Oggetto del Consiglio n. 512 del 13 dicembre 1978 - Verbale
OGGETTO N. 512/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 11: NORME PER IL SERVIZIO DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E DELLE SUCCESSIVE LEGGI REGIONALI DI MODIFICAZIONE 7 MAGGIO 1975, N. 20, E 3 GENNAIO 1977, N. 8".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 11: Norme per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi e delle successive leggi regionali di modificazione 7 maggio 1975, n. 20, e 3 gennaio 1977, n. 8", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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Con legge regionale 7/3/1973, n. 11, e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale aveva approvato un sistema completo e integrato per lo smaltimento dei rifiuti solidi di provenienza domestica esteso all'Alta-Media Valle d'Aosta con prospettiva di un 2° sistema riguardante la media-bassa Valle.
Le procedure per l'appalto del servizio e le difficoltà connesse hanno provocato un notevole ritardo nell'attuazione della legge, mentre, nel frattempo, hanno preso consistenza alcuni dubbi sulla validità del sistema di smaltimento tramite incenerimento, allora giudicato ottimale.
Si è manifestata attuabile la tendenza al recupero dei materiali utilizzabili (ferro, carta e materie organiche), in reazione logica alla crisi mondiale riguardante l'approvvigionamento delle materie prime sempre più scarse.
Nel contempo, alcune ricerche sperimentali, condotte per lo più in Olanda, hanno fatto temere la possibilità di produzione di gas tossici nei fiumi; si sono difatti trovate tracce di diossina in fumi derivati dall'incenerimento dei rifiuti solidi.
Sono sorte intanto valide iniziative in merito da parte di alcuni Comuni e Comunità Montane e si è verificato un forte aumento dei costi di smaltimento con il sistema di incenerimento centralizzato allora prescelto.
La sola gestione del previsto impianto di Aosta-Est costerebbe ad oggi circa il doppio di quanto previsto dal progetto offerta vincitore della gara di appalto allora esperita e precisamente circa lire 300 milioni annue per il servizio e 100 milioni annue per i trasporti.
Per questo motivo, la Giunta propone l'abrogazione della legge e un riesame dell'intero problema per una soluzione più attuale, meno costosa e scevra di sprechi e di pericoli per l'ambiente.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il disegno di legge alla luce della soprariportata relazione.
Il Consigliere MANGANONE suggerisce l'opportunità della costituzione di una apposita Commissione, nominata dal Presidente della Giunta regionale, con il compito di studiare i vari sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi e urbani.
Il Consigliere TONINO fa presente che il Gruppo consiliare del P.C.I. è favorevole all'abrogazione della legge 7 marzo 1973, n. 11, a condizione che vi sia un preciso impegno da parte della Giunta regionale a presentare con urgenza, in Consiglio, concrete proposte per la soluzione del problema relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi.
Critica il fatto che la Giunta regionale non abbia sin dal momento dell'approvazione della legge in questione affrontato concretamente il problema, per cui tutto quanto è stato realizzato nel settore è dovuto unicamente all'azione positiva svolta dalle Comunità Montane, alcune delle quali hanno abbozzato soluzioni per un problema di così vitale importanza per la nostra società.
Le Conseiller SALVADORI annonce d'être favorable à l'abrogation de la loi dont il s'agit. Il souligne la nécessité de nommer une Commission du Conseil qui étudie le problème et qui puisse présenter à la Junte des propositions concrètes dans ce secteur.
Il Consigliere POLLICINI dichiara di non concordare con le motivazioni contenute nella relazione allegata al disegno di legge e addotte per l'abrogazione della legge 7 marzo 1973, n. 11, ritenendo non esatta la motivazione secondo la quale le difficoltà dovute alle procedure per l'appalto hanno notevolmente ritardato l'attuazione della legge.
