Oggetto del Consiglio n. 473 del 28 novembre 1978 - Verbale
OGGETTO N. 473/78 - RINVIO DELLA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO ISCRITTO AL N. 13 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA CONCERNENTE: "SUBCONCESSIONE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA - E.N.E.L. DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE GRAND EYVIA E DALLA DORA DI VALSAVARENCHE PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELLA CENTRALE DI CHAVONNE".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Subconcessione all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L. - di derivazione d'acqua dal torrente Grand Eyvia e dalla Dora di Valsavarenche per produzione di energia elettrica nella centrale di Chavonne", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri in allegato all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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Con decreto ministeriale 10 gennaio 1936 n. 11807 la Società Nazionale Cogne fu riconosciuta titolare della concessione per grande derivazione idroelettrica dalla Dora di Valsavarenche e dal torrente Grand Eyvia, oggetto del D.R. 5 ottobre 1920 n. 9665, (centrale di Chavonne), avente le seguenti caratteristiche:
- portata media moduli 53,33;
- salto mt. 584,22
- potenza nominale media: KW 30.545,54;
- scadenza 31 gennaio 1977.
Con domanda 16 gennaio 1976 il Compartimento di Torino dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L. - ha chiesto all'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in applicazione delle disposizioni del T.U. di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775, dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 e della legge 5 luglio 1975 n. 304, di essere riconosciuta titolare della anzidetta concessione di derivazione idroelettrica, al fine del proseguimento di fatto e di diritto dell'utilizzazione dell'energia elettrica.
La domanda è stata, dall'Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e Miniere,) sottoposta ad istruttoria nei modi indicati nella circolare ministeriale 10 maggio 1976 n. 307.
Entro i termini prefissati nell'ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 87, in data 18.8.1976, sono state presentate le seguenti opposizioni ed osservazioni:
a) da parte della Soc. Naz. Cogne per richiedere, in via principale, la revoca dell'ordinanza stessa ed il rigetto della domanda ENEL e, in via secondaria, la sospensione dell'istruttoria;
b) da parte del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta per chiedere che sia fatto obbligo al subconcessionario di lasciar defluire a valle di ciascuna opera di presa almeno 50 l/sec. di acqua e di corrispondere un contributo annuo (aggiornabile) di £. 500 000=.
Inoltre, in sede di visita locale d'istruttoria, sono state avanzate le seguenti richieste:
a) dai Comuni di Aymavilles e di Villeneuve perché siano tutelate le utenze d'acqua site nei propri territori comunali e siano mantenuti i sovracanoni corrisposti dalla Soc. Cogne;
b) dall'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour affinché non avvengano svasi ed invasi repentini nei canali di carico della centrale;
c) dal Segretario degli elettrici CISL della Società Cogne perché venga garantita agli attuali lavoratori in organico nell'impianto di Chavonne la continuità del rapporto di lavoro e delle loro competenze salariali.
L'ENEL ha controdedotto con memoria 23.11.1976 e la Società Nazionale Cogne ha replicato con esposto 30.12.1976.
L'Amministrazione regionale, ritenendo non applicabile, nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, la proroga sino al 31 gennaio 1981, disposta dalla legge 31 marzo 1977 n. 92 che ha convertito in legge il decreto 1° febbraio 1977 n. 13, delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche assentite alle imprese a partecipazione statale, ha riferito al Ministero dei lavori Pubblici con relazione 18 novembre 1977 esprimendo il parere che possa rilasciarsi all'E.N.E.L. la subconcessione della derivazione dalla Dora di Valsavarenche e dal torrente Grand Eyvia, nei Comuni di Aymavilles e Valsavarenche, già della Società Nazionale Cogne, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel sottoriportato disciplinare di subconcessione.
Con lettera 17 gennaio 1978 n. 16746/19316 il Magistrato per il Po ha espresso parere favorevole nei riguardi idraulici ai sensi della legge 12 luglio 1956 n. 735.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - IV^ Sezione -, riunito nell'adunanza del 16.2.1978, con il voto n. 43 si è espresso nel modo seguente:
CONSIDERATO
CHE sulla domanda di subconcessione 16.1.1976 dell'E.N.E.L. l'Ufficio Acque e Miniere della Valle d'Aosta ha svolto, seguendo le istruzioni impartite con circolare ministeriale 10.5.1976 n. 307, la regolare istruttoria prevista dall'articolo 8 dello Statuto regionale.
