Oggetto del Consiglio n. 513 del 13 dicembre 1978 - Verbale
OGGETTO N. 513/78 - INIZIO DELLA DISCUSSIONE PRELIMINARE SUL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER L'ANNO FINANZIARIO 1979".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge presentato dalla Giunta regionale il 24 novembre 1978, concernente: "Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta, per l'anno finanziario 1979", trasmesso in copia ai Consiglieri.
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Disegno di legge n. 29
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................. n. ........ : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER L'ANNO FINANZIARIO 1979.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È approvato, nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1979 che prevede, nel complesso ed in pareggio, l'ammontare di Lire centoquarantamiliardicentotrentacinquemilioni per i capitoli dello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) e l'ammontare di Lire centoquarantamiliardicentotrentacinquemilioni per i capitoli dello stato di previsione della SPESA (Allegato B), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (Allegato C).
Art. 2
Sono autorizzati, per quanto di competenza della Regione, per l'anno finanziario 1979, a' sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell'ENTRATA del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all'Amministrazione Regionale a' sensi di legge.
Art. 3
L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo e delle spese per la gestione dei servizi regionali saranno deliberati, a' sensi di legge e di regolamento, dalla Giunta Regionale nei limiti complessivi di spesa annua degli appositi stanziamenti del bilancio.
Art. 4
I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 2145) e l'iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze.
È all'uopo approvato il seguente elenco allegato D annesso alla presente legge:
Elenco allegato D: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della SPESA del bilancio per l'anno finanziario 1979, ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine con provvedimenti della Giunta Regionale.
Art. 5
I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 2160) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio saranno approvati con provvedimenti della Giunta da convalidare con legge regionale.
I prelevamenti di somme dal fondo per la riassegnazione in bilancio dei residui passivi, di spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi (capitolo 2746) reclamati dai creditori e la loro reiscrizione ai capitoli della competenza, corrispondenti a quelli di provenienza dei residui stessi, saranno effettuati con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze.
Art. 6
Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 2175 della parte SPESA del bilancio, le spese per complessive Lire quattromiliardisettecentottantaduemilioniseicentomila di cui all'Allegato E annesso alla presente legge e, sul capitolo 2745 della parte SPESA del bilancio, le spese complessive Lire ventiquattromiliardiquattrocentoventinovemilionicentosettantamila di cui all'Allegato F annesso alla presente legge; i prelievi di somme da tali capitoli di spesa saranno autorizzati con provvedimenti legislativi regionali.
Art. 7
L'Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamenti scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali e ai cantieri scuola di rimboschimento, nonché il pagamento delle spese, anche non ricorrenti, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissioni di ordini di pagamento.
Art. 8
È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 2685 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire diecimilioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 1° giugno 1971, n. 291, spesa da approvare e liquidare con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 9
Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 3430 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire diecimilioni per le finalità previste dalla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34, concernente provvedimenti in materia di pesca e, sul capitolo 3535, la spesa di Lire venticinquemilioni per le finalità previste dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, modificata con le leggi regionali 10 dicembre 1974, n. 47 e 16 giugno 1978, n. 27, concernenti provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 10
È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 3880 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire settecentomilioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con legge regionale 14 agosto 1962, n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 11
È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 3925 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quattrocentocinquantamilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955, n. 167 in data 18 dicembre 1959, n. 115 in data 13 luglio 1962 e n. 192 in data 30 dicembre 1966, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell'attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 12
È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 3955 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire unmiliardocinquecentomilioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 13
È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 4000 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire settecentomilioni e sul capitolo 4060 la spesa di lire unmiliardo per provvedimenti concernenti rimboschimenti, sistemazione di terreni franosi, viabilità montana, arginature e correzioni torrenti, paravalanghe e per l'esecuzione di opere pubbliche nei comprensori di bonifica montana, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 14
È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 4015 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire novemilioni per finalità previste dalla legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, modificata con la legge regionale 20 giugno 1978, n. 41, concernente provvedimenti per promuovere la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 15
È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, sui capitoli 4103, 4112, 4118, 4121 e 4137 della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di Lire centoquarantaduemilionisettecentocinquantamila, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli dalle leggi statali 2 giugno 1961, n. 454, 23 maggio 1964, n. 404, 27 ottobre 1966, n. 910, sull'attuazione dei Piani quinquennali di sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 16
È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 4410 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquecentomilioni per sussidi ad opere di miglioramento fondiario e per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955, n. 115 in data 15 giugno 1963 e successive modificazioni, concernenti provvedimenti a favore dell'edilizia rurale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 17
Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 4765 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire sessantatremilioni e sul capitolo 4890 la spesa di lire centomilioni per contributi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957 e n. 155 in data 24 giugno 1967 concernenti interventi a favore delle piccole e medie industrie.
Art. 18
È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 4820 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire centoventimilioni per finalità previste dalla legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente la istituzione dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 19
Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 5075 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire settecentomilioni, sul capitolo 5120 la spesa di Lire settantamilioni, sul capitolo 5585 la spesa di Lire novecentomilioni, sul capitolo 5600 la spesa di Lire centocinquantamilioni e sul capitolo 5615 la spesa di Lire settecentocinquantamilioni per la manutenzione delle strade regionali, comunali e consorziali, per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere stradali di interesse regionale, nonché di opere danneggiate da frane, alluvioni e da altre calamità e per la loro prevenzione, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 20
È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 7830 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quarantacinquemilioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont-Saint-Martin, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 21
Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1979, la spesa di Lire cinquantacinquemilionisettecentoquarantacinquemila sul capitolo 8095 della parte SPESA del bilancio e la spesa di Lire centoventimilioni sul capitolo 8110 concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale a' sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.