A suo giudizio i ritardi nell'attuazione della legge in questione sono imputabili a ragioni di carattere economico e soprattutto per quanto concerne le condizioni di pagamento che avevano creato dei contrasti tra la Giunta regionale e le ditte partecipanti all'appalto concorso che non volevano assoggettarsi ad alcune clausole contenute nel bando.
Successivamente la Giunta regionale, dopo che in base alle condizioni contenute nel bando erano state respinte altre offerte di ditte che non intendevano rispettare il sistema di pagamento inizialmente previsto, ha modificato sostanzialmente le condizioni di pagamento.
Ritiene che con lo stravolgimento del bando non si siano tutelati gli interessi della Regione e che, se le nuove condizioni di pagamento fossero già state previste inizialmente, si sarebbero potute avere molte altre offerte in più da parte delle ditte interessate anziché solo 5, offerte eventualmente più vantaggiose per l'ente pubblico.
Fa ancora rilevare che alcune ditte non ammesse all'appalto concorso hanno mosso delle obiezioni all'operato della Giunta con lettera scritta, e che era stata presentata dal Gruppo consiliare dei Democratici Popolari un'interpellanza nella quale si esprimevano perplessità sulla procedura seguita atta a modificare a posteriori il bando.
Fa osservare che il Presidente della Giunta regionale, di fronte alle obiezioni fatte dal Gruppo dei Democratici Popolari sul modo di stravolgere a posteriori il bando di appalto concorso, si è impegnato a chiedere un parere ad un collegio di giuristi per conoscere se il metodo adottato dalla Regione era giuridicamente corretto e chiede notizie circa l'avvenuta espressione di detto parere.
Esprime alcune riserve sulla presunta nocività del sistema adottato, in quanto dal verbale della Commissione a quel tempo presieduta dal Presidente Andrione risulta che i sistemi di smaltimento non dovrebbero assolutamente creare dei danni all'ambiente e che, da esperienze constatate in altri Paesi europei, detto sistema è funzionante.
Conclude esprimendo amarezza per il fatto che la Regione non si sia dimostrata in grado di gestire correttamente il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ritiene che il problema debba essere demandato alle Comunità Montane che hanno dimostrato di essere più sensibili ad una sua positiva soluzione.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che la legge di cui si propone oggi l'abrogazione è rimasta inoperante dall'otto marzo 1973 al 1° gennaio 1975 e che per sollecitarne l'applicazione è stato costretto a presentare tre mozioni.
Comunica che farà pervenire al Consigliere Pollicini un parere specifico di diritto in cui, in base ad una vasta giurisprudenza del Consiglio di Stato, si afferma che una volta terminato l'appalto concorso il vincitore si trova nella situazione di essere in trattativa privata con l'Ente pubblico che ha fatto detto appalto.
Conclude ricordando che presso l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale è stata costituita una Commissione mista con il compito di studiare eventuali soluzioni per il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1 e 2
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli ventiquattro (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi, Maquignaz e Pollicini).
Il Consigliere POLLICINI, prendendo la parola per dichiarazione di voto, annuncia l'astensione del Gruppo dei Democratici Popolari in quanto non ritiene valide le motivazioni addotte dalla Giunta per sostenere l'abrogazione della legge in questione.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Lanièce e Péaquin, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: trentuno;
- Consiglieri votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: ventiquattro;
- Voti contrari: tre;
- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi, Maquignaz e Pollicini.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 11: Norme per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi e delle successive leggi regionali di modificazione 7 maggio 1975, n. 20, e 3 gennaio 1977, n. 8".
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Disegno di legge regionale n. 32
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................ n. ....... : ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 11: "NORME PER IL SERVIZIO DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E DELLE SUCCESSIVE LEGGI REGIONALI DI MODIFICAZIONE 7 MAGGIO 1975, N. 20, E 3 GENNAIO 1977, N. 8".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La legge regionale 7 marzo 1973, n. 11: "Norme per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi" e le successive leggi regionali di modificazione 7 maggio 1975, n. 20, e 3 gennaio 1977, n. 8, sono abrogate.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale per la Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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