CHE l'opposizione 14.9.1976 della Società Nazionale Cogne va respinta per i seguenti motivi:
a) il predetto Ufficio Acque e Miniere non è in alcuna illegittimità nell'ammettere ad istruttoria la domanda in questione senza la prescritta documentazione, specie per quanto riguarda i progetti dell'impianto.
La stessa sopra menzionata circolare ministeriale confermava infatti la inutilità di richiedere all'E.N.E.L., in casi della fattispecie, i relativi progetti, essendo tuttora formalmente validi quelli allegati agli atti della originaria concessione. Quando, infatti, come nel caso in esame, l'impianto sia già stato realizzato secondo progetti e documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione, la presentazione e la pubblicazione degli atti progettuali, trattandosi di una richiesta di subentro nel rapporto di concessione, non riveste alcuna funzione, essendo i dati progettuali già riscontrabili nelle opere attuate;
b) come sopra accennato nel primo considerato la procedura di istruttoria seguita dall'Ufficio Acque e Miniere è conforme alle norme legislative vigenti e non vi è quindi alcun motivo di revocare l'ordinanza 18.8.1976 n. 87;
c) la concessione relativa all'impianto di Chavonne, di cui è titolare la Società Nazionale Cogne, è scaduta in data 31 gennaio 1977. Da tale data la relativa acqua pubblica ritorna nella piena disponibilità del Demanio dello Stato e passa pertanto a far parte di quelle acque di cui la Regione Val d'Aosta è concessionaria a termine dell'articolo 7 del proprio Statuto. Ai sensi quindi dell'articolo 1 della legge 5.7.1975 n. 304 la derivazione di che si tratta rientra nel novero di quelle grandi derivazioni idroelettriche per le quali la detta regione provvede a rilasciare subconcessione nel caso in cui l'E.N.E.L. intenda continuare l'esercizio della derivazione.
La Società Nazionale Cogne obietta che nel caso in esame l'avverarsi del preciso disposto della legge potrebbe avere ripercussioni negative in quanto l'impianto di Chavonne fa parte del complesso dei propri impianti idroelettrici, tra sé strettamente connessi ed interdipendenti, ed una gestione promiscua potrebbe condizionare in modo irrazionale il funzionamento dell'impianto di Aymavilles-Grand-Eyvia.
Soggiunge inoltre che la regolarizzazione amministrativa degli impianti di Champagne II e di Aymavilles-Grand-Eyvia potrebbe comportare scadenze diverse da quelle previste dalle concessioni originarie e pertanto prospetta la necessità di ricercare una data comune di scadenza per tutti gli impianti che in tempi diversi potrebbero essere acquisiti dall'E.N.E.L..
Per quanto riguarda la connessione e l'interdipendenza dei vari impianti della Società Cogne, si fa presente che l'impianto di Chavonne funziona ad acqua fluente e la sua influenza sugli impianti Cogne di Valle Grand'Eyvia e Aymavilles può essere agevolmente regolata e coordinata. D'altronde l'E.N.E.L., ai sensi di specifiche norme della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 e del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, è stato delegato istituzionalmente a prendere e dare disposizioni per l'utilizzazione coordinata degli impianti di produzione, dei trasporti di energia ecc. anche nei confronti di terzi.
Conseguentemente vengono a cadere le osservazioni della Società Nazionale Cogne, anche per il fatto che nella fattispecie sono irrilevanti le vicende amministrative degli altri impianti della Cogne ancora da realizzare, essendo la concessione dell'impianto di Chavonne scaduta il 31 gennaio 1977.
Si concorda quindi con la proposta dell'Ufficio Acque e Miniere di accogliere favorevolmente la domanda dell'E.N.E.L. inserendo nel disciplinare di subconcessione un'apposita clausola che vincoli l'E.N.E.L. a prendere opportuni accordi con la Società Nazionale Cogne per il coordinamento dell'esercizio dell'impianto in questione nei confronti degli altri impianti della Cogne.
CHE in conformità al parere espresso dall'Ufficio Acque e Miniere si ritengono accoglibili le richieste avanzate, con esposto 6.9.1976 n. 422, dal Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Val d'Aosta e, in sede di visita locale di istruttoria dall'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour e dai Comuni di Aymavilles e di Villeneuve, anche se talune di esse vengono a modificare il rapporto di concessione preesistente.
