Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1786 del 4 maggio 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 1786/XIII - Interpellanza: "Modalità di applicazione della norma introdotta dalla legge regionale n. 6/2010 sulla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Interpellanza

Considerato che alcuni residenti del quartiere Cogne di Aosta, proprietari di ex alloggi di edilizia residenziale pubblica, hanno denunciato che, a seguito delle modifiche introdotte con la legge regionale n. 6/2010, il periodo di prelazione da parte dell'ente pubblico sull'eventuale vendita degli alloggi stessi è passato da dieci a trenta anni;

Preso atto che tale modifica, seppur introdotta allo scopo di evitare speculazioni sul patrimonio edilizio costruito dall'ente pubblico, si configura nella realtà dei fatti come una pesante limitazione della proprietà privata e, qualora venisse applicata retroattivamente ai contratti di vendita stipulati prima di tale data, anche come una violazione delle condizioni originarie di acquisto, che fissavano il diritto di prelazione dell'ente pubblico a dieci anni;

Rilevato inoltre che la precisazione dell'assessore al Patrimonio della Città di Aosta, secondo il quale gli alloggi popolari possono sì vendersi dopo dieci anni, ma al solo ente pubblico che ha diritto di prelazione per i successivi vent'anni e ad un costo pari a quello d'acquisto rivalutato in base all'indice Istat, rende evidente il vincolo oggettivo al quale sono legati dalla nuova legge i proprietari delle ex case popolari del quartiere Cogne;

Constatato infine che l'età e lo stato degli ex alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto del piano vendite al quartiere Cogne, nonché la composizione sociale dei proprietari (per la maggior parte pensionati, famiglie di operai e anziani), escludono con ragionevole certezza il rischio di speculazioni;

i sottoscritti Consiglieri regionali

Interpellano

l'Assessore competente per sapere se intenda:

1) chiarire l'ambito di applicazione della legge, in particolare sull'eventuale retroattività della norma rispetto ai contratti di vendita stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 6/2010;

2) aprire una riflessione in merito alla revisione del periodo di prelazione previsto dalla legge nell'ottica di un maggior equilibrio tra le esigenze di tutela del patrimonio dalle speculazioni e i diritti dei proprietari a poter godere pienamente del proprio bene in un arco di tempo ragionevole.

F.to: Carmela Fontana - Donzel

Presidente - Comunico al Consiglio che è pervenuto all'Ufficio di Presidenza un ordine del giorno collegato al disegno di legge n. 137, presentato dalla relatrice Emily Rini e dai Consiglieri Alberto Crétaz, André Lanièce, Hélène Impérial, Patrizia Morelli, Gianni Rigo e Gabriele Maquignaz e poi due risoluzioni riguardanti rispettivamente: "Criteri per l'assunzione a tempo determinato degli assistenti alle manifestazioni, custodi castelli, musei e giardini, nella "salva precari"" e "Attivazione di cantieri forestali straordinari anti-crisi", firmate entrambe dal gruppo PD.

La parola alla Consigliera Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie Presidente.

Nelle scorse settimane alcuni residenti del quartiere Cogne di Aosta, proprietari di ex alloggi di edilizia residenziale pubblica, hanno denunciato che, a seguito delle modifiche introdotte con la legge regionale n. 6/2010, il periodo di prelazione da parte dell'ente pubblico sull'eventuale vendita degli alloggi stessi è passato da dieci a trenta anni. Tale modifica, seppur introdotta allo scopo condivisibile di evitare speculazioni sul patrimonio edilizio costruito dall'ente pubblico, si configura nella realtà dei fatti come una pesante limitazione della proprietà privata e, qualora venisse applicata retroattivamente ai contratti di vendita stipulati prima di tale data, anche come una violazione delle condizioni originarie di acquisto, che fissavano il diritto di prelazione dell'ente pubblico a dieci anni. Uno dei nodi critici è proprio questo: la presunta retroattività dell'applicazione delle nuove norme ai contratti stipulati prima del 2010, che prevedevano per i proprietari un periodo di prelazione di dieci anni. Non è ammissibile e almeno su questo punto vorremmo una rassicurazione da parte dell'Assessore, anche perché ci lasciano perplesse le precisazioni dell'Assessore al patrimonio della città di Aosta, che in Consiglio comunale ha dichiarato che le case popolari si possono vendere dopo dieci anni, ma al solo ente pubblico, che ha diritto di prelazione per i successivi venti anni, e quindi ad un prezzo di vendita pari a quello dell'acquisto rivalutato in base all'indice ISTAT. Queste parole rendono evidente il vincolo oggettivo al quale sono legati dalla nuova legge i proprietari delle ex case popolari del quartiere Cogne, un vincolo addirittura esagerato, anche rispetto al giusto obiettivo di voler impedire speculazioni edilizie a spese dell'ente pubblico e quindi della collettività. Tanto più che l'età pluridecennale e lo stato di manutenzione degli ex alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto del piano vendite al quartiere Cogne, nonché la composizione sociale dei proprietari, per la maggior parte pensionati, famiglie di operai e anziani, escludono con ragionevole certezza il rischio di speculazioni. Per questi motivi vogliamo intanto che l'Assessore chiarisca definitivamente "l'ambito di applicazione della nuova legge, in particolare sull'eventuale retroattività della norma rispetto ai contratti di vendita stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 6/2010"; in secondo luogo, chiediamo di "aprire una riflessione in merito alla revisione del periodo di prelazione trentennale previsto dalla legge nell'ottica di un maggior equilibrio tra le giuste esigenze di tutela del patrimonio dalle speculazioni e i diritti dei proprietari a poter godere pienamente del proprio bene in un arco di tempo ragionevole". Grazie.

