Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2225 del 8 febbraio 2012 - Resoconto

OGGETTO N. 2225/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), e alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)".

Articolo 1

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente:

"4. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco può inoltre svolgere le funzioni relative ai servizi antincendi aeroportuali, presso l'aeroporto regionale, secondo la normativa vigente in materia e sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla Giunta regionale con la società concessionaria.".

Articolo 2

(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 37/2009)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:

"2. La Scuola regionale antincendi è posta sotto la responsabilità del Comandante regionale dei vigili del fuoco.".

Articolo 3

(Modificazione all'articolo 13 della l.r. 37/2009)

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente: "Il Comandante regionale dei vigili del fuoco:".

Articolo 4

(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 37/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi e al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è istituita, presso il Comando regionale dei vigili del fuoco, la Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi, composta:

a) dal Comandante regionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente;

b) dal Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco;

c) da un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;

d) da un esperto designato dal dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL).".

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione può essere integrata, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, da un dirigente o da un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, nonché da eventuali esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, la cui partecipazione sia ritenuta necessaria per la trattazione di particolari tematiche.".

Articolo 5

(Modificazione all'articolo 28 della l.r. 37/2009)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 37/2009, le parole: "agli articoli 40 e 41" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 40".

Articolo 6

(Modificazione all'articolo 32 della l.r. 37/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 37/2009, le parole: "servizi antincendi di altri enti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome".

Articolo 7

(Modificazione all'articolo 35 della l.r. 37/2009)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 37/2009 è sostituita dalla seguente:

"d) gestire i servizi antincendi aeroportuali, qualora previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4.".

Articolo 8

(Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 37/2009)

1. L'articolo 40 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:

"Articolo 40

(Strutture dirigenziali)

1. A capo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è posto un dirigente che assume la denominazione di Comandante regionale dei vigili del fuoco.

2. Il Comandante è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, da altro dirigente che assume la denominazione di Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco.

3. In caso di assenza o impedimento del Comandante, il comando vicario è svolto dal Vicecomandante.

4. Il Comandante e il Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco, oltre al diploma di laurea, devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) appartenenza al ruolo del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;

b) servizio effettivo, per un periodo di almeno cinque anni, nel profilo professionale di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco o in un profilo professionale almeno equivalente del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

5. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresì conferiti a chi ricopra, o abbia ricoperto per almeno un anno nell'ultimo quinquennio, un incarico corrispondente a quello di Comandante provinciale nel ruolo del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

6. L'incarico di Comandante o Vicecomandante è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.

7. In caso di contestuale assenza o impedimento del Comandante e del Vicecomandante, i compiti connessi alla gestione operativa-tecnica possono essere affidati ad un ispettore antincendi direttore o ad un ispettore antincendi, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, designati dal Comandante.".

Articolo 9

(Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della l.r. 37/2009)

1. La rubrica del capo IV del titolo II della l.r. 37/2009 è sostituita dalla seguente: "Reclutamento del personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica".

Articolo 10

(Modificazione all'articolo 42 della l.r. 37/2009)

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 37/2009 è sostituita dalla seguente:

"a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, con esclusione di qualsiasi elevazione. Il limite massimo di età si applica anche a coloro che sono titolari di un posto nell'organico di una pubblica amministrazione. Per il personale volontario operativo o istruttore del Corpo valdostano dei vigili del fuoco il limite massimo di età è elevato ad anni trentotto, con esclusione di qualsiasi elevazione;".

Articolo 11

(Sostituzione della rubrica del capo V del titolo II della l.r. 37/2009)

1. La rubrica del capo V del titolo II della l.r. 37/2009 è sostituita dalla seguente: "Sanzioni disciplinari per il personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica".

Articolo 12

(Sostituzione della rubrica del capo VI del titolo II della l.r. 37/2009)

1. La rubrica del capo VI del titolo II della l.r. 37/2009 è sostituita dalla seguente: "Cessazione dal servizio del personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica".

Articolo 13

(Modificazione all'articolo 89 della l.r. 37/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 89 della l.r. 37/2009, le parole: "alla struttura regionale competente in materia di servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "al Comando regionale dei vigili del fuoco".

Articolo 14

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le parole: "la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi", ovunque ricorrano nella l.r. 37/2009, sono sostituite dalle seguenti: "il Comandante regionale dei vigili del fuoco".

2. Le parole: "dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi", ovunque ricorrano nella l.r. 37/2009, sono sostituite dalle seguenti: "Comandante regionale dei vigili del fuoco".

Articolo 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 41 della l.r. 37/2009;

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 37/2009.