Art. 22
Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1979, sui capitoli 8390 e 8405 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire quattrocentocinquantamilioni per spese e contributi concernenti l'assistenza ed il ricovero di minori e di malati poveri in Istituti ed in luoghi di cura e la spesa di Lire duecentocinquantamilioni per assistenza climatica all'infanzia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 23
È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 9835 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire duecentotrentacinquemilioni per la finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961, n. 2 e 9 maggio 1963, n. 11, recanti provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine), spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.
Art. 24
È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, sul capitolo 9780 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire diciottomilioni per impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale di Aosta e per la relativa stazione climatologica, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 25
È approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1979, come da Allegati A, B e C annessi alla presente legge:
Riepilogo delle Entrate e Spese
ENTRATE
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Avanzo di Amministrazione |
|
4.300.000.000 |
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Titolo I - Entrate Tributarie |
63.796.345.000 |
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Titolo II - Entrate Extra Tributarie |
68.024.525.000 |
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TOTALE Titolo I e II |
131.820.870.000 |
131.820.870.000 |
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Spese correnti |
86.740.784.100 |
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|
Differenza |
45.080.085.900 |
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Titolo III - Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti |
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1.014.130.000 |
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Titolo IV - Accensione di prestiti |
|
3.000.000.000 |
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TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE |
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140.135.000.000 |
SPESE
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TITOLO I |
TITOLO II |
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Spese correnti |
Spese in conto capitale |
TOTALE |
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PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE |
605.600.000 |
6.900.000 |
612.500.000 |
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ASSESSORATI: |
|
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FINANZE |
44.214.953.100 |
29.238.517.725 |
73.453.470.825 |
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AGRICOLTURA E FORESTE |
4.083.500.000 |
7.768.750.000 |
11.852.250.000 |
|
|
INDUSTRIA E COMMERCIO |
2.526.000.000 |
723.000.000 |
3.249.000.000 |
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LAVORI PUBBLICI |
1.891.000.000 |
12.099.046.000 |
13.990.046.000 |
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|
PUBBLICA ISTRUZIONE |
22.410.500.000 |
150.000.000 |
22.560.500.000 |
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SANITÀ E ASSISTENZA |
7.542.731.000 |
250.500.000 |
7.793.231.000 |
|
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TURISMO, ANTICHITÀ E BELLE ARTI |
3.466.500.000 |
2.446.000.000 |
5.912.500.000 |
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TOTALE PER TITOLI |
86.740.784.100 |
52.682.713.725 |
139.423.497.825 |
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TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI |
711.502.175 |
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TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE |
140.135.000.000 |
RIASSUNTO GENERALE
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ENTRATE |
L. 140.135.000.000 |
|
SPESE |
L. 140.135.000.000 |
Art. 26
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
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Allegato A: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979.
Allegato B: Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979.
Allegato C: Prospetto riassuntivo delle entrate e delle spese del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.
Allegato D: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, con provvedimenti della Giunta regionale.
Allegato E: Elenco dimostrativo della destinazione del fondo speciale per oneri (spese correnti) derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento.
Allegato F: Elenco dimostrativo della destinazione del fondo speciale per oneri (spese in conto capitale) derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento.
Allegato G: Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio preventivo per l'anno finanziario 1979.
Allegato H: Prospetto dimostrativo delle spese in conto capitale cui è destinato l'avanzo di amministrazione iscritto nel bilancio preventivo per l'anno finanziario 1979.
Allegato I: Elenco delle garanzie fideiussorie prestate dalla Regione Autonoma d'Aosta in forza di disposizioni legislative.
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Relazione e Allegati
(...omissis...)
L'Assessore alle Finanze FILLIÉTROZ afferma che il bilancio di previsione per il 1979 è stato elaborato in termini di competenza come già avvenuto in passato, dato l'insufficiente tempo a disposizione della Giunta, dal momento del rinnovo del Consiglio regionale ad oggi, per procedere alla stesura di un bilancio pluriennale ispirato a concreti contenuti programmatori, secondo quanto previsto dal Consiglio regionale nell'adunanza del 13 novembre 1978.
Passa quindi all'esame delle voci e degli aspetti caratterizzanti il bilancio che pareggia sulla cifra di oltre 140 miliardi di lire.
Dopo aver riscontrato l'impegno assunto di predisporre per il 1980 il bilancio sulla base di scelte poliennali, ritiene indispensabile che l'Amministrazione regionale provveda a svolgere approfonditi studi e ricerche nei vari settori economici, e che si predisponga un Piano regionale di sviluppo che consenta di avere una visione d'insieme delle esigenze dell'intera collettività.
Detto Piano di sviluppo dovrà essere avviato e realizzato attraverso un dibattito tra le forze politiche, sociali ed economiche della Regione, e passato al vaglio dei Comuni e delle Comunità Montane.
A suo giudizio, dalle indicazioni contenute nel Piano di sviluppo dipenderà l'elaborazione dei futuri bilanci regionali, che dovranno avere caratteristiche più adeguate alla realtà economica e alle esigenze del futuro sviluppo della Regione.
Fa presente che da un'analisi ponderata della realtà economica della Regione emerge un panorama non certo confortante, soprattutto per quanto concerne la situazione delle industrie della Bassa Valle che attraversano periodi di difficoltà e caratterizzati da una continua contrazione del numero degli occupati. Questa situazione di stagnazione dell'attività industriale della Bassa Valle impone soluzioni alternative con la creazione di nuovi posti di lavoro.
Conclude sottolineando la necessità di più adeguati interventi nei settori dell'agricoltura e del turismo.
Il Consiglio prende atto.
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