Presidente - La parola all'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente.

Prima di entrare nel merito delle richieste presentate dai Consiglieri del gruppo PD, ritengo necessario e utile ricordare a tutti i colleghi l'iter che ci ha portato a modificare l'articolo 10 della legge regionale n. 40/1995, oltre a tutto quello che abbiamo già modificato per aggiornarci e renderci più equi. L'iter di approvazione della legge, nel corso del quale è stato inserito anche quell'emendamento che è stato discusso in commissione, è stato questo: dicembre 2009, approvazione del disegno di legge da parte della Giunta regionale; gennaio 2010, presentazione del disegno di legge alla Consulta regionale per la casa, durante la quale il sottoscritto senza che vi siano state obiezioni o altre indicazioni illustra l'emendamento riguardante l'art. 10 della L.R. 40/95 trovando tutti favorevoli; febbraio 2010, approvazione del testo di commissione (quindi non un testo di Giunta, ma di commissione, che anche i colleghi hanno emendato e noi abbiamo accettato che venisse in aula il testo della III Commissione); acquisizione del parere favorevole del CELVA da parte della Presidenza del Consiglio e approvazione del Consiglio regionale all'unanimità. Questo per capire il panorama e per evitare alcune considerazioni che non hanno senso.

Entrando nel merito delle domande, per quanto riguarda la prima, l'ambito di applicazione della modifica introdotta dalla legge regionale n. 6/2010 persegue tre obiettivi che qui ripeto tenuto conto che anche la collega Fontana lo ha ripreso nel suo intervento, a significare che abbiamo lo stesso pensiero e perseguiamo lo stesso fine:

- evitare che, tenuto conto dei prezzi di vendita calmierati degli alloggi ERP, possano essere compiute operazioni speculative con conseguenti danni al patrimonio della collettività, ricordo a supporto di quanto ammesso dalla collega Fontana che gli alloggi di cui stiamo parlando sono stati costruiti con finanziamenti pubblici derivanti dalle trattenute ex Gescal, applicate fino al 1998 a tutti i lavoratori dipendenti, molti dei quali non solo non sono ancora proprietari di un alloggio, ma per la maggior parte non hanno neanche potuto diventare assegnatari di alloggi ERP pur avendone i requisiti, perché non sono sufficienti;

- far rientrare nell'ERP (se conveniente per la collettività) alloggi da assegnare alle famiglie che aspettano da tempo di risolvere il loro problema abitativo;

- tutelare i proprietari di ex alloggi ERP, nonché di eventuali successivi acquirenti degli stessi alloggi, da eventuali dichiarazioni di nullità di atti di vendita stipulati in violazione di norme imperative statali. Ricordo che la giurisprudenza infatti ha sempre ritenuto che le norme riguardanti l'edilizia residenziale pubblica siano imperative, perché volte a salvaguardare un interesse generale non derogabile. La modifica introdotta dalla legge regionale n. 6/2010, entrata in vigore il 17 marzo 2010, si applica a partire da quella data. La presunta retroattività si fonda sull'idea che chi ha comprato la casa prima della modifica di legge lo ha fatto già pensando di estinguere la prelazione dopo dieci anni per poterla rivendere sul libero mercato. Non a giudizio politico o quant'altro, ma a giudizio degli uffici dell'Amministrazione regionale tutti coloro che vogliono vendere gli alloggi ERP a suo tempo acquistati devono seguire le regole previste dalla normativa vigente, che, fino a prova contraria, non può essere che quella in vigore al momento del manifestarsi della volontà del proprietario di vendere; questo è l'aspetto giuridico.

Rispondendo al punto n. 2, a tale proposito ritengo che oggi già esista questo equilibrio fra i diversi interessi e colgo l'occasione per evidenziare che sono molte le inesattezze che in questi giorni sono state riportate sui giornali e che purtroppo sono state riprese in parte anche dalla premessa dell'interpellanza. Non è infatti vero che il periodo di prelazione sia passato da dieci a trenta anni, così come non è vero che i proprietari di alloggi ERP non possono più vendere il loro immobile. Il diritto di prelazione non ha mai avuto un termine, sono le modalità di estinzione di tale diritto che sono cambiate. Infatti con la legge regionale n. 6/2010 abbiamo creato una distinzione fra i primi trenta anni dalla data di acquisto e il periodo successivo, confermando sempre non solo la possibilità del proprietario dopo i primi dieci anni di vendere l'alloggio, ma rendendo anche certa la possibilità di estinzione del diritto di prelazione dopo i primi trenta anni anche sugli immobili venduti dopo la legge statale n. 560/1993, che aveva introdotto solo la possibilità di estinguere il diritto di prelazione previsto dalla legge n. 513/1977.