Articolo 16

(Modificazione all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è inserito il seguente:

"2bis. Sono altresì incarichi dirigenziali fiduciari i posti di Comandante e Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dall'articolo 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente comma a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 40 della l.r. 37/2009, tali incarichi possono essere conferiti a personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, previo collocamento fuori ruolo, in comando o in altro analogo istituto previsto dall'ordinamento di appartenenza.".

Articolo 17

(Disposizione transitoria)

1. Gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza naturale o alla diversa scadenza stabilita per contratto. I nuovi incarichi dirigenziali sono conferiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 40 della l.r. 37/2009, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, e al comma 2bis dell'articolo 11 della l.r. 22/2010, come introdotto dall'articolo 16 della presente legge.

Articolo 18

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Crétaz.

Crétaz (UV) - Merci M. le Président.

Con la legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuova disposizione per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta) la Regione, a più di 10 anni dalla costituzione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avvenuta il 1° gennaio 2000, ha disegnato una nuova organizzazione del predetto Corpo, ponendosi tre obiettivi principali: il potenziamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco; il rafforzamento del ruolo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nel sistema valdostano di protezione civile; la valorizzazione dell'unicità del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nelle sue due componenti: quella del personale professionista e quella del personale volontario.

A circa due anni dall'entrata in vigore della nuova legge regionale, a seguito dell'applicazione della nuova normativa si rende necessario rivederne, alla luce dell'esperienza sin qui maturata, almeno in parte l'impostazione, in particolare per quanto concerne la struttura organizzativa per la parte che riguarda l'assetto dirigenziale che si pone quale centro motore del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

La legge regionale n. 37/2009 prevede oggi la suddivisione della dirigenza in due aree: una operativa-tecnica, per la quale è necessario, quale requisito di nomina, l'appartenenza al ruolo del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome; una strategico-amministrativa, aperta anche a soggetti esterni al Corpo. Tale impostazione era indirizzata ad una valorizzazione della professionalità del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, senza peraltro rinunciare ad un elemento che poteva portare ad un'apertura verso le potenzialità di professionalità diverse da quelle provenienti dall'interno. La connotazione del Corpo valdostano, che ancora risente dell'impostazione organizzativa del Ministero dell'interno, ha determinato all'atto pratico la necessità di determinare con chiara precisione le funzioni dirigenziali ed i rapporti tra i dirigenti in modo da chiarire meglio i ruoli degli stessi dirigenti.

Il disegno di legge n. 175 disciplina un modello diverso, prevedendo l'istituzione della figura del Comandante e del Vicecomandante, entrambi di nomina fiduciaria in analogia con quanto già previsto con la legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), per il Corpo forestale della Valle d'Aosta. L'obiettivo è quello di rivedere la catena di comando che rende meglio i ruoli e valorizzando la provenienza dei dirigenti del Corpo, che diventa requisito obbligatorio per ottenere l'incarico di Comandante e di Vicecomandante. Le altre modifiche riguardano: lo svolgimento del servizio aeroportuale (articolo 1), con l'obiettivo di dare alla Regione la possibilità di stabilire nella convenzione con la società concessionaria le condizioni per lo svolgimento del servizio, possibilità che oggi non esiste, in quanto la legge attuale prevede che tale servizio sia svolto obbligatoriamente dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco; la valorizzazione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, sia attraverso l'elevazione a 38 anni dell'età massima per la partecipazione al concorso (articolo 10), stabilita in 32 anni per tutti gli altri candidati, sia attraverso una maggiore considerazione a livello di valutazione dei titoli per il concorso, dal servizio prestato come volontario (articolo 10/bis) presentato dal Presidente della Regione come emendamento in commissione. Le modifiche presentate tendono in maggior parte a definire nei particolari questa nuova impostazione ed a ridisegnare i ruoli e le competenze in relazione ai nuovi assetti della dirigenza del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Si tratta di modifiche tese a migliorare la gestione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quindi ad incidere significativamente sulla creazione di un migliore clima organizzativo interno che determini anche un ulteriore miglioramento nell'efficienza di questo servizio particolarmente importante per la nostra Regione, consci comunque che il servizio prestato è sempre stato di elevatissima professionalità e che questa professionalità viene riconosciuta ogni volta the i nostri vigili sono impegnati in attività fuori Valle. Grazie.

Presidente - La discussione generale è aperta.

La parola al Consigliere Bertin.

Bertin (ALPE) - Grazie Presidente.