Infatti la legislazione vigente per la Regione della Valle d'Aosta prevede, all'articolo 8 dello Statuto, che le subconcessioni siano istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato. Si è quindi dell'avviso che la Pubblica Amministrazione, in tale nuovo procedimento di concessione, abbia la facoltà di modificare il rapporto preesistente al fine di renderlo più consono alla situazione attuale, a migliore salvaguardia degli interessi pubblici e privati;
- che la richiesta avanzata dal Segretario degli Elettrici CISL della Società Nazionale Cogne in sede di visita locale d'istruttoria non può essere presa in considerazione perché non attinente all'attuale procedimento istruttorio;
- che nulla vi è da osservare sul predisposto schema del disciplinare di subconcessione;
- che il Magistrato per il Po con nota 17.1.1978 n. 16746/19316 ha espresso parere favorevole, nei riguardi idraulici all'assentimento della richiesta concessione:
È DI PARERE
CHE, respinta l'opposizione della Società Nazionale Cogne, possa essere assentita all'E.N.E.L. la subconcessione di derivare:
- dal torrente Grand Eyvia in località La Nouva del Comune di Aymavilles e dall'affluente di sinistra torrente Nomenon moduli massimi 48;
- dalla Dora di Valsavarenche in località Fenille del Comune di Valsavarenche moduli massimi 32;
corrispondenti complessivamente ad una portata media di moduli 53,33, per produrre, sul salto di m. 584,22, nella Centrale di Chavonne, la potenza nominale media di KW 30.545,54, sotto l'osservanza delle norme contenute nello schema di subconcessione redatto dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Si propone che il Consiglio regionale
DELIBERI
1) di subconcedere all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L. di derivare:
- dal torrente Grand Eyvia in località la Nouva del Comune di Aymavilles e dall'affluente di sinistra torrente Nomenon moduli massimi 48;
- dalla Dora di Valsavarenche in località Fenille del Comune di Valsavarenche moduli massimi 32;
corrispondenti complessivamente ad una portata media di moduli 53,33, per produrre, sul salto di m. 584,22, nella Centrale di Chavonne, la potenza nominale media di KW 30.545,54, sotto l'osservanza delle norme contenute nel sottoriportato schema di disciplinare;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L.;
3) di ordinare l'introito delle seguenti somme:
a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale della somma di Lire 40.075.750= (quarantamilionisettantacinquemilasettecentocinquanta) per canoni arretrati, decorrenti dal 1° febbraio 1977 al 31 gennaio 1978 da introitare al capitolo della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere. Art. 8-11 Statuto Speciale L.C. 26.2.1948 n. 4 e legge 5.7.1975 n. 304"), corrispondente al capitolo 365 del bilancio per l'anno 1977;
b) il versamento presso la stessa Tesoreria Regionale dell'importo di Lire 1.001.895= (unmilioneunmilaottocentonovantacinque) pari ad un quarantesimo del canone annuo fissato dall'articolo 8 del disciplinare, a termini del secondo comma dell'articolo 7 del T.U. di legge 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici da introitare al capitolo della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere Art. 8-11 Statuto Speciale L.C. 26.2.1948 n. 4 e legge 5.7.1975 n. 304"), corrispondente al capitolo 365 del bilancio per l'anno 1977;
c) il versamento presso la suddetta Tesoreria Regionale della somma di Lire 500.000= (cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere per spese di registrazione atti, sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo lavori ecc. da introitare al capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 ("Gestione fondi per spese d'istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e di miniere"), corrispondente al capitolo 2140 del bilancio per l'anno 1977;
d) di stabilire come specificato all'articolo 8 del disciplinare di subconcessione in Lire 40.075.750= (quarantamilionisettantacinquemilasettecentocinquanta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione di anno in anno: somma da introitare al capitolo sopracitato ed agli istituendi capitoli di Entrata dei bilanci della Regione per gli anni corrispondenti a tale capitolo della parte Entrata del bilancio preventivo per l'anno 1978, corrispondente al capitolo 365 del bilancio per l'anno 1977.
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Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alle quali dovrà essere vincolata la subconcessione all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L. -, richiesta con domanda 16 gennaio 1976, di derivazione d'acqua dai torrenti Grand Eyvia e Dora di Valsavarenche per produzione di energia elettrica nella esistente centrale di Chavonne, facente parte della concessione assentita alla Società Nazionale Cogne S.p.A. con il decreto 11 gennaio 1911 n. 36393 del Prefetto di Torino, il decreto reale n. 9665 in data 5.10.1920 e decreto ministeriale n. 11807 in data 10 gennaio 1936.
