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori legali. L'elenco comprende un'apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti i revisori contabili esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.".

Articolo 2

(Disposizione di coordinamento)

1. Ogni riferimento al collegio dei revisori dei conti, comunque indicato, contenuto nel r.r. 3/2001, deve intendersi effettuato al revisore dei conti nominato ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del r.r. 3/2001, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

(Disposizione transitoria)

1. I collegi dei revisori dei conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza naturale del mandato. Alle nuove nomine si provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del r.r. 3/2001, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Lattanzi.

Lattanzi (PdL) - Grazie Presidente.

Con questo provvedimento modifichiamo il regolamento regionale n. 3/2011. Si tratta di un atto di riorganizzazione e razionalizzazione che, così come previsto per le istituzioni scolastiche nazionali, in analogia all'articolo 1 del comma 616 della legge finanziaria del 2007, viene recepito anche per le istituzioni scolastiche regionali. Viene ridotto il numero dei revisori dei conti incaricati del riscontro delle irregolarità amministrative, sostituendo i collegi dei revisori dei conti di tre membri con un unico organo di controllo monocratico e del relativo supplente. La riduzione consente un notevole contenimento della spesa che, stante la situazione economica, si ritiene opportuno, mantenendo tuttavia alto il livello professionale dei controlli ed una continuità amministrativa. Il revisore dei conti per le istituzioni scolastiche, che potrà essere indifferentemente un professionista esterno all'Amministrazione, regolarmente iscritto all'apposito albo dei revisori legali, o interno all'Amministrazione, scelto nell'apposito registro tenuto presso l'Assessorato competente, al quale sono iscritti a domanda i dipendenti appartenenti alla qualifica non inferiore alla categoria D, di cui al testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, o i dipendenti di qualifica inferiore, ma iscritti al registro dei revisori legali.

Con il presente atto, votato anche all'unanimità dalla commissione, si mira a semplificare ed a rendere i controlli di contabilità e di buona amministrazione nelle istituzioni scolastiche più snelli e meno costosi.

Ringrazio gli organi dell'Assessorato che hanno predisposto questa modifica e la commissione che ha accettato questo miglioramento normativo, ed invito il Consiglio a votarla all'unanimità.

Presidente - La discussione generale è aperta.

La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente. Abbiamo ascoltato con attenzione questa appassionata relazione del collega Lattanzi...

Solleviamo in aula non un problema, ma un quesito di ordine generale, che abbiamo già accennato in commissione alla presenza dell'Assessore, ma è opportuno allargarlo all'apporto eventuale della Giunta, per sapere se questa operazione di restrizione dell'organo di revisione sarà applicata anche ad altri organismi. Non abbiamo solo nelle istituzioni scolastiche degli organi di revisione contabile, ma ne abbiamo anche in altri organismi. Avevamo anticipato la questione per sapere se sono in itinere altre modificazioni di natura legislativa, regolamentare o altro, che possano coinvolgere altri rami dell'Amministrazione oppure organi derivati o società partecipate.

Condividiamo la necessità di avere una maggiore sobrietà da questo punto di vista e fare in modo che non ci sia eccesso nell'appesantimento di questi organi di controllo in sede tecnica. Anticipiamo sul merito un voto favorevole alla proposta in oggetto.

Presidente - Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin.

Viérin L. (UV) - Merci M. le Président.

Solo per ringraziare intanto il relatore Lattanzi e la V Commissione per il lavoro svolto. Abbiamo condiviso un percorso...scusate, la II Commissione, è stato un lapsus...arriverò alla questione, perché sulla legge sulla DSA abbiamo iniziato in V Commissione una condivisione di un percorso che è stato enunciato anche dal collega Louvin.

L'indirizzo del Governo, partendo da questi primi atti, con la modifica di questo regolamento e con l'iter in corso della modifica della legge sui disturbi dell'apprendimento, vanno nell'ottica di razionalizzazione e di snellezza nel funzionamento, quindi sono i primi atti concreti che si inseriscono in un discorso più generale, che verrà applicato in generale dal Governo. Abbiamo voluto iniziare da questi atti, che non sono solo di forma, ma sono anche di sostanza, direi è forma che diventa sostanza, e che vanno nella direzione auspicata. La discussione che è emersa nelle commissioni andava ad analizzare quali possono essere gli ambiti di applicazione e dove l'Amministrazione può dare dei segnali. Come Assessorato abbiamo iniziato questo percorso, pensando di agire nel concreto su questo ambito. Come ricordava il relatore, le modifiche saranno operative e, a breve, discuteremo anche la legge sui disturbi dell'apprendimento; abbiamo altri ambiti per quanto è del nostro settore nelle prossime settimane, dove interverremo nell'ottica enunciata.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 35

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato.

Pongo in votazione il regolamento nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 35

Il Consiglio approva all'unanimità.