Con il disegno di legge in discussione oggi interveniamo su una legge approvata dal Consiglio regionale, la n. 37/2009, recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendio della Regione Valle d'Aosta". Questa legge è stata approvata nel novembre 2009, una legge complessa ed articolata che interveniva sull'organizzazione dei servizi antincendio. Già all'epoca avevamo evidenziato una certa necessità di approfondimento perché sono leggi come detto piuttosto complesse, che avrebbero necessitato di un maggiore approfondimento. In effetti con questo disegno di legge si interviene per la quinta volta in poco meno di due anni dall'entrata in vigore della legge n. 37/2009. In poco più di due anni cinque interventi sono oggettivamente troppi, a mio avviso, ed evidenziano una certa approssimazione nella concezione della legge in questione; non sono giustificate altrimenti un numero così elevato di modifiche. In commissione abbiamo audito molti interventi da parte dei diversi rappresentanti delle categorie coinvolte, interventi interessanti da cui abbiamo avuto suggerimenti, osservazioni e critiche su questo disegno di legge molto tecnico, sul quale l'apporto delle categorie interessate è stato utile. Cogliamo anzi l'occasione per ringraziarle.

Con questo disegno di legge si modificano diversi aspetti della legge n. 37; anzitutto si interviene sul comando istituendo il Capo dei vigili del fuoco ed il vice. Avevamo già evidenziato, in occasione della discussione della legge di due anni fa, le possibili problematiche rispetto alla catena di comando, dovute all'aspetto amministrativo ed a quello tecnico, che ne sono coinvolti, in ragione anche della particolarità del Corpo dei vigili del fuoco. Con questo provvedimento si cambia l'impostazione del modello precedente e si impone un modello organizzativo analogo a quello adottato da parte della Regione per il Corpo forestale valdostano, che è caratterizzato da due figure dirigenziali fiduciarie. È su questo incarico fiduciario che si concentrano le nostre maggiori perplessità. È un discorso generale quello del rapporto fiduciario dei dirigenti, c'è una crescita delle nomine fiduciarie nell'ambito della dirigenza regionale, e questo è solo uno degli aspetti; abbiamo l'impressione di una tendenza sempre maggiore al far ricorso al rapporto fiduciario. A nostro avviso questo ricorso dovrebbe essere limitato a casi eccezionali, anche perché abbiamo notato che il sistema dello spoil system "alla valdostana" non ha prodotto i risultati attesi, cioè non ha dato maggiore efficacia ed efficienza alla burocrazia regionale diminuendone la terzietà; tanto più il rapporto fiduciario non è consigliabile in queste posizioni dirigenziali che richiedono competenze estremamente elevate e particolari, e che sono legate anche a delle normative molto complesse. È garanzia di tutti avere in queste posizioni dirigenti scelti essenzialmente per la loro capacità e professionalità, e che si assumono direttamente le responsabilità di quello che fanno. Presenteremo su questo aspetto degli emendamenti, anche se riteniamo di conoscere quale sarà il risultato già da ora.

Un altro aspetto evocato dalla legge è la presenza dei vigili del fuoco all'aeroporto di Saint-Christophe, una questione di non poco conto, soprattutto in termini economici. Abbiamo più volte espresso qual è la nostra posizione sull'aeroporto di Saint-Christophe, un aeroporto che movimenta un numero molto limitato di passeggeri. Se ricordiamo i risultati ridicoli della convenzione fra Aosta e Angers dell'anno scorso, che ha portato in Valle poche decine di turisti e di utilizzatori, nel complesso poche centinaia, quella dell'aeroporto è un'idea insensata, frutto di megalomania ed irresponsabilità, che non risponde a nessuna domanda da parte del territorio, né degli operatori economici e turistici. È un giocattolo della politica che non risponde a nessuna esigenza economica e che costerà molto ai valdostani, si potrebbe definire un "costo della politica". Rimanendo alla questione dei vigili del fuoco, i costi sono altissimi; in questo momento, mentre stiamo discutendo, ad esempio ci sono sei vigili del fuoco che stanno all'aeroporto e che l'aeroporto sia aperto o chiuso è lo stesso...in questo momento fra l'altro credo sia chiuso. Oggi la categoria di questo aeroporto è la quarta, una categoria che impone la presenza di sei vigili del fuoco, presenza che è legata ai vari turni, alle malattie ed alle ferie, e che richiede un numero complessivo di una quarantina di operatori destinati a questa attività. Il nostro aeroporto è avviato ad aumentare di categoria arrivando fino alla sesta categoria, il che vedrebbe aumentare il numero di vigili presenti nell'aeroporto passando da 40 a 85, vale a dire, guardando i numeri dell'anno scorso, che rischiamo di avere più vigili in aeroporto che passeggeri! Considerato un costo annuale lordo di 40.000 euro e calcolando una stima al ribasso, 85 vigili verrebbero a costare all'anno una cifra di poco inferiore a 3.500.000. Sappiamo poi come funzionano questi aeroporti, in Italia ce ne sono una cinquantina e sono quasi tutti in deficit ed in perdita costante per la collettività, si perdono denari in misura inversamente proporzionale alla dimensione della struttura e del bacino di utenza. Il settore aeroportuale in Italia rappresenta un problema grave, che non riguarda solo la nostra Regione, ma per noi, che arriviamo ultimi in questa "follia" di inseguire un aeroporto, non fa altro che aggravare la situazione.