Art. 1
Quantità ed uso dell'acqua da derivare
L'Acqua continuerà ad essere derivata:
- dal torrente Grand Eyvia in località La Nouva del Comune di Aymavilles e dall'affluente di sinistra torrente Nomenon per una quantità fino ad un massimo e non superiore a Mod. 48.
- dalla Dora di Valsavarenche, in località Fenille del Comune di Valsavarenche, fino ad un massimo e non superiore a md. 32.
Risultando la quantità media complessiva pari a moduli 53,33 (litri al secondo cinquemilacinquecentotrentatré).
La quantità d'acqua di cui sopra servirà per la produzione di energia elettrica nella centrale di Chavonne.
Art. 2
Dislivello e potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone
Il dislivello tra i peli morti nei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori sarà di mt. 584,22, risultante dal disciplinare di concessione n. 618 in data 15 giugno 1920 approvato con R.D. 5 ottobre 1920 n. 9665.
Di conseguenza, la potenza nominale media in base alla quale è stabilito il canone è di 5.333 x 584,22/102 = KW 30545,54
Art. 3
Luoghi e modi di presa dell'acqua, canali di carico e scarico
Le opere di presa dell'acqua ed i canali di carico e scarico saranno quelli indicati nel citato disciplinare di concessione n. 618 in data 15 giugno 1920.
Art. 4
Regolazione delle portate
Affinché le portate di subconcessione non possano essere superate e non entrino nelle derivazioni, fin dalle loro origini, quantitativi d'acqua maggiori di quelli subconcessi, l'Ente subconcessionario resta obbligato a mantenere tutte le opere esistenti, per la regolazione delle portate, costruite alle prese dei singoli corsi d'acqua interessati dall'impianto.
Art. 5
Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione
Si intendono applicate alla presente subconcessione, oltre a quanto stabilito negli articoli seguenti, tutte le disposizioni contenute nei disciplinari:
a) n. 1037 di repertorio (Ufficio del Genio Civile di Torino) in data 28 gennaio 1910 sottoscritto in segno di accettazione dall'Ing. Vincenzo Soldati in data 19 agosto 1910 ed approvato con decreto Prefettizio 11 gennaio 1911 registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 1911 Rep. 492 e registrato a Torino il 7 febbraio 1911 al numero 15686 vol. 311 atti privati.
b) n. 618 di repertorio (Ufficio del Genio Civile di Torino) sottoscritto in data 15 giugno 1920 dall'Ing. Mario Bello, amministratore delegato della Società dell'Alluminio Italiano, registrato a Torino il 2 dicembre 1920 al n. 4113 vol. 447 atti privati.
Art. 6
Garanzie da osservarsi
Sono a carico dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L. - tutte le spese per la manutenzione delle opere già eseguite, o che dovrà eseguire, per attraversamenti di strade, canali, scoli o simili, per la difesa delle proprietà e per il buon regime dei corsi d'acqua interessati dalla costruzione degli impianti, nonché l'esecuzione e la manutenzione di tutte le altre analoghe opere, di cui, in qualsiasi momento, si rilevasse la necessità, con facoltà all'Amministrazione Regionale di stabilire le modalità a tutela di pubblici interessi.
L'E.N.E.L. resta obbligato a provvedere e soddisfare i bisogni di acqua di tutte le utenze irrigue, domestiche o civiche e di forza motrice, i cui usi interferiscono con le utilizzazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica da esso eseguite o da eseguire. Al riguardo l'E.N.E.L. dovrà lasciar defluire a Valle delle prese delle proprie derivazioni:
durante il periodo irriguo:
- quantitativi d'acqua necessari nei canali irrigui, aventi le prese a valle delle prese dell'impianto dell'E.N.E.L., così da consentire che i canali possano usufruire delle portate derivate in passato, per scopi irrigui, domestici e civili, sia in base ai titoli antichi riconosciuti o da riconoscere, sia in base a concessioni rilasciate, sia in base agli usi sino ad ora praticati.
durante tutto l'anno:
- i quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico delle popolazioni interessate, derivati con gli stessi canali irrigui di cui sopra.