Altri due effetti favorevoli per i proprietari che hanno acquistato alloggi ex ERP sono stati introdotti nella modifica che abbiamo approvato all'unanimità in questo Consiglio: il primo, l'ente cedente, qualora eserciti il diritto di prelazione, deve riconoscere, oltre alla rivalutazione del prezzo di cessione secondo l'indice ISTAT come ha detto la collega Fontana, anche tutte le migliorie eventualmente apportate dal privato all'abitazione tenendo conto anche - ed è quello che la collega Fontana non ha detto - di tutte le migliorie approvate sul fabbricato, calcolate in millesimi, tipo le strutture del tetto o il cappotto esterno, quindi complessivamente tutto quanto apportato sia direttamente che indirettamente come millesimi pagati alla gestione dell'immobile complessivo, garantendo così al cittadino un congruo prezzo di vendita rispetto all'agevolato prezzo d'acquisto. Se invece l'ente cedente non esercita il diritto di prelazione, quindi se l'ARER o il Comune si dicono non interessati, il proprietario non è più tenuto dai dieci ai trenta anni dall'acquisto al versamento delle somme previste per l'estinzione del diritto stesso, come invece qualcuno dice che oggi debba fare, ossia versare il 10 percento del valore catastale. Questi sono i due vantaggi che chi ha acquistato gli alloggi ex ERP può avere.

Nel piano triennale 2011-2013, approvato anche questo all'unanimità dal Consiglio regionale a gennaio dell'anno scorso, comunque è prevista una revisione delle leggi regionali n. 39/95, relativa alla modalità di assegnazione e gestione degli alloggi ERP, e n. 40/1995, relativa ai piani di vendita. Gli uffici dell'Assessorato a tale riguardo hanno già da oltre 4 mesi avviato una serie di incontri con le parti interessate, perché avevamo detto in Consiglio a gennaio che avremmo cercato di mettere insieme le leggi n. 39 e n. 40 per farne una legge unica e nell'occasione avremmo rivisto tutte quelle cose che potevano creare dei dubbi o essere migliorate.

Concludo quindi ribadendo sia la consueta nostra disponibilità, mia personale e degli uffici, a discutere di argomenti così importanti per la vita dei cittadini, sia la convinzione che, pur nella consapevolezza di poter sempre migliorare, già oggi si sia creato un giusto equilibrio fra l'esigenza di tutelare il patrimonio pubblico da speculazioni private garantendo ai proprietari di alloggi ERP di godere del proprio bene, come richiesto dai colleghi del PD che peraltro hanno condiviso con l'intero Consiglio sia la modifica di cui parliamo oggi, sia il piano triennale. Ribadisco quando andremo a rivedere le leggi n. 39 e n. 40, per le quali stiamo già lavorando da mesi, rivedremo anche questi aspetti se a qualcuno interessa, senza alcun problema.

Presidente - La parola alla Consigliera Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie Presidente.

Assessore Marco Viérin, ogni volta che porto un problema, non lo deve prendere come un attacco personale; non mi rimangio che questa legge l'abbiamo votata tutti e ci mancherebbe altro! Dove ci sono dei miglioramenti, siamo disponibili. Sappiamo però anche che, se vengono fuori dei problemi relativamente alle leggi che votiamo, possiamo anche vedere di migliorarle, nessuno ce lo vieta. Mi sono premurata perché ho visto diverse assemblee di cittadini preoccupati, perché c'è una confusione enorme; effettivamente sono andata a verificare come stanno le cose e forse sono meno di quelle...che hanno la preoccupazione loro...però, invece di dircelo fra di noi così, che magari rimane fra me e lei, perché non andiamo in commissione e chiariamo tutti questi problemi su cui i cittadini hanno questi benedetti dubbi? Se lei mi dice che non è vero quello che ho detto...io l'ho ripreso da quello che hanno detto i giornali, perché comunque non avevo la possibilità di sapere...

(interruzione dell'Assessore Marco Viérin, fuori microfono)

...allora, visto che le cose stanno così, mi fa piacere che lei lo chiarisca, magari facciamo una commissione ad hoc per questo problema e chiariamo tali aspetti, perché mi fa piacere, non è che vado a contestare questa legge, perché l'abbiamo votata e ci crediamo. Grazie.

Presidente - Cari colleghi, vista l'ora, dichiaro conclusi per questa mattinata i lavori dell'odierna del Consiglio regionale, i lavori riprenderanno alle ore quindici e trenta.

La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 13,02.