Un altro intervento significativo di questo provvedimento riguarda il concorso per accedere al ruolo, in particolare riguarda l'età: l'età passa da 32 anni previsti finora a 38 anni; non si capisce bene se compiuti o non compiuti, il che può voler dire anche 39 anni (o poco meno). Se immaginiamo che il concorso durerà un anno, è possibile che nel nuovo organico dei vigili introdurremo dei lavoratori di 41 anni in un'attività che richiede una certa freschezza atletica ed un'età più giovane. È un aspetto del tutto antieconomico assumere una persona di 40 anni, quando si spendono decine di migliaia di euro per formarla e, nel giro di una quindicina d'anni, non è più idonea al servizio ed è prossima alla pensione. È una questione economica che non sta in piedi! Finora si è scelto 32 anni anche in ragione delle particolari necessità che ha il Corpo dei vigili del fuoco. Si giustifica questo innalzamento dell'età dicendo che si è in analogia con quanto avviene a livello nazionale, ma le cose non stanno così, anzitutto perché a livello nazionale il limite dei 37 è riservato solo a chi ha già svolto le funzioni come discontinuo all'interno del corpo dei professionisti; si tratta di una sorta di stabilizzazione, anche perché il servizio antincendio a livello nazionale è basato sui discontinui e quando si bandiscono i concorsi si cerca di attribuire anche ai discontinui, che prestano questo servizio in modo continuo al di là del nome, la possibilità di essere stabilizzati e di far parte del corpo dei professionisti. Erano stati evidenziati anche altri aspetti in occasione delle audizioni rispetto al concorso, una parte per quel che riguarda le prove del concorso, ritenendo necessario il mantenimento della prova pratica per i mestieri, e per quel che riguarda i distintivi e le altre questioni legate ai rapporti interni. Da questo punto di vista il Governo regionale ha preso l'impegno di disciplinare la questione con delibere di Giunta, pertanto almeno questo aspetto marginale è stato preso in considerazione.

Presenteremo anche su questo argomento dei 38 anni un emendamento, tendente a giustificare l'aumento a 37 anni soltanto per quei vigili del fuoco che abbiano lavorato in collaborazione con i professionisti e che abbiano già avuto indirettamente una formazione che giustifica questa loro maggiore possibilità di età, avendo già collaborato nel Corpo dei vigili del fuoco.

Altre questioni erano state evidenziate nelle audizioni su questa situazione piuttosto complessa, che rischieremo di affrontare in un sesto provvedimento legislativo su questa legge. Il Corpo dei vigili del fuoco va valorizzato proprio per le caratteristiche che ha, ed è importante farlo, perché è un corpo che risponde in modo efficiente in varie occasioni...quando ha rappresentato la Valle d'Aosta intervenendo a L'Aquila, o in altre circostanze, facendo fare bella figura alla nostra Regione per le capacità tecniche e per la disponibilità in generale, risultando un buon ambasciatore della Regione all'esterno, soprattutto nei casi di calamità naturale.

A nostro avviso però questo provvedimento non va nella direzione della valorizzazione del Corpo dei vigili del fuoco, crediamo che cambi poco o niente e che le cose restino come erano prima. Grazie.

Presidente - La parola al Consigliere Lattanzi.

Lattanzi (PdL) - Grazie Presidente. Le leggi non nascono perfette e, ancor di più, hanno bisogno di adeguarsi ai mutamenti dello scenario che di volta in volta si rende necessario per ottimizzare l'efficacia e l'efficienza delle norme attuative.

La "37/2009" aveva bisogno di una puntualizzazione e di una migliore efficacia ed efficienza; crediamo che con il disegno di legge n. 175 si arrivi a chiarire meglio le operatività che erano nella missione della "37/2009". Noi abbiamo bisogno di sapere con chiarezza chi comanda ed a chi sono imputate le responsabilità del comando dei vigili del fuoco; abbiamo bisogno di sapere il livello della professionalità che il Corpo dei vigili del fuoco professionistico deve esprimere nell'espletamento dei propri gravosissimi impegni. Abbiamo la necessità di rendere ancor più professionali le eccellenze che già abbiamo, abbiamo bisogno che queste eccellenze possano interfacciarsi con il loro lavoro sul piano nazionale ed internazionale. Crediamo che con il "175", con questi pochi articoli - perché la "37" aveva un impianto di per sé già sufficiente - si possa ottenere questo obiettivo, ed è per questo che convintamente abbiamo ascoltato con attenzione i protagonisti di questo lavoro, cioè le persone che ci hanno detto cosa serviva e come dovevamo migliorare la legge n. 37 per rendere più efficace ed efficiente il Corpo dei vigili del fuoco.