Nell'interesse ittico è fatto obbligo all'Ente subconcessionario di lasciar defluire, se necessario per la vita della fauna ittica, per tutto l'anno, a valle delle prese costituite sui torrenti Grand Eyvia e Dora di Valsavarenche un quantitativo di acqua di litri 50 al minuto secondo, per ogni singola presa. Ai fini poi del ripopolamento ittico dei suddetti corsi d'acqua e dei relativi affluenti, l'ENEL dovrà provvedere a versare annualmente, a partire dalla data del decreto di subconcessione, al Consorzio Regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, con sede in Aosta la somma di Lire 500.000= (cinquecentomila) annue.
Detto contributo sarà oggetto ad aumenti e diminuzioni a seconda se il materiale ittico (trotelle fario da 9 a 12 cm) subirà un aumento o una diminuzione di prezzo superiore del dieci per cento di quello in vigore alla data del decreto di subconcessione.
Nell'interesse dell'Amministrazione dei Canali demaniali "Cavour" l'E.N.E.L. dovrà evitare svasi ed invasi repentini nei canali di carico delle centrali che possano alterare il regolare deflusso dell'acqua della Dora Baltea.
L'Ente subconcessionario E.N.E.L. dovrà prendere opportuni accordi con la Società Nazionale Cogne, intesi a coordinare le manovre per l'utilizzazione dell'impianto di produzione e di trasporto dell'energia elettrica nei confronti dell'esercizio degli altri impianti Cogne in relazione della mutata titolarità dell'impianto di Chavonne.
Restano, comunque, ferme le norme in materia dettate dalle leggi di nazionalizzazione.
Art. 7
Durata della subconcessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per un periodo di tempo uguale alla concessione novantanovennale accordata dallo Stato alla Regione Valle d'Aosta con legge Costituzionale 26.2.1948 n. 4.
Art. 8
Canone
L'Ente subconcessionario corrisponderà all'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno anticipatamente a decorrere dal 1° febbraio 1977, l'annuo canone di Lire 40.075.750= in ragione di Lire 1.312= per KW (Lire 1.312 x KW 30.545,54) anche se non possa o non voglia far uso in tutto od in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18.12.1942 n. 1434.
Art. 9
Pagamenti e depositi
All'atto della firma del presente disciplinare l'Ente subconcessionario ha dimostrato con la presentazione delle regolari quietanze di aver effettuato:
a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale dell'importo di Lire 1.001.895= come da quietanza n. ___ in data ____ pari ad 1/40 del canone annuo fissato dal precedente articolo 8, e termini e per gli scopi di cui al 2° comma dell'articolo 7 del T.U. di legge 11.12.1933 n. 1775.
b) il versamento presso la stessa Tesoreria, a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, della somma di Lire 500.000= come da quietanza n. ___ in data ___ per le spesse di sorveglianza, esperimenti di portata, registrazione di atti ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione.
c) il versamento presso la stessa Tesoreria regionale della somma di Lire 40.075.750= per canoni arretrati, decorrenti dal 1° febbraio 1977 al 31 gennaio 1978, come da quietanza n. ___in data ___.
Art. 10
Sovracanoni
L'Ente subconcessionario è tenuto a corrispondere al Consorzio dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, previsto dalla legge 27.12.1958 n. 959 e successive modificazioni, il sovracanone annuo di Lire 39.709.200= corrispondente a Lire 1.300= per ___ Kw di potenza nominale media (Lire 1.300 x 30.545,54). Per il sovracanone a favore, sia dei Comuni rivieraschi dei corsi d'acqua interessati dall'impianto dell'Ente subconcessionario, sia dell'Amministrazione Regionale valgono le norme contenute nella C onvenzione Cogne/Regione in data 13 settembre 1963 n. 2133 di repertorio.
Art. 11
Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, l'Ente subconcessionario è tenuto alla esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per la parte riguardante le acque pubbliche, promulgate con legge costituzionale n. 4 in data 26.2.1948, della legge statale 5.7.1975 n. 304, delle leggi regionali in materia di acque pubbliche n. 4 e 5 in data 8.11.1956, n. 4 in data 30 gennaio 1962 e n. 67 in data 20 dicembre 1976, nonché di tutte le norme legislative regolamentari statali e regionali in materia di acque, di impianti idroelettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.
Art. 12
Domicilio legale
Per ogni effetto di legge l'Ente subconcessionario elegge il proprio domicilio, in Comune di Villeneuve, presso la centrale di Chavonne.