Abbiamo sentito i dirigenti, i capireparto, cioè quelli che scendono sul campo tutti i giorni, e proprio ascoltando le loro esigenze ci siamo convinti, anche attraverso degli emendamenti che la Giunta e la commissione hanno voluto proporre, che non solo questi miglioramenti erano necessari, ma pure urgenti, e per questa ragione li condividiamo. Abbiamo avuto la possibilità di tornare sulla "37" e conoscerne le potenzialità; da qui a qualche mese potremo finalmente bandire anche il concorso, che andrà a colmare dei vuoti di organico che in questo momento stanno facendo soffrire il Corpo dei vigili del fuoco, ed abbiamo scoperto come in alcuni articoli della "37" ci siano delle potenzialità enormi per migliorare la qualità professionale dei vigili professionisti. Mi riferisco alla necessità che il prossimo concorso possa venire incontro alle richieste di professionalizzazione che proprio dal Corpo dei vigili del fuoco arrivavano, mi riferisco alla specializzazione dei mestieri, al fatto che il concorso tenga conto della qualità degli uomini che si assumono, e non solo di una graduatoria generalista che poi confligge con le necessità di integrazione dei nuovi inseriti con quelli già presenti nell'organigramma del Corpo dei vigili del fuoco. Abbiamo appreso come fosse importante avere un vicecomandante che potesse, in tempo reale, in assenza del comandante nominato, prendere in carico le responsabilità enormi che il dirigente ha, quando il corpo deve operare in tempo reale ed a volte anche in connessione con altri corpi, vedi la protezione civile o altri corpi della sicurezza statale. Abbiamo potuto fare nostri alcuni bisogni legati al riconoscimento di alcune professionalità che abbiamo nel corpo dei volontari. Quando il collega Bertin in maniera un po' sarcastica commentava il fatto che si derogasse ai volontari che hanno almeno tre anni di esperienza l'opportunità di partecipare a questo concorso, anche se in età più avanzata rispetto ai 32 anni, cioè a 38 anni...credo che non faccia un buon servizio a quegli uomini che intanto avrebbero come minimo tre anni di esperienza (che è il minimo di anni richiesto), ma in realtà hanno da quattro a sette anni di attività sul campo con corsi e specializzazioni nel Corpo dei volontari. Ma soprattutto non fa giustizia a quei volontari che, oltre al volontariato ed alla specializzazione, hanno prestato un'opera ancora più vicina a quella professionale: penso all'attività discontinua, al fatto di prestarsi, rendersi disponibili a colmare i vuoti di organico che ci sono e che, a causa dell'assenza del concorso, venivano utilizzati per colmare questi vuoti. Il fatto che con il disegno di legge n. 175 si vada a riconoscere questa professionalità ottenuta sul campo credo sia un vanto; approvando questo disegno di legge potremo riconoscere a questi uomini che hanno fatto il loro lavoro.

Il "175" è quindi uno strumento di miglioramento della legge n. 37, è uno strumento di trasparenza, perché il fatto di poter nominare fiduciariamente uomini di cui ci si fida vuol dire assumersi delle responsabilità e la gente chiede che ci si assuma delle responsabilità. In questi giorni assistiamo alle polemiche sulla protezione civile, perché quando le cose non funzionano sono i politici che vengono chiamati in causa su chi è stato messo, quindi è normale che sia possibile indicare in maniera fiduciaria chi si ritiene abbia le competenze per assumere ruoli dirigenziali così delicati. Non stiamo parlando di un chirurgo che deve saper operare, stiamo parlando di un dirigente della Regione che deve decidere e deve godere la fiducia di chi affida a lui l'operatività professionale di alcuni uomini. Non ci nascondiamo dietro alle dita, perché è inutile che stiamo qui a raccontarci che fino ad oggi tutti i dirigenti tecnici erano solo dei tecnici, non sono tecnici neanche quelli che si dicono "tecnici", e lo sappiamo!

Noi crediamo che questo sia un atto di onestà intellettuale, di trasparenza, quindi non ce ne vergogniamo, anzi lo valorizziamo. La trasparenza è quello che i cittadini vogliono e la trasparenza è quello che noi dobbiamo dare, ne abbiamo parlato fino a qualche istante fa. Per questi motivi noi, il "175", cioè il miglioramento della "37", la professionalizzazione del corpo, il miglioramento del corpo e soprattutto l'opportunità di riconoscere le competenze agli uomini che lavorano sul campo, riteniamo che sia un atto doveroso e dovuto da questo Consiglio.

Presidente - Se non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie Presidente. Ringrazio anzitutto il relatore Crétaz che ha voluto evidenziare le parti più significative di questo progetto, che è una modifica della "37".

Questa modifica evidenzia quei punti che in questo intertempo hanno lasciato delle perplessità, soprattutto nell'ambito del comando; il fatto che non vi fosse un vicecomandante ha creato delle difficoltà operative, per cui si è creduto opportuno provvedere, anche con l'accordo delle forze sindacali. Approfittando di questa modifica importante, si è cercato di evidenziare alcuni aspetti che erano collegati con la parte di selezione del personale nell'ambito dei concorsi e si è prevista una modifica dell'età. Credo che questo sia comprensibile: mentre diciamo che allunghiamo le pensioni di anni, mi sembra si debba accettare che ci sia la possibilità di innalzare l'età di partecipazione, perché è un dato ormai oggettivo su cui si fondano una serie di criteri a livello europeo, non solo nazionale. Su questo tema c'è stato un dibattito abbastanza esteso...per capire che c'è, al riguardo, una coralità piuttosto ampia, anche se questo può creare qualche problema. A livello nazionale da tempo era 37 anni, si è ritenuto di innalzare di un anno e chiaramente uno ha 38 anni nel momento in cui li ha compiuti, altrimenti ha 37 anni...

(interruzione del Consigliere Louvin, fuori microfono)

...siccome mi è stata posta la domanda, ho solo dato la risposta.

Condivido molto le osservazioni che il collega Bertin ha fatto sulla caratteristica del Corpo dei vigili del fuoco, sul loro impegno durante le calamità quando hanno portato in alto e con grande onore il nome della Valle d'Aosta. Soprattutto voglio ricordare che sono stati presenti in tutte le calamità che purtroppo si sono succedute. Oggi anche una nevicata è una calamità e, come avete visto, si è cercato di mandare del personale per soccorrere i paesi che sono rimasti isolati nelle Marche, come in altre località, su richiesta della Protezione civile: i primi ad essere presenti sono stati proprio i vigili del fuoco che hanno la professionalità richiesta. Ricordo che questa professionalità è stata attribuita loro nel momento dell'intervento in Abruzzo, dove gli aspetti più delicati sono stati seguiti e sono diventati operativi grazie all'intervento dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta, quindi questo, credo, che vada nella logica che lei ricordava e in cui mi riconosco. Si è tenuto conto anche del servizio prestato dai vigili del fuoco volontari, come ricordava il collega Lattanzi, che ha fatto presente che in questo ambito c'è stato da parte nostra l'impegno, nel momento in cui verranno proposti i concorsi per vigili del fuoco, di attivare quei meccanismi che permettano di individuare i mestieri e di valorizzare queste professionalità che già c'erano all'interno, e per poterle graduare a seconda delle esigenze. Questo era l'atteggiamento che era stato preparato a suo tempo e che era stato anche sottolineato.

Il collega Bertin ha ricordato il problema collegato al servizio prestato dai vigili del fuoco per quanto riguarda l'aeroporto. Qui abbiamo modificato il "deve" con il "può" non a caso, perché il discorso è molto delicato, al di là delle categorie, e lui ha ricordato alcuni passaggi. Non siamo ai livelli di certe categorie, anche se si è passati dalla quarta alla sesta in questo periodo, autonomamente, come lei sa, non era una cosa concordata e questo comporta un aggravio di presenze dei vigili del fuoco che a nostro avviso va rimodulato, tenendo conto di programmazioni che possono essere diverse. Se noi lasciavamo il "deve", era automatico che doveva essere prestato il servizio; oggi, dicendo "può", diciamo alla società che gestisce l'aeroporto che essa ha un obbligo, ma questo obbligo può essere asservito sia dal personale dei vigili del fuoco di ferma, sia da altro personale che abbia le caratteristiche e che può lavorare in convenzione per garantire quelle ore di presenza legate al flusso di traffico. Queste sono le ragioni che ho voluto ricordare, in particolare ringraziando ancora tutti gli intervenuti, per dire che questa rimodulazione di alcuni aspetti non può che portare benefici, soprattutto darà la possibilità - nel momento in cui ci saranno i concorsi - di rimpolpare la situazione di oggi ed avere una disponibilità di effettivi che sia collegata alle reali necessità.