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE, nel proporre di rinviare la trattazione dell'oggetto in questione poiché manca l'accordo generale fra Cogne ed ENEL, precisa che l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno è stata richiesta dalla Giunta per dovere d'ufficio e anche per sollecitare la Società Nazionale Cogne.
Il Presidente del Consiglio DOLCHI fa presente che vi è stato un incontro fra Conferenza dei Capigruppo, Organizzazioni sindacali e categorie degli elettrici da cui è scaturita la necessità di rinvio dell'oggetto alla Giunta e alla Commissione competente che avranno poi il compito di riportare il problema al dibattito consiliare non appena saranno definite le trattative.
Il Consigliere MAPPELLI si dichiara favorevole alla proposta di rinvio e mette in evidenza la necessità di una positiva soluzione del problema che tenga conto dell'esigenza del mantenimento dei livelli occupazionali e delle forniture a basso costo di energia elettrica alla Società Nazionale Cogne per la sua attività produttiva.
Invita quindi la Giunta a voler intervenire presso l'ENEL e la Società Nazionale Cogne per una sollecita soluzione della vertenza in atto.
Il Consigliere DUJANY annuncia l'adesione del Gruppo dei Democratici Popolari al rinvio proposto dalla Giunta.
Rileva che lo stesso provvedimento era già stato portato in discussione consiliare nell'adunanza del 28 aprile 1978, ma rinviato al fine di trovare una soluzione ai problemi del costo di produzione dell'energia elettrica per la Società Nazionale Cogne e del personale addetto; tuttavia questi problemi non sono stati risolti.
Evidenzia inoltre che il Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge statale, presentata dal Gruppo dei Democratici Popolari, recante norme in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica e che tale proposta è oggi all'esame del Parlamento ed il Consiglio regionale non può approvare oggi una proposta di contenuto opposto.
Il Presidente ANDRIONE ricorda al Consiglio che con legge 6.12.1962, n. 1643, relativa all'istituzione dell'ENEL, furono posti dei limiti allo sfruttamento delle acque ricadenti nel territorio valdostano; tale legge fu impugnata dalla Giunta regionale che rivendicò alla Regione la libertà di concedere le acque. La Corte Costituzionale ritenne infondata la questione e non molto tempo fa il Parlamento, con legge del 1975, confermava che la Regione Valle d'Aosta era soggetta all'obbligo di subconcedere le proprie acque all'ENEL.
Pertanto, essendo scaduta la concessione di Chavonne, ritiene che sarebbe obbligo del Consiglio procedere all'approvazione della proposta in esame, al fine di evitare possibili denunce per omissioni d'atto d'ufficio.
La stessa cosa dovrà avvenire, a suo avviso, quando tutte le altre subconcessioni a favore della Società Cogne verranno a scadere.
Riguardo ai problemi sindacali sollevati dal Consigliere Mappelli, precisa che, ai sensi di legge, i lavoratori addetti alle prese d'acqua saranno assistiti automaticamente dall'ENEL, mentre sussistono ancora delle difficoltà per quanto concerne gli addetti ai lavori di manutenzione.
Il Consigliere DUJANY rilevando che il Ministero dell'Industria e commercio nel 1977 concedeva le acque alla Cogne fino al 1980, annuncia una dura posizione del Gruppo dei Democratici Popolari per la difesa dell'autonomia e per il migliore sfruttamento delle risorse economiche della Valle d'Aosta.
Il Consigliere MAFRICA concordando sulla proposta di rinvio della proposta e sul tipo di soluzione da adottare circa la concessione globale di tutte le derivazioni d'acqua, auspica che si eviti una diminuzione del personale con l'automazione delle centrali.
Il Presidente ANDRIONE comunica che il decreto ministeriale citato dal Consigliere Dujany è stato impugnato dalla Regione dinnanzi alla Corte Costituzionale e che si è in attesa di un pronunciamento.
Comunica che l'ENEL ha in progetto una centrale di automazione, che se fosse costruita in Valle d'Aosta, darebbe maggiore occupazione in quanto tutta una serie di servizi farebbero capo a questa stazione.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione della proposta di rinvio dell'argomento stesso all'esame della Giunta e delle competenti Commissioni consiliari.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente DOLCHI accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno), ha approvato la sopradetta proposta.
Il Consiglio prende atto del rinvio.
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