Sottolineo ancora quanto sia importante il modulo che abbiamo seguito, uguale a quello di Trento, cioè della forte sinergia fra i vigili del fuoco di ferma e quelli volontari; è un aspetto caratterizzante che ha ricordato anche il prefetto Gabrielli in occasione della presenza per questo campionato che si è svolto sulle nevi della Valle d'Aosta, sottolineando che questa forte integrazione aiuta a creare un modulo che è vincente, soprattutto per quanto riguarda delle realtà di montagna dove l'intervento immediato può risolvere alcune problematiche.

Credo quindi ci siano gli elementi per apportare dei miglioramenti importanti a questa legge n. 37, che è un caposaldo per quanto riguarda la parte relativa ai vigili del fuoco e ci auguriamo che possa dare i benefici attesi.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.

All'articolo 1 vi è l'emendamento n. 1 della II Commissione, che recita:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 1 le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:

Articolo 1

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente:

"4. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco può inoltre svolgere le funzioni relative ai servizi antincendi aeroportuali, presso l'aeroporto regionale, secondo la normativa vigente in materia e sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla Regione con la società concessionaria.".

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato.

Vi è l'emendamento n. 1 del gruppo ALPE che introduce un articolo 4bis.

La parola al Consigliere Bertin.

Bertin (ALPE) - Grazie Presidente.

Questo emendamento riguarda un aspetto che ci era stato evidenziato in commissione, apparentemente poco rilevante, ma che può avere delle ricadute significative. Si vorrebbe limitare con l'emendamento l'utilizzo dei vigili del fuoco, che hanno una particolare professionalità acquisita, quando possono essere destinati ad interventi di alto carattere, che sia limitatamente però alle caratteristiche del corpo. Va bene, possiamo partecipare a delle manifestazioni, possiamo utilizzare i vigili del fuoco, ma essenzialmente per delle competenze legate alla loro particolare professionalità. Per fare un esempio, per bagnare le aiuole è il caso di non utilizzarli. Adesso l'esempio è forzato, ma rende l'idea, ed è quello che ci è stato sollecitato in commissione. Mi sembrava una proposta di buon senso, pertanto è stata ripresa in un emendamento.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie Presidente.

Credo che la proposta di buon senso sia quella di suggerire il buon senso, perché se c'è buon senso credo che i vigili non vengano - e non mi sembra di averne visti mai - a bagnare le aiuole! Che ci siano dei vigili che possono essere eccezionalmente utilizzati anche in alcune manifestazioni è vero, ma su espressa richiesta, e quando è legata a possibili interventi, quindi sono lì per una presenza che vuole essere preventiva, questo sì. Teniamo conto che abbiamo dato come indirizzo generale, come lo abbiamo dato anche per i forestali, che là dove non ci sono elementi tali da giustificare la presenza, si passa ad altro personale e non può più essere usato il personale indistintamente qualificato come quello che lei ha ricordato dei vigili del fuoco.

Concordiamo nella sostanza, ma mi sembra che non ci sia bisogno di un articolo specifico, in quanto questo va nel buon senso. Siamo quindi contrari all'emendamento.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che recita:

Emendamento

Dopo l'articolo 4 del d.l. è inserito il seguente:

"Articolo 4bis

(Sostituzione dell'articolo 26 della l. r. 37/2009)

1. L'articolo 26 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

(Particolari incarichi)

1. Quando ricorrono eccezionali circostanze, il Comandante regionale dei vigili del fuoco può destinare il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in via temporanea, a svolgere interventi di carattere tecnico e interesse pubblico, per i quali il personale interessato abbia particolari attitudini, in dipendenza dei compiti di istituto".

Consiglieri presenti e votanti: 33

Favorevoli: 8

Contrari: 25

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato.

All'articolo 8 vi sono gli emendamenti n. 2 e 3 dei gruppi ALPE e Partito Democratico.

La parola al Consigliere Bertin.

Bertin (ALPE) - Grazie Presidente.

Presento congiuntamente i due emendamenti che vanno nella stessa direzione. Abbiamo già introdotto in discussione generale qual era la differenza di impostazione rispetto al rapporto fiduciario dei dirigenti dei vigili del fuoco, questo è l'emendamento a cui facevo riferimento prima. A nostro avviso, anche in ragione della particolare professionalità richiesta a queste figure dirigenziali, è importante che sia per il decisore politico che per i cittadini non vi sia un conferimento fiduciario, ma una scelta in ragione della professionalità e di un concorso. I due emendamenti vanno in questa direzione.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie Presidente.

Come ho già avuto modo di dire, il tema dei requisiti credo sia scontato, cioè si va in questa direzione. Il problema della scelta non è tanto di eludere, ma è per avere una possibilità obiettiva di scegliere con i requisiti le persone che meglio possano rappresentare la scelta sia del Comandante che del Vicecomandante, che devono essere all'altezza della situazione. Siamo contrari.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che recita:

Emendamento

Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 37/2009, come sostituito dall'articolo 8 del d.l., è inserito il seguente:

"3bis. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).".

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 8

Contrari: 24

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che recita:

Emendamento

L'alinea del comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 37/2009, come sostituito dall'articolo 8 del d.l., è sostituito dal seguente:

"Il Comandante e il Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:".

Stesso risultato.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 10 vi è l'emendamento n. 4 dei gruppi ALPE e Partito Democratico.

La parola al Consigliere Bertin.

Bertin (ALPE) - L'emendamento n. 4 riguarda la questione legata all'età. L'obiettivo di questo non è togliere valore ai volontari che, anzi, svolgono un ruolo fondamentale nel servizio antincendio, che è un servizio essenziale per la stessa conformità della Valle d'Aosta. Il problema riguarda l'età, perché nel disegno di legge viene richiamata in analogia con quanto avviene a livello nazionale. Come detto in precedenza, a livello nazionale la questione è leggermente diversa, perché si ferma a 37 anni e poi si limita ad un anno di discontinuità, mentre in questo caso si apre a tutti la possibilità...senza avere l'abitudine di lavorare con i professionisti che giustificherebbe l'innalzamento dell'età. Questa è la nostra obiezione a questo articolo che modifica la "37": lo riteniamo - anche per le considerazioni fatte in precedenza - non economico, e inoltre non migliora il servizio. Grazie.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie Presidente.

Ho già avuto modo di spiegare alcune delle ragioni, ma voglio aggiungere che la gran parte di quelli che sono pronti e che hanno lavorato come volontari - tenendo conto che non si sono più fatti i concorsi - nel tempo sono invecchiati in servizio, quindi il discorso di dare questa possibilità è anche in considerazione di questo fatto che tiene conto del periodo. Di fatto non abbiamo più attivato dei concorsi...

(interruzione del Consigliere Bertin, fuori microfono)

...no, però quelli che hanno lavorato, l'esperienza di lavoro come discontinui la gran parte di loro l'ha fatta...poi avremo i dati, qualcuno non ha potuto farla di sei mesi, ma la sta facendo e la farà ancora. Quindi abbiamo fatto il possibile per dare l'opportunità a questi di partecipare.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che recita:

Emendamento

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 37/2009, come sostituita dall'articolo 10 del d.l., è sostituita dalla seguente:

"a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, comprese le eccezioni di legge. Il limite massimo di età si applica anche a coloro che sono titolari di un posto nell'organico di una pubblica amministrazione. Per il personale volontario discontinuo chiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 87, che abbia prestato servizio per un periodo complessivo non inferiore a un anno, il limite massimo di età è elevato ad anni trentasette, con esclusione di qualsiasi elevazione. In sede di prima applicazione della presente legge, il periodo minimo di servizio complessivamente prestato è ridotto a cento giorni;".

Consiglieri presenti e votanti: 33

Favorevoli: 8

Contrari: 25

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti e votanti: 33

Favorevoli: 25

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

Presidente - Vi è ora l'emendamento n. 2 della II Commissione, che recita:

Emendamento

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"Articolo 10bis

(Modificazioni all'articolo 45 della l.r. 37/2009)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 37/2009, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 37/2009, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".".

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato. Articolo 18: stesso risultato.

Presidente - La parola al Consigliere Bertin, per dichiarazione di voto.

Bertin (ALPE) - Grazie Presidente.

Come già detto in precedenza, questo disegno di legge interviene sulla legge n. 37 con aspetti di dettaglio e più di profondità. Con riferimento a quelli che ci sono parsi i più significativi, vale a dire il passaggio che riguarda il comando per l'aspetto fiduciario - nel quale abbiamo un'idea sostanzialmente diversa della situazione, e pertanto non aderiamo a questa idea dei fiduciari in queste posizioni particolari - e anche per quel che riguarda l'aumento dell'età per l'accesso ai concorsi, a nostro avviso va premiato chi ha prestato servizio non un giorno o un anno, che è esattamente la stessa cosa, ma crediamo che vada premiato chi più si è impegnato e che solo a questi vada riconosciuto questa possibilità maggiore, anche perché, se non si giustifica con una maggiore professionalità acquisita, per l'Amministrazione è antieconomico assumere il personale in situazioni operative di questo genere.

Pertanto il voto sulla legge è contrario.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti e votanti: 34

Favorevoli: 26

Contrari: 8

Il Consiglio approva.